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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2025, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA IL FUNZIO:', AP ZIARID sul ricorso di MU DR, nato in [...] il [...], Luait9 avverso la sentenza in data 16/07/2024 del Tribunale di Alessandria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 luglio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti per i reati dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la confisca dello stupefacente, di cui ha ordinato la distruzione, nonché del denaro destinato all'Erario, e ha ordinato l'espulsione. 2. L'imputato lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione per la confisca del denaro non correlata alla mera detenzione dello stupefacente, evidenziando che era titolare di carta di soggiorno, aveva lavorato in Inghilterra, era stato in Albania prima dell'arresto ed era rientrato in Italia con i suoi risparmi arricchiti dai proventi della vendita di Penale Sent. Sez. 3 Num. 7733 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/10/2024 un'autovettura; con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'espulsione in assenza di valutazione di pericolosità; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca e alla distruzione del cellulare in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. In relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 - 01). La cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., applicabile per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone invece che il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno. Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato la confisca, senza verificare la correlazione rispetto al reato, in modo apodittico sul presupposto dello stato di disoccupazione del ricorrente, quando questi ha dichiarato di aver lavorato all'estero, di avere dei risparmi e di aver venduto un'autovettura, circostanze tutte meritevoli di approfondimento. Analogamente, trattandosi di detenzione di stupefacente risulta immotivata la confisca del cellulare. Infine, insufficiente anche la motivazione dell'espulsione che non ha valutato le condizioni familiari del prevenuto e il suo radicamento sul territorio dello Stato (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj, Rv. 284317 - 01). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica. Così deciso, il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 luglio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti per i reati dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la confisca dello stupefacente, di cui ha ordinato la distruzione, nonché del denaro destinato all'Erario, e ha ordinato l'espulsione. 2. L'imputato lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione per la confisca del denaro non correlata alla mera detenzione dello stupefacente, evidenziando che era titolare di carta di soggiorno, aveva lavorato in Inghilterra, era stato in Albania prima dell'arresto ed era rientrato in Italia con i suoi risparmi arricchiti dai proventi della vendita di Penale Sent. Sez. 3 Num. 7733 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/10/2024 un'autovettura; con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'espulsione in assenza di valutazione di pericolosità; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca e alla distruzione del cellulare in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. In relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 - 01). La cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., applicabile per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone invece che il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno. Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato la confisca, senza verificare la correlazione rispetto al reato, in modo apodittico sul presupposto dello stato di disoccupazione del ricorrente, quando questi ha dichiarato di aver lavorato all'estero, di avere dei risparmi e di aver venduto un'autovettura, circostanze tutte meritevoli di approfondimento. Analogamente, trattandosi di detenzione di stupefacente risulta immotivata la confisca del cellulare. Infine, insufficiente anche la motivazione dell'espulsione che non ha valutato le condizioni familiari del prevenuto e il suo radicamento sul territorio dello Stato (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj, Rv. 284317 - 01). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica. Così deciso, il 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore