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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/09/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.655/2025, promosso da quale erede di Parte_1 Per_1
rappr.ta e difesa dall'Avv. Luigi Pietro Scilinguo, e presso lo stesso elettivamente dom.ta,
[...] per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Maria Antonietta CP_1
Tuminelli, come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in
Piazza Gramsci n.4
Resistente
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 10/09/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea liquidazione dei ratei maturati e non riscossi relativi alla indennità di accompagnamento della de cuius come emerge dalla documentazione Per_1 prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti di 1/3, alla luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del giudizio;
il CP_2 residuo va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e
1 viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/3 - le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.593,62, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell con distrazione in CP_1 favore del procuratore antistatario dell'attrice.
Frosinone, 10/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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