Decreto cautelare 15 marzo 2021
Ordinanza cautelare 30 marzo 2021
Sentenza 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/09/2021, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 01138/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2021, proposto da
Generalmarine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ACTV s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Barzazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino 186, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eurosportos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Cresci e Gianni Osti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento con cui ACTV s.p.a. aggiudicava in via definitiva la gara per l'appalto di fornitura di n. 150 Sistemi AIS Classe A e conseguente servizio di Collaudo per prima messa in funzione, Lotto unico – G19532 - CIG 8499883558 alla controinteressata Eurosportos s.r.l. del 10 Febbraio 2021;
2. del provvedimento con cui ACTV s.p.a. comunicava alla ricorrente l'avvenuta aggiudicazione della gara del 10 febbraio 2021;
3. per quanto occorrer possa, dei verbali di gara sia di seduta pubblica che riservata, con particolare riferimento ai verbali relativi all'apertura e alla valutazione della documentazione presentata dalla controinteressata a corredo della propria offerta, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e all'attribuzione dei punteggi, al verbale con il quale veniva redatta la graduatoria finale della gara ed aggiudicata la gara alla Eurosportos s.r.l.;
4. per quanto occorrer possa, dei seguenti documenti di gara: determina n. 20000572 del 2 novembre 2020, lettera di invito, disciplinare, specifiche tecniche, FAQ del 13 gennaio 2021 e del 22 gennaio 2021 e capitolato;
5. della nota dell’1 Marzo 2021 con cui ACTV s.p.a. rigettava l'istanza di autotutela formulata dalla ricorrente con nota del 12 Febbraio 2021 e della relativa nota di richiesta di chiarimenti inviata da ACTV s.p.a. alla controinteressata;
6. della nota del 4 Marzo 2021 con la quale ACTV s.p.a. informava la ricorrente dell'avvenuta stipula del contratto con la controinteressata;
7. di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto e consequenziale, al provvedimento di aggiudicazione definitiva, compresa, in particolare, la sottoscrizione del contratto d'appalto nel frattempo intervenuto;
di ogni altro provvedimento assunto da ACTV s.p.a. successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, in particolare, della sottoscrizione del contratto d’appalto nel frattempo intervenuto. Il tutto, per acclarare il diritto dell'impresa ricorrente di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto.
Nonché per la dichiarazione di inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d) e 122 del d.lgs. n. 104 del 2010, del contratto di appalto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario con conseguente subentro della ricorrente nel contratto e nella fornitura.
In subordine, per il risarcimento dei danni subiti a titolo di mancato utile, e/o per equivalente nonché per perdita curriculare e ad ogni altro titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, nel caso di totale o parziale esecuzione della fornitura da parte dell'impresa controinteressata, a causa dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per la mancata stipula del contratto di appalto con la ricorrente, da quantificare in questo o separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Actv s.p.a. e Eurosportos s.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di affidamento dell’appalto di fornitura di n. 150 Sistemi AIS Classe A e conseguente servizio di Collaudo per prima messa in funzione, indetta da ACTV s.p.a. per l’adeguamento alle prescrizioni di cui all’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 41 del 15 giugno 2020;
- che con sentenza n. 533 del 22 aprile 2021 questo Tribunale ha annullato l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 41 del 15 giugno 2020;
- che in data 14 luglio 2021, ACTV s.p.a. ha depositato in giudizio il consequenziale provvedimento di annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies della legge 241 del 1990, degli atti impugnati con il ricorso in esame;
- che con atti depositati in data 3-6 settembre 2021 tutte le parti costituite - Generalmarine s.r.l., ACTV s.p.a. e l’aggiudicataria Eurosportos s.r.l. – hanno concordemente chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese;
- che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc amm., il giudice dichiara, anche d’ufficio, “ il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” ;
- che, valutate le circostanze connotanti la controversia e tenuto conto della volontà espressa dalle parti, sussistono i presupposti di legge per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO