Decreto cautelare 13 settembre 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS- quali genitori del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziella Scionti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Tecnico Industriale Milano - Polistena, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno-OMISSIS-, di cui: a) al verbale di scrutinio del -OMISSIS-; b) alla comunicazione in data 27.06.2022; c) al verbale di scrutinio finale del -OMISSIS-;
- dell'estratto del “verbale dello scrutinio finale” del consiglio di classe della I sez-OMISSIS-;
- del pagellino relativo al primo quadrimestre a.s. 2021/2022 e del pagellino relativo all'ultimo quadrimestre a.s. 2021/2022;
- di tutti i verbali di classe dell’anno scolastico 2021/2022 e di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti anche se al momento non conosciuto, in particolare, ove occorre della pagella scolastica dell'allievo-OMISSIS- relativa all'anno scolastico 2021/2022;
e per l’accertamento:
- del diritto dell'alunno all'ammissione all'anno successivo ovvero, in subordine, per l'eventuale ammissione agli esami di riparazione a settembre, propedeutici all'ammissione all'anno successivo presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Conte M.M. Milano di Polistena (RC);
- del diritto al risarcimento del danno patito in esito al provvedimento illegittimo lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Industriale Milano - Polistena e del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RO AT e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale.
Premesso che:
- i ricorrenti, in qualità di genitori dell’alunno ricorrente, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione dello stesso alla classe seconda presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Conte M.M. Milano di Polistena.;
Rilevato che:
- con nota depositata il 31.03.2026 gli esponenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando altresì prova dell’avvenuta notificazione di tale atto all’amministrazione in data 12.03.2026;
Ritenuto che:
- le modalità di tale rinuncia sono conformi alle prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., sussistendo pertanto i presupposti, in assenza di opposizione della resistente amministrazione, per la declaratoria di estinzione del giudizio;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP SS DO, Presidente
RO AT, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AT | EP SS DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.