Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Virgilia Amalia Memoli, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Claudia Guidone e Luigi Guidone, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8/1/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni. Il P.M., con nota del 15/1/2024, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
2022 tra i Sig.ri e di cui Parte_1 Controparte_1 all'atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Cupello Anno 2022, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, in regime di separazione patrimoniale, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
b) - confermare le medesime condizioni concordate dai Sig.ri e in sede di separazione dei Parte_1 Controparte_1 coniugi come specificate nella sentenza resa dal Tribunale di Vasto
n. 404/2023 n. 404/2023 pubbl. il 11.12.2023 (proc.to n. R.G.
384/2023) passa. in giud. il 1.06.2024 per il decorso dei termini ex art. 327 c.p.c. e di seguito riportate:
“I. I coniugi vivranno separati, liberi di scegliere il proprio domicilio e la residenza. II. La casa coniugale resterà
Pers nell'esclusiva disponibilità del marito che ne è Parte_1 proprietario. III. Essendo entrambi i coniugi autosufficienti sotto l'aspetto economico, essi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento. IV. Tutti i mobili che arredano la casa coniugale, che sono stati acquistati con esborsi in misura paritaria dai coniugi, resteranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità del marito il quale dovrà corrispondere Parte_2 alla moglie la somma di €. 11.538,56 Controparte_1 corrispondente al 50% del prezzo d'acquisto di tali mobili ridotto del 20% per l'incidenza della loro svalutazione ritenuta equa dai coniugi. Inoltre, il marito dovrà versare alla moglie la somma di
€. 270,00 a titolo di quota parte, forfettariamnete quantificata, del bonus mobili. a sua volta, lascia a Controparte_1 Parte_2
la piena proprietà e disponibilità del televisore e del bimby
[...] senza nulla pretendere al riguardo. riterrà in via Parte_2 esclusiva la lavatrice e percepirà in via esclusiva le ulteriori somme a titolo di bonus mobili se ed in quanto verranno erogate con rinuncia alle stesse da parte della sig.ra V. Controparte_1
2 Le tende che arredano la casa coniugale, acquistate in misura paritaria da entrambi i coniugi, resteranno nell'esclusiva proprietà
e disponibilità del marito, il quale dovrà corrispondere alla moglie la somma di €. 1.980,00 corrispondente al 50% del prezzo d'acquisto delle tende ridotto del 12% per l'incidenza della loro svalutazione.
VI. I lampadari che arredano la casa coniugale saranno restituiti alla moglie, la quale, con preavviso, provvederà a smontarli con l'ausilio di tecnico ed asportarli a proprie spese. VII. Il marito dovrà estromettere dal conto Parte_2 Controparte_1 corrente bancario cointestato e dal finanziamento di cui al contratto
065/05103271 “Prodotto Greenf Finanziamento Green tx fisso”, consegnandole la quota parte ammontante ad €. 1.310,58, di cui €.
730,58 a lei spettante presente sul conto ed €. 580,00 per rimborso della sua ratarelativa al mese di novembre;
il tutto s.e.&.o. - La sig.ra si impegna a recarsi in banca entro dieci giorni CP_1 successivi al 24 novembre per adempiere alle necessarie formalità.
VIII. I regali ricevuti in costanza di matrimonio saranno restituiti come segue: ° restituirà al marito: la collana Controparte_1 con diamantino, il bracciale tennis, l'anello con diamante e l'orologio Lui-jo. ° restituirà alla moglie: la Parte_2 collana con ciondolo in oro, il bracciale in oro, il diamante nero e la fede nuziale. IX. Le spese e le competenze relative all'intero procedimento di separazione sono interamente compensate tra le parti con esonero dei Difensori al vincolo di solidarietà. X. Le obbligazioni convenute tra i coniugi con il presente atto, compreso l'impegno della sig.ra a restituire la chiave della casa CP_1 coniugale, dovranno essere adempiute entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento che pronuncia la loro separazione.
Il telecomando del cancello verrà distrutto salvo che sia possibile la riprogrammazione dei codici mediante esclusione di quelli relativi alla casa della sig.ra XI. Resta confermata CP_1
l'obbligazione assunta da con la scrittura privata del Parte_2
10.03.2023 di restituire a entro l'anno 2023, Controparte_1 la somma di €. 5.507,00”. c) dichiarare che alla Sig.ra Parte_3
3
[...] non spetta l'assegno divorzile poiché economicamente CP_1 autosufficiente”.
Con memoria di costituzione del 29/11/2024 la resistente, aderendo alla domanda di divorzio, ha così concluso “I°) - dichiara che non si oppone all'accoglimento della domanda, formulata dal ricorrente di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio come sopra contratto e trascritto;
II°) – chiede darsi atto che, come evidenziato nel ricorso, i coniugi hanno dato attuazione alle pattuizioni/condizioni riportate nella sentenza di separazione, e che, quindi non hanno reciprocamente nulla più a pretendere, neppure a titolo di contributo al mantenimento”.
Alla prima udienza di comparizione, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo emettersi pronuncia di divorzio con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, conclusasi con sentenza dell'11/12/2023.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria
4 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cupello (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 738/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Cupello (CH) il 18/8/2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cupello
(CH) al n. 5 P. II, Serie A dell'anno 2022;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cupello (CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 17/1/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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