Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14449/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14449 del 2022, proposto da Calogera Capraro, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Casabona, Fabiola Rodorigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009696.01-08-2022 pubblicato in data 01.08.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, dispone “per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive per la Provincia di Agrigento - posti comuni e sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (…)";
nonché per l'annullamento
di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione del MI – USR Sicilia, per i quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa con pieno titolo nelle graduatorie di merito per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM e ADSS;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Vista la dichiarazione del 23.1.2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa AR RB LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1.La ricorrente indicata in epigrafe ha presentato al Ministero dell’Istruzione regolare istanza di riconoscimento, ex Direttiva 2005/36/CE, Direttiva 2013/55/CE e D. Lgs. 206/2007, della specializzazione al sostegno conseguita in Spagna, con domanda inviata tramite istanze online.
Fermo restando il suo inserimento nella graduatoria provinciale scolastica – GPS - con riserva poichè in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero, senza impugnare la propria collocazione in graduatoria ovvero il punteggio attribuito, ha contesta le modalità con cui si è proceduto allo scorrimento.
2. Con ordinanza cautelare n. 7928/2022 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento in quanto “ la previsione dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, secondo cui il conferimento dell’incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall’effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero, appare conforme ai principi di imparzialità e buon andamento e risulta immune dalle censure proposte (sul punto si rinvia alla giurisprudenza ormai consolidata della Sezione cfr. ex multis nn. 14026/2022 e 14653/2022 quali precedenti conformi)”.
3. Non vi è stata ulteriore attività processuale.
All’udienza di smaltimento del 23.1.2026, la difesa della parte ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
4.Il ricorso è improcedibile.
In virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiararne l'improcedibilità, non potendo procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (Consiglio di Stato sez. II, 24/11/2025, n. 9167).
Sussistono giusti motivi vista anche la costituzione solo formale dell’Amministrazione, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
AR RB LO, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RB LO | EL TA |
IL SEGRETARIO