CA
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 666/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, come da procura in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 16/6/2023 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, accoglieva l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2022 ottenuto Parte_1
da quale cessionaria del credito di , CP_2 Controparte_3
a titolo di scoperto di conto corrente n. 212/10038/3 intestato alla debitrice principale
Costruzione Metalliche Prefabbricate srl per la quale l'opponente aveva prestato fideiussione omnibus in data 21.3.2005.
Il Tribunale adito, per quel che qui ancora è di interesse:
- dichiarava la propria competenza in luogo della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale;
- accertava e dichiarava la nullità della fideiussione prestata dall'opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990 in quanto conforme allo schema ABI, come accertato dalla CA d'LI con provvedimento n. 55/2005;
- accertava e dichiarava altresì la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. per decorrenza per termine decadenziale di sei mesi essendo il conto corrente risolto nell'anno 2015 e l'unica messa mora rinvenibile agli atti del marzo 2021;
- compensava per la metà le spese di lite in ragione della “parziale novità della questione controversa” che venivano liquidate in € 9.000,00 ciascuno.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in Parte_1
seguito indicate.
si costituiva proponendo appello incidentale. CP_2
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 25.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Per questioni logico-giuridiche deve essere trattato l'appello incidentale e successivamente l'appello principale avendo quest'ultimo ad oggetto la sola censura in ordine alle spese di lite.
pag. 2/11 Con il primo motivo di appello incidentale, impugna la parte della sentenza CP_2
nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la propria competenza.
Secondo l'appellante incidentale, a decidere in ordine alla declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus è la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale come previsto dall'art. 33 L. 287/1990 e non il giudice dell'opposizione.
Il motivo è infondato.
L'art. 33 della L. 287/1990 statuisce la competenza funzionale a decidere le azioni dirette a far valere le nullità del contratto per violazione della normativa antitrust: “sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni”.
Successivamente, l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017 introduceva il comma 1 ter all'art. 4 del D. Lgs. 168/2003 il quale eleggeva unicamente le sezioni di Milano, Roma e Napoli.
Ora, come già esposto dalla difesa dall'appellante incidentale, l'orientamento consolidato della Suprema Corte attribuisce la competenza alla sezione specializzata in materia di impresa ovvero al giudice non specializzato a seconda del fatto che la nullità venga fatta valere in via di azione ovvero in via di eccezione: “la competenza della sezione specializzata per le imprese benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale". (Cass. civile, sez. III, 9.1.2025, n. 539; Cass. civile, sez. VI,
2.2.2023, n. 3248; Cass. sez. VI, 5.12.2022, n. 35654;)
Ora, nel caso di specie, la declaratoria di nullità spiegata dal fideiussore non può qualificarsi come domanda (o domanda riconvenzionale) ma come eccezione poiché volta a paralizzare la richiesta di condanna svolta dall'istituto di credito veicolata con pag. 3/11 decreto ingiuntivo, con pronuncia da intendersi incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. (Corte di Appello di Ancona, 10/1/2023, n. 70).
Anche nelle proprie conclusioni, l'opponente ha insistito soltanto affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto (medesime considerazioni svolte da Cass. sez.
III, 5/11/2024, n. 28410).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante incidentale censura la parte della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accertato e dichiarato la nullità della fideiussione prestata dall'appellante per violazione della Parte_1
normativa antitrust.
In particolare, assume l'appellante incidentale che tale accertamento sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo l'opponente fideiussore dimostrato che avesse aderito all'intesa anticoncorrenziale. Controparte_3
Il motivo è infondato.
Premesso che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della CA d'LI n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della CA d'LI riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
pag. 4/11 - l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di CA
d'LI non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di CA d'LI e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della CA d'LI;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo
pag. 5/11 anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della CA d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, l'opponente fideiussore ha sottoscritto una fideiussione omnibus
(“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite
[…]”) in data 21.3.2005, prodotto lo schema ABI e il provvedimento di CA d'LI
(doc. nn. 9 e 10) e sollevato alla prima difesa, corrispondente nella fattispecie all'atto di citazione in opposizione, l'eccezione di decadenza dell'art. 1957 c.c.
Quanto alla contestazione secondo cui l'opponente non avrebbe dato prova che
[...]
avesse partecipato all'intesa anticoncorrenziale, occorre Controparte_3
rilevare che lo schema del contratto di fideiussione omnibus era stato predisposto pag. 6/11 dall'ABI alla quale aderisce la pressoché “totalità delle banche italiane” come descritto nel Provvedimento n. 55/2005 e poi adottato dalle stesse.
Vi è poi che la questione sulla partecipazione o meno di Controparte_3
è comunque superata dal fatto che l'opponente fideiussore ha prodotto schemi
[...]
di fideiussioni del periodo interessato riconducibili a plurimi istituti di crediti (doc nn.
13-20 del fascicolo di primo grado dell'opponente), ad ulteriore dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Con il terzo motivo dell'appello incidentale, lamenta che il Tribunale abbia CP_2 dichiarato la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Essa introduce nel presente giudizio di essere venuta conoscenza che a garanzia del conto corrente n. 212/10038/3 vi fosse anche un ulteriore garante, la società
sottoposta a procedura fallimentare, nella quale l'originaria Controparte_4 [...]
aveva domandato l'insinuazione al passivo in data Controparte_3
22.1.2016, il quale costituisce atto interruttivo della decadenza semestrale ai fini dell'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la produzione documentale a corredo del proprio motivo è tardiva ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. secondo cui “… non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Argomentazione secondo cui la causa dell'impossibilità della produzione nei termini preclusivi del primo grado è riconducibile alla sostituzione della difesa con nomina di nuovo difesore non configura una “causa ad essa non imputabile”.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere ammissibile la produzione documentale, il motivo è comunque infondato.
Secondo l'art. 1957, comma 1, c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Al comma 4 della pag. 7/11 medesima norma “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Ebbene, le summenzionate norme, che rispondono alla finalità di tutelare il fideiussore impedendo che possa subire un pregiudizio dall'inerzia del creditore, il quale, confidando nella garanzia prestata, potrebbe procrastinare aggravando l'esposizione del garante, dispongono che le istanze debbano necessariamente essere proposte nei confronti del debitore principale non essendo sufficiente l'istanza promossa nei confronti di un solo fideiussore.
Nel caso di specie, non vi è prova che la banca abbia provveduto a proporre le proprie istanze nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale nei confronti della debitrice principale.
Difatti, come già correttamente rilevato dal primo giudice, dalla chiusura del conto corrente avvenuta in data 25.9.2015 (doc. 2 – fascicolo monitorio), agli atti vi è soltanto la messa in mora del 8.3.2021, peraltro, trasmessa al solo fideiussore odierno appellante principale e non già alla debitrice principale. (doc. 7 – fascicolo monitorio).
Resta assorbita l'ultima censura dell'appello incidentale con il quale la società appellante richiede la riforma delle spese di lite quale motivo subordinato all'accoglimento dell'appello.
Con il proprio atto di appello incidentale costituito da due motivi di appello estremamente connessi fra di loro e per i quali si provvederà alla trattazione unitaria,
l'appellante principale lamenta il mal governo del primo giudice in ordine alle spese di lite.
In particolare, con il primo motivo, egli impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha liquidato le spese nella misura di € 18.000,00 (€ 9.000,00 per ciascuna parte in ragione della compensazione per la metà).
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare i valori medi di cui al D.M. 55/2024 in ragione dell'impegno profuso che richiedeva la trattazione della causa, aggiungendo che la riduzione al di sotto dei valori minimi mentre, (avendo il pag. 8/11 primo giudice arrotondato per difetto gli € 9.488,5 iniziali), è supportata da una motivazione alquanto stringata e generica.
L'appellante censura con il secondo motivo la compensazione delle spese per “parziale novità della questione controversa”. Rappresenta che, al momento in cui fu introdotto il procedimento monitorio, si erano già espresse Sezioni unite che sancivano la nullità parziale delle fideiussioni omnibus violative della normativa antitrust.
Infine, assume che, la liquidazione secondo una riduzione anche dello scaglione minimo, si porrebbe in contraddizione con la decisione di compensare le spese per novità della questione trattata.
Le censure sono fondate.
In ordine alla doglianza della mancata applicazione degli scaglioni medi, la pluralità delle eccezioni svolte e delle questioni esaminate e dell'impegno profuso e resosi necessario, il Tribunale non avrebbe dovuto consentire al primo giudice di discostarsi dal criterio di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 e quindi dall'applicazione dei valori medi.
Sul punto, tuttavia, nella riforma della regolamentazione delle spese di primo grado, questo Collegio ritiene di applicare i valori minimi alla sola fase istruttoria/trattazione esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nn. 1 e 2 ed essendo la causa prettamente documentale.
Merita altresì accoglimento la censura in ordine alla erronea decisione del Tribunale di compensare per la metà le spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ebbene, sulla questione della nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale, dal momento in cui l'intervento chiarificatore di Sezioni unite n. 41994/2021, è avvenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(marzo 2022). Si aggiunga che l'intervento chiarificatore di Sezioni unite si era reso necessario a fronte di un contrasto giurisprudenziale per il quale non può certamente parlarsi di novità della questione trattata.
pag. 9/11 Pertanto, stante l'assenza dei requisiti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
e stante l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, le spese di lite del primo grado vanno poste totalmente a carico della opposta in virtù del principio CP_2 della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. attenendosi ai valori medi per le fasi di studio
(€ 5.989,00), introduttiva (€ 3.951,00) e decisionale (€ 10.417,00) mentre, a quelli minimi per la fase istruttoria/trattazione (€ 8.797,00) come sopra motivato.
Medesima argomentazione valga anche il presente grado di giudizio: considerato l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale, le spese di lite si pongono in capo all'appellante incidentale attenendosi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
In conclusione, va accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
quale mandataria di avverso la sentenza in epigrafe, così CP_5 CP_2
provvede:
- accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma l'impugnata sentenza;
- condanna quale mandataria di al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 si liquidano in € 5.989,00 + € 3.951,00 + € 8.797,00 + € 10.417,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione, istruttoria/trattazione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- conferma per il resto la sentenza gravata;
- condanna quale mandataria di al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 si liquidano in € 7.418,00 + € 4.313,00 + € 12.333,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e
CAP come per legge;
pag. 10/11 - condanna altresì quale mandataria di al pagamento di Controparte_1 CP_2
una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17,
L. 228/2012.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 666/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prof. Nicola Sotgiu, come da procura in atti;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, come da procura in atti;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 386 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicata in data 16/6/2023 e in materia di fideiussione/opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da note scritte di pc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, accoglieva l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2022 ottenuto Parte_1
da quale cessionaria del credito di , CP_2 Controparte_3
a titolo di scoperto di conto corrente n. 212/10038/3 intestato alla debitrice principale
Costruzione Metalliche Prefabbricate srl per la quale l'opponente aveva prestato fideiussione omnibus in data 21.3.2005.
Il Tribunale adito, per quel che qui ancora è di interesse:
- dichiarava la propria competenza in luogo della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale;
- accertava e dichiarava la nullità della fideiussione prestata dall'opponente per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990 in quanto conforme allo schema ABI, come accertato dalla CA d'LI con provvedimento n. 55/2005;
- accertava e dichiarava altresì la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. per decorrenza per termine decadenziale di sei mesi essendo il conto corrente risolto nell'anno 2015 e l'unica messa mora rinvenibile agli atti del marzo 2021;
- compensava per la metà le spese di lite in ragione della “parziale novità della questione controversa” che venivano liquidate in € 9.000,00 ciascuno.
impugnava la predetta sentenza e prospettava le doglianze in Parte_1
seguito indicate.
si costituiva proponendo appello incidentale. CP_2
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data 25.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al
Collegio.
Per questioni logico-giuridiche deve essere trattato l'appello incidentale e successivamente l'appello principale avendo quest'ultimo ad oggetto la sola censura in ordine alle spese di lite.
pag. 2/11 Con il primo motivo di appello incidentale, impugna la parte della sentenza CP_2
nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la propria competenza.
Secondo l'appellante incidentale, a decidere in ordine alla declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus è la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale come previsto dall'art. 33 L. 287/1990 e non il giudice dell'opposizione.
Il motivo è infondato.
L'art. 33 della L. 287/1990 statuisce la competenza funzionale a decidere le azioni dirette a far valere le nullità del contratto per violazione della normativa antitrust: “sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni”.
Successivamente, l'art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017 introduceva il comma 1 ter all'art. 4 del D. Lgs. 168/2003 il quale eleggeva unicamente le sezioni di Milano, Roma e Napoli.
Ora, come già esposto dalla difesa dall'appellante incidentale, l'orientamento consolidato della Suprema Corte attribuisce la competenza alla sezione specializzata in materia di impresa ovvero al giudice non specializzato a seconda del fatto che la nullità venga fatta valere in via di azione ovvero in via di eccezione: “la competenza della sezione specializzata per le imprese benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale". (Cass. civile, sez. III, 9.1.2025, n. 539; Cass. civile, sez. VI,
2.2.2023, n. 3248; Cass. sez. VI, 5.12.2022, n. 35654;)
Ora, nel caso di specie, la declaratoria di nullità spiegata dal fideiussore non può qualificarsi come domanda (o domanda riconvenzionale) ma come eccezione poiché volta a paralizzare la richiesta di condanna svolta dall'istituto di credito veicolata con pag. 3/11 decreto ingiuntivo, con pronuncia da intendersi incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. (Corte di Appello di Ancona, 10/1/2023, n. 70).
Anche nelle proprie conclusioni, l'opponente ha insistito soltanto affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto (medesime considerazioni svolte da Cass. sez.
III, 5/11/2024, n. 28410).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante incidentale censura la parte della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha accertato e dichiarato la nullità della fideiussione prestata dall'appellante per violazione della Parte_1
normativa antitrust.
In particolare, assume l'appellante incidentale che tale accertamento sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 2697 c.c., non avendo l'opponente fideiussore dimostrato che avesse aderito all'intesa anticoncorrenziale. Controparte_3
Il motivo è infondato.
Premesso che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del 30.12.2021 la Corte di
Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della CA d'LI n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della CA d'LI riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
pag. 4/11 - l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di CA
d'LI non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di CA d'LI e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della CA d'LI;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'LI, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo
pag. 5/11 anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della CA d'LI nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, l'opponente fideiussore ha sottoscritto una fideiussione omnibus
(“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite
[…]”) in data 21.3.2005, prodotto lo schema ABI e il provvedimento di CA d'LI
(doc. nn. 9 e 10) e sollevato alla prima difesa, corrispondente nella fattispecie all'atto di citazione in opposizione, l'eccezione di decadenza dell'art. 1957 c.c.
Quanto alla contestazione secondo cui l'opponente non avrebbe dato prova che
[...]
avesse partecipato all'intesa anticoncorrenziale, occorre Controparte_3
rilevare che lo schema del contratto di fideiussione omnibus era stato predisposto pag. 6/11 dall'ABI alla quale aderisce la pressoché “totalità delle banche italiane” come descritto nel Provvedimento n. 55/2005 e poi adottato dalle stesse.
Vi è poi che la questione sulla partecipazione o meno di Controparte_3
è comunque superata dal fatto che l'opponente fideiussore ha prodotto schemi
[...]
di fideiussioni del periodo interessato riconducibili a plurimi istituti di crediti (doc nn.
13-20 del fascicolo di primo grado dell'opponente), ad ulteriore dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale.
Con il terzo motivo dell'appello incidentale, lamenta che il Tribunale abbia CP_2 dichiarato la decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Essa introduce nel presente giudizio di essere venuta conoscenza che a garanzia del conto corrente n. 212/10038/3 vi fosse anche un ulteriore garante, la società
sottoposta a procedura fallimentare, nella quale l'originaria Controparte_4 [...]
aveva domandato l'insinuazione al passivo in data Controparte_3
22.1.2016, il quale costituisce atto interruttivo della decadenza semestrale ai fini dell'art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la produzione documentale a corredo del proprio motivo è tardiva ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. secondo cui “… non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Argomentazione secondo cui la causa dell'impossibilità della produzione nei termini preclusivi del primo grado è riconducibile alla sostituzione della difesa con nomina di nuovo difesore non configura una “causa ad essa non imputabile”.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere ammissibile la produzione documentale, il motivo è comunque infondato.
Secondo l'art. 1957, comma 1, c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Al comma 4 della pag. 7/11 medesima norma “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.
Ebbene, le summenzionate norme, che rispondono alla finalità di tutelare il fideiussore impedendo che possa subire un pregiudizio dall'inerzia del creditore, il quale, confidando nella garanzia prestata, potrebbe procrastinare aggravando l'esposizione del garante, dispongono che le istanze debbano necessariamente essere proposte nei confronti del debitore principale non essendo sufficiente l'istanza promossa nei confronti di un solo fideiussore.
Nel caso di specie, non vi è prova che la banca abbia provveduto a proporre le proprie istanze nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale nei confronti della debitrice principale.
Difatti, come già correttamente rilevato dal primo giudice, dalla chiusura del conto corrente avvenuta in data 25.9.2015 (doc. 2 – fascicolo monitorio), agli atti vi è soltanto la messa in mora del 8.3.2021, peraltro, trasmessa al solo fideiussore odierno appellante principale e non già alla debitrice principale. (doc. 7 – fascicolo monitorio).
Resta assorbita l'ultima censura dell'appello incidentale con il quale la società appellante richiede la riforma delle spese di lite quale motivo subordinato all'accoglimento dell'appello.
Con il proprio atto di appello incidentale costituito da due motivi di appello estremamente connessi fra di loro e per i quali si provvederà alla trattazione unitaria,
l'appellante principale lamenta il mal governo del primo giudice in ordine alle spese di lite.
In particolare, con il primo motivo, egli impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha liquidato le spese nella misura di € 18.000,00 (€ 9.000,00 per ciascuna parte in ragione della compensazione per la metà).
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe dovuto liquidare i valori medi di cui al D.M. 55/2024 in ragione dell'impegno profuso che richiedeva la trattazione della causa, aggiungendo che la riduzione al di sotto dei valori minimi mentre, (avendo il pag. 8/11 primo giudice arrotondato per difetto gli € 9.488,5 iniziali), è supportata da una motivazione alquanto stringata e generica.
L'appellante censura con il secondo motivo la compensazione delle spese per “parziale novità della questione controversa”. Rappresenta che, al momento in cui fu introdotto il procedimento monitorio, si erano già espresse Sezioni unite che sancivano la nullità parziale delle fideiussioni omnibus violative della normativa antitrust.
Infine, assume che, la liquidazione secondo una riduzione anche dello scaglione minimo, si porrebbe in contraddizione con la decisione di compensare le spese per novità della questione trattata.
Le censure sono fondate.
In ordine alla doglianza della mancata applicazione degli scaglioni medi, la pluralità delle eccezioni svolte e delle questioni esaminate e dell'impegno profuso e resosi necessario, il Tribunale non avrebbe dovuto consentire al primo giudice di discostarsi dal criterio di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 55/2014 e quindi dall'applicazione dei valori medi.
Sul punto, tuttavia, nella riforma della regolamentazione delle spese di primo grado, questo Collegio ritiene di applicare i valori minimi alla sola fase istruttoria/trattazione esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nn. 1 e 2 ed essendo la causa prettamente documentale.
Merita altresì accoglimento la censura in ordine alla erronea decisione del Tribunale di compensare per la metà le spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ebbene, sulla questione della nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale, dal momento in cui l'intervento chiarificatore di Sezioni unite n. 41994/2021, è avvenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(marzo 2022). Si aggiunga che l'intervento chiarificatore di Sezioni unite si era reso necessario a fronte di un contrasto giurisprudenziale per il quale non può certamente parlarsi di novità della questione trattata.
pag. 9/11 Pertanto, stante l'assenza dei requisiti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
e stante l'accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo, le spese di lite del primo grado vanno poste totalmente a carico della opposta in virtù del principio CP_2 della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. attenendosi ai valori medi per le fasi di studio
(€ 5.989,00), introduttiva (€ 3.951,00) e decisionale (€ 10.417,00) mentre, a quelli minimi per la fase istruttoria/trattazione (€ 8.797,00) come sopra motivato.
Medesima argomentazione valga anche il presente grado di giudizio: considerato l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale, le spese di lite si pongono in capo all'appellante incidentale attenendosi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
In conclusione, va accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale promosso da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
quale mandataria di avverso la sentenza in epigrafe, così CP_5 CP_2
provvede:
- accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma l'impugnata sentenza;
- condanna quale mandataria di al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 si liquidano in € 5.989,00 + € 3.951,00 + € 8.797,00 + € 10.417,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione, istruttoria/trattazione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- conferma per il resto la sentenza gravata;
- condanna quale mandataria di al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del primo grado di giudizio in favore di che Parte_1 si liquidano in € 7.418,00 + € 4.313,00 + € 12.333,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e
CAP come per legge;
pag. 10/11 - condanna altresì quale mandataria di al pagamento di Controparte_1 CP_2
una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17,
L. 228/2012.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11