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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2548/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
DELLA MURA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Rho, Via S, Carlo, n. 100/b
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI GARONE, elettivamente domiciliati presso il difensore in Novara, C.so Cavour n.11
C.F. ), in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_3 P.IVA_2
giusta procura indicata in atti, con il patrocinio dell'avv. ALFREDO CP_4
FRANCAVILLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Milano, via Lamarmora n. 31
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Piaccia all' On.le Tribunale adito contrariis reiectis:
Nel merito:
pagina 1 di 25 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità civile del Convenuto nella CP_1 determinazione del sinistro occorso in data 31 Ottobre 2020 in Oleggio (NO) in danno della Signora e per l'effetto Parte_1
2) condannare i Convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Signora
con esplicita esclusione dei danni relativi all'invalidità temporanea assoluta e parziale per Parte_1
i quali l'Attrice si è riservata l'Azione Civile nel Giudizio Penale, danni quantificati nella complessiva somma di € 403.195,02 o in quella maggiore o minore soma che dovesse essere ritenuta di Giustizia.
Oltre interessi di Legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3) condannare i Convenuti in via tra loro solidale al pagamento delle spese e degli onorari della causa. Oltre IVA e CpA e rimborso forfetario ex art. 15 con distrazione dei soli onorari in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario in relazione ai medesimi (cfr. allegato depositato in data 18 Ottobre 2024 ad integrazione della Procura alle liti già depositata);
4) Sentenza esecutiva come per Legge;
5) In via istruttoria:
- disporre CTU al fine di accertare quali fossero le condizioni di tempo e meteorologiche il 31 Ottobre 2021 verso le ore 17 in Oleggio nell'Area ove si è verificato il grave sinistro, visti gli atti ed i documenti di causa;
- disporre CTU cinematica preordinata ad accertare:
a) lo stato dei luoghi;
b) le caratteristiche tecniche dell'autovettura investitrice ed in particolare sulla dotazione della stessa del
“sistema frenante” (la circostanza assume rilievo al fine di ottenere conferma che l'investimento è avvenuto sull'Area esterna della carreggiata di marcia del veicolo investitore);
c) la probabile dinamica del sinistro;
d) la velocità del veicolo investitore in considerazione e sulla scorta dei danni patiti dal veicolo investitore e delle gravi lesioni patite dalla Parte . Pt_2
Si indica sin d'ora in qualità di Consulente Tecnico per la Parte Attrice il Dott. con Persona_1
Studio in Milano, Via Enrico Caviglia n.ro 5”.
Per le parti convenute e CP_1 Controparte_5
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reictis contrariis,
Nel merito, in principalità:
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro, e per l'effetto e conseguentemente rigettare ogni domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto;
In via di stretto subordine:
pagina 2 di 25 Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere implicata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità del CP_1 medesimo, limitando il risarcimento dovuto ai soli danni effettivamente provati e dimostrati tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 codice civile.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi nei termini istruttori che sin d'ora si richiedono e che il Giudice vorrà concedere.
In tutti i casi con vittoria dei compensi e spese di lite”
Per parte convenuta Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale di rito: dichiarare l'improcedibilità della domanda di risarcimento formulata dalla signora per violazione del combinato disposto dagli artt. Pt_1
5 della L. 57/2001 e 145, nonché 148, del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005); nel merito: rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
in subordine: contenere l'eventuale esposizione risarcitoria della Compagnia nei limiti della quota di corresponsabilità (minore) dell'assicurato e del danno che sarà accertato e provato in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il giudizio ha ad oggetto le domande risarcitorie proposte dall'attrice per i danni Parte_1 subiti in conseguenza dell'infortunio occorso il 31.10.2020 in Oleggio, sulla via Momo in tratto compreso fra la propria abitazione, sita al civico n. 89, e l'edificio ove si trova il ristorante ad insegna “Il Paesano”, al civico n. 87, quando veniva investita da un'autovettura KIA AGE CP_6 targata FB745AH, condotta da in uso in forza di leasing alla società “ CP_1 [...]
, assicurata per la r.c. auto da Controparte_5 Controparte_3
Ai sensi dell'art. 132, co. 2 c.p.c., si omette lo svolgimento del processo se non per quanto di rilievo ai fini della presente motivazione, facendosi rinvio per il resto ai verbali d'udienza e ai provvedimenti assunti in corso di causa.
1.
L'investimento è fatto pacifico fra le parti. Viene in discussione, piuttosto, la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, che le parti convenute ritengono essere assorbente, o, comunque, almeno concorrente rispetto a quella del conducente
Va richiamato che, in caso di investimento del pedone, vige la presunzione relativa di colpa del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., co. 1, che può essere vinta mediante la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo giudice, al fine dell'esclusione di responsabilità dell'investitore non rileva pagina 3 di 25 l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (in termini la seguente massima di Cass., n. 4551/2017: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”).
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo, pertanto, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Detto accertamento può, invece, rilevare al fine di valutare un concorso di colpa del pedone investito, ma, in tal caso, occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass., n. 2241/2019; n. 8663/2017; n. 24472/2014).
Conclusivamente, al fine di escludere la responsabilità del conducente di un veicolo, nel caso di investimento di un pedone, occorre che ricorrano le seguenti condizioni: in primo luogo, il comportamento del conducente deve essere stato conforme e rispettoso delle norme del codice della strada;
in secondo luogo, il conducente deve aver rispettato anche le regole di comune prudenza. Inoltre, l'investitore deve fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e deve risultare con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente. In mancanza, l'eventuale colpa imputabile al pedone dovrà essere computata, a fini di concorso, per la diminuzione del risarcimento spettante a norma dell'art. 1227, co. 1 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
E' necessario, ancora, richiamare che la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, con la conseguente necessità per la parte convenuta di fornire la prova contraria, opera una volta che sia ritenuto provato l'investimento (Cass., n. 2241/2019), ma grava pur sempre sul danneggiato l'onere di provare la verificazione del sinistro e le relative concrete modalità.
2.
Ciò premesso, dalle risultanze di causa è emerso quanto segue.
sentito a SIT dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro, ha Testimone_1 riferito: “Mentre mi trovavo alla guida della mia autovettura marca JEEP modello Renegade di colore grigio, sulla via Momo, in direzione di Oleggio, ho visto una sagoma di una persona a bordo strada sdraiata sull'erba, subito mi sono fermato per capire cosa era successo. E una volta arrestato la mia corsa, sono sceso dalla mia autovettura e mi sono avvicinato alla sagoma della persona sdraiata per capire cosa era successo. Preciso che quando io sono arrivato, nelle vicinanze della persona sdraiata c'era una
pagina 4 di 25 autovettura ferma e una persona che piangeva. Mi sono reso conto subito che la persona a terra era ferita, nel particolare il corpo era in una posizione non naturale e il volto era pieno di sangue. A questo punto, ho subito chiamato il 118 per i soccorsi, precisamente la telefonata è avvenuta alle 17.12. […]”.
volontario della Croce Rossa di Oleggio, sentito dal difensore dell'odierna attrice Testimone_2 ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. (quale difensore della persona offesa nel parallelo procedimento penale derivato dall'iscrizione di notizia di reato nei confronti di , ha riferito che, CP_1 alle ore 17.18, la Centrale operativa allertava del sinistro la Croce Rossa di Oleggio per un codice giallo traumatico;
che l'equipaggio partiva dalla sede della CRI alle 17.22, per arrivare sul luogo del sinistro alle ore 17.26 (dati orari che sono stati confermati dal rapporto di intervento acquisito in corso di causa: cfr. esibizione documenti provenienti dalla CRI di Oleggio, in seguito ad accoglimento del relativo ordine di esibizione, in data 6.4.2023). L'informatore ha dichiarato, altresì, che l'intervento era avvenuto a fine giornata al calare del sole con sufficiente visibilità; di non ricordare nebbia;
che la signora investita era riversa in un fossato accovacciata in posizione fetale con evidenti lesioni agli arti inferiori;
di ricordare distintamente macchie di sangue agli arti inferiori, ragione per cui riteneva di poter altresì dichiarare con sicurezza che la vittima indossasse dei pantaloni chiari.
Risulta che sia intervenuto, pervenendo alcuni minuti dopo la CRI di Oleggio, anche l'equipaggio dell'unità di soccorso avanzata, che aveva ricevuto l'allarme alle 17:17, era partita alle 17:19 ed era arrivata sul luogo alle 17:41, per poi ripartire alla volta dell'ospedale, accompagnandovi la sig.ra alle 18:01 (cfr. il referto di intervento -. doc. 5 prodotto da parte attrice). Nelle note del Pt_1 referto si legge “Paziente investita mentre camminava sul ciglio della strada e proiettata a lato in un fosso. Al nostro arrivo presente MSB Oleggio e Carabinieri”).
Nel rapporto di intervento redatto dai Carabinieri intervenuti (inserito nella comunicazione di notizia di reato del 27.12.2020), si apprende che il Carabiniere effettivo in Persona_2 servizio di pattuglia con veicolo d'ordinanza, alle 17:30 del 31 ottobre 2020 veniva inviata dall'operatore radiocomando provinciale CC di Novara 112 nel Comune di Oleggio, in via Momo, in prossimità del civico numero 87 altezza del ristorante “Il paesano”, per investimento di pedone da parte di un'autovettura; che la pattuglia giungeva circa 10 minuti dopo la chiamata;
che sul posto era già presente il personale del 118, che stava soccorrendo il pedone investito. Si legge nella relazione: “successivamente dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, si veniva a conoscenza che l'infortunata, al momento dell'impatto stava percorrendo la via Parte_1
Momo (strada provinciale a scorrimento veloce, molto trafficata ove non sono presenti attraversamenti pedonali né banchine e/o marciapiedi ed assenza completa di illuminazione) in direzione di marcia
Momo-Oleggio (NO), nello stesso senso di marcia degli altri veicoli marcianti. La stessa indossava abiti scuri e non indossava nessun sistema di illuminazione (giubbotto catarifrangente) che indicasse agli altri utenti della strada la sua presenza (veniva redatta a tal proposito contestazione al C.d. S.). Giova precisare che le condizioni atmosferiche erano avverse, infatti vi era la presenza di una fitta nebbia che impediva completamente la visibilità ed inoltre, visto l'orario, vi era un alto livello di traffico”.
pagina 5 di 25 Nel riepilogo sintetico della relazione contenuto nell'intestazione si legge “Fondo stradale: bagnato per brina”; “Illuminazione: buio assenza di illuminazione stradale”; “Condizioni metereologiche: nebbia”;
“Visibilità: insufficiente”.
Il convenuto ha spontaneamente dichiarato, nell'immediatezza del sinistro: “ero appena CP_1 uscito dalla mia abitazione e stavo percorrendo con la mia autovettura … la via Momo in direzione Oleggio (NO), quando sentivo un rumore proveniente dalla parte anteriore della mia autovettura, e solamente una volta sceso dall'abitacolo notavo di aver urtato un pedone di sesso femminile che giaceva sul ciglio della strada. Pertanto immediatamente provvedevo a contattare i soccorsi sanitari al numero 118 e nel frattempo mi accertavo che la signora fosse cosciente. Preciso che il pedone in questione si è sovrapposto in mezzo alla carreggiata in modo rapido, inatteso e imprevedibile, senza che io mi accorgessi minimamente della sua presenza su strada e potessi evitare l'impatto. La strada interessata al sinistro è un'arteria stradale a scorrimento veloce e molto trafficata ove non sono presenti attraversamenti pedonali, né banchine e/o marciapiedi vi è inoltre l'assenza completa di illuminazione durante l'orario notturno ed in particolar modo ieri sera vi era la presenza di fitta nebbia. La signora era vestita completamente di nero e non aveva nessun sistema di illuminazione (giubbotto catarifrangente) e/o luce, che indicasse la sua presenza sulla strada. Tengo di nuovo a precisare di non averla completamente vista e di essermi reso conto di averla investita soltanto una volta sceso dalla mia autovettura”.
Non sono state rinvenute dagli operanti intervenuti tracce del sinistro sull'asfalto ed è risultata inutile, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, la considerazione della posizione del veicolo investitore, che risultava essere stato spostato all'arrivo dei Carabinieri (parrebbe per evitare intralcio alla circolazione;
è, in ogni caso, indiscusso che l'auto abbia proseguito la marcia per un certo tratto dopo l'impatto, nei secondi necessari al conducente a percepirlo e ad arrestarsi, per cui la posizione di quiete del veicolo non sarebbe stata in ogni caso significativa del punto d'urto). E', altresì, incontroverso che il corpo dell'attrice sia stato sbalzato nel fossato, in seguito all'urto, e che, pertanto, anche il punto in cui lo stesso fu rinvenuto sia differente dal punto in cui è avvenuto l'impatto.
Nella memoria datata 10.6.2021, indirizzata dal difensore della sig.ra alla Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Novara che svolgeva indagini sul sinistro, contenente rilievi della difesa suddetta al contenuto della relazione dei CC con cui era stata trasmessa la notizia di reato, si leggono le prime dichiarazioni (per quanto consta) rese dalla persona offesa, odierna attrice, sull'incidente, non raccolte dai Carabinieri nel corso del proprio intervento (la sig.ra d'altra parte, non era in condizione di essere sentita, subito dopo il sinistro, dal momento Pt_1 che necessitava di soccorso d'urgenza). L'odierna attrice ha riferito nelle dichiarazioni suddette: “Il giorno 31 ottobre 2020, verso le 17:10 mi trovavo nei pressi della mia abitazione ubicata in Oleggio (NO), via Momo numero 89. Percorrevo a piedi la via Momo con provenienza via Guzza (stradina non sterrata situata tra casa mia ed il ristorante “Il Paesano”) in direzione di Momo sul lato sinistro della carreggiata e ben al di fuori della stessa (lato numeri dispari della via Momo) verso la mia abitazione posta in via Momo 89 nella quale stavo rientrando. All'improvviso venivo investita da un'autovettura che procedeva ad alta velocità in direzione Oleggio e provenienza Momo. In quel mentre, nel pieno rispetto della normativa
pagina 6 di 25 del codice della strada, mi trovavo correttamente ben all'esterno della carreggiata percorsa dai veicoli che sopraggiungevano in direzione Oleggio (sì da poter attenzionare il loro sopraggiungere). In considerazione del violento impatto venivo “sbalzata” nel “fossetto” che si trova a margine e colà veniva soccorsa dai sanitari dell'unità mobile di pronto soccorso. Non ho potuto evitare l'impatto in considerazione dell'elevata velocità del veicolo investitore che non aveva nemmeno rispettato il segnale di pericolo incrocio posizionato sulla propria carreggiata vicinanza della curva posizionata poco prima della mia abitazione. L'impatto è avvenuto a distanza di circa 6 m dalla via privata di accesso alla mia proprietà…”.
Nel seguito di indagine inviato alla Procura della Repubblica il 19.7.2021, presa visione della memoria di cui sopra, i Carabinieri provvedevano a trasmettere il fascicolo fotografico che per errore non avevano unito alla prima informativa e allegavano nuovo disegno planimetrico, revisionato, nel quale la direzione di marcia della sig.ra veniva rappresentata come opposta Pt_1 rispetto a quella dei veicoli, nonché i verbali di SIT resi dal personale 118 di GO intervenuti sul posto (oltre alle SIT della persona offesa).
Si legge nella relazione: “le condizioni meteo al momento dell'intervento dell'equipaggio Arma di Oleggio sono mutate nel frattempo che si procedeva a rendere sicura l'area interessata dal sinistro lasciando operare il personale 118 già sul posto. Ciò vale a dire che, anche se alle 17:10 vi era ancora luce (come dichiarato nel SIT e come verificato da Google dall'avvocato Della Mura) al nostro arrivo ed ora che si sono avviati i rilievi per via delle difficoltà incontrate le condi meteo erano peggiorate, ovvero si era fatto buio presto ed era salita la nebbia dai campi laterali alla strada interessata dal sinistro (vds SIT personale 118 GO).
Per quanto concerne la contestazione sugli abiti scuri indossati dalla Sig. ra si vuole precisare che la Pt_1 stessa è stata visionata dai militari operanti mentre era già attorniata da personale 118 e mantenuta al caldo con coperta termica dorata a loro in dotazione. Ciò a significare che non era possibile visionare i pantaloni bianchi da lei dichiarati, mentre invece è stato chiaramente fattibile prendere visione della sua maglia colore blu, ovvero abito scuro. Per quanto riguarda la contestazione sul numero civico errato si fa presente che è stato scritto ciò che è stato riferito dalla locale C.O. 112 ovvero in prossimità del ristorante
“Il paesano” che risulta localizzato al civico 87 della via Momo.
Per quanto concerne la contestazione sulla planimetria, come detto sopra, si allega alla presente la planimetria effettiva e corretta. L'errore è dovuto ad un'errata trascrizione poiché il disegno originario era stato effettuato in condizioni di semi luce durante i rilievi”.
Nelle SIT raccolte in data 10.7. 2021, l'attrice ha riferito la dinamica del sinistro in termini analoghi a quanto riferito nella memoria del 10.6.2021, precisando che “la giornata era di sole e alle 17:10 stava tramontando, pertanto vi era ancora piena visibilità”, e che quel giorno indossava “una giacca a vento blu e dei pantaloni di colore bianco”.
sentita a SIT in data 4.7.2021, ha dichiarato: “sono autista di ambulanza presso la Testimone_3
C.R.I. di GO (NO). Quella sera ricordo che siamo intervenuti a seguito di chiamata del 118 arrivati sul posto trovavamo l'ambulanza di base di Oleggio (NO) ed i carabinieri intenti a regolare
pagina 7 di 25 l'afflusso del traffico che a quell'ora risultava molto intenso. Aggiungo inoltre che alla partenza dal luogo del sinistro vi era una condizione di scarsa visibilità dovuta anche al buio”.
sentita a SIT in data 1.7.2021, ha riferito: “premetto di essere infermiera del mezzo Testimone_4 di soccorso avanzato di GO (NO). Quella sera venivamo chiamati per un incidente occorso sulla strada Momo-Oleggio con investimento di pedone ricordo che quella sera vi fosse tanto buio e nebbia. Ssul posto vi erano già i carabinieri intenti a fare viabilità ed un'ambulanza della CRI di Oleggio”. sentito a SIT in data 4.7.2021, ha dichiarato: “premetto di essere barelliere del Testimone_5 mezzo di soccorso avanzato di GO (NO). Quella sera ci è arrivata una chiamata per un investimento di donna, sbalzata poi in una roggia a seguito dell'impatto col veicolo investitore. Al nostro arrivo da GO abbiamo trovato sul posto il mezzo di base CRI di Oleggio con una pattuglia di carabinieri che smaltiva con fatica il traffico dovuto all'orario. Ricordo che fosse buio e con nebbia fitta ciò non ha reso semplice il fatto di mantenere la sicurezza sulla strada. Ricordo che vi fossero solamente due carabinieri a gestire sia l'intenso traffico che i rilievi dell'incidente”.
sentito a SIT in data 1.7.2021, ha riferito: “premetto di essere medico del mezzo di Testimone_6 soccorso avanzato di GO (NO). Quella sera venivamo attivati per un incidente occorso in località Fornaci (Oleggio) con investimento di pedone. Giunti sul posto trovavamo un'ambulanza di base dei volontari CRI di Oleggio e la pattuglia dei Carabinieri già sul posto. La paziente si trovava riversa nel fosso in mezzo a dei rovi e presentava ferite alla testa e fratture multiple agli arti…. Era una sera di ottobre piuttosto buia e nebbiosa. Vi era parecchio traffico sulla SP e ricordo bene le difficoltà in cui sono incappati i Carabinieri per la gestione del traffico, essendo solamente in due”.
La difesa attorea sostiene che il tramonto, ad Oleggio, sia avvenuto alle ore 17:13, sulla base di dati reperiti in rete e che il tempo il 31.10.2020 fosse sereno. Ha, inoltre, versato nel fascicolo delle indagini preliminari, nonché agli atti di questo processo, foto e un fotogramma estratto da un video, che l'attrice avrebbe scattato e girato poco prima del sinistro, a sostegno delle condizioni di luce e di visibilità in cui sostiene essere avvenuto l'investimento e a sostegno del fatto che la sig.ra indossasse pantaloni bianchi. Pt_1
Nel presente giudizio è stato acquisito, direttamente dai Carabinieri di Oleggio, il fascicolo fotografico a suo tempo trasmesso alla Procura della Repubblica, contenente le foto scattate al momento dell'intervento sui luoghi del sinistro, nell'immediatezza dello stesso (cfr. deposito in Cancelleria del 26.4.2023). All'espressa richiesta di produrre i files originali delle foto, al fine di poter evincere, dalle relative “proprietà”, l'ora esatta di scatto, il Comandante della Stazione di Oleggio, con nota del 30.6.2023, pervenuta in Cancelleria in pari data, ha riferito che agli atti del Comando era presente solo il fascicolo già trasmesso, mentre le immagini, dato il tempo trascorso, erano state sovrascritte, disponendo quell'Ufficio di una sola macchina fotografica.
Sono stati sentiti, inoltre, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. ha dichiarato: “Ricordo il sinistro in questione, sono intervenuta in quanto ero in Persona_2 servizio, allora ero di stanza presso la Stazione di Oleggio. Abbiamo ricevuto la chiamata dalla Centrale Operativa di Novara, da cui dipendiamo, intorno alle 17.30. Siamo arrivati sul posto insieme al mio pagina 8 di 25 Co collega ricordo che era una giornata uggiosa, con nebbia fitta e scarsa visibilità; sul Testimone_7 posto era già presente personale sanitario che stava soccorrendo la signora;
era presente la persona che l'aveva investita, che si era fermata per prestare soccorso. Abbiamo ritenuto di chiamare un'altra ambulanza per assistere anche lui, che era in stato di shock. Abbiamo proceduto a effettuare i rilievi, condizioni meteo permettendo, ma abbiamo predisposto quella sera stessa un fascicolo fotografico, che abbiamo allegato. Preciso che si tratta di strada a scorrimento veloce, molto trafficata, e non si vedeva nulla. La signora era già attorniata dal personale sanitario, per cui non ci siamo potuti avvicinare alla stessa, ma abbiamo rilevato i punti di interesse e il giorno dopo siamo tornati a fare la metratura.
Nel corso della rilettura del verbale, la teste riferisce: “Preciso anzi, ora che ricordo meglio, che il mio collega si è avvicinato per primo, e poi mi sono avvicinata anche io, mentre la signora aveva i sanitari attorno ma era ancora a terra.
ADR Non so chi abbia effettuato la chiamata alla CO di Novara. Ricordo che c'era una persona, sul posto, che abbiamo sentito, con un nome simile a , che però ha riferito di essersi fermato a sinistro già Per_3 accaduto, solo per prestare soccorso.
ADR Ci abbiamo messo circa 10 minuti dalla chiamata ad arrivare sul posto.
C'era nebbia e pioveva, sebbene non a dirotto;
era già buio e su quella strada non è presente illuminazione.
Abbiamo scattato le foto 5-6 minuti dopo l'arrivo sul posto, subito dopo aver accertato le condizioni della signora e del sig. e avere chiamato la seconda ambulanza. Pt_1 CP_1
ADR Che mi ricordi la giornata era stata nebbiosa e leggermente piovosa anche nelle ore precedenti, quando era chiaro;
non mi ricordo che sia cambiato il tempo al tramonto.
ADR La sig.ra era riversa in un fossato accanto alla carreggiata;
è un fossato per le acque, non Pt_1 molto profondo rispetto al livello strada.
ADR Non abbiamo potuto avvicinarci alla sig.ra ma l'abbiamo vista e posso confermare che avesse Pt_1 dei vestiti scuri;
sia nella parte superiore sia nella parte inferiore.
Nel corso della rilettura del verbale, la teste riferisce: “Come ho già precisato, non siamo potuti andare oltre i sanitari che attorniavano la signora, ma ci siamo avvicinati, il mio collega ha chiesto alla signora come stesse”. Pt_1
ADR Confermo le circostanze che ho appena riferito rispetto al vestiario della sig.ra è passato del Pt_1 tempo, ma il mio ricordo è di avere visto la signora quando la sua figura era integralmente scoperta, non aveva ancora coperta termica o altro addosso. Abbiamo comunque redatto un verbale all'epoca, che è rimasto agli atti.
ADR la strada non ha banchina o marciapiede né da un lato né dall'altro.
ADR Io e il CC siamo intervenuti insieme e abbiamo svolto insieme tutti i rilievi e tutte le Tes_7 operazioni.
ADR Le foto le ha fatte il mio collega Tes_7
pagina 9 di 25 ADR Non ricordo il tipo di macchina fotografica usata;
è digitale;
le foto, una volta scattate, vengono spostate sul PC e messe agli atti del fascicolo;
non so dire né se sia stata fatta una copia delle foto in questione, né se sia tenuto un archivio di tutte le foto degli interventi effettuati, è una cosa di cui potrebbe essere informato il Comandante, io non ne sono a conoscenza.
ADR Non ricordo se abbiamo effettuato rilievi sul punto di impatto;
i rilievi che abbiamo effettuato sono nella nostra relazione di intervento.
ADR E' stato redatto un verbale di contravvenzione nei confronti della sig.ra non ricordo chi lo Pt_1 abbia materialmente compilato, né come sia stato successivamente notificato”.
, anch'egli sentito nel presente giudizio, ha dichiarato: Testimone_7
“All'epoca dei fatti ero di stanza presso la Stazione di Oleggio. Ricordo di essere intervenuto, in seguito al sinistro al quale si riferisce il capitolo, sicuramente dopo che lo stesso si era verificato, intorno alle 17.40. Era stato segnalato un investimento di pedone, con feriti. Non ricordo l'orario preciso della chiamata, ma ricordo che eravamo già nel territorio di Oleggio, per cui ci abbiamo messo poco ad arrivare sul posto. Ero con il CC Persona_2
Sul capo 2) risponde: “Abbiamo escusso un teste, in caserma, che aveva riferito se ricordo bene che il sinistro si fosse verificato alle 17.10-17.15”
Sul capo 3) risponde: “Al momento del nostro intervento era già l'imbrunire. Il tempo di mettere in sicurezza l'area e che la signora fosse accompagnata all'Ospedale, si è fatto buio ed era scesa la foschia, che comunque stava già calando al momento del nostro arrivo sul posto. Abbiamo fatto delle foto dei luoghi, verso la fine del nostro intervento. Preciso che prima di procedere ai rilievi fotografici abbiamo dovuto assicurarci che la signora investita fosse soccorsa e poi trasportata in Ospedale e abbiamo dovuto mettere in sicurezza l'area, perché la strada era molto trafficata in quel momento della giornata. Una volta che la signora è stata trasportata all'Ospedale, abbiamo chiuso con l'auto una delle due corsie della strada e abbiamo scattato le foto. Non abbiamo fatto foto alla signora investita perché aveva 5 o 6 sanitari intorno.
ADR Quando sono arrivato sul posto, la prima cosa che ho fatto è stata avvicinarmi alla signora, che era già attorniata dai sanitari. Era distesa per terra, ho potuto vedere la parte superiore del corpo, perché la rimanente parte era coperta dalla coperta termica che le avevano sistemato i sanitari.
ADR Ricordo di avere trasferito le foto che avevo scattato dalla macchina fotografica in dotazione al PC. Si crea una apposita cartella per ogni sinistro.
ADR Sono a Carnago da settembre del 2022
ADR Ho gestito io l'archiviazione della pratica, per cui mi risulta che, come in generale si procede, gli atti, e in particolare le foto, siano state stampate per essere conservate in forma cartacea e siano state inserite in un portale interno denominato “C-Prot” in formato digitale. La macchina fotografica ha poco spazio in memoria, per cui si provvede a sovrascrivere le nuove foto a quelle precedenti.
ADR La strada dove è avvenuto il sinistro è una strada provinciale, priva di banchina o marciapiede, priva di attraversamento pedonale se non in fondo quasi davanti alla nostra caserma. Mi pare di ricordare
pagina 10 di 25 la presenza di lampioni, ma anche questi nel tratto iniziale, verso la nostra caserma, sul luogo del sinistro abbiamo dovuto utilizzare le torce nella parte finale dell'intervento, dopo che la signora era stata accompagnata all'Ospedale era calato il buio.
ADR La parte superiore dell'abbigliamento della signora era di colore scuro. Pt_1
ADR La sig.ra era sdraiata, al momento in cui siamo arrivati sul posto, nel terreno agricolo che costeggia la strada, con la testa rivolta verso la sua abitazione, dunque in direzione Momo. Preciso che oltre la riga bianca della strada c'era ancora una striscia di asfalto, una cuneetta che costeggia la strada e poi c'è un campo;
quando ho visto la signora, appena arrivato, era sul campo, nella parte pianeggiante. La macchina era qualche metro dopo la signora, a bordo strada, con il baule aperto, c'era il sig. che piangeva CP_1 vicino al baule. Preciso che quella che ho definito cuneetta non è un fossato, è piuttosto il livello del campo che si abbassa rispetto alla strada.
ADR Non sono in grado di precisare dopo quanto tempo dall'inizio dell'intervento abbiamo iniziato a fare le foto;
ricordo però che per le 19.00 eravamo già rientrati in caserma, perché c'era stato un altro sinistro”.
Si è, infine, proceduto all'interpello dell'attrice e del convenuto CP_1
Sui capitoli dedotti da nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'attrice ha Controparte_3 risposto: “capi 2 e 3) Erano le 17.10 quando sono stata investita;
lo riferisco perché sono uscita per una passeggiata alle 16.40-45, ho percorso la via Guzza in direzione del bosco, poi sono tornata, tornando ho fatto una foto del paesaggio e una foto del tramonto;
tante volte abbrevio la strada passando per un campo che si trova accanto a casa mia, ma ho deciso quel giorno di non passare di lì perché avevo i pantaloni bianchi e temevo di sporcarli;
la giornata era serena, si stava alzando allora una leggera foschia nei campi, ma la strada era asciutta e c'era buona visibilità.
Capo 4) confermo l'assenza di illuminazione artificiale sulla strada;
ma c'era ancora il sole
Capo 5) confermo il capitolo [Vero che la Via Valsesia è strada extraurbana a scorrimento veloce, densamente trafficata, priva di attraversamenti pedonali e di banchine/marciapiedi];
Capo 6) indossavo una giacca a vento blu marino e dei pantaloni bianchi.
Sui capitoli dedotti da e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., CP_1 Controparte_5
l'attrice ha risposto:
“capo 1/1) Stavo camminando contromano;
cammino sempre contromano e cerco di contattare visivamente gli automobilisti per essere sicura che mi abbiano vista. Camminavo in direzione Momo
Capo 1/2 e 1/4) Richiamo quanto ho già risposto sopra
Capo 1/3) Ho fatto anche un video delle mie gambe che camminano;
ho scattato foto e video su via Guzza, che è una strada di campagna dove passano poche macchine. Su via Momo credo di avere messo il telefono in tasca.
Capo 1/5) C'erano luce e piena visibilità, per cui non utilizzavo la pila del mio cellulare
pagina 11 di 25 Confermo il capo 1/6 [“Vero che abito a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro e vero che conosco i luoghi”;]
Confermo il capo 1/7 [“Vero che ero a conoscenza, al momento del fatto, che la strada che percorrevo a piedi era priva di banchina transitabile e/o di pista pedonale, ed era priva di sentieri di percorrenza a bordo strada coincidendo la fine dell'asfalto con l'erba”].
ADR Casa mia dà su via Momo;
per arrivare a casa mia percorro questa via;
nel campo a cui ho fatto riferimento sopra si passa quando non c'è mais;
non c'è strada campestre, se si sceglie di passare da quella parte si è costretti ad attraversare il campo.
ADR Nel punto del sinistro, oltre la riga bianca a margine della carreggiata, dopo circa 20 cm l'asfalto finisce;
inizia un ciglio erboso di circa un metro, e poi c'è il fosso. Il giorno del sinistro, stavo camminando un po' sull'erba e un po' sull'asfalto, comunque oltre la riga bianca di delimitazione, verso l'esterno.
ADR Confermo che cammino sempre contromano, anche quando la strada fa una curva sinistrorsa per il pedone e destrorsa per le auto”.
Il convenuto interpellato sui capitoli dedotti da parte attrice nella memoria ex CP_1 art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha risposto:
“cap. 1 Non ho visto la sig.ra prima dell'impatto, mi sono solo reso conto che avevo colpito qualcosa, Pt_1 ma non ho capito che cosa avessi colpito sino a quando non sono sceso dall'auto cap. 2 Non avendo visto l'attrice, non so dire in che direzione stesse procedendo la sig.ra Io stavo Pt_1 procedendo verso Oleggio, ero appena partito da casa. cap 3 Procedevo sulla carreggiata, ero in fase di accelerazione, perché mi ero appena immesso sulla Via Momo dal numero 204 dove abito;
saranno circa 50 metri dalla curva in prossimità della quale è avvenuto il sinistro;
escludo di essere uscito dalla carreggiata e di aver invaso lo sterrato con l'auto.
ADR Escludo che stessi utilizzando il cellulare mentre guidavo.
ADR Ricordo che quando sono partito di casa era già buio;
inoltre c'era nebbia, non direi che piovesse ma probabilmente la strada era bagnata per via della nebbia. Procedevo con i fari dell'auto già accesi.
Sceso dall'auto ho visto la signora e subito dopo si è fermata una persona che ha chiamato i soccorsi, perché io piangevo. La signora era riversa fuori della carreggiata. Aveva un abbigliamento scuro”.
3.
Alla luce degli elementi suddetti, si osserva quanto segue.
Come detto, l'investimento – ossia il travolgimento dell'attrice da parte dell'auto condotta dal
[...]
mentre entrambi circolavano - non è contestato. CP_1
Alla luce dei principi sopra riepilogati, compete al convenuto dare prova della condotta dell'investita, sulla base della quale intende fondare l'esclusione della propria responsabilità o una sua colpa concorrente, vincendo la presunzione di propria responsabilità al 100 %.
pagina 12 di 25 peraltro, pur sempre sull'attrice provare le concrete modalità dell'accadimento, almeno CP_7 rispetto a quegli aspetti del fatto che la stessa sostiene a proprio favore e che vanno al di là del pacifico investimento, in sé considerato.
All'impatto e alle fasi immediatamente precedenti e successive dello stesso non hanno assistito testimoni.
Il primo a sopraggiungere, negli istanti successivi ma, comunque, a episodio concluso, fu Tes_1 che si trovò a passare, e si fermò per prestare soccorso, quando l'attrice giaceva già per terra e il convenuto aveva avuto già modo di fermare l'auto, di scendere e di rendersi conto CP_1 dell'accaduto.
Lo stesso ha riferito di avere chiamato i soccorsi alle ore 17.12. Non è noto se si tratti di mero ricordo dell'informatore o se la dichiarazione sia stata supportata da elementi puntuali (quali, ad esempio, la verifica della cronologia delle chiamate sul telefono cellulare presumibilmente da questi utilizzato).
Dai referti acquisiti risulta che la chiamata alla CRI di Oleggio arrivò alle 17.18 e che alle 17.17 era già stata allertata l'unità di soccorso avanzato, tempi che appaiono approssimativamente compatibili con quelli indicati da (ipotizzando una certa durata della conversazione con Tes_1 quest'ultimo e un breve lasso di tempo per l'individuazione degli equipaggi da contattare).
Tenuto conto di un ulteriore breve intervallo di tempo trascorso fra l'impatto, la fermata di e la chiamata da costui effettuata, appare attendibile l'indicazione dell'attrice per cui l'urto Tes_1 si verificò intorno alle ore 17.10.
La circostanza che l'attrice stesse procedendo sul proprio lato sinistro e che procedesse in senso opposto a quello di marcia non è contestato. Sono, anzi, gli stessi convenuti e CP_1 [...]
a riferirlo. In ogni caso, non vi è prova del contrario – prova che sarebbe spettato al CP_5 conducente offrire - e anche la natura delle lesioni patite dall'attrice appare maggiormente compatibili con detta dinamica: l'attrice ha subito gravi lesioni agli arti inferiori, entrambi spezzati, ed è stata caricata sul cofano, sfondando il parabrezza dell'auto e riportando un trauma commotivo frontale, mentre, se fosse stata investita da tergo, verosimilmente le lesioni agli arti sarebbero state di natura differente e, soprattutto, sarebbe stata interessata la parte posteriore della testa.
Sotto il profilo in esame, dunque, la condotta dell'attrice risulta conforme al disposto dell'art. 190 codice della strada, che prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di “circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione” e, fuori dei centri abitati, di “circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”, imponendo altresì, “ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (...) di marciare su unica fila”: prescrizioni che, evidentemente, hanno lo scopo sia di evitare intralci alla circolazione, sia di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti.
pagina 13 di 25 L'attrice ha sostenuto, nei propri atti, che stava procedendo sulla banchina erbosa, al di fuori della carreggiata, affermando che il conducente avrebbe effettuato una manovra inconsulta, fuoriuscendo dalla sede stradale a causa della perdita di controllo dell'auto.
Nel corso dell'interrogatorio, l'attrice ha precisato: “Nel punto del sinistro, oltre la riga bianca a margine della carreggiata, dopo circa 20 cm l'asfalto finisce;
inizia un ciglio erboso di circa un metro, e poi c'è il fosso. Il giorno del sinistro, stavo camminando un po' sull'erba e un po' sull'asfalto, comunque oltre la riga bianca di delimitazione, verso l'esterno”.
Ora, che l'auto l'abbia travolta mentre procedeva sul manto erboso, o comunque all'esterno delle riga bianca, è indimostrato.
Neppure il convenuto tuttavia, ha dimostrato che il pedone si sia venuto a trovare CP_1 improvvisamente “in mezzo alla carreggiata” e che, dunque, esso si trovasse francamente sulla strada. Ciò, per vero, pare da escludere, perché l'urto è chiaramente avvenuto con la parte anteriore destra dell'auto. Tuttavia, non sono note le dimensioni della carreggiata e, in assenza di ulteriori elementi, può solo stabilirsi che l'attrice stesse procedendo a margine della stessa, senza, tuttavia, potessi altresì affermare all'interno o all'esterno della riga bianca e, precisamente, quanto all'interno o quanto all'esterno della delimitazione visiva.
Neppure sono ricostruibili con certezza, alla luce degli elementi noti, le condizioni di visibilità al momento dell'impatto.
E' la stessa attrice a ricordare come, nel giorno e luogo dell'incidente, il tramonto fosse indicato per le ore 17.13. La luminosità diurna, dunque, era senza dubbio ridotta, al momento dell'impatto. Tuttavia, sulla base del dato di comune esperienza per cui il calar del sole sotto l'orizzonte non determina immediatamente il buio completo, deve ritenersi che la luce fosse scemata, ma che non fosse ancora scesa la piena notte.
Numerose persone intervenute hanno riferito della presenza di nebbia: in particolare, l'intero equipaggio dell'Unità di soccorso avanzata e i Carabinieri, il cui rapporto fa fede fino a querela di falso.
Tutti tali soggetti, però, hanno potuto riferire delle condizioni presenti al momento del loro arrivo, prossimo o successivo alle 17.40 (secondo il referto della CRI, l'Unità di soccorso è arrivata alle ore 17.41; i Carabinieri erano già sul posto, ivi giunti certamente dopo le 17.30, momento in cui vennero allertati dalla Centrale operativa, e certamente dopo che era già arrivato l'equipaggio della CRI di Oleggio, che trovarono già intento a prestare soccorso alla sig.ra
. Pt_1
La produzione attorea sulle condizioni meteo riporta condizioni di sereno con possibili foschie. La stessa foto panoramica prodotta dall'attrice, asseritamente pochi minuti prima dell'investimento, riporta la presenza di foschia sui campi.
Dalla relazione dei Carabinieri, nell'intestazione, risulta che il fondo stradale fosse “bagnato per brina”: ora, pare scarsamente verosimile la presenza di brina subito dopo il tramonto, in una pagina 14 di 25 giornata di fine ottobre, in cui il tempo era stato sereno e le temperature erano state approssimativamente comprese fra i 6 e i 16 gradi (cfr. doc. 10 attoreo, p. 14 del pdf); è pertanto più probabile che gli operanti, malamente definendo il fenomeno, abbiano inteso rilevare che vi era umidità depositata sul terreno e sull'asfalto, il che conferma il passaggio di nebbia e foschia.
Tuttavia, come sottolineato dallo stesso convenuto le condizioni ambientali possono CP_1 repentinamente mutare, soprattutto in ambiente extraurbano (d'altra parte, nelle foto scattate dai Carabinieri, in cui è nettamente percepibile l'oscurità della strada, una volta calato il buio completo, non si vede, però, alcun segno di nebbia, evidentemente già dissoltasi rispetto alle condizioni dei minuti precedenti). La presenza di un banco di nebbia sulla strada dopo le 17.30, dunque, non proverebbe, comunque, che la stessa vi fosse anche venti minuti prima.
Non è, pertanto, possibile ritenere dimostrato che, proprio al momento dell'investimento, la zona fosse coperta da un fitto banco di nebbia.
Va, anzi, rilevato, in senso contrario, il fatto che – ossia la persona che ha avuto Tes_1 percezioni della scena più prossime al momento del sinistro - abbia potuto notare l'attrice riversa sul bordo della strada, tanto da indursi a fermare la marcia per verificare l'accaduto, il che difficilmente si sarebbe potuto verificare se effettivamente la visibilità fosse stata pesantemente compromessa, come sostiene parte convenuta.
E', però, indiscusso che la strada, posta fuori dal centro abitato, fosse del tutto priva di illuminazione e che l'attrice non fosse munita di luci o di indumenti ad alta visibilità.
L'attrice medesima ha riconosciuto che indossava una giacca scura (blu), mentre, per contro, può ritenersi confermato che avesse pantaloni chiari, come dalla stessa riferito, alla luce di quanto dichiarato dall'informatore e non smentito da altri, attendibili elementi. Quanto riferito Tes_2 nella prima relazione inviata alla Procura della Repubblica dai Carabinieri intervenuti sul posto, infatti, è stato rettificato in quella successivamente inviata a integrazione e specificazione, ove è stato chiarito che gli operanti avevano visto l'attrice, attorniata dai sanitari, mentre veniva soccorsa, solo nella parte superiore del corpo, per il resto coperto dal telo termico (ragione per la quale si ritiene viziato da fallace memoria quanto riferito dal Carabiniere Persona_2 sentita come teste nel presente giudizio, ormai a distanza di tempo dai fatti, quando ha riferito che la persona investita indossava abiti scuri, anche alla luce del fatto che il secondo Carabiniere che componeva la pattuglia, , ha confermato di essere stato lui ad avvicinarsi alla Testimone_7 signora e di avere visto solo la parte superiore del corpo dell'infortunata). Pt_1
4.
E' necessario, ancora, esaminare il contenuto della relazione di consulenza tecnica svolta, su incarico del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini penali.
E' utile richiamare che, in linea di principio, “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
pagina 15 di 25 cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. n. 8603/2017; n. 25067/2018; n. 840/2015).
Nella specie, tuttavia, si ritiene che la consulenza non abbia fornito elementi dirimenti.
Il consulente del PM ha concluso che il qui convenuto viaggiasse a una velocità CP_1 compresa fra i 30 e i 40 Km/h e che, in relazione allo stato dei luoghi, il pedone fosse avvistabile almeno 3 secondi prima dell'impatto, a una distanza di circa 33 metri, concludendone che sarebbe stato ancora possibile per il conducente attuare manovre di emergenza, come rallentare o modificare la traiettoria.
Ora, deve osservarsi che tali conclusioni si basano su un dato solo induttivamente e approssimativamente ricavato dal consulente, ossia l'esatto punto d'urto, che non è noto.
Il consulente ha condivisibilmente ritenuto che esso sia da porsi tra l'ingresso dell'abitazione dell'attrice - dove è del tutto ragionevole e verosimile che la stessa fosse diretta, una volta che si assuma che essa procedeva in direzione Oleggio - e il luogo di quiete del corpo dopo lo sbalzo in seguito all'urto (il consulente ha, infatti, precisato che l'autovettura ha lanciato il corpo dell'investita in avanti).
In questo spazio, tuttavia, non è possibile stabilire esattamente dove l'investimento sia avvenuto. I calcoli effettuati dal consulente, sulla base della distanza percorsa dal veicolo successivamente all'investimento nonché sul lancio impresso dall'urto al pedone, pertanto, sono puramente indicativi. Per questa stessa ragione si è ritenuto che non fosse utile, in questo giudizio, disporre una ulteriore consulenza, che necessariamente sarebbe stata ugualmente viziata dall'indisponibilità di dati esatti su cui basare l'analisi.
Va, peraltro, rilevato che ove la velocità di marcia del veicolo sia stata approssimativamente individuata dal consulente per difetto, ciò inciderebbe sullo spazio di avvistamento e di reazione del conducente, riducendolo, forse anche sino al punto di annullarlo, ma porrebbe la velocità di marcia dall'auto al limite consentito sulla strada in esame (50 Km/h: cfr. relazione CT , Per_4 se non in una posizione di franca violazione del limite suddetto. La responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, dunque, non sarebbe esclusa, tanto più se dovesse darsi credito a quanto dallo stesso dichiarato (e certamente utilizzabile contra se) rispetto alla scarsa visibilità di quel momento, non avendo egli adeguato, a maggior ragione, le condizioni di guida all'obbligo di prudenza al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione a norma dell'art. 141 cod. strada, secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” (comma 1) e, inoltre, secondo cui
“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
pagina 16 di 25 Viceversa, se la velocità di andatura del veicolo fosse stata determinata per eccesso, la maggiore prudenza che si dovrebbe riconoscere al conducente andrebbe di pari passo con l'aumentare dello spazio di visibilità del pedone e, dunque, della possibilità per il conducente di evitare l'investimento con la dovuta attenzione.
Le suddette conclusioni non muterebbero neppure volendo prendere in considerazione un ulteriore elemento, che il consulente non ha evidenziato (verosimilmente, in relazione al punto in cui ha ritenuto di collocare l'impatto e, conseguentemente, allo stato della strada nei metri antecedenti, percorsi dal conducente: punto d'impatto che, tuttavia, come detto, non è certo).
Non solo il convenuto ha riferito di non avere visto l'attrice camminare sul ciglio della CP_1 strada, ma anche l'attrice, che era a sua volta tenuta a prestare la massima attenzione, camminando all'imbrunire, a piedi, sul ciglio di una strada a veloce percorrenza non illuminata, ha riferito di non aver visto l'auto venirle incontro.
Volendo attribuire ragione a tale dato, dovrebbe ipotizzarsi che l'impatto sia avvenuto in punto assai prossimo all'uscita dalla curva destrorsa (per le macchine che viaggiano in direzione di Momo), nella parte finale della quale si trova l'abitazione dell'attrice. Appaiono esplicative dello stato dei luoghi, al riguardo, le foto allegate dall'attrice alla memoria del 10.6.2021, indirizzata al Pubblico Ministero che svolgeva le indagini (doc. 15 allegato all'atto di citazione), da cui è possibile apprezzare come le auto che procedano da Oleggio verso Momo si trovino ad affrontare una curva molto accentuata, che, al suo ingresso, preclude la visibilità della strada all'uscita, e come solo verso la parte finale la stessa si moderi, immettendosi nel successivo rettilineo verso Momo
Dovrebbe, dunque, ipotizzarsi che il conducente dell'auto si sia trovato inaspettatamente davanti il pedone, poiché la curva gli impediva visibilità in lontananza, e che ugualmente l'attrice sia stata sorpresa dal sopraggiungere dell'auto perché la stessa si rese visibile solo all'uscita dalla curva.
In tale situazione, potrebbe doversi concludere che lo spazio di reazione del conducente sia stato persino inferiore rispetto a quello ipotizzato dal consulente del PM e da quest'ultimo ritenuto ancora sufficiente per avvistare il pedone ed evitare l'investimento.
Anche in tale situazione, tuttavia non potrebbe escludersi la responsabilità del conducente, il quale è tenuto ad adeguare la condotta di guida alla concreta situazione. Proprio le caratteristiche della curva e il conseguente ridotto spazio di visuale immediata avrebbero dovuto indurre il conducente a ridurre ulteriormente la velocità, sino a quella necessaria al fine di garantirsi di poter gestire eventuali ostacoli improvvisamente palesatisi a causa dell'andamento curvilineo della strada.
E' necessario rilevare, al riguardo, come la presenza di pedoni al bordo della strada non sia vietata, neppure nelle strade poste fuori del centro abitato, e come nella concreta situazione essa non potesse ritenersi inaspettata, data la presenza evidente di abitazioni poste sul ciglio della strada, non raggiungibili, a piedi, se non camminando ai bordi della stessa.
pagina 17 di 25 Non può, dunque, in ogni caso ritenersi raggiunta la prova, da parte del conducente, di avere fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare l'investimento.
Al contempo, però, va evidenziata la condotta imprudente della stessa attrice, condotta alla quale pure si deve riconoscere efficienza causale rispetto al sinistro.
L'attrice, infatti, che conosceva certamente lo stato dei luoghi e ben doveva avere presente la pericolosità della strada nel tratto in esame, sia per la presenza della curva sia per l'assenza di illuminazione, stava procedendo, in condizioni di visibilità da ritenersi quantomeno ridotte e in un momento di intenso traffico (fra le 17 e le 18 di un sabato), senza avere adottato alcun accorgimento utile a rendersi immediatamente percepibile dagli automobilisti.
E' necessario, poi, considerare che l'attrice, dal canto proprio, non ha dimostrato di aver adottato quantomeno la doverosa precauzione di procedere sul manto erboso posto all'esterno della carreggiata, piuttosto che sull'asfalto, così mettendosi a rischio di essere urtata dalle auto che si tenessero più prossime alla riga bianca di delimitazione destra della corsia nella percorrenza della curva, ma pur sempre senza fuoriuscire dalla sede stradale. Se l'incertezza circa l'esatto punto d'impatto non può giovare al conducente, là dove lo stesso intenda escludere la propria responsabilità sostenendo che, in condizioni di visibilità compromessa, l'attrice si sia venuta a trovare nel mezzo della carreggiata, ove non era previsto un attraversamento stradale, dal momento che l'onere di fornire detta prova gravava sul conducente medesimo, è parimenti vero, però, che compete all'investita l'onere di provare esattamente la dinamica del sinistro, fra cui, dunque, il punto esatto dell'investimento, là dove intenda sostenere che stava procedendo all'esterno della carreggiata e, pertanto, di essere stata colpita a causa di uno scarto imprevedibile e irregolare dell'auto, che dalla carreggiata sia fuoriuscita.
L'incertezza circa tale elemento, di particolare rilevanza nella dinamica dell'investimento, oltre alle considerazioni svolte appena sopra, inducono a ravvisare un concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro, da quantificarsi in misura paritaria rispetto alla condotta del conducente.
Quest'ultimo, dunque, è tenuto a risarcire i danni cagionati all'attrice in misura pari al 50 % di quanto sarà liquidato.
5.
Non è discussa la responsabilità, solidale rispetto a quella del conducente, della società
[...]
quale utilizzatore del veicolo in leasing. La responsabilità dell'utilizzatore in leasing, CP_5 con esclusione di quella del proprietario, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo (art. 2054, co. 3 c.c.; art. 91 cod. strada) è, d'altra parte, riconosciuta da orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass., n 14635/2014, n. 10424/2007, n. 10034/2004), né è stata allegato e provato che il veicolo circolasse contro la volontà del legale rappresentante della società.
6.
pagina 18 di 25 Quanto alla responsabilità dell'assicuratore, direttamente chiamato in causa dall'attrice danneggiata, la copertura assicurativa del veicolo non è contestata, né è contestato che il sinistro in esame vi sia ricompreso.
Non è accoglibile, poi, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per violazione del combinato disposto degli artt. 5 della l. 57/2001 nonché 145 e 148 codice assicurazioni.
In particolare, la compagnia lamenta che l'attrice, al momento della richiesta stragiudiziale di risarcimento, non abbia allegato, come richiesto dall'art. 148, “attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”, riconoscendo anzi espressamente che la guarigione non era allora ancora avvenuta, poiché le lesioni non erano ancora stabilizzate. Ciò avrebbe privato l'assicurazione dello spatium deliberandi di 90 giorni decorrenti, a norma dell'art. 145 cod. ass., dalla trasmissione della documentazione di cui all'art. 148 cod. ass., se completa, per provvedere alla formulazione di congrua offerta risarcitoria, se del caso procedendo a svolgere una propria indagine medico legale sulle conseguenze del sinistro, e, pertanto, nel ragionamento della convenuta, non sarebbe integrata la condizione di proponibilità della domanda giudiziale data dal decorso del suddetto termine di giorni 90.
In primo luogo, la giurisprudenza (Cass., n. 32919/2022) ha sottolineato come una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione, con ciò sospendendo il decorso del termine dilatorio della proponibilità della domanda (cfr., nello stesso senso, Cass., n. 20802/2024).
A ciò deve aggiungersi che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., n. 15445/2021; n. 19354/2016).
Nella specie, non risulta che alle missive dell'attrice che, tramite il difensore, pur dando atto della mancata stabilizzazione dei postumi alle date delle richieste, chiedeva la liquidazione del danno nei limiti di quello già accertabile (13.11.2020; 29.3.2021, allegando la relazione del dr. ; Per_5
24.5.2021) abbia fatto seguito, nei successivi trenta giorni, la richiesta della compagnia assicuratrice di attendere la stabilizzazione dei postumi (adeguatamente motivando, secondo buona fede, per quale ragione ritenesse di non liquidare in via provvisoria, come richiesto dalla danneggiata, quantomeno il danno già esistente e apprezzabile in quanto non suscettibile di futura risoluzione).
Certo, poi, la convenuta non può dolersi di non avere potuto procedere ai dovuti approfondimenti medico legali, dal momento che – come si evince dalla missiva del 24.5.2021, indirizzata al liquidatore - la danneggiata fu sottoposta a visita medico legale da parte della dott.ssa Per_6 fiduciaria dell'assicurazione, in data 11.5.2021, così potendo valutare se, nel frattempo, la pagina 19 di 25 stabilizzazione fosse avvenuta e, in caso negativo, in quale misura il danno potesse, comunque, ritenersi provato (si rileva che il dr. , a marzo 2021, attestava la mancata stabilizzazione Per_5 solo poiché la FKT era in corso e perché sarebbe stato opportuno rivalutare la situazione ortopedica al termine: il che, tuttavia, non impediva, evidentemente, di apprezzare, sia pure in modo prudenziale e “al minimo”, i postumi e gli esiti delle plurime lesioni subite dall'attrice, come esposte nella relazione).
Dalla documentazione in atti risulta che la richiesta risarcitoria fu rigettata dalla Compagnia per ragioni estranee al fatto che, all'epoca, i postumi non fossero ancora stabilizzati, posto che l'assicurazione convenuta, con missive del 07.04.2021, del 26.05.2021 e del 07.06.2021 (docc. da n. 23 a n. 25 di parte attrice), inoltrate al difensore della danneggiata, comunicò “ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005” che non riteneva “di formulare alcuna offerta di risarcimento per i seguenti motivi: nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente/assicurato garantito
[...]
, come rilevato e verbalizzato dall'autorità intervenuta”. Controparte_3
Fermo quanto sopra, si osserva, infine, che, non potendosi ritenersi precluso al danneggiato di chiedere, in via stragiudiziale e poi, eventualmente, in via giudiziale, il risarcimento nei limiti del danno già prodottosi e non suscettibile di regresso, dal momento che ciò costituirebbe grave pregiudizio sul piano sostanziale, e non solo processuale, alla pretesa risarcitoria diretta che la normativa attribuisce al danneggiato verso l'assicuratore, al più l'eccezione potrebbe essere accolta per l'eccedenza rispetto alla provvisionale richiesta, pari a € 200.000, e non per l'intero. Ciò assorbe, in ogni caso, l'utilità dell'eccezione in favore della compagnia, alla luce dell'entità del danno qui liquidato, come di seguito esplicitato.
7.
Venendo alla quantificazione dei danni, parte attrice ha domandato, in questa sede, quanto al danno biologico, il risarcimento dei soli postumi permanenti (riservando la domanda risarcitoria relativa all'invalidità temporanea alla sede penale).
La consulenza tecnica medico legale svolta d'ufficio nel presente giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza dell'investimento, “pativa un politrauma ad alto impatto energetico riportando plurime lesioni con interessamento di molteplici distretti corporei sia ossei che viscerali. Il quadro clinico post traumatico acuto cagionato dal suddetto politrauma determinava il concretizzarsi di condizioni cliniche critiche e richiedeva un immediato ricovero in ambito ospedaliero, ove la signora veniva trasportata da un mezzo di soccorso avanzato del 118 (che segnalavano la presenza di una ferita lacero contusa sopraccigliare destra e di trauma cranico commotivo), venendo accettata al Triage del Pronto Soccorso con codice rosso. In sede di pronto soccorso veniva segnalata la presenza di amnesia per l'evento e venivano rilevate, di abrasioni multiple e di ferite lacero contuse alla gamba destra.
Venivano eseguiti i necessari accertamenti diagnostici strumentali del caso che evidenziarono la emorragia subaracnoidea e la presenza di plurime fratture: - frattura scomposta del terzo mediale della clavicola destra;
- frattura composta del collo dell'omero sinistro frattura composta del corpo della scapola sinistra;
- frattura del processo articolare della sesta costa destra;
- frattura dell'estremità anteriore della terza e della
pagina 20 di 25 quarta costa di sinistra con pneumotorace a sinistra;
- frattura biossea (interessante tibia e perone) di gamba destra e di gamba sinistra, con interessamento del piatto tibiale bilateralmente;
- frattura dell'epifisi distale del femore destro a livello del condilo mediale in prossimità dell'articolazione femoro rotulea con distacco osseo;
nonché di contusioni viscerali multiple e la presenza di minimo avvallamento delle limitanti somatiche superiori dei somi di D6 e di D7 (non si dispone di dati documentali che consentano di accertare la natura preesistente o post traumatica di tali cedimenti somatici). Il pneumotorace sinistro e l'emorragia subaracnoidea non richiedevano un approccio chirurgico in quanto andavano incontro a spontanea risoluzione. In data 04/11/2020 la signora veniva sottoposta in urgenza ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa con riscontro di emoperitoneo e rottura della milza che veniva pertanto asportata chirurgicamente mediante intervento di splenectomia. Le fratture agli arti inferiori richiedevano invece un trattamento cruento dapprima in urgenza mediante stabilizzazione bilateralmente con fissatori esterni MA 3 a ponte (eseguito in data 31/10/20204), quindi mediante intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno e riduzione e sintesi con placche e viti (eseguito in data 04/11/2020 a sinistra e in data 13/11/2020 a destra)”.
In ragione degli esiti delle suddette lesioni, il CTU ha ritenuto giustificato il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivamente quantificabile nella misura del 43%, stima che, non specificamente contestata dalle parti, può qui essere recepita.
Non potendosi dare applicazione alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d. lgs. n. 209/2005, dal momento che le suddette tabelle, oggi comprensive anche delle lesioni cc.dd. macropermanenti, sono applicabili ai soli fatti avvenuti successivamente alla entrata in vigore del decreto attuativo che le ha introdotte in data 5.3.2025 (art. 1, co. 18 l. n. 124/2017), la liquidazione dovrà avvenire secondo le tabelle formate dal Tribunale di Milano, quale utile criterio equitativo omogeneo nazionale (Cass., n. 12408/2011, successivamente reiteratamente confermata dalla Suprema Corte;
da ultimo cfr. Cass., n. 19506/2024).
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura del risarcimento, laddove liquidata sulla base delle tabelle di cui si discute, tende a essere standardizzata grazie all'applicazione del sistema del c.d. punto variabile in ragione dell'età del danneggiato e della percentuale di invalidità, così quantificandosi nel modo più possibile uniforme l'equivalente monetario di un bene per definizione facente capo, con lo stesso valore, a ogni essere umano.
Tale misura può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona, colpita dalla medesima percentuale di invalidità, non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., n. 28988/2019).
Ai fini della personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari spetta, pertanto, “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti pagina 21 di 25 legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (Cass., n. 2788/2019).
Gli stessi autori delle tabelle milanesi hanno chiarito che per individuare i valori monetari di liquidazione è stata elaborata una tabella di valori medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, in quanto frequentemente ricorrenti. E' stata, poi, individuata una percentuale di aumento di detti valori medi, da utilizzarsi a fini di adeguata personalizzazione laddove il caso concreto presenti peculiarità da allegarsi e da provarsi dal danneggiato, riguardanti sia gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali – esemplificativamente, si fa riferimento al lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali o alla lesione al dito del pianista dilettante – sia gli aspetti soggettivi - esemplificativamente, si fa riferimento al dolore al trigemino o alla specifica penosità delle modalità del fatto lesivo.
E', altresì, significativo che, sin dalla versione aggiornata al 2021, ribadita nella versione attualmente vigente del giugno 2024, sia stata modificata la veste grafica della tabella di liquidazione del danno biologico (ma, esplicitamente, non la sostanza concettuale della sua organizzazione), per cui nella quinta colonna, che nelle edizioni anteriori recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/per sofferenza soggettiva, è stata aggiunta l'indicazione separata dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti, già ricavabile in precedenza ma ora esplicitata: ciò, dichiaratamente, al fine di evitare che si pervenga alla liquidazione dell'importo totale senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e di sofferenza accertati e liquidati. L'applicazione degli importi di cui alla tabella, infatti, esprime esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e, pertanto, attiene alla fase del quantum debeatur, mentre rimane integro l'obbligo motivazionale del giudice in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur.
Va richiamato che, secondo noti principi, la considerazione, a fini di liquidazione, di qualsiasi lesione di un interesse o di un valore costituzionalmente protetto, non suscettibile di valutazione economica, deve essere unitaria e onnicomprensiva, dovendo il giudice di merito tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, evitando al contempo duplicazioni tramite l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, pertanto, fermo rimanendo che tanto per l'invalidità temporanea quanto per i postumi permanenti dovrà procedersi a liquidazione unitaria, comprensiva sia degli aspetti di sofferenza soggettiva, sia degli aspetti dinamico relazionali del pregiudizio alla salute e alla integrità psicofisica (Corte Cost., n. 233 del 2003; Cass., SS.UU., 11/11/2008, nn. 26972-26975), il giudice dovrà “congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) … tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella
pagina 22 di 25 dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sè")” (così per tutte Cass., n. 2461/2020).
In concreto, dovranno essere giustificate tanto l'eventuale liquidazione della componente soggettiva del danno alla salute, oltre a quella strettamente biologica, e dunque la scelta del valore tabellare onnicomprensivo, quanto l'eventuale applicazione di una percentuale di personalizzazione per la presenza di aspetti di pregiudizio diversi da quelli già ricompresi nella quantificazione dei postumi permanenti, in quanto propri, per chiunque, della patologia o delle lesioni sottostanti.
Venendo al caso di specie, la liquidazione del danno biologico dovrà senza dubbio ricomprendere, in modo integrale, anche la componente prevista per la sofferenza morale ricollegabile alla perdita di validità, tenuto conto dell'inevitabile patimento interno ricollegabile alla sensibile quantificazione dei postumi permanenti, in termini di sofferenza per le irreparabili ricadute degli stessi sul peggioramento della qualità di vita (normale funzionamento delle ordinarie funzioni corporee in relazione, quantomeno, all'asportazione della milza, difficoltà e limitazioni di movimento, residua dolorabilità fisica, compromissione dell'aspetto per la presenza di cicatrici).
Applicando i suddetti parametri, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (57 anni), il risarcimento è quantificabile in € 304.836,00 per l'intero danno biologico permanente.
La suddetta liquidazione è comprensiva di tutti gli aspetti di danno non patrimoniale patiti dall'attrice. Non può, invece, riconoscersi la personalizzazione dalla stessa richiesta, non essendo stato allegato, né provato, alcun aspetto di danno che non debba già ritenersi compreso nella quantificazione percentuale fornita dal CTU.
Il danno, come sopra quantificato, è calcolato all'attualità, grazie all'applicazione delle tabelle vigenti. Deve però tenersi conto, nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta (all'epoca dell'illecito), avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi (calcolati al tasso legale, non avendo gli attori fornito prova di un utilizzo più redditizio della somma), con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originariamente liquidabile, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o in base ad un indice di rivalutazione medio o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (cfr. in tal senso per tutte Cass.., sez. un., n. 1712/1995), metodo quest'ultimo che si ritiene di applicare nella specie.
Applicando il calcolo, il danno non patrimoniale permanente è liquidabile, per l'intero, nella somma di € 333.162,42 (comprensiva di € 28.326,42 di interessi, calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata), su cui andranno calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
pagina 23 di 25 Quanto al danno patrimoniale, compete all'attrice il rimborso delle spese di diagnosi e cura causalmente ricollegabili ai fatti di causa e ritenute congrue dal CTU per complessivi € 1.682,02, cui devono aggiungersi € 20,00 per spese di copia della documentazione sanitaria.
La richiesta di liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo parte attrice reiterato, in fase conclusiva, le istanze istruttorie già proposte al riguardo né provveduto a una sua quantificazione nella comparsa conclusionale, deve intendersi rinunciata.
Conclusivamente, le parti convenute dovranno essere condannate al pagamento in favore dell'attrice, in solido fra loro, del 50 % delle somme come sopra liquidate e, pertanto, della somma di € 166.581,21, oltre interessi dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e della somma di € 851,01, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi che concorrono all'ammontare sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento, come sopra liquidato, comprende e assorbe la provvisionale riconosciuta, con ordinanza del 3.5.2022 resa ai sensi dell'art. 5 della l. n. 102/2006, nei limiti della somma di € 51.584,25. All'attrice, pertanto, dovrà essere corrisposta dalle parti convenute, in solido, la somma residua, detratto dall'importo riconosciuto quanto eventualmente già pagato a titolo di provvisionale anteriormente alla pronuncia della presente sentenza.
8.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Spetta all'attrice la refusione delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base del datum (scaglione € 52.000,01 a € 260.000,00) e tenuto conto delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in
€ 2.552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 3.500 per la fase istruttoria ed € 2.500 per la fase decisionale, così complessivamente in € 10.180,00.
Spetta, altresì, l'aumento previsto dall'art. 4, co. 2 del DM n. 55/2014, come novellato dal DM n. 147/2022, per l'assistenza nei confronti di più parti, aumento che si ritiene congruo contenere nel 15 % per ciascuna delle due parti oltre la prima, data la sovrapponibilità quasi integrale delle questioni trattate, in fatto e in diritto, nelle difese nei confronti di ciascuna.
Complessivamente, dunque, spetta all'attrice la refusione a titolo di spese della somma di € 13.234,00 oltre spese generali forfettarie, cpa e iva e oltre esborsi documentati (CU, marca da bollo ed € 35,65 per spese di notifica).
Va disposta la distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido fra loro (tenute, conseguentemente, alla rifusione all'avv. Della Mura, in forza della distrazione, degli acconti dallo stesso anticipati per conto dell'attrice).
PQM
pagina 24 di 25 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 2548/2021:
1) accerta la responsabilità per il sinistro oggetto di causa, avvenuto il 31.10.2020 in Oleggio, in pari misura in capo al convenuto e all'attrice danneggiata;
CP_1
2) per l'effetto, condanna CP_8 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Pt_1
(i) della somma di € 166.581,21, oltre interessi dalla pronuncia della presente
[...] sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del 50 % del danno biologico permanente, somma da cui dovrà detrarsi quanto già corrisposto dalle parti convenute a titolo di pagamento della somma di € 51.584,25 riconosciuta, con provvedimento del 3.5.2022, a titolo di provvisionale in corso di causa;
(ii) della somma di € 851,01, oltre interessi dalla data dei singoli esborso al saldo, a titolo di risarcimento del 50 % del danno patrimoniale;
3) condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in € 13.234,00 oltre spese generali forfettarie, cpa e iva e oltre esborsi documentati (CU, marca da bollo ed € 35,65 per spese di notifica), con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Della Mura, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Novara, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Annalisa Boido
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2548/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
DELLA MURA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Rho, Via S, Carlo, n. 100/b
ATTORE contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIANLUIGI GARONE, elettivamente domiciliati presso il difensore in Novara, C.so Cavour n.11
C.F. ), in persona del procuratore ad negotia, dott. Controparte_3 P.IVA_2
giusta procura indicata in atti, con il patrocinio dell'avv. ALFREDO CP_4
FRANCAVILLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Milano, via Lamarmora n. 31
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
“Piaccia all' On.le Tribunale adito contrariis reiectis:
Nel merito:
pagina 1 di 25 1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità civile del Convenuto nella CP_1 determinazione del sinistro occorso in data 31 Ottobre 2020 in Oleggio (NO) in danno della Signora e per l'effetto Parte_1
2) condannare i Convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Signora
con esplicita esclusione dei danni relativi all'invalidità temporanea assoluta e parziale per Parte_1
i quali l'Attrice si è riservata l'Azione Civile nel Giudizio Penale, danni quantificati nella complessiva somma di € 403.195,02 o in quella maggiore o minore soma che dovesse essere ritenuta di Giustizia.
Oltre interessi di Legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3) condannare i Convenuti in via tra loro solidale al pagamento delle spese e degli onorari della causa. Oltre IVA e CpA e rimborso forfetario ex art. 15 con distrazione dei soli onorari in favore del sottoscritto Difensore che si dichiara antistatario in relazione ai medesimi (cfr. allegato depositato in data 18 Ottobre 2024 ad integrazione della Procura alle liti già depositata);
4) Sentenza esecutiva come per Legge;
5) In via istruttoria:
- disporre CTU al fine di accertare quali fossero le condizioni di tempo e meteorologiche il 31 Ottobre 2021 verso le ore 17 in Oleggio nell'Area ove si è verificato il grave sinistro, visti gli atti ed i documenti di causa;
- disporre CTU cinematica preordinata ad accertare:
a) lo stato dei luoghi;
b) le caratteristiche tecniche dell'autovettura investitrice ed in particolare sulla dotazione della stessa del
“sistema frenante” (la circostanza assume rilievo al fine di ottenere conferma che l'investimento è avvenuto sull'Area esterna della carreggiata di marcia del veicolo investitore);
c) la probabile dinamica del sinistro;
d) la velocità del veicolo investitore in considerazione e sulla scorta dei danni patiti dal veicolo investitore e delle gravi lesioni patite dalla Parte . Pt_2
Si indica sin d'ora in qualità di Consulente Tecnico per la Parte Attrice il Dott. con Persona_1
Studio in Milano, Via Enrico Caviglia n.ro 5”.
Per le parti convenute e CP_1 Controparte_5
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reictis contrariis,
Nel merito, in principalità:
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di parte attrice nella causazione del sinistro, e per l'effetto e conseguentemente rigettare ogni domanda attorea perchè infondata in fatto ed in diritto;
In via di stretto subordine:
pagina 2 di 25 Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere implicata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, accertare e dichiarare l'effettivo grado di responsabilità del CP_1 medesimo, limitando il risarcimento dovuto ai soli danni effettivamente provati e dimostrati tenendo conto del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 codice civile.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi nei termini istruttori che sin d'ora si richiedono e che il Giudice vorrà concedere.
In tutti i casi con vittoria dei compensi e spese di lite”
Per parte convenuta Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, in via preliminare e pregiudiziale di rito: dichiarare l'improcedibilità della domanda di risarcimento formulata dalla signora per violazione del combinato disposto dagli artt. Pt_1
5 della L. 57/2001 e 145, nonché 148, del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005); nel merito: rigettare le domande dell'attrice in quanto infondate, in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
in subordine: contenere l'eventuale esposizione risarcitoria della Compagnia nei limiti della quota di corresponsabilità (minore) dell'assicurato e del danno che sarà accertato e provato in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali, come per legge”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il giudizio ha ad oggetto le domande risarcitorie proposte dall'attrice per i danni Parte_1 subiti in conseguenza dell'infortunio occorso il 31.10.2020 in Oleggio, sulla via Momo in tratto compreso fra la propria abitazione, sita al civico n. 89, e l'edificio ove si trova il ristorante ad insegna “Il Paesano”, al civico n. 87, quando veniva investita da un'autovettura KIA AGE CP_6 targata FB745AH, condotta da in uso in forza di leasing alla società “ CP_1 [...]
, assicurata per la r.c. auto da Controparte_5 Controparte_3
Ai sensi dell'art. 132, co. 2 c.p.c., si omette lo svolgimento del processo se non per quanto di rilievo ai fini della presente motivazione, facendosi rinvio per il resto ai verbali d'udienza e ai provvedimenti assunti in corso di causa.
1.
L'investimento è fatto pacifico fra le parti. Viene in discussione, piuttosto, la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, che le parti convenute ritengono essere assorbente, o, comunque, almeno concorrente rispetto a quella del conducente
Va richiamato che, in caso di investimento del pedone, vige la presunzione relativa di colpa del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., co. 1, che può essere vinta mediante la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo giudice, al fine dell'esclusione di responsabilità dell'investitore non rileva pagina 3 di 25 l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (in termini la seguente massima di Cass., n. 4551/2017: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”).
L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo, pertanto, non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. Detto accertamento può, invece, rilevare al fine di valutare un concorso di colpa del pedone investito, ma, in tal caso, occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass., n. 2241/2019; n. 8663/2017; n. 24472/2014).
Conclusivamente, al fine di escludere la responsabilità del conducente di un veicolo, nel caso di investimento di un pedone, occorre che ricorrano le seguenti condizioni: in primo luogo, il comportamento del conducente deve essere stato conforme e rispettoso delle norme del codice della strada;
in secondo luogo, il conducente deve aver rispettato anche le regole di comune prudenza. Inoltre, l'investitore deve fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e deve risultare con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente. In mancanza, l'eventuale colpa imputabile al pedone dovrà essere computata, a fini di concorso, per la diminuzione del risarcimento spettante a norma dell'art. 1227, co. 1 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
E' necessario, ancora, richiamare che la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, con la conseguente necessità per la parte convenuta di fornire la prova contraria, opera una volta che sia ritenuto provato l'investimento (Cass., n. 2241/2019), ma grava pur sempre sul danneggiato l'onere di provare la verificazione del sinistro e le relative concrete modalità.
2.
Ciò premesso, dalle risultanze di causa è emerso quanto segue.
sentito a SIT dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro, ha Testimone_1 riferito: “Mentre mi trovavo alla guida della mia autovettura marca JEEP modello Renegade di colore grigio, sulla via Momo, in direzione di Oleggio, ho visto una sagoma di una persona a bordo strada sdraiata sull'erba, subito mi sono fermato per capire cosa era successo. E una volta arrestato la mia corsa, sono sceso dalla mia autovettura e mi sono avvicinato alla sagoma della persona sdraiata per capire cosa era successo. Preciso che quando io sono arrivato, nelle vicinanze della persona sdraiata c'era una
pagina 4 di 25 autovettura ferma e una persona che piangeva. Mi sono reso conto subito che la persona a terra era ferita, nel particolare il corpo era in una posizione non naturale e il volto era pieno di sangue. A questo punto, ho subito chiamato il 118 per i soccorsi, precisamente la telefonata è avvenuta alle 17.12. […]”.
volontario della Croce Rossa di Oleggio, sentito dal difensore dell'odierna attrice Testimone_2 ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. (quale difensore della persona offesa nel parallelo procedimento penale derivato dall'iscrizione di notizia di reato nei confronti di , ha riferito che, CP_1 alle ore 17.18, la Centrale operativa allertava del sinistro la Croce Rossa di Oleggio per un codice giallo traumatico;
che l'equipaggio partiva dalla sede della CRI alle 17.22, per arrivare sul luogo del sinistro alle ore 17.26 (dati orari che sono stati confermati dal rapporto di intervento acquisito in corso di causa: cfr. esibizione documenti provenienti dalla CRI di Oleggio, in seguito ad accoglimento del relativo ordine di esibizione, in data 6.4.2023). L'informatore ha dichiarato, altresì, che l'intervento era avvenuto a fine giornata al calare del sole con sufficiente visibilità; di non ricordare nebbia;
che la signora investita era riversa in un fossato accovacciata in posizione fetale con evidenti lesioni agli arti inferiori;
di ricordare distintamente macchie di sangue agli arti inferiori, ragione per cui riteneva di poter altresì dichiarare con sicurezza che la vittima indossasse dei pantaloni chiari.
Risulta che sia intervenuto, pervenendo alcuni minuti dopo la CRI di Oleggio, anche l'equipaggio dell'unità di soccorso avanzata, che aveva ricevuto l'allarme alle 17:17, era partita alle 17:19 ed era arrivata sul luogo alle 17:41, per poi ripartire alla volta dell'ospedale, accompagnandovi la sig.ra alle 18:01 (cfr. il referto di intervento -. doc. 5 prodotto da parte attrice). Nelle note del Pt_1 referto si legge “Paziente investita mentre camminava sul ciglio della strada e proiettata a lato in un fosso. Al nostro arrivo presente MSB Oleggio e Carabinieri”).
Nel rapporto di intervento redatto dai Carabinieri intervenuti (inserito nella comunicazione di notizia di reato del 27.12.2020), si apprende che il Carabiniere effettivo in Persona_2 servizio di pattuglia con veicolo d'ordinanza, alle 17:30 del 31 ottobre 2020 veniva inviata dall'operatore radiocomando provinciale CC di Novara 112 nel Comune di Oleggio, in via Momo, in prossimità del civico numero 87 altezza del ristorante “Il paesano”, per investimento di pedone da parte di un'autovettura; che la pattuglia giungeva circa 10 minuti dopo la chiamata;
che sul posto era già presente il personale del 118, che stava soccorrendo il pedone investito. Si legge nella relazione: “successivamente dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, si veniva a conoscenza che l'infortunata, al momento dell'impatto stava percorrendo la via Parte_1
Momo (strada provinciale a scorrimento veloce, molto trafficata ove non sono presenti attraversamenti pedonali né banchine e/o marciapiedi ed assenza completa di illuminazione) in direzione di marcia
Momo-Oleggio (NO), nello stesso senso di marcia degli altri veicoli marcianti. La stessa indossava abiti scuri e non indossava nessun sistema di illuminazione (giubbotto catarifrangente) che indicasse agli altri utenti della strada la sua presenza (veniva redatta a tal proposito contestazione al C.d. S.). Giova precisare che le condizioni atmosferiche erano avverse, infatti vi era la presenza di una fitta nebbia che impediva completamente la visibilità ed inoltre, visto l'orario, vi era un alto livello di traffico”.
pagina 5 di 25 Nel riepilogo sintetico della relazione contenuto nell'intestazione si legge “Fondo stradale: bagnato per brina”; “Illuminazione: buio assenza di illuminazione stradale”; “Condizioni metereologiche: nebbia”;
“Visibilità: insufficiente”.
Il convenuto ha spontaneamente dichiarato, nell'immediatezza del sinistro: “ero appena CP_1 uscito dalla mia abitazione e stavo percorrendo con la mia autovettura … la via Momo in direzione Oleggio (NO), quando sentivo un rumore proveniente dalla parte anteriore della mia autovettura, e solamente una volta sceso dall'abitacolo notavo di aver urtato un pedone di sesso femminile che giaceva sul ciglio della strada. Pertanto immediatamente provvedevo a contattare i soccorsi sanitari al numero 118 e nel frattempo mi accertavo che la signora fosse cosciente. Preciso che il pedone in questione si è sovrapposto in mezzo alla carreggiata in modo rapido, inatteso e imprevedibile, senza che io mi accorgessi minimamente della sua presenza su strada e potessi evitare l'impatto. La strada interessata al sinistro è un'arteria stradale a scorrimento veloce e molto trafficata ove non sono presenti attraversamenti pedonali, né banchine e/o marciapiedi vi è inoltre l'assenza completa di illuminazione durante l'orario notturno ed in particolar modo ieri sera vi era la presenza di fitta nebbia. La signora era vestita completamente di nero e non aveva nessun sistema di illuminazione (giubbotto catarifrangente) e/o luce, che indicasse la sua presenza sulla strada. Tengo di nuovo a precisare di non averla completamente vista e di essermi reso conto di averla investita soltanto una volta sceso dalla mia autovettura”.
Non sono state rinvenute dagli operanti intervenuti tracce del sinistro sull'asfalto ed è risultata inutile, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, la considerazione della posizione del veicolo investitore, che risultava essere stato spostato all'arrivo dei Carabinieri (parrebbe per evitare intralcio alla circolazione;
è, in ogni caso, indiscusso che l'auto abbia proseguito la marcia per un certo tratto dopo l'impatto, nei secondi necessari al conducente a percepirlo e ad arrestarsi, per cui la posizione di quiete del veicolo non sarebbe stata in ogni caso significativa del punto d'urto). E', altresì, incontroverso che il corpo dell'attrice sia stato sbalzato nel fossato, in seguito all'urto, e che, pertanto, anche il punto in cui lo stesso fu rinvenuto sia differente dal punto in cui è avvenuto l'impatto.
Nella memoria datata 10.6.2021, indirizzata dal difensore della sig.ra alla Procura della Pt_1
Repubblica presso il Tribunale di Novara che svolgeva indagini sul sinistro, contenente rilievi della difesa suddetta al contenuto della relazione dei CC con cui era stata trasmessa la notizia di reato, si leggono le prime dichiarazioni (per quanto consta) rese dalla persona offesa, odierna attrice, sull'incidente, non raccolte dai Carabinieri nel corso del proprio intervento (la sig.ra d'altra parte, non era in condizione di essere sentita, subito dopo il sinistro, dal momento Pt_1 che necessitava di soccorso d'urgenza). L'odierna attrice ha riferito nelle dichiarazioni suddette: “Il giorno 31 ottobre 2020, verso le 17:10 mi trovavo nei pressi della mia abitazione ubicata in Oleggio (NO), via Momo numero 89. Percorrevo a piedi la via Momo con provenienza via Guzza (stradina non sterrata situata tra casa mia ed il ristorante “Il Paesano”) in direzione di Momo sul lato sinistro della carreggiata e ben al di fuori della stessa (lato numeri dispari della via Momo) verso la mia abitazione posta in via Momo 89 nella quale stavo rientrando. All'improvviso venivo investita da un'autovettura che procedeva ad alta velocità in direzione Oleggio e provenienza Momo. In quel mentre, nel pieno rispetto della normativa
pagina 6 di 25 del codice della strada, mi trovavo correttamente ben all'esterno della carreggiata percorsa dai veicoli che sopraggiungevano in direzione Oleggio (sì da poter attenzionare il loro sopraggiungere). In considerazione del violento impatto venivo “sbalzata” nel “fossetto” che si trova a margine e colà veniva soccorsa dai sanitari dell'unità mobile di pronto soccorso. Non ho potuto evitare l'impatto in considerazione dell'elevata velocità del veicolo investitore che non aveva nemmeno rispettato il segnale di pericolo incrocio posizionato sulla propria carreggiata vicinanza della curva posizionata poco prima della mia abitazione. L'impatto è avvenuto a distanza di circa 6 m dalla via privata di accesso alla mia proprietà…”.
Nel seguito di indagine inviato alla Procura della Repubblica il 19.7.2021, presa visione della memoria di cui sopra, i Carabinieri provvedevano a trasmettere il fascicolo fotografico che per errore non avevano unito alla prima informativa e allegavano nuovo disegno planimetrico, revisionato, nel quale la direzione di marcia della sig.ra veniva rappresentata come opposta Pt_1 rispetto a quella dei veicoli, nonché i verbali di SIT resi dal personale 118 di GO intervenuti sul posto (oltre alle SIT della persona offesa).
Si legge nella relazione: “le condizioni meteo al momento dell'intervento dell'equipaggio Arma di Oleggio sono mutate nel frattempo che si procedeva a rendere sicura l'area interessata dal sinistro lasciando operare il personale 118 già sul posto. Ciò vale a dire che, anche se alle 17:10 vi era ancora luce (come dichiarato nel SIT e come verificato da Google dall'avvocato Della Mura) al nostro arrivo ed ora che si sono avviati i rilievi per via delle difficoltà incontrate le condi meteo erano peggiorate, ovvero si era fatto buio presto ed era salita la nebbia dai campi laterali alla strada interessata dal sinistro (vds SIT personale 118 GO).
Per quanto concerne la contestazione sugli abiti scuri indossati dalla Sig. ra si vuole precisare che la Pt_1 stessa è stata visionata dai militari operanti mentre era già attorniata da personale 118 e mantenuta al caldo con coperta termica dorata a loro in dotazione. Ciò a significare che non era possibile visionare i pantaloni bianchi da lei dichiarati, mentre invece è stato chiaramente fattibile prendere visione della sua maglia colore blu, ovvero abito scuro. Per quanto riguarda la contestazione sul numero civico errato si fa presente che è stato scritto ciò che è stato riferito dalla locale C.O. 112 ovvero in prossimità del ristorante
“Il paesano” che risulta localizzato al civico 87 della via Momo.
Per quanto concerne la contestazione sulla planimetria, come detto sopra, si allega alla presente la planimetria effettiva e corretta. L'errore è dovuto ad un'errata trascrizione poiché il disegno originario era stato effettuato in condizioni di semi luce durante i rilievi”.
Nelle SIT raccolte in data 10.7. 2021, l'attrice ha riferito la dinamica del sinistro in termini analoghi a quanto riferito nella memoria del 10.6.2021, precisando che “la giornata era di sole e alle 17:10 stava tramontando, pertanto vi era ancora piena visibilità”, e che quel giorno indossava “una giacca a vento blu e dei pantaloni di colore bianco”.
sentita a SIT in data 4.7.2021, ha dichiarato: “sono autista di ambulanza presso la Testimone_3
C.R.I. di GO (NO). Quella sera ricordo che siamo intervenuti a seguito di chiamata del 118 arrivati sul posto trovavamo l'ambulanza di base di Oleggio (NO) ed i carabinieri intenti a regolare
pagina 7 di 25 l'afflusso del traffico che a quell'ora risultava molto intenso. Aggiungo inoltre che alla partenza dal luogo del sinistro vi era una condizione di scarsa visibilità dovuta anche al buio”.
sentita a SIT in data 1.7.2021, ha riferito: “premetto di essere infermiera del mezzo Testimone_4 di soccorso avanzato di GO (NO). Quella sera venivamo chiamati per un incidente occorso sulla strada Momo-Oleggio con investimento di pedone ricordo che quella sera vi fosse tanto buio e nebbia. Ssul posto vi erano già i carabinieri intenti a fare viabilità ed un'ambulanza della CRI di Oleggio”. sentito a SIT in data 4.7.2021, ha dichiarato: “premetto di essere barelliere del Testimone_5 mezzo di soccorso avanzato di GO (NO). Quella sera ci è arrivata una chiamata per un investimento di donna, sbalzata poi in una roggia a seguito dell'impatto col veicolo investitore. Al nostro arrivo da GO abbiamo trovato sul posto il mezzo di base CRI di Oleggio con una pattuglia di carabinieri che smaltiva con fatica il traffico dovuto all'orario. Ricordo che fosse buio e con nebbia fitta ciò non ha reso semplice il fatto di mantenere la sicurezza sulla strada. Ricordo che vi fossero solamente due carabinieri a gestire sia l'intenso traffico che i rilievi dell'incidente”.
sentito a SIT in data 1.7.2021, ha riferito: “premetto di essere medico del mezzo di Testimone_6 soccorso avanzato di GO (NO). Quella sera venivamo attivati per un incidente occorso in località Fornaci (Oleggio) con investimento di pedone. Giunti sul posto trovavamo un'ambulanza di base dei volontari CRI di Oleggio e la pattuglia dei Carabinieri già sul posto. La paziente si trovava riversa nel fosso in mezzo a dei rovi e presentava ferite alla testa e fratture multiple agli arti…. Era una sera di ottobre piuttosto buia e nebbiosa. Vi era parecchio traffico sulla SP e ricordo bene le difficoltà in cui sono incappati i Carabinieri per la gestione del traffico, essendo solamente in due”.
La difesa attorea sostiene che il tramonto, ad Oleggio, sia avvenuto alle ore 17:13, sulla base di dati reperiti in rete e che il tempo il 31.10.2020 fosse sereno. Ha, inoltre, versato nel fascicolo delle indagini preliminari, nonché agli atti di questo processo, foto e un fotogramma estratto da un video, che l'attrice avrebbe scattato e girato poco prima del sinistro, a sostegno delle condizioni di luce e di visibilità in cui sostiene essere avvenuto l'investimento e a sostegno del fatto che la sig.ra indossasse pantaloni bianchi. Pt_1
Nel presente giudizio è stato acquisito, direttamente dai Carabinieri di Oleggio, il fascicolo fotografico a suo tempo trasmesso alla Procura della Repubblica, contenente le foto scattate al momento dell'intervento sui luoghi del sinistro, nell'immediatezza dello stesso (cfr. deposito in Cancelleria del 26.4.2023). All'espressa richiesta di produrre i files originali delle foto, al fine di poter evincere, dalle relative “proprietà”, l'ora esatta di scatto, il Comandante della Stazione di Oleggio, con nota del 30.6.2023, pervenuta in Cancelleria in pari data, ha riferito che agli atti del Comando era presente solo il fascicolo già trasmesso, mentre le immagini, dato il tempo trascorso, erano state sovrascritte, disponendo quell'Ufficio di una sola macchina fotografica.
Sono stati sentiti, inoltre, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. ha dichiarato: “Ricordo il sinistro in questione, sono intervenuta in quanto ero in Persona_2 servizio, allora ero di stanza presso la Stazione di Oleggio. Abbiamo ricevuto la chiamata dalla Centrale Operativa di Novara, da cui dipendiamo, intorno alle 17.30. Siamo arrivati sul posto insieme al mio pagina 8 di 25 Co collega ricordo che era una giornata uggiosa, con nebbia fitta e scarsa visibilità; sul Testimone_7 posto era già presente personale sanitario che stava soccorrendo la signora;
era presente la persona che l'aveva investita, che si era fermata per prestare soccorso. Abbiamo ritenuto di chiamare un'altra ambulanza per assistere anche lui, che era in stato di shock. Abbiamo proceduto a effettuare i rilievi, condizioni meteo permettendo, ma abbiamo predisposto quella sera stessa un fascicolo fotografico, che abbiamo allegato. Preciso che si tratta di strada a scorrimento veloce, molto trafficata, e non si vedeva nulla. La signora era già attorniata dal personale sanitario, per cui non ci siamo potuti avvicinare alla stessa, ma abbiamo rilevato i punti di interesse e il giorno dopo siamo tornati a fare la metratura.
Nel corso della rilettura del verbale, la teste riferisce: “Preciso anzi, ora che ricordo meglio, che il mio collega si è avvicinato per primo, e poi mi sono avvicinata anche io, mentre la signora aveva i sanitari attorno ma era ancora a terra.
ADR Non so chi abbia effettuato la chiamata alla CO di Novara. Ricordo che c'era una persona, sul posto, che abbiamo sentito, con un nome simile a , che però ha riferito di essersi fermato a sinistro già Per_3 accaduto, solo per prestare soccorso.
ADR Ci abbiamo messo circa 10 minuti dalla chiamata ad arrivare sul posto.
C'era nebbia e pioveva, sebbene non a dirotto;
era già buio e su quella strada non è presente illuminazione.
Abbiamo scattato le foto 5-6 minuti dopo l'arrivo sul posto, subito dopo aver accertato le condizioni della signora e del sig. e avere chiamato la seconda ambulanza. Pt_1 CP_1
ADR Che mi ricordi la giornata era stata nebbiosa e leggermente piovosa anche nelle ore precedenti, quando era chiaro;
non mi ricordo che sia cambiato il tempo al tramonto.
ADR La sig.ra era riversa in un fossato accanto alla carreggiata;
è un fossato per le acque, non Pt_1 molto profondo rispetto al livello strada.
ADR Non abbiamo potuto avvicinarci alla sig.ra ma l'abbiamo vista e posso confermare che avesse Pt_1 dei vestiti scuri;
sia nella parte superiore sia nella parte inferiore.
Nel corso della rilettura del verbale, la teste riferisce: “Come ho già precisato, non siamo potuti andare oltre i sanitari che attorniavano la signora, ma ci siamo avvicinati, il mio collega ha chiesto alla signora come stesse”. Pt_1
ADR Confermo le circostanze che ho appena riferito rispetto al vestiario della sig.ra è passato del Pt_1 tempo, ma il mio ricordo è di avere visto la signora quando la sua figura era integralmente scoperta, non aveva ancora coperta termica o altro addosso. Abbiamo comunque redatto un verbale all'epoca, che è rimasto agli atti.
ADR la strada non ha banchina o marciapiede né da un lato né dall'altro.
ADR Io e il CC siamo intervenuti insieme e abbiamo svolto insieme tutti i rilievi e tutte le Tes_7 operazioni.
ADR Le foto le ha fatte il mio collega Tes_7
pagina 9 di 25 ADR Non ricordo il tipo di macchina fotografica usata;
è digitale;
le foto, una volta scattate, vengono spostate sul PC e messe agli atti del fascicolo;
non so dire né se sia stata fatta una copia delle foto in questione, né se sia tenuto un archivio di tutte le foto degli interventi effettuati, è una cosa di cui potrebbe essere informato il Comandante, io non ne sono a conoscenza.
ADR Non ricordo se abbiamo effettuato rilievi sul punto di impatto;
i rilievi che abbiamo effettuato sono nella nostra relazione di intervento.
ADR E' stato redatto un verbale di contravvenzione nei confronti della sig.ra non ricordo chi lo Pt_1 abbia materialmente compilato, né come sia stato successivamente notificato”.
, anch'egli sentito nel presente giudizio, ha dichiarato: Testimone_7
“All'epoca dei fatti ero di stanza presso la Stazione di Oleggio. Ricordo di essere intervenuto, in seguito al sinistro al quale si riferisce il capitolo, sicuramente dopo che lo stesso si era verificato, intorno alle 17.40. Era stato segnalato un investimento di pedone, con feriti. Non ricordo l'orario preciso della chiamata, ma ricordo che eravamo già nel territorio di Oleggio, per cui ci abbiamo messo poco ad arrivare sul posto. Ero con il CC Persona_2
Sul capo 2) risponde: “Abbiamo escusso un teste, in caserma, che aveva riferito se ricordo bene che il sinistro si fosse verificato alle 17.10-17.15”
Sul capo 3) risponde: “Al momento del nostro intervento era già l'imbrunire. Il tempo di mettere in sicurezza l'area e che la signora fosse accompagnata all'Ospedale, si è fatto buio ed era scesa la foschia, che comunque stava già calando al momento del nostro arrivo sul posto. Abbiamo fatto delle foto dei luoghi, verso la fine del nostro intervento. Preciso che prima di procedere ai rilievi fotografici abbiamo dovuto assicurarci che la signora investita fosse soccorsa e poi trasportata in Ospedale e abbiamo dovuto mettere in sicurezza l'area, perché la strada era molto trafficata in quel momento della giornata. Una volta che la signora è stata trasportata all'Ospedale, abbiamo chiuso con l'auto una delle due corsie della strada e abbiamo scattato le foto. Non abbiamo fatto foto alla signora investita perché aveva 5 o 6 sanitari intorno.
ADR Quando sono arrivato sul posto, la prima cosa che ho fatto è stata avvicinarmi alla signora, che era già attorniata dai sanitari. Era distesa per terra, ho potuto vedere la parte superiore del corpo, perché la rimanente parte era coperta dalla coperta termica che le avevano sistemato i sanitari.
ADR Ricordo di avere trasferito le foto che avevo scattato dalla macchina fotografica in dotazione al PC. Si crea una apposita cartella per ogni sinistro.
ADR Sono a Carnago da settembre del 2022
ADR Ho gestito io l'archiviazione della pratica, per cui mi risulta che, come in generale si procede, gli atti, e in particolare le foto, siano state stampate per essere conservate in forma cartacea e siano state inserite in un portale interno denominato “C-Prot” in formato digitale. La macchina fotografica ha poco spazio in memoria, per cui si provvede a sovrascrivere le nuove foto a quelle precedenti.
ADR La strada dove è avvenuto il sinistro è una strada provinciale, priva di banchina o marciapiede, priva di attraversamento pedonale se non in fondo quasi davanti alla nostra caserma. Mi pare di ricordare
pagina 10 di 25 la presenza di lampioni, ma anche questi nel tratto iniziale, verso la nostra caserma, sul luogo del sinistro abbiamo dovuto utilizzare le torce nella parte finale dell'intervento, dopo che la signora era stata accompagnata all'Ospedale era calato il buio.
ADR La parte superiore dell'abbigliamento della signora era di colore scuro. Pt_1
ADR La sig.ra era sdraiata, al momento in cui siamo arrivati sul posto, nel terreno agricolo che costeggia la strada, con la testa rivolta verso la sua abitazione, dunque in direzione Momo. Preciso che oltre la riga bianca della strada c'era ancora una striscia di asfalto, una cuneetta che costeggia la strada e poi c'è un campo;
quando ho visto la signora, appena arrivato, era sul campo, nella parte pianeggiante. La macchina era qualche metro dopo la signora, a bordo strada, con il baule aperto, c'era il sig. che piangeva CP_1 vicino al baule. Preciso che quella che ho definito cuneetta non è un fossato, è piuttosto il livello del campo che si abbassa rispetto alla strada.
ADR Non sono in grado di precisare dopo quanto tempo dall'inizio dell'intervento abbiamo iniziato a fare le foto;
ricordo però che per le 19.00 eravamo già rientrati in caserma, perché c'era stato un altro sinistro”.
Si è, infine, proceduto all'interpello dell'attrice e del convenuto CP_1
Sui capitoli dedotti da nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., l'attrice ha Controparte_3 risposto: “capi 2 e 3) Erano le 17.10 quando sono stata investita;
lo riferisco perché sono uscita per una passeggiata alle 16.40-45, ho percorso la via Guzza in direzione del bosco, poi sono tornata, tornando ho fatto una foto del paesaggio e una foto del tramonto;
tante volte abbrevio la strada passando per un campo che si trova accanto a casa mia, ma ho deciso quel giorno di non passare di lì perché avevo i pantaloni bianchi e temevo di sporcarli;
la giornata era serena, si stava alzando allora una leggera foschia nei campi, ma la strada era asciutta e c'era buona visibilità.
Capo 4) confermo l'assenza di illuminazione artificiale sulla strada;
ma c'era ancora il sole
Capo 5) confermo il capitolo [Vero che la Via Valsesia è strada extraurbana a scorrimento veloce, densamente trafficata, priva di attraversamenti pedonali e di banchine/marciapiedi];
Capo 6) indossavo una giacca a vento blu marino e dei pantaloni bianchi.
Sui capitoli dedotti da e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., CP_1 Controparte_5
l'attrice ha risposto:
“capo 1/1) Stavo camminando contromano;
cammino sempre contromano e cerco di contattare visivamente gli automobilisti per essere sicura che mi abbiano vista. Camminavo in direzione Momo
Capo 1/2 e 1/4) Richiamo quanto ho già risposto sopra
Capo 1/3) Ho fatto anche un video delle mie gambe che camminano;
ho scattato foto e video su via Guzza, che è una strada di campagna dove passano poche macchine. Su via Momo credo di avere messo il telefono in tasca.
Capo 1/5) C'erano luce e piena visibilità, per cui non utilizzavo la pila del mio cellulare
pagina 11 di 25 Confermo il capo 1/6 [“Vero che abito a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro e vero che conosco i luoghi”;]
Confermo il capo 1/7 [“Vero che ero a conoscenza, al momento del fatto, che la strada che percorrevo a piedi era priva di banchina transitabile e/o di pista pedonale, ed era priva di sentieri di percorrenza a bordo strada coincidendo la fine dell'asfalto con l'erba”].
ADR Casa mia dà su via Momo;
per arrivare a casa mia percorro questa via;
nel campo a cui ho fatto riferimento sopra si passa quando non c'è mais;
non c'è strada campestre, se si sceglie di passare da quella parte si è costretti ad attraversare il campo.
ADR Nel punto del sinistro, oltre la riga bianca a margine della carreggiata, dopo circa 20 cm l'asfalto finisce;
inizia un ciglio erboso di circa un metro, e poi c'è il fosso. Il giorno del sinistro, stavo camminando un po' sull'erba e un po' sull'asfalto, comunque oltre la riga bianca di delimitazione, verso l'esterno.
ADR Confermo che cammino sempre contromano, anche quando la strada fa una curva sinistrorsa per il pedone e destrorsa per le auto”.
Il convenuto interpellato sui capitoli dedotti da parte attrice nella memoria ex CP_1 art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., ha risposto:
“cap. 1 Non ho visto la sig.ra prima dell'impatto, mi sono solo reso conto che avevo colpito qualcosa, Pt_1 ma non ho capito che cosa avessi colpito sino a quando non sono sceso dall'auto cap. 2 Non avendo visto l'attrice, non so dire in che direzione stesse procedendo la sig.ra Io stavo Pt_1 procedendo verso Oleggio, ero appena partito da casa. cap 3 Procedevo sulla carreggiata, ero in fase di accelerazione, perché mi ero appena immesso sulla Via Momo dal numero 204 dove abito;
saranno circa 50 metri dalla curva in prossimità della quale è avvenuto il sinistro;
escludo di essere uscito dalla carreggiata e di aver invaso lo sterrato con l'auto.
ADR Escludo che stessi utilizzando il cellulare mentre guidavo.
ADR Ricordo che quando sono partito di casa era già buio;
inoltre c'era nebbia, non direi che piovesse ma probabilmente la strada era bagnata per via della nebbia. Procedevo con i fari dell'auto già accesi.
Sceso dall'auto ho visto la signora e subito dopo si è fermata una persona che ha chiamato i soccorsi, perché io piangevo. La signora era riversa fuori della carreggiata. Aveva un abbigliamento scuro”.
3.
Alla luce degli elementi suddetti, si osserva quanto segue.
Come detto, l'investimento – ossia il travolgimento dell'attrice da parte dell'auto condotta dal
[...]
mentre entrambi circolavano - non è contestato. CP_1
Alla luce dei principi sopra riepilogati, compete al convenuto dare prova della condotta dell'investita, sulla base della quale intende fondare l'esclusione della propria responsabilità o una sua colpa concorrente, vincendo la presunzione di propria responsabilità al 100 %.
pagina 12 di 25 peraltro, pur sempre sull'attrice provare le concrete modalità dell'accadimento, almeno CP_7 rispetto a quegli aspetti del fatto che la stessa sostiene a proprio favore e che vanno al di là del pacifico investimento, in sé considerato.
All'impatto e alle fasi immediatamente precedenti e successive dello stesso non hanno assistito testimoni.
Il primo a sopraggiungere, negli istanti successivi ma, comunque, a episodio concluso, fu Tes_1 che si trovò a passare, e si fermò per prestare soccorso, quando l'attrice giaceva già per terra e il convenuto aveva avuto già modo di fermare l'auto, di scendere e di rendersi conto CP_1 dell'accaduto.
Lo stesso ha riferito di avere chiamato i soccorsi alle ore 17.12. Non è noto se si tratti di mero ricordo dell'informatore o se la dichiarazione sia stata supportata da elementi puntuali (quali, ad esempio, la verifica della cronologia delle chiamate sul telefono cellulare presumibilmente da questi utilizzato).
Dai referti acquisiti risulta che la chiamata alla CRI di Oleggio arrivò alle 17.18 e che alle 17.17 era già stata allertata l'unità di soccorso avanzato, tempi che appaiono approssimativamente compatibili con quelli indicati da (ipotizzando una certa durata della conversazione con Tes_1 quest'ultimo e un breve lasso di tempo per l'individuazione degli equipaggi da contattare).
Tenuto conto di un ulteriore breve intervallo di tempo trascorso fra l'impatto, la fermata di e la chiamata da costui effettuata, appare attendibile l'indicazione dell'attrice per cui l'urto Tes_1 si verificò intorno alle ore 17.10.
La circostanza che l'attrice stesse procedendo sul proprio lato sinistro e che procedesse in senso opposto a quello di marcia non è contestato. Sono, anzi, gli stessi convenuti e CP_1 [...]
a riferirlo. In ogni caso, non vi è prova del contrario – prova che sarebbe spettato al CP_5 conducente offrire - e anche la natura delle lesioni patite dall'attrice appare maggiormente compatibili con detta dinamica: l'attrice ha subito gravi lesioni agli arti inferiori, entrambi spezzati, ed è stata caricata sul cofano, sfondando il parabrezza dell'auto e riportando un trauma commotivo frontale, mentre, se fosse stata investita da tergo, verosimilmente le lesioni agli arti sarebbero state di natura differente e, soprattutto, sarebbe stata interessata la parte posteriore della testa.
Sotto il profilo in esame, dunque, la condotta dell'attrice risulta conforme al disposto dell'art. 190 codice della strada, che prescrive ai pedoni, che percorrano tratti di strada privi di marciapiedi o simili, di “circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione” e, fuori dei centri abitati, di “circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia”, imponendo altresì, “ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica (...) di marciare su unica fila”: prescrizioni che, evidentemente, hanno lo scopo sia di evitare intralci alla circolazione, sia di mettere i pedoni nelle condizioni di poter avvistare tempestivamente i veicoli che sopraggiungano in senso contrario ed evitare così possibili investimenti o urti.
pagina 13 di 25 L'attrice ha sostenuto, nei propri atti, che stava procedendo sulla banchina erbosa, al di fuori della carreggiata, affermando che il conducente avrebbe effettuato una manovra inconsulta, fuoriuscendo dalla sede stradale a causa della perdita di controllo dell'auto.
Nel corso dell'interrogatorio, l'attrice ha precisato: “Nel punto del sinistro, oltre la riga bianca a margine della carreggiata, dopo circa 20 cm l'asfalto finisce;
inizia un ciglio erboso di circa un metro, e poi c'è il fosso. Il giorno del sinistro, stavo camminando un po' sull'erba e un po' sull'asfalto, comunque oltre la riga bianca di delimitazione, verso l'esterno”.
Ora, che l'auto l'abbia travolta mentre procedeva sul manto erboso, o comunque all'esterno delle riga bianca, è indimostrato.
Neppure il convenuto tuttavia, ha dimostrato che il pedone si sia venuto a trovare CP_1 improvvisamente “in mezzo alla carreggiata” e che, dunque, esso si trovasse francamente sulla strada. Ciò, per vero, pare da escludere, perché l'urto è chiaramente avvenuto con la parte anteriore destra dell'auto. Tuttavia, non sono note le dimensioni della carreggiata e, in assenza di ulteriori elementi, può solo stabilirsi che l'attrice stesse procedendo a margine della stessa, senza, tuttavia, potessi altresì affermare all'interno o all'esterno della riga bianca e, precisamente, quanto all'interno o quanto all'esterno della delimitazione visiva.
Neppure sono ricostruibili con certezza, alla luce degli elementi noti, le condizioni di visibilità al momento dell'impatto.
E' la stessa attrice a ricordare come, nel giorno e luogo dell'incidente, il tramonto fosse indicato per le ore 17.13. La luminosità diurna, dunque, era senza dubbio ridotta, al momento dell'impatto. Tuttavia, sulla base del dato di comune esperienza per cui il calar del sole sotto l'orizzonte non determina immediatamente il buio completo, deve ritenersi che la luce fosse scemata, ma che non fosse ancora scesa la piena notte.
Numerose persone intervenute hanno riferito della presenza di nebbia: in particolare, l'intero equipaggio dell'Unità di soccorso avanzata e i Carabinieri, il cui rapporto fa fede fino a querela di falso.
Tutti tali soggetti, però, hanno potuto riferire delle condizioni presenti al momento del loro arrivo, prossimo o successivo alle 17.40 (secondo il referto della CRI, l'Unità di soccorso è arrivata alle ore 17.41; i Carabinieri erano già sul posto, ivi giunti certamente dopo le 17.30, momento in cui vennero allertati dalla Centrale operativa, e certamente dopo che era già arrivato l'equipaggio della CRI di Oleggio, che trovarono già intento a prestare soccorso alla sig.ra
. Pt_1
La produzione attorea sulle condizioni meteo riporta condizioni di sereno con possibili foschie. La stessa foto panoramica prodotta dall'attrice, asseritamente pochi minuti prima dell'investimento, riporta la presenza di foschia sui campi.
Dalla relazione dei Carabinieri, nell'intestazione, risulta che il fondo stradale fosse “bagnato per brina”: ora, pare scarsamente verosimile la presenza di brina subito dopo il tramonto, in una pagina 14 di 25 giornata di fine ottobre, in cui il tempo era stato sereno e le temperature erano state approssimativamente comprese fra i 6 e i 16 gradi (cfr. doc. 10 attoreo, p. 14 del pdf); è pertanto più probabile che gli operanti, malamente definendo il fenomeno, abbiano inteso rilevare che vi era umidità depositata sul terreno e sull'asfalto, il che conferma il passaggio di nebbia e foschia.
Tuttavia, come sottolineato dallo stesso convenuto le condizioni ambientali possono CP_1 repentinamente mutare, soprattutto in ambiente extraurbano (d'altra parte, nelle foto scattate dai Carabinieri, in cui è nettamente percepibile l'oscurità della strada, una volta calato il buio completo, non si vede, però, alcun segno di nebbia, evidentemente già dissoltasi rispetto alle condizioni dei minuti precedenti). La presenza di un banco di nebbia sulla strada dopo le 17.30, dunque, non proverebbe, comunque, che la stessa vi fosse anche venti minuti prima.
Non è, pertanto, possibile ritenere dimostrato che, proprio al momento dell'investimento, la zona fosse coperta da un fitto banco di nebbia.
Va, anzi, rilevato, in senso contrario, il fatto che – ossia la persona che ha avuto Tes_1 percezioni della scena più prossime al momento del sinistro - abbia potuto notare l'attrice riversa sul bordo della strada, tanto da indursi a fermare la marcia per verificare l'accaduto, il che difficilmente si sarebbe potuto verificare se effettivamente la visibilità fosse stata pesantemente compromessa, come sostiene parte convenuta.
E', però, indiscusso che la strada, posta fuori dal centro abitato, fosse del tutto priva di illuminazione e che l'attrice non fosse munita di luci o di indumenti ad alta visibilità.
L'attrice medesima ha riconosciuto che indossava una giacca scura (blu), mentre, per contro, può ritenersi confermato che avesse pantaloni chiari, come dalla stessa riferito, alla luce di quanto dichiarato dall'informatore e non smentito da altri, attendibili elementi. Quanto riferito Tes_2 nella prima relazione inviata alla Procura della Repubblica dai Carabinieri intervenuti sul posto, infatti, è stato rettificato in quella successivamente inviata a integrazione e specificazione, ove è stato chiarito che gli operanti avevano visto l'attrice, attorniata dai sanitari, mentre veniva soccorsa, solo nella parte superiore del corpo, per il resto coperto dal telo termico (ragione per la quale si ritiene viziato da fallace memoria quanto riferito dal Carabiniere Persona_2 sentita come teste nel presente giudizio, ormai a distanza di tempo dai fatti, quando ha riferito che la persona investita indossava abiti scuri, anche alla luce del fatto che il secondo Carabiniere che componeva la pattuglia, , ha confermato di essere stato lui ad avvicinarsi alla Testimone_7 signora e di avere visto solo la parte superiore del corpo dell'infortunata). Pt_1
4.
E' necessario, ancora, esaminare il contenuto della relazione di consulenza tecnica svolta, su incarico del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini penali.
E' utile richiamare che, in linea di principio, “nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui
pagina 15 di 25 cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie” (Cass. n. 8603/2017; n. 25067/2018; n. 840/2015).
Nella specie, tuttavia, si ritiene che la consulenza non abbia fornito elementi dirimenti.
Il consulente del PM ha concluso che il qui convenuto viaggiasse a una velocità CP_1 compresa fra i 30 e i 40 Km/h e che, in relazione allo stato dei luoghi, il pedone fosse avvistabile almeno 3 secondi prima dell'impatto, a una distanza di circa 33 metri, concludendone che sarebbe stato ancora possibile per il conducente attuare manovre di emergenza, come rallentare o modificare la traiettoria.
Ora, deve osservarsi che tali conclusioni si basano su un dato solo induttivamente e approssimativamente ricavato dal consulente, ossia l'esatto punto d'urto, che non è noto.
Il consulente ha condivisibilmente ritenuto che esso sia da porsi tra l'ingresso dell'abitazione dell'attrice - dove è del tutto ragionevole e verosimile che la stessa fosse diretta, una volta che si assuma che essa procedeva in direzione Oleggio - e il luogo di quiete del corpo dopo lo sbalzo in seguito all'urto (il consulente ha, infatti, precisato che l'autovettura ha lanciato il corpo dell'investita in avanti).
In questo spazio, tuttavia, non è possibile stabilire esattamente dove l'investimento sia avvenuto. I calcoli effettuati dal consulente, sulla base della distanza percorsa dal veicolo successivamente all'investimento nonché sul lancio impresso dall'urto al pedone, pertanto, sono puramente indicativi. Per questa stessa ragione si è ritenuto che non fosse utile, in questo giudizio, disporre una ulteriore consulenza, che necessariamente sarebbe stata ugualmente viziata dall'indisponibilità di dati esatti su cui basare l'analisi.
Va, peraltro, rilevato che ove la velocità di marcia del veicolo sia stata approssimativamente individuata dal consulente per difetto, ciò inciderebbe sullo spazio di avvistamento e di reazione del conducente, riducendolo, forse anche sino al punto di annullarlo, ma porrebbe la velocità di marcia dall'auto al limite consentito sulla strada in esame (50 Km/h: cfr. relazione CT , Per_4 se non in una posizione di franca violazione del limite suddetto. La responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, dunque, non sarebbe esclusa, tanto più se dovesse darsi credito a quanto dallo stesso dichiarato (e certamente utilizzabile contra se) rispetto alla scarsa visibilità di quel momento, non avendo egli adeguato, a maggior ragione, le condizioni di guida all'obbligo di prudenza al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione a norma dell'art. 141 cod. strada, secondo cui “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” (comma 1) e, inoltre, secondo cui
“il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
pagina 16 di 25 Viceversa, se la velocità di andatura del veicolo fosse stata determinata per eccesso, la maggiore prudenza che si dovrebbe riconoscere al conducente andrebbe di pari passo con l'aumentare dello spazio di visibilità del pedone e, dunque, della possibilità per il conducente di evitare l'investimento con la dovuta attenzione.
Le suddette conclusioni non muterebbero neppure volendo prendere in considerazione un ulteriore elemento, che il consulente non ha evidenziato (verosimilmente, in relazione al punto in cui ha ritenuto di collocare l'impatto e, conseguentemente, allo stato della strada nei metri antecedenti, percorsi dal conducente: punto d'impatto che, tuttavia, come detto, non è certo).
Non solo il convenuto ha riferito di non avere visto l'attrice camminare sul ciglio della CP_1 strada, ma anche l'attrice, che era a sua volta tenuta a prestare la massima attenzione, camminando all'imbrunire, a piedi, sul ciglio di una strada a veloce percorrenza non illuminata, ha riferito di non aver visto l'auto venirle incontro.
Volendo attribuire ragione a tale dato, dovrebbe ipotizzarsi che l'impatto sia avvenuto in punto assai prossimo all'uscita dalla curva destrorsa (per le macchine che viaggiano in direzione di Momo), nella parte finale della quale si trova l'abitazione dell'attrice. Appaiono esplicative dello stato dei luoghi, al riguardo, le foto allegate dall'attrice alla memoria del 10.6.2021, indirizzata al Pubblico Ministero che svolgeva le indagini (doc. 15 allegato all'atto di citazione), da cui è possibile apprezzare come le auto che procedano da Oleggio verso Momo si trovino ad affrontare una curva molto accentuata, che, al suo ingresso, preclude la visibilità della strada all'uscita, e come solo verso la parte finale la stessa si moderi, immettendosi nel successivo rettilineo verso Momo
Dovrebbe, dunque, ipotizzarsi che il conducente dell'auto si sia trovato inaspettatamente davanti il pedone, poiché la curva gli impediva visibilità in lontananza, e che ugualmente l'attrice sia stata sorpresa dal sopraggiungere dell'auto perché la stessa si rese visibile solo all'uscita dalla curva.
In tale situazione, potrebbe doversi concludere che lo spazio di reazione del conducente sia stato persino inferiore rispetto a quello ipotizzato dal consulente del PM e da quest'ultimo ritenuto ancora sufficiente per avvistare il pedone ed evitare l'investimento.
Anche in tale situazione, tuttavia non potrebbe escludersi la responsabilità del conducente, il quale è tenuto ad adeguare la condotta di guida alla concreta situazione. Proprio le caratteristiche della curva e il conseguente ridotto spazio di visuale immediata avrebbero dovuto indurre il conducente a ridurre ulteriormente la velocità, sino a quella necessaria al fine di garantirsi di poter gestire eventuali ostacoli improvvisamente palesatisi a causa dell'andamento curvilineo della strada.
E' necessario rilevare, al riguardo, come la presenza di pedoni al bordo della strada non sia vietata, neppure nelle strade poste fuori del centro abitato, e come nella concreta situazione essa non potesse ritenersi inaspettata, data la presenza evidente di abitazioni poste sul ciglio della strada, non raggiungibili, a piedi, se non camminando ai bordi della stessa.
pagina 17 di 25 Non può, dunque, in ogni caso ritenersi raggiunta la prova, da parte del conducente, di avere fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare l'investimento.
Al contempo, però, va evidenziata la condotta imprudente della stessa attrice, condotta alla quale pure si deve riconoscere efficienza causale rispetto al sinistro.
L'attrice, infatti, che conosceva certamente lo stato dei luoghi e ben doveva avere presente la pericolosità della strada nel tratto in esame, sia per la presenza della curva sia per l'assenza di illuminazione, stava procedendo, in condizioni di visibilità da ritenersi quantomeno ridotte e in un momento di intenso traffico (fra le 17 e le 18 di un sabato), senza avere adottato alcun accorgimento utile a rendersi immediatamente percepibile dagli automobilisti.
E' necessario, poi, considerare che l'attrice, dal canto proprio, non ha dimostrato di aver adottato quantomeno la doverosa precauzione di procedere sul manto erboso posto all'esterno della carreggiata, piuttosto che sull'asfalto, così mettendosi a rischio di essere urtata dalle auto che si tenessero più prossime alla riga bianca di delimitazione destra della corsia nella percorrenza della curva, ma pur sempre senza fuoriuscire dalla sede stradale. Se l'incertezza circa l'esatto punto d'impatto non può giovare al conducente, là dove lo stesso intenda escludere la propria responsabilità sostenendo che, in condizioni di visibilità compromessa, l'attrice si sia venuta a trovare nel mezzo della carreggiata, ove non era previsto un attraversamento stradale, dal momento che l'onere di fornire detta prova gravava sul conducente medesimo, è parimenti vero, però, che compete all'investita l'onere di provare esattamente la dinamica del sinistro, fra cui, dunque, il punto esatto dell'investimento, là dove intenda sostenere che stava procedendo all'esterno della carreggiata e, pertanto, di essere stata colpita a causa di uno scarto imprevedibile e irregolare dell'auto, che dalla carreggiata sia fuoriuscita.
L'incertezza circa tale elemento, di particolare rilevanza nella dinamica dell'investimento, oltre alle considerazioni svolte appena sopra, inducono a ravvisare un concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro, da quantificarsi in misura paritaria rispetto alla condotta del conducente.
Quest'ultimo, dunque, è tenuto a risarcire i danni cagionati all'attrice in misura pari al 50 % di quanto sarà liquidato.
5.
Non è discussa la responsabilità, solidale rispetto a quella del conducente, della società
[...]
quale utilizzatore del veicolo in leasing. La responsabilità dell'utilizzatore in leasing, CP_5 con esclusione di quella del proprietario, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo (art. 2054, co. 3 c.c.; art. 91 cod. strada) è, d'altra parte, riconosciuta da orientamento consolidato della giurisprudenza (Cass., n 14635/2014, n. 10424/2007, n. 10034/2004), né è stata allegato e provato che il veicolo circolasse contro la volontà del legale rappresentante della società.
6.
pagina 18 di 25 Quanto alla responsabilità dell'assicuratore, direttamente chiamato in causa dall'attrice danneggiata, la copertura assicurativa del veicolo non è contestata, né è contestato che il sinistro in esame vi sia ricompreso.
Non è accoglibile, poi, l'eccezione di improcedibilità dell'azione per violazione del combinato disposto degli artt. 5 della l. 57/2001 nonché 145 e 148 codice assicurazioni.
In particolare, la compagnia lamenta che l'attrice, al momento della richiesta stragiudiziale di risarcimento, non abbia allegato, come richiesto dall'art. 148, “attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti”, riconoscendo anzi espressamente che la guarigione non era allora ancora avvenuta, poiché le lesioni non erano ancora stabilizzate. Ciò avrebbe privato l'assicurazione dello spatium deliberandi di 90 giorni decorrenti, a norma dell'art. 145 cod. ass., dalla trasmissione della documentazione di cui all'art. 148 cod. ass., se completa, per provvedere alla formulazione di congrua offerta risarcitoria, se del caso procedendo a svolgere una propria indagine medico legale sulle conseguenze del sinistro, e, pertanto, nel ragionamento della convenuta, non sarebbe integrata la condizione di proponibilità della domanda giudiziale data dal decorso del suddetto termine di giorni 90.
In primo luogo, la giurisprudenza (Cass., n. 32919/2022) ha sottolineato come una richiesta stragiudiziale incompleta non renda improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione, con ciò sospendendo il decorso del termine dilatorio della proponibilità della domanda (cfr., nello stesso senso, Cass., n. 20802/2024).
A ciò deve aggiungersi che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., n. 15445/2021; n. 19354/2016).
Nella specie, non risulta che alle missive dell'attrice che, tramite il difensore, pur dando atto della mancata stabilizzazione dei postumi alle date delle richieste, chiedeva la liquidazione del danno nei limiti di quello già accertabile (13.11.2020; 29.3.2021, allegando la relazione del dr. ; Per_5
24.5.2021) abbia fatto seguito, nei successivi trenta giorni, la richiesta della compagnia assicuratrice di attendere la stabilizzazione dei postumi (adeguatamente motivando, secondo buona fede, per quale ragione ritenesse di non liquidare in via provvisoria, come richiesto dalla danneggiata, quantomeno il danno già esistente e apprezzabile in quanto non suscettibile di futura risoluzione).
Certo, poi, la convenuta non può dolersi di non avere potuto procedere ai dovuti approfondimenti medico legali, dal momento che – come si evince dalla missiva del 24.5.2021, indirizzata al liquidatore - la danneggiata fu sottoposta a visita medico legale da parte della dott.ssa Per_6 fiduciaria dell'assicurazione, in data 11.5.2021, così potendo valutare se, nel frattempo, la pagina 19 di 25 stabilizzazione fosse avvenuta e, in caso negativo, in quale misura il danno potesse, comunque, ritenersi provato (si rileva che il dr. , a marzo 2021, attestava la mancata stabilizzazione Per_5 solo poiché la FKT era in corso e perché sarebbe stato opportuno rivalutare la situazione ortopedica al termine: il che, tuttavia, non impediva, evidentemente, di apprezzare, sia pure in modo prudenziale e “al minimo”, i postumi e gli esiti delle plurime lesioni subite dall'attrice, come esposte nella relazione).
Dalla documentazione in atti risulta che la richiesta risarcitoria fu rigettata dalla Compagnia per ragioni estranee al fatto che, all'epoca, i postumi non fossero ancora stabilizzati, posto che l'assicurazione convenuta, con missive del 07.04.2021, del 26.05.2021 e del 07.06.2021 (docc. da n. 23 a n. 25 di parte attrice), inoltrate al difensore della danneggiata, comunicò “ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo n. 209/2005” che non riteneva “di formulare alcuna offerta di risarcimento per i seguenti motivi: nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente/assicurato garantito
[...]
, come rilevato e verbalizzato dall'autorità intervenuta”. Controparte_3
Fermo quanto sopra, si osserva, infine, che, non potendosi ritenersi precluso al danneggiato di chiedere, in via stragiudiziale e poi, eventualmente, in via giudiziale, il risarcimento nei limiti del danno già prodottosi e non suscettibile di regresso, dal momento che ciò costituirebbe grave pregiudizio sul piano sostanziale, e non solo processuale, alla pretesa risarcitoria diretta che la normativa attribuisce al danneggiato verso l'assicuratore, al più l'eccezione potrebbe essere accolta per l'eccedenza rispetto alla provvisionale richiesta, pari a € 200.000, e non per l'intero. Ciò assorbe, in ogni caso, l'utilità dell'eccezione in favore della compagnia, alla luce dell'entità del danno qui liquidato, come di seguito esplicitato.
7.
Venendo alla quantificazione dei danni, parte attrice ha domandato, in questa sede, quanto al danno biologico, il risarcimento dei soli postumi permanenti (riservando la domanda risarcitoria relativa all'invalidità temporanea alla sede penale).
La consulenza tecnica medico legale svolta d'ufficio nel presente giudizio ha accertato che l'attrice, in conseguenza dell'investimento, “pativa un politrauma ad alto impatto energetico riportando plurime lesioni con interessamento di molteplici distretti corporei sia ossei che viscerali. Il quadro clinico post traumatico acuto cagionato dal suddetto politrauma determinava il concretizzarsi di condizioni cliniche critiche e richiedeva un immediato ricovero in ambito ospedaliero, ove la signora veniva trasportata da un mezzo di soccorso avanzato del 118 (che segnalavano la presenza di una ferita lacero contusa sopraccigliare destra e di trauma cranico commotivo), venendo accettata al Triage del Pronto Soccorso con codice rosso. In sede di pronto soccorso veniva segnalata la presenza di amnesia per l'evento e venivano rilevate, di abrasioni multiple e di ferite lacero contuse alla gamba destra.
Venivano eseguiti i necessari accertamenti diagnostici strumentali del caso che evidenziarono la emorragia subaracnoidea e la presenza di plurime fratture: - frattura scomposta del terzo mediale della clavicola destra;
- frattura composta del collo dell'omero sinistro frattura composta del corpo della scapola sinistra;
- frattura del processo articolare della sesta costa destra;
- frattura dell'estremità anteriore della terza e della
pagina 20 di 25 quarta costa di sinistra con pneumotorace a sinistra;
- frattura biossea (interessante tibia e perone) di gamba destra e di gamba sinistra, con interessamento del piatto tibiale bilateralmente;
- frattura dell'epifisi distale del femore destro a livello del condilo mediale in prossimità dell'articolazione femoro rotulea con distacco osseo;
nonché di contusioni viscerali multiple e la presenza di minimo avvallamento delle limitanti somatiche superiori dei somi di D6 e di D7 (non si dispone di dati documentali che consentano di accertare la natura preesistente o post traumatica di tali cedimenti somatici). Il pneumotorace sinistro e l'emorragia subaracnoidea non richiedevano un approccio chirurgico in quanto andavano incontro a spontanea risoluzione. In data 04/11/2020 la signora veniva sottoposta in urgenza ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa con riscontro di emoperitoneo e rottura della milza che veniva pertanto asportata chirurgicamente mediante intervento di splenectomia. Le fratture agli arti inferiori richiedevano invece un trattamento cruento dapprima in urgenza mediante stabilizzazione bilateralmente con fissatori esterni MA 3 a ponte (eseguito in data 31/10/20204), quindi mediante intervento chirurgico di rimozione del fissatore esterno e riduzione e sintesi con placche e viti (eseguito in data 04/11/2020 a sinistra e in data 13/11/2020 a destra)”.
In ragione degli esiti delle suddette lesioni, il CTU ha ritenuto giustificato il riconoscimento di un danno biologico permanente complessivamente quantificabile nella misura del 43%, stima che, non specificamente contestata dalle parti, può qui essere recepita.
Non potendosi dare applicazione alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d. lgs. n. 209/2005, dal momento che le suddette tabelle, oggi comprensive anche delle lesioni cc.dd. macropermanenti, sono applicabili ai soli fatti avvenuti successivamente alla entrata in vigore del decreto attuativo che le ha introdotte in data 5.3.2025 (art. 1, co. 18 l. n. 124/2017), la liquidazione dovrà avvenire secondo le tabelle formate dal Tribunale di Milano, quale utile criterio equitativo omogeneo nazionale (Cass., n. 12408/2011, successivamente reiteratamente confermata dalla Suprema Corte;
da ultimo cfr. Cass., n. 19506/2024).
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura del risarcimento, laddove liquidata sulla base delle tabelle di cui si discute, tende a essere standardizzata grazie all'applicazione del sistema del c.d. punto variabile in ragione dell'età del danneggiato e della percentuale di invalidità, così quantificandosi nel modo più possibile uniforme l'equivalente monetario di un bene per definizione facente capo, con lo stesso valore, a ogni essere umano.
Tale misura può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona, colpita dalla medesima percentuale di invalidità, non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass., n. 28988/2019).
Ai fini della personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari spetta, pertanto, “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti pagina 21 di 25 legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” (Cass., n. 2788/2019).
Gli stessi autori delle tabelle milanesi hanno chiarito che per individuare i valori monetari di liquidazione è stata elaborata una tabella di valori medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, in quanto frequentemente ricorrenti. E' stata, poi, individuata una percentuale di aumento di detti valori medi, da utilizzarsi a fini di adeguata personalizzazione laddove il caso concreto presenti peculiarità da allegarsi e da provarsi dal danneggiato, riguardanti sia gli aspetti anatomo-funzionali e relazionali – esemplificativamente, si fa riferimento al lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali o alla lesione al dito del pianista dilettante – sia gli aspetti soggettivi - esemplificativamente, si fa riferimento al dolore al trigemino o alla specifica penosità delle modalità del fatto lesivo.
E', altresì, significativo che, sin dalla versione aggiornata al 2021, ribadita nella versione attualmente vigente del giugno 2024, sia stata modificata la veste grafica della tabella di liquidazione del danno biologico (ma, esplicitamente, non la sostanza concettuale della sua organizzazione), per cui nella quinta colonna, che nelle edizioni anteriori recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/per sofferenza soggettiva, è stata aggiunta l'indicazione separata dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti, già ricavabile in precedenza ma ora esplicitata: ciò, dichiaratamente, al fine di evitare che si pervenga alla liquidazione dell'importo totale senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e di sofferenza accertati e liquidati. L'applicazione degli importi di cui alla tabella, infatti, esprime esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e, pertanto, attiene alla fase del quantum debeatur, mentre rimane integro l'obbligo motivazionale del giudice in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur.
Va richiamato che, secondo noti principi, la considerazione, a fini di liquidazione, di qualsiasi lesione di un interesse o di un valore costituzionalmente protetto, non suscettibile di valutazione economica, deve essere unitaria e onnicomprensiva, dovendo il giudice di merito tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, evitando al contempo duplicazioni tramite l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, pertanto, fermo rimanendo che tanto per l'invalidità temporanea quanto per i postumi permanenti dovrà procedersi a liquidazione unitaria, comprensiva sia degli aspetti di sofferenza soggettiva, sia degli aspetti dinamico relazionali del pregiudizio alla salute e alla integrità psicofisica (Corte Cost., n. 233 del 2003; Cass., SS.UU., 11/11/2008, nn. 26972-26975), il giudice dovrà “congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) … tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella
pagina 22 di 25 dimensione del rapporto del soggetto con sè stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sè")” (così per tutte Cass., n. 2461/2020).
In concreto, dovranno essere giustificate tanto l'eventuale liquidazione della componente soggettiva del danno alla salute, oltre a quella strettamente biologica, e dunque la scelta del valore tabellare onnicomprensivo, quanto l'eventuale applicazione di una percentuale di personalizzazione per la presenza di aspetti di pregiudizio diversi da quelli già ricompresi nella quantificazione dei postumi permanenti, in quanto propri, per chiunque, della patologia o delle lesioni sottostanti.
Venendo al caso di specie, la liquidazione del danno biologico dovrà senza dubbio ricomprendere, in modo integrale, anche la componente prevista per la sofferenza morale ricollegabile alla perdita di validità, tenuto conto dell'inevitabile patimento interno ricollegabile alla sensibile quantificazione dei postumi permanenti, in termini di sofferenza per le irreparabili ricadute degli stessi sul peggioramento della qualità di vita (normale funzionamento delle ordinarie funzioni corporee in relazione, quantomeno, all'asportazione della milza, difficoltà e limitazioni di movimento, residua dolorabilità fisica, compromissione dell'aspetto per la presenza di cicatrici).
Applicando i suddetti parametri, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (57 anni), il risarcimento è quantificabile in € 304.836,00 per l'intero danno biologico permanente.
La suddetta liquidazione è comprensiva di tutti gli aspetti di danno non patrimoniale patiti dall'attrice. Non può, invece, riconoscersi la personalizzazione dalla stessa richiesta, non essendo stato allegato, né provato, alcun aspetto di danno che non debba già ritenersi compreso nella quantificazione percentuale fornita dal CTU.
Il danno, come sopra quantificato, è calcolato all'attualità, grazie all'applicazione delle tabelle vigenti. Deve però tenersi conto, nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta (all'epoca dell'illecito), avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi (calcolati al tasso legale, non avendo gli attori fornito prova di un utilizzo più redditizio della somma), con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originariamente liquidabile, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o in base ad un indice di rivalutazione medio o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno (cfr. in tal senso per tutte Cass.., sez. un., n. 1712/1995), metodo quest'ultimo che si ritiene di applicare nella specie.
Applicando il calcolo, il danno non patrimoniale permanente è liquidabile, per l'intero, nella somma di € 333.162,42 (comprensiva di € 28.326,42 di interessi, calcolati sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata), su cui andranno calcolati gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.
pagina 23 di 25 Quanto al danno patrimoniale, compete all'attrice il rimborso delle spese di diagnosi e cura causalmente ricollegabili ai fatti di causa e ritenute congrue dal CTU per complessivi € 1.682,02, cui devono aggiungersi € 20,00 per spese di copia della documentazione sanitaria.
La richiesta di liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo parte attrice reiterato, in fase conclusiva, le istanze istruttorie già proposte al riguardo né provveduto a una sua quantificazione nella comparsa conclusionale, deve intendersi rinunciata.
Conclusivamente, le parti convenute dovranno essere condannate al pagamento in favore dell'attrice, in solido fra loro, del 50 % delle somme come sopra liquidate e, pertanto, della somma di € 166.581,21, oltre interessi dalla pronuncia della presente sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e della somma di € 851,01, oltre interessi dalla data dei singoli esborsi che concorrono all'ammontare sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Il risarcimento, come sopra liquidato, comprende e assorbe la provvisionale riconosciuta, con ordinanza del 3.5.2022 resa ai sensi dell'art. 5 della l. n. 102/2006, nei limiti della somma di € 51.584,25. All'attrice, pertanto, dovrà essere corrisposta dalle parti convenute, in solido, la somma residua, detratto dall'importo riconosciuto quanto eventualmente già pagato a titolo di provvisionale anteriormente alla pronuncia della presente sentenza.
8.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Spetta all'attrice la refusione delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base del datum (scaglione € 52.000,01 a € 260.000,00) e tenuto conto delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in
€ 2.552 per la fase di studio, € 1628 per la fase introduttiva, € 3.500 per la fase istruttoria ed € 2.500 per la fase decisionale, così complessivamente in € 10.180,00.
Spetta, altresì, l'aumento previsto dall'art. 4, co. 2 del DM n. 55/2014, come novellato dal DM n. 147/2022, per l'assistenza nei confronti di più parti, aumento che si ritiene congruo contenere nel 15 % per ciascuna delle due parti oltre la prima, data la sovrapponibilità quasi integrale delle questioni trattate, in fatto e in diritto, nelle difese nei confronti di ciascuna.
Complessivamente, dunque, spetta all'attrice la refusione a titolo di spese della somma di € 13.234,00 oltre spese generali forfettarie, cpa e iva e oltre esborsi documentati (CU, marca da bollo ed € 35,65 per spese di notifica).
Va disposta la distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido fra loro (tenute, conseguentemente, alla rifusione all'avv. Della Mura, in forza della distrazione, degli acconti dallo stesso anticipati per conto dell'attrice).
PQM
pagina 24 di 25 il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel proc. R.G. n. 2548/2021:
1) accerta la responsabilità per il sinistro oggetto di causa, avvenuto il 31.10.2020 in Oleggio, in pari misura in capo al convenuto e all'attrice danneggiata;
CP_1
2) per l'effetto, condanna CP_8 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Pt_1
(i) della somma di € 166.581,21, oltre interessi dalla pronuncia della presente
[...] sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del 50 % del danno biologico permanente, somma da cui dovrà detrarsi quanto già corrisposto dalle parti convenute a titolo di pagamento della somma di € 51.584,25 riconosciuta, con provvedimento del 3.5.2022, a titolo di provvisionale in corso di causa;
(ii) della somma di € 851,01, oltre interessi dalla data dei singoli esborso al saldo, a titolo di risarcimento del 50 % del danno patrimoniale;
3) condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in € 13.234,00 oltre spese generali forfettarie, cpa e iva e oltre esborsi documentati (CU, marca da bollo ed € 35,65 per spese di notifica), con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Della Mura, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido fra loro.
Novara, 30 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Annalisa Boido
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