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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. AleSAndro Nunziata Presidente dott.SA Gabriella Piantadosi Consigliere dott.SA AleSAndra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 140/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bellomarì, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6647/2021 pubblicata il 28.7.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.6.2018, ritualmente notificato, , premesso di godere Parte_1
dello status di vittima del terrorismo e di essere titolare di pensione Inps sulla quale non erano stati integralmente applicati i benefici previsti dalla L. n. 206/2004 a favore della suddetta categoria, CP_ conveniva in giudizio l' chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio di cui all'art. 7 L. 206/2004 ovvero l'adeguamento costante della pensione, con incremento ugualmente del 7,5%, da computarsi in misura pari all'adeguamento retributivo stabilito dal CCNL per un lavoratore nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità di servizio che fosse ancora impiegato al momento della ceSAzione dell'attività 1 lavorativa da parte dell'intereSAto, nonché di ulteriori emolumenti (VAP), e conseguentemente 2.
Condannare l resistente al pagamento della somma di euro 17.696,50 a titolo di CP_2
adeguamenti pensionistici arretrati (anni 2010-2017) nonché euro 12.480,27 a titolo di premi di rendimento arretrati (VAP- anni 2010-2017) e così la complessiva somma di euro 30.176,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU contabile”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, espletata una CTU contabile, ritenuta
CP_ infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del ad ottenere il beneficio di cui all'art. 7 della L. n. 206/2004, ovvero Pt_1
l'adeguamento costante della pensione con incremento del 7,5%, da computarsi in misura pari all'adeguamento retributivo stabilito dal CCNL per un lavoratore nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità di servizio, dall'1.1.2010 al 31.12.2017; condannava, per l'effetto CP_ l' al pagamento, in favore del , della somma complessiva di € 10.590,55, oltre interessi Pt_1
CP_ legali;
condannava l' al pagamento delle spese di lite e di CTU.
In particolare, il Tribunale, valutando complessivamente le conclusioni cui era giunto il CTU e quelle cui era giunto il Consulente tecnico di parte ricorrente, quantificava in € 10.590,55 l'importo
CP_ spettante al , a titolo di adeguamenti pensionistici arretrati non corrisposti dall' per gli Pt_1
anni 2010-2017, detraendo dall'ammontare della pensione annuale calcolata dal CTU, in base agli
CP_ incrementi contrattuali e alla maggiorazione del 7,50%, gli importi corrisposti dall' risultanti dalla documentazione depositata in atti.
Non accoglieva, invece, l'ulteriore domanda riguardante il pagamento degli adeguamenti pensionistici comprensivi dei premi di rendimento arretrati (VAP- anni 2010-2017), ritenendo che dalla contrattazione aziendale prodotta dal ricorrente, riguardante i dipendenti del suo ex datore di lavoro ( , si ricavasse che i predetti premi di rendimento, diretti a compensare la Controparte_3
produttività dimostrata dal dipendente, non erano riconosciuti indistintamente a tutti i dipendenti, essendo previsto che la corresponsione di tale premio una tantum spettava in relazione alla presenza in servizio per un certo numero di giornate annue e soltanto in favore di quei dipendenti che non avevano riportato una valutazione negativa. Da ciò conseguiva, secondo il Tribunale, che gli emolumenti in questioni non potevano considerarsi tali da rientrare nel “trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità”, trattandosi di un emolumento che non veniva riconosciuto a tutti i lavoratori che si trovavano nelle corrispondenti posizioni economiche e di anzianità, ma solo a quelli per i quali ricorrevano dette
2 condizioni. Riteneva, infine, il primo giudice, che il non avesse fornito la prova di aver Pt_1
maturato il diritto a tale emolumento sin dal 2010, come invece dallo stesso sostenuto.
Ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 della Parte_1
L. n. 206/2004, con riferimento al mancato riconoscimento degli adeguamenti VAP. Ha dedotto, in particolare, che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello prodotta agli atti del giudizio di primo grado, emerge chiaramente come i
VAP costituiscano componente integrante la retribuzione del pari grado e dunque come, in applicazione della L. 206/2004, essi debbano essere riconosciuti al;
che alcuna obiezione in Pt_1
tal senso è stata sollevata da controparte in alcuna fase del giudizio, né prendendo posizione specifica a fronte delle richieste del ricorrente né avanzando osservazioni alla CTU che espreSAmente ne riconosceva l'attribuzione.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente confermare punti e capi della sentenza non oggetto di impugnazione;
2) riformare la sentenza appellata nella parte in cui, disattendendo le risultanze della disposta
CTU, non ha riconosciuto in favore del Sig. il diritto alla percezione dei VAP quale Pt_1
componente degli arretrati pensionistici spettanti a titolo di adeguamenti tutti e con applicazione della clausola oro;
3) accertato e dichiarato il diritto di cui sopra, condannare l' al pagamento in favore CP_1 dell'appellante della somma di € 92.374,07, così come quantificata a detto titolo (adeguamenti e
VAP e rivalutazione del 7,5%) dalla CT OT.SA , per il periodo 01/01/2010-31/12/2017 Per_1
detratto quanto eventualmente già percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
4) in subordine, disporre nuova CTU al fine di giungere ad una diversa e corretta quantificazione del dovuto a titolo di arretrati pensionistici (adeguamenti e VAP, con applicazione della clausola oro), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Si è costituito in giudizio l' contestando il gravame e chiedendone il rigetto. In subordine, nell'ipotesi di riconoscimento dei VAP ai fini dell'adeguamento pensionistico, ha chiesto di dichiararsi inammissibile la domanda proposta solo in appello dal . Ha evidenziato, in Pt_1
particolare, che parte appellante ha sostanzialmente modificato il petitum, in quanto nel ricorso
CP_ introduttivo del giudizio di primo grado parte ricorrente aveva chiesto la condanna dell' “al pagamento della somma di euro 17.696,50 a titolo di adeguamenti pensionistici arretrati (anni
2010-2017) nonché euro 12.480,27 a titolo di premi di rendimento arretrati (VAP- anni 2010-2017)
3 e così la complessiva somma di euro 30.176,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU contabile”, mentre nel giudizio di appello controparte ha quantificato il suo presunto credito in € 92.374,07, senza specificare in base a quali conteggi;
che tale domanda non può considerarsi ricompresa nella richiesta della “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”, contenuta nelle conclusioni del ricorso di primo grado, la quale non può ragionevolmente discostarsi troppo dalla quantificazione originariamente operata nel medesimo ricorso introduttivo.
All'udienza del 4.2.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ 1. Deve preliminarmente osservarsi che, non avendo l' proposto appello incidentale, è coperto da giudicato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato il diritto del ad ottenere il Pt_1
beneficio di cui all'art. 7 della L. n. 206/2004, per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2017, ossia l'adeguamento costante della pensione, con incremento ugualmente del 7.5%, da computarsi in misura pari all'adeguamento retributivo stabilito dal CCNL per un lavoratore nella corrispondente posizione economica e con pari anzianità di servizio.
E', pertanto, devoluto alla cognizione di questa Corte solo il capo della sentenza che ha implicitamente respinto la domanda relativa al pagamento degli adeguamenti pensionistici comprensivi dei premi di rendimento arretrati (VAP- anni 2010-2017). CP_ 2. Ciò premesso, deve essere respinta l'eccezione, sollevata dall' di inammissibilità della domanda proposta dal “solo in appello”, di condanna dell' al pagamento Pt_1 Controparte_4 della somma di € 92.374,07, a titolo di premi di rendimento arretrati (VAP) – avendo costui in primo grado quantificato il suo credito, per tale titolo, nella minore somma di € 12.480,27, ed avendo, pertanto, costui modificato il petitum.
Osserva il Collegio che nelle conclusioni del ricorso di primo grado l'odierno appellante ha chiesto CP_ la condanna dell' “al pagamento della somma di euro 17.696,50 a titolo di adeguamenti pensionistici arretrati (anni 2010-2017) nonché euro 12.480,27 a titolo di premi di rendimento arretrati (VAP- anni 2010-2017) e così la complessiva somma di euro 30.176,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, anche all'esito di eventuale CTU contabile”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la formula
"somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno
4 effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché
l'omeSA indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata (Cass. n. 9476/2023; n. 35302/2022; n. 19455/2018).
In buona sostanza, la formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, è consentita fin quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre costituisce una mera clausola di stile e quindi priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (Cass. n. 35302/2022)
Ebbene, nel caso di specie, al momento del deposito del ricorso di primo grado vi era una ragionevole incertezza sull'ammontare sia degli adeguamenti pensionistici sia dei premi di rendimento arretrati, tanto che il ha chiesto disporsi una CTU contabile per l'esatta Pt_1
quantificazione.
All'esito della CTU contabile, il non ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado, Pt_1
riproponendo la formula ivi contenuta (maggiore o minor somma ritenuta di giustizia), ma, in sede di operazioni peritali, ha depositato le osservazioni alla CTU e i conteggi elaborati dalla CT, Per_ dott.SA nei quali è indicato il maggior importo mensile del rateo di pensione, comprensivo del premio di produttività (VAP), che, moltiplicato per gli anni di riferimento (2010-2017), corrisponde alla maggior somma richiesta nel presente giudizio di appello.
Ciò rende, pertanto, ammissibile la domanda dell'odierno appellante.
3. L'appello è fondato.
Dalla documentazione depositata nel giudizio di primo grado dall'odierno appellante, emerge che lo stesso è andato in pensione l'1.1.2010 e che, ai fini del calcolo del rateo di pensione, nella retribuzione iniziale integralmente percepita e maturata, deve essere considerato anche il premio di produzione (VAP) relativo all'anno 2009, erogato da ex datore di lavoro del , ai CP_3 Pt_1
dipendenti nel 2010, con effetti economici 2009.
Ed infatti, i vari CCNL applicati dalla succedutisi nel tempo (vedi produzioni di parte CP_3 appellante), delegano alla contrattazione collettiva integrativa l'opportunità di regolamentare l'erogazione dei premi di produttività, e dagli stessi emerge che tale premio non viene erogato “in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo”.
5 Dal Verbale di Accordo sul Premio di Produttività per le aziende del gruppo del CP_3
27.9.2007 – esercizio 2007 (erogazione 2008) e esercizio 2008 (erogazione 2009) (allegato al ricorso di appello), si ricava che l'erogazione del premio di produttività o di rendimento VAP non è collegato alla produttività dimostrata dal dipendente, come sostenuto dal giudice di primo grado, ma
è collegato al risultato positivo delle attività ordinarie della Banca, ed è composto da due quote, a) e b), associate ai seguenti indicatori: a) indicatore di redditività di Gruppo perimetro Italia;
b) indicatore di produttività della singola azienda.
Nel suddetto Verbale viene anche precisato che: “il premio di produttività viene corrisposto, sotto forma di una tantum, con le competenze del mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce, a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per il medesimo esercizio, un giudizio di sintesi negativo inadeguato”.
Tale interpretazione è stata condivisa anche dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, il quale ha, infatti, affermato che: “Dalla documentazione presente nel fascicolo si evince che l'azienda,
d'accordo con le organizzazioni sindacali, eroga annualmente un premio aziendale di produzione.
Il corrispettivo economico di tale premio viene erogato a tutti i dipendenti, eccetto alcuni casi di temporanea esclusione che, comunque, non sono riconducibili all'eventuale prestazione dei lavoratori in termini di produttività. Tali importi quindi possono essere riconosciuti come dovuti ai lavoratori (nella retribuzione annuale), sulla base dei diversi livelli di inquadramento, a prescindere dalla prestazione dei lavoratori in termini di produttività. Per l'anno 2009 l'importo a titolo di “V.A.P.”(premio di produttività) erogato ai lavoratori inquadrati nel livello QD2 comprensivo della quota di tredicesima è pari a € 3.127,37”.
Nel caso di specie, il ha dimostrato di avere sempre percepito il premio di produttività (VAP) Pt_1 fino all'anno 2009 (vedi buste paga allegate al ricorso in appello), e che, pertanto, non ha mai ricevuto un giudizio professionale di sintesi negativo, né tale circostanza è emersa con riferimento all'anno 2009.
Essendo costui andato in pensione a gennaio 2010, lo stesso avrebbe dovuto percepire il premio di produttività maturato nel 2009, ed erogato ai dipendenti a giugno 2010. CP_3
4. Al fine di determinare il trattamento pensionistico spettante all'appellante, per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2017, tenendo conto dell'adeguamento costante del trattamento pensionistico al trattamento riconosciuto ai lavoratori collocati in attività corrispondenti per posizione economica e pari anzianità (L. n. 206/2004), dell'incidenza dell'incremento del 7,5 % per ogni variazione contrattuale, e del premio aziendale di produttività annuo (VAP), e di calcolare le eventuali differenze pensionistiche, è stata disposta anche nel grado una CTU contabile.
6 Il CTU nominato, dott. ha quantificato le differenze pensionistiche spettanti al , Persona_2 Pt_1 per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2017, in € 92.324,73, secondo il riepilogo di seguito riportato:
VOCI DOVUTO PERCEPITO DIFFERENZA
Ratei di pensione € 505.817,07 € 466.138,32 € 39.678,75
VAP € 52.645,98 € - € 52.645,98
Totali € 558.463,05 € 466.138,32 € 92.324,73
Tali conclusioni ben possono essere poste a base dell'odierna decisione, avendo il CTU tenuto conto delle indicazioni fornite dal Collegio, della documentazione acquisita al giudizio, e delle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Al contrario, non può essere preso in considerazione l'ulteriore conteggio effettuato dal CTU per il periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2024, in quanto non oggetto delle domande proposte dal . Pt_1
5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere
CP_ condannato l' al pagamento, in favore di , della somma di € 92.324,73, a titolo di Parte_1 differenze pensionistiche, per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2017, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, dalle singole scadenze al saldo.
6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Sabrina Mautone, che si è dichiarata antistataria. CP_ Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_
- in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna l' al pagamento, in favore di , della somma di € 92.324,73, a titolo di differenze Parte_1 pensionistiche, per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2017, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, dalle singole scadenze al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di lite del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida in € 7.000,00 quanto al primo grado di giudizio, e in € 8.000,00 quanto al secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
7 dott.SA AleSAndra Lucarino dott. AleSAndro Nunziata
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