Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 21/04/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena Di Giambattista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo,
- del decreto emesso dalla Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo, Area 1 – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, protocollo interno n. -OMISSIS-, che vieta a -OMISSIS- di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti, notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a cura della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Stazione di Notaresco (TE), in data 25/10/2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, specificamente quelli relativi al procedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, come da comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dalla Questura di Teramo in data 17/12/2024, -OMISSIS-;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22.3.2026,
- del decreto del Questore di Teramo – Divisione P.A.S.I. prot. n. -OMISSIS-di revoca della licenza di porto di armi per il tiro a volo n.-OMISSIS- in data 04/08/2022, con validità fino al 03/08/2027.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa IA OL;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- ha impugnato, per difetto di motivazione e di istruttoria, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato dal Prefetto di Teramo, con provvedimento del 3.9.2024, sulla base dei rapporti informativi del 9.1.2024 del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo e del 5.8.2024 della Questura di Teramo, dai quali sarebbe emersa una perdurante situazione di conflittualità fra il ricorrente e la sua ex coniuge.
Con atto di motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Teramo del 2.3.2026 di revoca dell’autorizzazione al porto d’armi, per illegittimità derivata, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con comparsa di rito.
Alla camera di consiglio del 12 aprile 2026, il collegio, rilevata la regolare costituzione del contraddittorio e la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ne ha dato avviso alle parti, che non hanno espresso riserva di ulteriori gravami, e ha trattenuto la causa in decisione.
Il ricorso introduttivo è fondato.
Il divieto prefettizio richiama le note dei Carabinieri e della Questura di Teramo del 9.1.2024 e 5.8.2024 che definiscono “ invariata la situazione di conflittualità tra gli ex coniugi ”, derivata da un alterco che ha coinvolto il ricorrente e la sua ex coniuge il-OMISSIS-, reso noto alla Polizia di Stato dai sanitari del pronto soccorso presso il quale la donna si è recata subito dopo l’accaduto.
Le predette note sono del tutto generiche e non indicano alcun elemento di fatto a sostegno del giudizio espresso.
Risulta invece, dalle sommarie informazioni assunte dai Carabinieri del Comando provinciale di Teramo il 15 e 16 aprile 2023, che il ricorrente, il giorno 24.3.2023, entrato nel -OMISSIS-, sentiva la sua ex coniuge esprimere ad alta voce giudizi negativi sul suo conto, per questo le avrebbe preso un braccio, chiedendole di smetterla, e si sarebbe allontanato subito dopo.
Le persone che hanno assistito all’episodio, escusse dai Carabinieri a sommarie informazioni, hanno concordemente riferito:
- di conoscere da tempo gli ex coniugi;
- che il gesto del ricorrente non era di natura violenta (non vi era stato “ strattonamento ”, si è trattato di “ una sorta di pacca ”, un “ leggero colpo sul braccio sinistro ”);
- che mai prima di allora avevano assistito a comportamenti analoghi o litigi degli ex coniugi.
La stessa persona offesa escussa il 29 aprile 2023 a sommarie informazioni ha riferito di non aver mai subito dal suo ex coniuge violenze psicologiche, fisiche o sessuali, né ingiurie o minacce, tanto meno con armi o altri oggetti pericolosi, e ha poi escluso categoricamente che il signor -OMISSIS-sia solito consumare alcool o sostanze psicotrope o abbia un temperamento aggressivo; ha dichiarato di non aver mai avuto necessità di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, alla domanda “ ha paura ” ha dichiarato “ assolutamente no ”, ha affermato di non aver bisogno di un supporto psicologico per quanto accaduto, né di essere messa in contatto con un centro antiviolenza al quale non si è mai rivolta; infine ha dichiarato “ continuiamo a sentirci e a vederci tranquillamente per la gestione dei figli che sono affidati ad entrambi ” e, riferendosi all’alterco del 24.3.2023, “intendo rinunciare, come in effetti rinuncio a proporre querela per tali fatti ”.
Le risultanze delle sommarie informazioni rese dai testi e dalla ex coniuge del ricorrente sono dettagliate, precise e concordanti nel descrivere, sulla base di riscontri fattuali, come priva di attriti la relazione fra gli ex coniugi, sia prima che dopo la separazione.
Al contrario il giudizio secondo il quale sarebbe “ invariata la situazione di conflittualità fra i coniugi ” espresso dal Comando dei Carabinieri e dalla Questura di Teramo e posto a fondamento del divieto prefettizio è del tutto generico e privo di un fondamento oggettivo, anche solo indiziario, di una situazione di fatto che si rivela quindi solo presunta e chiaramente smentita dai riscontri assunti dalla stessa autorità inquirente in sede di indagini preliminari.
Pertanto in accoglimento delle censure di difetto di istruttoria il divieto impugnato con il ricorso introduttivo deve essere annullato.
La revoca dell’autorizzazione al porto di arma per uso sportivo adottata dalla Questura di Teramo è illegittima in via derivata perché ha come unico presupposto il decreto prefettizio e deve essere pertanto annullata in accoglimento del primo motivo aggiunto, assorbiti gli altri, per le stesse ragioni per le quali è stato accolto il ricorso introduttivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L’AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
IA OL, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IA OL | IA ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.