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16 aprile 1988
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22 dicembre 1998
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19 marzo 2015
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Art. 8. Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa 1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
(( 3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'.
Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto )) 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.
2. L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell' articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
(( 3. La misura della rivalsa non puo' superare una somma pari alla meta' di una annualita' dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta, anche se dal fatto e' derivato danno a piu' persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilita'.
Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non puo' comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto )) 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa e' calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 15.547222
Brevi note sull'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 117/1988 Pubblicato il 29/01/16 00:00 [Articolo 1498]
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Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Roma, sentenza 02/03/2023, n. 3456Provvedimento: […] La Corte Costituzionale ha invero osservato che gli artt. 4 e 8 della legge n. 117 del 1988 — come modificati dalla legge n. 420 del 1998 - che attribuiscono la competenza per le cause di responsabilità civile dei magistrati al tribunale del capoluogo del distretto determinato in base all'art.11 cod. proc.pen., sottraendo alle ordinarie regole di competenza territoriale e devolvendo al foro derogatorio identificato dall'art. 11 cod.proc. pen. , intendono evitare ogni rischio di incidenza sulla serenità del giudice, conseguente alla preesistenza di rapporti personali con il magistrato interessato alla causa, […]Leggi di più...
- giusto processo·
- art. 11 c.p.p.·
- art. 25 Cost.·
- competenza territoriale·
- responsabilità civile dei magistrati·
- art. 101 Cost.·
- legge 117 del 1988·
- terzietà e imparzialità del giudice·
- art. 111 Cost.·
- art. 4 legge 117/1988