TRIB
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/10/2024, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 3508/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3508/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LINTAS Parte_1 C.F._1
STEFANO e dall'avv. MORGANA PRISCILLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOI Controparte_1 C.F._2
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“a – contrariis reiectis;
b – per i titoli di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che è titolare, per Parte_1 maturata usucapione, della servitù di presa d'acqua continua esercitata con le modalità descritte in atto di citazione e nelle presenti memorie gravante sul fondo di proprietà di , sito in Controparte_1
Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b),
361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa
pagina 1 di 7 n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li 496, 362, 498, 366 e
92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
c – a seconda della qualificazione giuridica adottata dal Giudice, accertare e dichiarare altresì che
è titolare, per maturata usucapione, anche della servitù di passo esercitata con le Parte_1 modalità descritta nell'atto di citazione e nelle presenti memorie, gravante sul fondo di proprietà di
, sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del Controparte_1
Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b), 361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V.
Monte Oro II traversa n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li
496, 362, 498, 366 e 92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
d - con vittoria di spese (anche generali) e liquidazione dei compensi professionali, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“contrariis reiectis;
1) Nulla oppone la SI.ra in ordine al riconoscimento della servitù di presa d'acqua ed al suo CP_1
esercizio;
2) viceversa, si chiede il rigetto della domanda di accertamento di accesso libero sul fondo della
; CP_1
3) in via riconvenzionale si si conclude affinché il giudice disponga, ai sensi dell'art. 1064 c.c., che
l'accesso dell'attore, quale titolare del diritto di servitù di cui è causa, nel fondo della convenuta avvenga, in relazione alle esigenze di controllo e manutenzione periodici e di intervento straordinario, previa comunicazione alla SI.ra , almeno 24 ore prima, possibilmente in forma scritta, anche CP_1
elettronica;
4) ordinando al proprietario del fondo dominante di procedere allo spostamento del quadro elettrico sul confine tra le due proprietà al fine di consentirne l'utilizzo ad entrambi senza necessità di entrare nell'altrui proprietà;
5) con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione alla domanda riconvenzionale.
In mero subordine si insiste per l'ammissione delle prove dedotte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio premesso di essere proprietario Parte_1
pagina 2 di 7 di un terreno sito nell'agro di Sassari, reg. Monte Oro e che detto terreno faceva originariamente parte di un lotto più esteso, di proprietà di rappresentato che il lotto originario era stato Persona_1
diviso tra i tre eredi ( e nell'anno 1979 e che, nel Persona_2 Persona_3 Persona_4
dettaglio, il proprio terreno era stato a lui donato dalla madre , rappresentato che il terreno Persona_3
confinante di era stato venduto all'odierna convenuta con atto del Persona_4 Controparte_1
2006, dedotto, inoltre, che sul terreno della convenuta è presente un pozzo che era stato usato sin dalla divisione congiuntamente da (poi, dall'attore , Controparte_2 Parte_1
rappresentato che il pozzo è sempre stato utilizzato a servizio del proprio terreno e del fabbricato sopra costruito, dedotto di aver pacificamente e pubblicamente utilizzato l'acqua del pozzo a servizio della propria proprietà, manifestando all'esterno il possesso della servitù di presa d'acqua continua, precisato che vi è un cancello – costruito nei primi anni '90, anche con il proprio contributo economico – per accedere alla proprietà confinante su cui si trova il pozzo e precisato di aver sempre avuto le chiavi del cancello, potendo accedervi liberamente per le esigenze legate al pozzo, rappresentato che nel 2017 la convenuta aveva iniziato a contestare la predetta modalità di esercizio della servitù di presa d'acqua, dedotto di avere interesse alla pronuncia di accertamento della servitù di presa d'acqua continua dal pozzo sito sul fondo della convenuta, tutto ciò dedotto, chiedeva l'accertamento dell'usucapione della servitù di presa d'acqua gravante sul fondo della convenuta con le modalità di esercizio di cui all'espositiva.
Con comparsa del 16.2.2024 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva la Controparte_1
quale, eccepita l'irregolarità della mediazione avviata dall'attore, precisato di non contestare il diritto di servitù di presa d'acqua a favore del terreno attoreo, contestata la modalità di esercizio di predetta servitù, contestato, nel dettaglio, l'accesso libero sul proprio terreno da parte dell'attore, dedotto, in via riconvenzionale, che l'accesso sul proprio fondo deve essere autorizzato per le sole esigenze di controllo e di manutenzione del pozzo con preavviso in forma scritta di ventiquattro ore nonché rappresentata l'utilità che il quadro elettrico venga spostato sul confine tra le due proprietà a spese dell'attore, tutto ciò dedotto, nulla opponeva all'accertamento della servitù di presa d'acqua e chiedeva il rigetto delle modalità di esercizio pretese dall'attore; in via riconvenzionale, chiedeva di autorizzare l'accesso sul proprio fondo per le sole esigenze di controllo e di manutenzione del pozzo con preavviso in forma scritta di ventiquattro ore nonché di ordinare lo spostamento del quadro elettrico sul confine tra le due proprietà a spese dell'attore.
Alla prima udienza, veniva disposta la rinnovazione della procedura di mediazione.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 10.5.2023 veniva pagina 3 di 7 rilevata la tardività della domanda nuova relativa all'accertamento della servitù di passo di cui al punto c) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice in quanto successiva all'eventuale termine per la riconvenzionale di riconvenzionale di cui all'art. 183, co. 4, c.p.c.
Veniva altresì formulata la proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., con esito negativo.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 17.4.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, vista la precisazione delle conclusioni di parte attrice, occorre confermare l'ordinanza istruttoria del 10.5.2023 nel punto in cui veniva dichiarata la tardività della domanda nuova relativa all'accertamento della servitù di passo di cui al punto c) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c. di parte attrice in quanto successiva all'eventuale termine per la riconvenzionale di riconvenzionale di cui all'art. 183, co. 4, c.p.c.
Quanto al merito, deve essere anzitutto accertata e dichiarata la servitù di presa d'acqua continua gravante sul fondo di proprietà di , sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del Controparte_1
medesimo Comune al Foglio 82, mapp. 1174, 359, 473, 593 e 592 (fondo servente), a favore del fondo di proprietà di sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Parte_1
Foglio 82, mapp. 496, 362, 498, 366 e 92 (fondo dominante).
Deve premettersi che il diritto reale di servitù ha natura di diritto autodeterminato, ossia è individuato sulla base della sola indicazione del contenuto sul bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi della relativa azione giudiziaria si identifica con il diritto stesso e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (C. Cass. n. 23565/2019).
La servitù di presa d'acqua continua consiste nel diritto del proprietario del fondo dominante di prelevare l'acqua esistente sul fondo servente e di condurla sul proprio fondo mediante manufatti di conduttura dell'acqua, in ogni istante e con continuità.
La presa d'acqua si compone altresì del diritto a far insistere sul fondo servente le opere idriche destinate alla conduzione delle acque verso il fondo dominante. Si noti, infatti, che la servitù è esercitata mediante opere idriche visibili e permanenti.
Nel caso di specie, confermava il possesso ad usucapionem esercitato da Controparte_1 [...]
rispetto alla servitù in esame, la quale era stata posseduta in modo manifesto e continuativo Pt_1
pagina 4 di 7 per un periodo ultraventennale (e, in particolare, sin dal 1980, quando era stato costruito il pozzo sul fondo di proprietà di, allora, nonché il collegamento mediante conduttura sul fondo di Persona_4
proprietà di, allora, ). Persona_3
La servitù in esame trova altresì riscontro probatorio nelle circostanze allegate da parte attrice e rimaste incontestate, da cui emerge l'esercizio della presa d'acqua pacifico, incontestato e continuativo.
L'apparenza della presente servitù ai sensi dell'art. 1061 c.c. è emersa dalle riproduzioni fotografiche prodotte dalle parti (doc. 5 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta), ove sono raffigurate la parte superiore del pozzo, posizionata sul fondo della convenuta, e la conduttura idrica che attraversa il fondo servente sino al fondo dell'attore.
L'esercizio è pertanto avvenuto in modo manifesto mediante opere visibili e apparenti espressamente destinate alla presa d'acqua.
Si deve pertanto accertare e dichiarare la servitù di presa d'acqua continua e, in particolare, il diritto di in qualità di proprietario del fondo dominante, di prelevare, in ogni momento, l'acqua Parte_1
dal pozzo sito sul fondo servente di e di condurla sino al proprio fondo mediante i Controparte_1
manufatti di conduttura idrica.
Così accertato il diritto di servitù di presa d'acqua, devono essere rigettate le restanti domande delle parti.
Le parti ampiamente discutevano sulle modalità di esercizio della servitù, soprattutto con riguardo all'attività di controllo e di manutenzione del pozzo e della centralina elettrica: la parte attrice insisteva nell'ottenere la facoltà di accesso sul fondo servente senza necessità di preavviso o di autorizzazione del proprietario del fondo servente al fine di per raggiungere l'area del pozzo e della centralina elettrica per ogni operazione di controllo e di manutenzione;
la parte convenuta si opponeva all'accesso libero dell'attore per ragioni di manutenzione, chiedendo che il proprietario del fondo dominante possa accedere al pozzo per esigenze di controllo e manutenzione periodici nonché di intervento straordinario, previa comunicazione di ventiquattro ore prima, possibilmente in forma scritta.
In primo luogo, giova evidenziare che le parti non raggiungevano un accordo sotto il predetto profilo, pur a seguito di udienza di comparizione ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. udienza del 22.11.2023), sicché il rapporto tra le parti deve essere regolamentato esclusivamente in forza dei criteri di legge applicabili in materia.
Ebbene, a sostegno delle rispettive tesi difensive, le parti richiamavano ampiamente l'art. 1064 c.c., che costituisce la regola generale sulle cd. facoltà accessorie nella materia delle servitù (cfr. C. Cass. n.
16322/2020: “a norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è
pagina 5 di 7 necessario per usarne ed è comprensivo anche degli “adminicula servitutis” - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'“utilitas” della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima”).
Tuttavia, nel caso di specie, la manutenzione e il controllo della presa d'acqua sono specificatamente disciplinate dagli artt. 1080 ss. c.c., disposizioni che costituiscono lex specialis rispetto alle norme generali in punto di esercizio della servitù e, per l'effetto, disposizioni che devono essere con priorità applicate nell'ipotesi di servitù di presa d'acqua continua.
E, con riguardo alle facoltà oggetto di controversia, occorre richiamare le seguenti norme: l'art. 1090
c.c. secondo cui il proprietario del fondo dominante è tenuto a garantire la manutenzione del canale di presa d'acqua, ossia della conduttura che dal pozzo porta l'acqua sul fondo dominante;
l'art. 1091 c.c. secondo cui il concedente dell'acqua è tenuto a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, ossia sino all'allaccio tra il pozzo e la conduttura idrica, il tutto affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano effettuate in tempi debiti.
Si noti che entrambe le norme si applicano quando il titolo non dispone diversamente e che, come sopra detto, le parti non raggiungevano alcun accordo in punto di manutenzione e vigilanza.
Il rapporto tra le parti deve pertanto essere disciplinato ai sensi degli artt. 1090 e 1091 c.c., le quali precisano ex lege il contenuto e l'estensione del diritto di servitù di presa d'acqua, ponendo a carico di ciascuna parte obblighi di legge funzionali all'esercizio e all'utilità della servitù. Sono obbligazioni propter rem in quanto accessorie e sostanzialmente collegate al diritto reale di servitù.
E, in quanto l'obbligo di manutenzione e di controllo costituiscono prestazioni accessorie, previste ex lege nell'ambito del rapporto reale di servitù, dall'eventuale inadempimento da parte del proprietario del fondo servente o del fondo dominante consegue il diritto di ottenerne l'adempimento e il relativo risarcimento del danno.
Alla luce del sopraesposto compendio legale, la servitù di presa d'acqua non comprende la facoltà accessoria di accedere al fondo altrui per ispezionare e/o intervenire direttamente nella manutenzione del pozzo o del canale, bensì, la manutenzione del pozzo/fonte idrica spetta al concedente dell'acqua e la manutenzione del canale spetta al proprietario del fondo dominante senza alcuna facoltà di libero accesso sul fondo (bensì, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 1090 c.c., l'interessato “potrà domandare” la manutenzione del canale).
La mancata manutenzione costituisce violazione delle obbligazioni propter rem ex artt. 1090 e 1091
pagina 6 di 7 c.c.
Da ultimo, a sostegno della presente ricostruzione, deve evidenziarsi che la previsione di una facoltà propter rem di accedere sul fondo servente costituirebbe un aggravio eccessivo su quest'ultimo fondo, che proprio la legge ha inteso evitare prevedendo gli obblighi e le facoltà di cui agli artt. 1090 e 1091
c.c.
Le domande delle parti sulla regolamentazione dell'accesso sul fondo servente sono pertanto da rigettare poiché a) sul piano reale, gli obblighi e le facoltà di manutenzione sono previsti ex lege, salva la diversa disposizione del titolo;
b) sul piano personale, non possono introdursi giudizialmente obblighi o facoltà personali relativi all'accesso sul fondo, alle sue modalità e alle sue tempistiche.
*
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la precisazione congiunta delle parti alla domanda di costituzione di servitù nonché la soccombenza reciproca sulle restanti domande.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di servitù di presa d'acqua continua a favore del fondo dominante, di proprietà di sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio Parte_1
82, mapp. 496, 362, 498, 366 e 92, e contro il fondo servente, di proprietà di , sito in Controparte_1
Sassari, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 82, mapp. 1174, 359, 473, 593 e
592;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice;
3) rigetta le restanti domande;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 10.10.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3508/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LINTAS Parte_1 C.F._1
STEFANO e dall'avv. MORGANA PRISCILLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LOI Controparte_1 C.F._2
PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“a – contrariis reiectis;
b – per i titoli di cui alla parte espositiva, accertare e dichiarare che è titolare, per Parte_1 maturata usucapione, della servitù di presa d'acqua continua esercitata con le modalità descritte in atto di citazione e nelle presenti memorie gravante sul fondo di proprietà di , sito in Controparte_1
Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b),
361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa
pagina 1 di 7 n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li 496, 362, 498, 366 e
92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
c – a seconda della qualificazione giuridica adottata dal Giudice, accertare e dichiarare altresì che
è titolare, per maturata usucapione, anche della servitù di passo esercitata con le Parte_1 modalità descritta nell'atto di citazione e nelle presenti memorie, gravante sul fondo di proprietà di
, sito in Sassari, S.V. Monte Oro II traversa n. 12/a - distinto al Catasto Terreni del Controparte_1
Comune di Sassari al foglio 82, particelle 1174, 359, 473, 593 e 592, precedentemente al foglio 82, mappali 359 (ex 93b), 361 (ex 94b) e 364 (ex 95 b) - per l'utilità del proprio fondo sito in Sassari, S.V.
Monte Oro II traversa n. 10/a - distinto al Catasto Terreni del Comune di Sassari al foglio 82, mapp.li
496, 362, 498, 366 e 92 (poi 1155) -, ordinando all'ufficiale competente per la pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della sentenza in favore dell'attore;
d - con vittoria di spese (anche generali) e liquidazione dei compensi professionali, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
“contrariis reiectis;
1) Nulla oppone la SI.ra in ordine al riconoscimento della servitù di presa d'acqua ed al suo CP_1
esercizio;
2) viceversa, si chiede il rigetto della domanda di accertamento di accesso libero sul fondo della
; CP_1
3) in via riconvenzionale si si conclude affinché il giudice disponga, ai sensi dell'art. 1064 c.c., che
l'accesso dell'attore, quale titolare del diritto di servitù di cui è causa, nel fondo della convenuta avvenga, in relazione alle esigenze di controllo e manutenzione periodici e di intervento straordinario, previa comunicazione alla SI.ra , almeno 24 ore prima, possibilmente in forma scritta, anche CP_1
elettronica;
4) ordinando al proprietario del fondo dominante di procedere allo spostamento del quadro elettrico sul confine tra le due proprietà al fine di consentirne l'utilizzo ad entrambi senza necessità di entrare nell'altrui proprietà;
5) con vittoria di spese e onorari in caso di opposizione alla domanda riconvenzionale.
In mero subordine si insiste per l'ammissione delle prove dedotte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio premesso di essere proprietario Parte_1
pagina 2 di 7 di un terreno sito nell'agro di Sassari, reg. Monte Oro e che detto terreno faceva originariamente parte di un lotto più esteso, di proprietà di rappresentato che il lotto originario era stato Persona_1
diviso tra i tre eredi ( e nell'anno 1979 e che, nel Persona_2 Persona_3 Persona_4
dettaglio, il proprio terreno era stato a lui donato dalla madre , rappresentato che il terreno Persona_3
confinante di era stato venduto all'odierna convenuta con atto del Persona_4 Controparte_1
2006, dedotto, inoltre, che sul terreno della convenuta è presente un pozzo che era stato usato sin dalla divisione congiuntamente da (poi, dall'attore , Controparte_2 Parte_1
rappresentato che il pozzo è sempre stato utilizzato a servizio del proprio terreno e del fabbricato sopra costruito, dedotto di aver pacificamente e pubblicamente utilizzato l'acqua del pozzo a servizio della propria proprietà, manifestando all'esterno il possesso della servitù di presa d'acqua continua, precisato che vi è un cancello – costruito nei primi anni '90, anche con il proprio contributo economico – per accedere alla proprietà confinante su cui si trova il pozzo e precisato di aver sempre avuto le chiavi del cancello, potendo accedervi liberamente per le esigenze legate al pozzo, rappresentato che nel 2017 la convenuta aveva iniziato a contestare la predetta modalità di esercizio della servitù di presa d'acqua, dedotto di avere interesse alla pronuncia di accertamento della servitù di presa d'acqua continua dal pozzo sito sul fondo della convenuta, tutto ciò dedotto, chiedeva l'accertamento dell'usucapione della servitù di presa d'acqua gravante sul fondo della convenuta con le modalità di esercizio di cui all'espositiva.
Con comparsa del 16.2.2024 (tempestiva ai sensi dell'art. 166 c.p.c.) si costituiva la Controparte_1
quale, eccepita l'irregolarità della mediazione avviata dall'attore, precisato di non contestare il diritto di servitù di presa d'acqua a favore del terreno attoreo, contestata la modalità di esercizio di predetta servitù, contestato, nel dettaglio, l'accesso libero sul proprio terreno da parte dell'attore, dedotto, in via riconvenzionale, che l'accesso sul proprio fondo deve essere autorizzato per le sole esigenze di controllo e di manutenzione del pozzo con preavviso in forma scritta di ventiquattro ore nonché rappresentata l'utilità che il quadro elettrico venga spostato sul confine tra le due proprietà a spese dell'attore, tutto ciò dedotto, nulla opponeva all'accertamento della servitù di presa d'acqua e chiedeva il rigetto delle modalità di esercizio pretese dall'attore; in via riconvenzionale, chiedeva di autorizzare l'accesso sul proprio fondo per le sole esigenze di controllo e di manutenzione del pozzo con preavviso in forma scritta di ventiquattro ore nonché di ordinare lo spostamento del quadro elettrico sul confine tra le due proprietà a spese dell'attore.
Alla prima udienza, veniva disposta la rinnovazione della procedura di mediazione.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 10.5.2023 veniva pagina 3 di 7 rilevata la tardività della domanda nuova relativa all'accertamento della servitù di passo di cui al punto c) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice in quanto successiva all'eventuale termine per la riconvenzionale di riconvenzionale di cui all'art. 183, co. 4, c.p.c.
Veniva altresì formulata la proposta giudiziale ex art. 185 bis c.p.c., con esito negativo.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 17.4.2024, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, vista la precisazione delle conclusioni di parte attrice, occorre confermare l'ordinanza istruttoria del 10.5.2023 nel punto in cui veniva dichiarata la tardività della domanda nuova relativa all'accertamento della servitù di passo di cui al punto c) della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c. di parte attrice in quanto successiva all'eventuale termine per la riconvenzionale di riconvenzionale di cui all'art. 183, co. 4, c.p.c.
Quanto al merito, deve essere anzitutto accertata e dichiarata la servitù di presa d'acqua continua gravante sul fondo di proprietà di , sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del Controparte_1
medesimo Comune al Foglio 82, mapp. 1174, 359, 473, 593 e 592 (fondo servente), a favore del fondo di proprietà di sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Parte_1
Foglio 82, mapp. 496, 362, 498, 366 e 92 (fondo dominante).
Deve premettersi che il diritto reale di servitù ha natura di diritto autodeterminato, ossia è individuato sulla base della sola indicazione del contenuto sul bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi della relativa azione giudiziaria si identifica con il diritto stesso e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (C. Cass. n. 23565/2019).
La servitù di presa d'acqua continua consiste nel diritto del proprietario del fondo dominante di prelevare l'acqua esistente sul fondo servente e di condurla sul proprio fondo mediante manufatti di conduttura dell'acqua, in ogni istante e con continuità.
La presa d'acqua si compone altresì del diritto a far insistere sul fondo servente le opere idriche destinate alla conduzione delle acque verso il fondo dominante. Si noti, infatti, che la servitù è esercitata mediante opere idriche visibili e permanenti.
Nel caso di specie, confermava il possesso ad usucapionem esercitato da Controparte_1 [...]
rispetto alla servitù in esame, la quale era stata posseduta in modo manifesto e continuativo Pt_1
pagina 4 di 7 per un periodo ultraventennale (e, in particolare, sin dal 1980, quando era stato costruito il pozzo sul fondo di proprietà di, allora, nonché il collegamento mediante conduttura sul fondo di Persona_4
proprietà di, allora, ). Persona_3
La servitù in esame trova altresì riscontro probatorio nelle circostanze allegate da parte attrice e rimaste incontestate, da cui emerge l'esercizio della presa d'acqua pacifico, incontestato e continuativo.
L'apparenza della presente servitù ai sensi dell'art. 1061 c.c. è emersa dalle riproduzioni fotografiche prodotte dalle parti (doc. 5 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta), ove sono raffigurate la parte superiore del pozzo, posizionata sul fondo della convenuta, e la conduttura idrica che attraversa il fondo servente sino al fondo dell'attore.
L'esercizio è pertanto avvenuto in modo manifesto mediante opere visibili e apparenti espressamente destinate alla presa d'acqua.
Si deve pertanto accertare e dichiarare la servitù di presa d'acqua continua e, in particolare, il diritto di in qualità di proprietario del fondo dominante, di prelevare, in ogni momento, l'acqua Parte_1
dal pozzo sito sul fondo servente di e di condurla sino al proprio fondo mediante i Controparte_1
manufatti di conduttura idrica.
Così accertato il diritto di servitù di presa d'acqua, devono essere rigettate le restanti domande delle parti.
Le parti ampiamente discutevano sulle modalità di esercizio della servitù, soprattutto con riguardo all'attività di controllo e di manutenzione del pozzo e della centralina elettrica: la parte attrice insisteva nell'ottenere la facoltà di accesso sul fondo servente senza necessità di preavviso o di autorizzazione del proprietario del fondo servente al fine di per raggiungere l'area del pozzo e della centralina elettrica per ogni operazione di controllo e di manutenzione;
la parte convenuta si opponeva all'accesso libero dell'attore per ragioni di manutenzione, chiedendo che il proprietario del fondo dominante possa accedere al pozzo per esigenze di controllo e manutenzione periodici nonché di intervento straordinario, previa comunicazione di ventiquattro ore prima, possibilmente in forma scritta.
In primo luogo, giova evidenziare che le parti non raggiungevano un accordo sotto il predetto profilo, pur a seguito di udienza di comparizione ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. udienza del 22.11.2023), sicché il rapporto tra le parti deve essere regolamentato esclusivamente in forza dei criteri di legge applicabili in materia.
Ebbene, a sostegno delle rispettive tesi difensive, le parti richiamavano ampiamente l'art. 1064 c.c., che costituisce la regola generale sulle cd. facoltà accessorie nella materia delle servitù (cfr. C. Cass. n.
16322/2020: “a norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è
pagina 5 di 7 necessario per usarne ed è comprensivo anche degli “adminicula servitutis” - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'“utilitas” della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima”).
Tuttavia, nel caso di specie, la manutenzione e il controllo della presa d'acqua sono specificatamente disciplinate dagli artt. 1080 ss. c.c., disposizioni che costituiscono lex specialis rispetto alle norme generali in punto di esercizio della servitù e, per l'effetto, disposizioni che devono essere con priorità applicate nell'ipotesi di servitù di presa d'acqua continua.
E, con riguardo alle facoltà oggetto di controversia, occorre richiamare le seguenti norme: l'art. 1090
c.c. secondo cui il proprietario del fondo dominante è tenuto a garantire la manutenzione del canale di presa d'acqua, ossia della conduttura che dal pozzo porta l'acqua sul fondo dominante;
l'art. 1091 c.c. secondo cui il concedente dell'acqua è tenuto a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, ossia sino all'allaccio tra il pozzo e la conduttura idrica, il tutto affinché la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano effettuate in tempi debiti.
Si noti che entrambe le norme si applicano quando il titolo non dispone diversamente e che, come sopra detto, le parti non raggiungevano alcun accordo in punto di manutenzione e vigilanza.
Il rapporto tra le parti deve pertanto essere disciplinato ai sensi degli artt. 1090 e 1091 c.c., le quali precisano ex lege il contenuto e l'estensione del diritto di servitù di presa d'acqua, ponendo a carico di ciascuna parte obblighi di legge funzionali all'esercizio e all'utilità della servitù. Sono obbligazioni propter rem in quanto accessorie e sostanzialmente collegate al diritto reale di servitù.
E, in quanto l'obbligo di manutenzione e di controllo costituiscono prestazioni accessorie, previste ex lege nell'ambito del rapporto reale di servitù, dall'eventuale inadempimento da parte del proprietario del fondo servente o del fondo dominante consegue il diritto di ottenerne l'adempimento e il relativo risarcimento del danno.
Alla luce del sopraesposto compendio legale, la servitù di presa d'acqua non comprende la facoltà accessoria di accedere al fondo altrui per ispezionare e/o intervenire direttamente nella manutenzione del pozzo o del canale, bensì, la manutenzione del pozzo/fonte idrica spetta al concedente dell'acqua e la manutenzione del canale spetta al proprietario del fondo dominante senza alcuna facoltà di libero accesso sul fondo (bensì, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 1090 c.c., l'interessato “potrà domandare” la manutenzione del canale).
La mancata manutenzione costituisce violazione delle obbligazioni propter rem ex artt. 1090 e 1091
pagina 6 di 7 c.c.
Da ultimo, a sostegno della presente ricostruzione, deve evidenziarsi che la previsione di una facoltà propter rem di accedere sul fondo servente costituirebbe un aggravio eccessivo su quest'ultimo fondo, che proprio la legge ha inteso evitare prevedendo gli obblighi e le facoltà di cui agli artt. 1090 e 1091
c.c.
Le domande delle parti sulla regolamentazione dell'accesso sul fondo servente sono pertanto da rigettare poiché a) sul piano reale, gli obblighi e le facoltà di manutenzione sono previsti ex lege, salva la diversa disposizione del titolo;
b) sul piano personale, non possono introdursi giudizialmente obblighi o facoltà personali relativi all'accesso sul fondo, alle sue modalità e alle sue tempistiche.
*
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la precisazione congiunta delle parti alla domanda di costituzione di servitù nonché la soccombenza reciproca sulle restanti domande.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di servitù di presa d'acqua continua a favore del fondo dominante, di proprietà di sito in Sassari, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio Parte_1
82, mapp. 496, 362, 498, 366 e 92, e contro il fondo servente, di proprietà di , sito in Controparte_1
Sassari, distinto al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 82, mapp. 1174, 359, 473, 593 e
592;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ex art. 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice;
3) rigetta le restanti domande;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 10.10.2024
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7