Articolo 2 della Legge 11 aprile 1950, n. 209
Articolo 1
Versione
27 maggio 1950
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81 della Costituzione della Repubblica, le spese relative alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente gravera' sul capitolo 419 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Entrata in vigore il 27 maggio 1950