Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 28
CS
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impossibilità di identificare con certezza i beni abusivamente realizzati

    La Corte ha ritenuto che l'identificazione degli abusi sia certa grazie agli estremi catastali, all'atto di acquisto del terreno, alla descrizione analitica delle opere nel provvedimento impugnato e negli atti istruttori (verbale di sopralluogo e comunicazione di avvio procedimento). L'errata indicazione della via è considerata una mera irregolarità.

  • Rigettato
    Valutazione unitaria degli abusi

    La Corte ha affermato che la descrizione di un unico fabbricato di 845 mq, composto da cinque corpi di fabbrica e una piscina, indica un intervento edilizio unitario. L'incidenza complessiva sull'assetto del territorio deve essere valutata unitariamente, non in modo atomistico. Anche analizzando singolarmente le opere, esse restano assoggettate a permesso di costruire.

  • Rigettato
    Irrilevanza della mancanza di autorizzazione sismica e accatastamento

    La mancanza del necessario permesso di costruire rende il provvedimento sanzionatorio un atto dovuto e vincolato, a prescindere dall'ulteriore profilo afferente all'assenza dell’autorizzazione sismica ed all’accatastamento.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali

    La Corte ha affermato che l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata. L'ordinanza è sufficientemente motivata se descrive analiticamente le opere abusive. Non è ammissibile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Le garanzie partecipative sono state rispettate con la comunicazione di avvio del procedimento.

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Commentario1

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 19 maggio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze di analogo tenore, del 10 febbraio e dell'8 marzo 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 62 e 72 reg. ord. del 2025, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 28
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 28
Data del deposito : 2 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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