TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1001 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Borgia (CZ), alla Via 2 Giugno, n.2/A, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Citraro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in, Controparte_1 C.F._2
Borgia (CZ), alla Via 2 Giugno, n.2/A, presso lo studio dell'Avv. Venere Pilò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 13 giugno 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 1 di 4 Borgia (CZ) il 27 marzo 1993 in regime di comunione dei beni ed in costanza del quale erano nati tre figli: (nato il [...]), (nato il 5 giugno Per_1 Per_2
1998) e (nato il [...]) - deducevano che a causa di Persona_3
“forti contrasti”, l'affectio coniugalis e la comunione morale e spirituale tra i coniugi era venuta irrimediabilmente meno, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì: 1) che i figli maggiorenni e erano Per_1 Per_2 economicamente indipendenti e vivevano “al di fuori del nucleo familiare”; 2) che il era disoccupato e svolgeva attività lavorativa solo in maniera CP_1
occasionale, mentre la era assunta dal 13 maggio 2024 con contratto a Parte_1 tempo determinato, avente scadenza il 30 giugno 2024, con mansioni di “cameriera ai piani”; 3) che la casa familiare, di proprietà del Comune, era condotta in locazione dai coniugi.
Gli odierni ricorrenti adivano, dunque, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_3
con collocazione presso la madre, fermo restando che il padre potrà vederlo ogni qualvolta lo vorrà;
3) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra unitamente al mobilio. Parte_1
Il marito si trasferirà altrove. Il canone di locazione sarà pagato dalla moglie.
Resta inteso che, in caso di trasferimento della moglie fuori regione il marito diverrà assegnatario della suddetta casa coniugale;
4) Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 100,00 a titolo di CP_1
concorso al mantenimento del figlio, che lo stesso verserà entro il 5 di ogni mese.
L'assegno è così determinato in considerazione dello stato di disoccupazione del marito e del fatto che l'assegno unico INPS per il figlio minore, sarà percepito unicamente dalla moglie;
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 2 di 4 5) porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio purchè previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico - sportive;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale;
6) il Sig. rimarrà nel possesso dell'autovettura Peugeot 206; CP_1
7) i coniugi si prestano, vicendevolmente, l'assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio”.
1.1. All'udienza del 13 novembre 2024, fissata per la comparizione dei coniugi e la trattazione del procedimento e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare – con provvedimento del 15 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore,
, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare Persona_3 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 3 di 4 rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da , nata a Parte_1
Catanzaro il 16.12.1968 e nato a [...] [...], Controparte_1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno matrimonio concordatario in Borgia (CZ) il 27 marzo 1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), Anno 1993, Atto n. 3,
Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
27 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1001 del RGVG dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Borgia (CZ), alla Via 2 Giugno, n.2/A, presso lo studio dell'Avv. Leonardo Citraro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in, Controparte_1 C.F._2
Borgia (CZ), alla Via 2 Giugno, n.2/A, presso lo studio dell'Avv. Venere Pilò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 13 giugno 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 1 di 4 Borgia (CZ) il 27 marzo 1993 in regime di comunione dei beni ed in costanza del quale erano nati tre figli: (nato il [...]), (nato il 5 giugno Per_1 Per_2
1998) e (nato il [...]) - deducevano che a causa di Persona_3
“forti contrasti”, l'affectio coniugalis e la comunione morale e spirituale tra i coniugi era venuta irrimediabilmente meno, al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì: 1) che i figli maggiorenni e erano Per_1 Per_2 economicamente indipendenti e vivevano “al di fuori del nucleo familiare”; 2) che il era disoccupato e svolgeva attività lavorativa solo in maniera CP_1
occasionale, mentre la era assunta dal 13 maggio 2024 con contratto a Parte_1 tempo determinato, avente scadenza il 30 giugno 2024, con mansioni di “cameriera ai piani”; 3) che la casa familiare, di proprietà del Comune, era condotta in locazione dai coniugi.
Gli odierni ricorrenti adivano, dunque, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Affidare il figlio minore, , congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_3
con collocazione presso la madre, fermo restando che il padre potrà vederlo ogni qualvolta lo vorrà;
3) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra unitamente al mobilio. Parte_1
Il marito si trasferirà altrove. Il canone di locazione sarà pagato dalla moglie.
Resta inteso che, in caso di trasferimento della moglie fuori regione il marito diverrà assegnatario della suddetta casa coniugale;
4) Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 100,00 a titolo di CP_1
concorso al mantenimento del figlio, che lo stesso verserà entro il 5 di ogni mese.
L'assegno è così determinato in considerazione dello stato di disoccupazione del marito e del fatto che l'assegno unico INPS per il figlio minore, sarà percepito unicamente dalla moglie;
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 2 di 4 5) porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio purchè previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute;
mensa scolastica e trasporto scolastico;
attività ludico - sportive;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal servizio sanitario nazionale;
6) il Sig. rimarrà nel possesso dell'autovettura Peugeot 206; CP_1
7) i coniugi si prestano, vicendevolmente, l'assenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio”.
1.1. All'udienza del 13 novembre 2024, fissata per la comparizione dei coniugi e la trattazione del procedimento e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento – preso atto della volontà trasmessa dalle parti di non volersi riconciliare – con provvedimento del 15 dicembre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore,
, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare Persona_3 congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 3 di 4 rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da , nata a Parte_1
Catanzaro il 16.12.1968 e nato a [...] [...], Controparte_1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno matrimonio concordatario in Borgia (CZ) il 27 marzo 1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), Anno 1993, Atto n. 3,
Parte II, Serie A, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgia (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
27 gennaio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1001/2024 - Pagina 4 di 4