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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 518 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 518 / 2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Roberta C.F._2 Gubbiotti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni, 27 APPELLANTI Contro (P.IVA , in persona del RO P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via XIV Settembre, 67 APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E nei confronti di
(C.F. e Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_3 C.F._4 Roberta Gubbiotti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni, 27 APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...] ed hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., n. 3772/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 24.08.2023, comunicata in data 30.08.2023 nella causa iscritta al n. r. g. 2578/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il Sig. avanzata Controparte_4 pagina 1 di 20 dalle medesime attrici, rispettivamente in qualità di figlia della moglie del Sig. e di sorella del medesimo paziente, avverso Pt_2 la convenuta Il Tribunale di Perugia, RO con l'ordinanza impugnata, ha così statuito: “in parziale accoglimento delle domande avanzate in ricorso: 1) Dichiara tenuta e condanna l' al pagamento, in favore RO della sig.ra della complessiva somma di Controparte_2 euro 43.745,00, oltre interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e rivalutazione dal 2023 al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. 2) Dichiara tenuta e condanna l' al pagamento, in favore del RO sig. della complessiva somma di euro 53.840,00, Controparte_3 oltre interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e rivalutazione dal 2023 al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. 3) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna la parte resistente a rifondere a parte attrice i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in euro 7.015,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. 4) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.”.
2. Le appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di godere del rapporto parentale con il Sig. avanzata dalla figlia della Controparte_4 moglie dello stesso, Sig.ra e dalla Parte_1 sorella, Sig.ra dell'erronea compensazione parziale Parte_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio, dell'omessa liquidazione delle spese legali relative al giudizio di A.T.P. e delle spese vive sostenute in entrambi i giudizi. In data 02.10.2023 si è costituita l'appellata, RO
mediante comparsa di costituzione e risposta in appello
[...] alla quale si fa integrale rinvio, contestando le doglianze delle appellanti nonché proponendo appello incidentale relativamente all'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati in sede di A.T.P. e all'omessa valutazione delle osservazioni critiche dei Consulenti tecnici di parte nonché circa l'erronea quantificazione del danno da perdita di chance, precipuamente dolendosi dell'erronea quantificazione della chance perduta e dell'omessa valutazione delle molteplici gravi comorbilità sofferte dal Sig. L'appellante incidentale ha, Controparte_4 altresì, proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e domanda di integrale rinnovazione della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. In data 22.11.2023 si sono costituiti gli appellati Controparte_2
e mediante comparsa di costituzione e
[...] Controparte_3 risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando le doglianze dell'appellante incidentale ed eccependo la tardività dell'appello incidentale.
pagina 2 di 20 3. Con ordinanza del 06.12.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 14.03.2024 ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale avanzata dall'appellante incidentale e ritenuto l'ammissibilità e rilevanza della prova per testi chiesta dalle appellanti principali limitatamente alla circostanza di cui al cap. 2). Con ordinanza del 04.06.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello principale è parzialmente fondato, limitatamente all'omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. avanzata dalla sorella, L'appello Controparte_4 Parte_2 incidentale è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea quantificazione del danno del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. Controparte_4 Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale avanzata dagli appellati. A norma dell'art. 155 c.p.c., il termine di scadenza per l'impugnazione è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Poiché l'ordinanza n. 3772/2023 che ha deciso il giudizio di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Perugia il 24.08.2023 e comunicata alle parti il 30.08.2023, il termine di 30 giorni per impugnarla ha cominciato a decorrere l'01.09.2023 ed è scaduto il 2.10.2023. Ciò in quanto il 30/09 cadeva di sabato e l'1/10 di domenica, per cui la notifica dell'appello incidentale in data 2.10.2023 è certamente tempestiva.
5. Il primo motivo d'impugnazione incidentale deve essere vagliato anticipatamente in quanto involgente l'an del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. azionato da parte attrice. L'appellante Controparte_4 incidentale si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di A.T.P. e dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche dei Consulenti tecnici di parte.
5.1 Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., - composto dal dott. medico specialista in Persona_1 Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal dott. Persona_2 medico specialista in Urologia, e dal dott. medico Persona_3 specialista in Anestesia e Rianimazione – sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta, dott. pagina 3 di 20 prof. e dott. – come Persona_4 Persona_5 Persona_6 pedissequamente reiterate nell'atto di appello. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha accertato il nesso di causalità materiale fra l'omessa comunicazione all'anestesista, a cura del personale del reparto di Urologia dell'Ospedale di Perugia, dei pregressi episodi allergici sofferti dal paziente in conseguenza di precedenti anestesie eseguite presso il medesimo Ospedale di Perugia nell'anno 2017 e 2019, delle quali l'ultima appena pochi giorni prima dell'intervento de quo, l'erronea somministrazione di antibioticoprofilassi in emergenza con gentamicina – e, non già, di tempestiva profilassi antibiotica in reparto -, la perdita della possibilità di scongiurare ovvero ridurre la gravità dello shock anafilattico che ha condotto a decesso il paziente, Sig. CP_4
, e accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita
[...] di chance di maggior godimento del rapporto parentale avanzata dalla moglie e dal figlio del paziente.
5.2 L'appellante incidentale si duole dell'omessa individuazione del farmaco che avrebbe scatenato la reazione allergica e nega, in particolare, che i farmaci somministrati dall'anestesista in data 26.01.2019, in occasione del grave shock anafilattico che ha condotto a decesso il paziente possano aver cagionato il medesimo shock, asserendo che tali farmaci erano già stati somministrati senza alcun effetto nelle precedenti anestesie e segnatamente in quella eseguita in occasione dell'intervento urologico del 07.01.2019, in cui si era manifestato un quadro allergico solo al termine dell'anestesia, nella recovery room, in seguito alla congiunta somministrazione di farmaci antidolorofici, non somministrati nel caso di specie. Contesta, inoltre, l'ulteriore addebito mosso ai propri sanitari, circa l'erronea somministrazione di antibiotico in via di emergenza, al momento dell'operazione, e, non già, in reparto, sostenendo che, se è stato l'antibiotico a cagionare la reazione allergica, in reparto vi sarebbero state minori possibilità di eseguire un trattamento rianimatorio rispetto ai presidi ed agli specialisti presenti in sala operatoria. L'appellante ha, dunque, reiterato le osservazioni critiche alla C.T.U. medico-legale già espresse dai Consulenti tecnici di parte, a mente dei quali: “i farmaci FO, ON e TA, erano già stati somministrati senza alcun effetto nelle precedenti anestesie, da ultimo quella del 7/1/2019. Può agevolmente sottolinearsi “senza alcun effetto” relativamente a questi farmaci, perché anche nell'intervento del 7 gennaio, la reazione orticarioide si era verificata al termine dell'anestesia, nella recovery room. L'intervento era terminato alle 11:30 e alle 11:10 erano stati somministrati paracetamolo (Tachipirina) e OL (Ketorolac) per via endovenosa. E' di ogni evidenza che, se i farmaci cui il paziente era allergico fossero stati quelli dell'induzione di anestesia (FO, TA e ON), anche il 7/1/2019 il quadro clinico allergico – ancorché più modesto – si sarebbe manifestato ben prima del termine dell'anestesia, subito dopo la somministrazione di questi farmaci che, appunto, si utilizzano all'inizio dell'anestesie. Invece, gli unici farmaci che compaiono al termine e, quindi, in pagina 4 di 20 prossimità cronologica, furono gli antidolorifici;
- il paziente sino al 26/01/2019 nella sua vita era stato sottoposto a 12 (dodici) anestesie in gran parte delle quali sono stati utilizzati in TA, il ON ed il FO e per dieci volte senza reazione allergica di alcun tipo. Le uniche 2 reazioni allergiche descritte erano entrambe avvenute in recovery room dopo verso la fine dell'anestesia erano stati somministrati antidolorifici, in particolare il paracetamolo;
- Nella vicenda del 26/01/2019 l'anestesia era stata appena indotta quando è comparso lo shock anafilattico e nessun farmaco antidolorifico, tanto meno il paracetamolo né il RO (che nella precedente occasione erano stati associati per prossimità cronologica alla reazione orticariodie) erano stati somministrati; - Quindi, nessuna prova né prevalente sospetto su un farmaco piuttosto che su un altro riguardo la causa dell'allergia se non illazioni. La gentamicina sarebbe stata iniziata una/due ore prima e con essa la ampicillina;
non sono stati somministrati antidolorifici, gli oppiacei, il barbiturico ed il curaro erano stati somministrati più di dieci volte in passato senza alcun problema”. Nondimeno, i Consulenti tecnici nominati nel giudizio di A.T.P. hanno già esaustivamente confutato le osservazioni dei CC.TT.P., chiarendo che: “E' anche opportuno riepilogare i farmaci impiegati nelle ultime quattro anestesie, compresa quella che fu seguita dal decesso del paziente, a prescindere dall'aggiunta successiva di farmaci antidolorifici non anestetici (paracetamolo, RO): • 10.1.2017: propofol, midazolam, IO, fentanil, atropina – vi furono manifestazioni allergiche (pomfi pruriginosi); • 7.7.2017: propofol, midazolam, fentanil – vi furono manifestazioni allergiche (prurito); • 7.1.2019: propofol, midazolam, fentanil più desametasone – vi furono manifestazioni allergiche (pomfi pruriginosi); • 26.1.2019: propofol, IO, fentanest – vi fu reazione allergica fatale. E' da sottolineare che per l'ultimo fatale intervento la gentamicina era stata iniziata una volta trasferito il paziente in sala operatoria insieme all'ampicillina, a differenza di quanto indicato dai consulenti tecnici di parte resistente;
la dizione “1-2 ore” riguarda il tempo di infusione previsto per l'antibiotico a partire dall'inizio della somministrazione, che è chiaramente ed esplicitamente indicato dopo l'arrivo in sala operatoria alle 15:15. E' da far presente che i sospetti adesso avanzati dai consulenti dell'Azienda resistente nei confronti del paracetamolo non erano stati condivisi dai clinici di quell'Azienda, dato che alla dimissione del 21.01.2019 era stato prescritto paracetamolo, nella dose di 1000 mg al bisogno con massimo di una compressa ogni 8 ore. […] Sotto il profilo più strettamente clinico anestesiologico […] E' da precisare (vedi relativa cartella anestesiologica agli atti) che nell'intervento del 7.1.2019 risultano somministrati propofol, midazolam, fentanile, desametasone (cortisonico, al dosaggio di 6 mg), quindi l'intervento risultava eseguito con maschera laringea a differenza di quello successivo, eseguito con intubazione e quindi con somministrazione di curaro quale il IO. Questo commento necessita di articolazione e pagina 5 di 20 richiami fisiopatologici che considerino i fattori di rischio delle reazioni allergiche a farmaci in genere, distinguendole se correlati ai farmaci, al paziente, o ad entrambi: - ipersensibilità a farmaci (conosciuta e non); - somministrazioni ripetute intermittenti o con ampia latenza;
- precedente reazione al farmaco;
- contaminanti di produzione (stabilizzanti, antiossidanti, eccipienti); - relativi alla struttura del farmaco (immunogenicità per PM15>500); - eccipienti allergenici;
- via di somministrazione parenterale: ha conseguenze più gravi per il rapporto fra dose e tempo di assunzione e risulta più immunogena per una sorta di “sovradosaggio recettoriale”; - condizioni individuali predisponenti: nel caso in esame precedenti reazioni allergiche a farmaci, asma bronchiale. Numerosi di tali fattori sono di rilievo anche per il presente caso. Le reazioni allergiche immediate riconoscono meccanismo “IgE mediato”, possono manifestarsi in forma dal lieve al grave (scala di Ring e Mesmer) fino allo shock anafilattico, entro poco tempo (da immediatamente a pochissime ore) ma – soprattutto – dopo la prima somministrazione di un nuovo trattamento con quel/quei farmaci. Infatti, deve avvenire il primo contatto con l'antigene sensibilizzante e quindi una nuova esposizione che possa scatenare una reazione anafilattica;
in questo intervallo si verifica la fase di sensibilizzazione del sistema immunitario. Non sono completamente identificate le relazioni di sensibilizzazione fra alimenti, farmaci, additivi, ereditarietà se non per le loro complementarietà di reazioni crociate. La gravità è dovuta alla degranulazione di mastociti e basofili, cellule rispettivamente dei tessuti e del sangue, con rapida liberazione di ingenti quantità di sostanze proinfiammatorie sia preformate nei granuli (istamina, serotonina, acido arachidonico, fattori del complemento, proteasi varie) sia sintetizzate estemporaneamente e rapidamente (prostaglandine, fattori attivanti le piastrine, radicali liberi dell'ossigeno), sia sintetizzate in un più lungo arco di tempo (citochine). Molti di tali mediatori hanno azione hanno azione convergente vasodilatatoria, edemigena, broncospastica […]le somministrazioni successive rappresentano un fattore di maggior allergizzazione, unitamente alla via di somministrazione e alle patologie associate (non indifferenti nel caso in esame). Come già specificato nella bozza, i dati a disposizione negli atti rivelano che il precedente intervento chirurgico urologico era stato effettuato pochi giorni prima senza intubazione del paziente (quindi senza ricorso a paralisi neuromuscolare per sedazione), differentemente da quello in esame: tale differenza non è minima, dal momento che uno dei farmaci più fortemente indicati dalla letteratura nell'indurre o facilitare l'anafilassi (anche potenziando o interagendo in maniera crociata con altri farmaci somministrati) è appunto il IO. Il IO ha un peso molecolare di oltre 600 ed è descritto essere in grado di determinare da solo il più alto numero di reazioni allergiche in corso di induzione di anestesia, amplificando tali effetti con reazioni crociate con altri farmaci come pure con disinfettanti, tutti utilizzati nel caso in esame e dotati anche essi di effetti pagina 6 di 20 allergizzanti (si veda la letteratura citata nella bozza, in particolare il numero speciale dedicato alle allergie in anestesia): dall'amplificazione del tutto è ampiamente spiegata la gravità e precocità di manifestazione. E' da ribadire quanto già affermato nella bozza relativamente alle azioni e interazioni farmacologiche evidenti nel caso in esame: - nel caso di manifestazioni allergiche (di vario grado) connesse all'anestesia, è dato certo di letteratura che l'incidenza della problematica varia da 1/1250 casi a 1/18000 e i curari sono responsabili della maggior parte dei casi di reazioni allergiche durante anestesia;
- secondo tali dati di letteratura (internazionale e recente) vi è la concreta elevata probabilità di una reazione crociata fra IO e farmaci e presidi vari utilizzati per procedure anestesiologiche e chirurgiche all'induzione e durante l'intervento stesso: ampicillina, gentamicina, ipnotici, oppioidi, disinfettanti cutanei di uso chirurgico contenenti clorexidina o ammonio quaternario: sono fattori molteplici e concorrenti. Si parla di allergie crociate ai farmaci quando la manifestazione allergica si verifica non solo in seguito all'assunzione di un determinato farmaco, ma anche in seguito all'assunzione di farmaci con struttura chimica simile a quest'ultimo
o con meccanismo d'azione analogo o anche con peso molecolare maggiore di 500 (il IO come si è detto ha PM di oltre 600). Tutte queste sostanze risultano utilizzate nel corso dell'intervento in esame e non è possibile scomporre l'incidenza percentuale del singolo farmaco/presidio nella responsabilità della reazione allergica mortale accaduta, prescindendo dal curaro IO, del quale è già stata appunto citata la “riconosciuta concreta elevata probabilità”, potenziata da uno o più, potenzialmente da tutti gli altri farmaci/presidi utilizzati nel corso dell'intervento stesso”. Tanto premesso, i CC.TT.UU. hanno, dunque, chiarito con estrema puntualità che, seppur non risulti possibile accertare quale singolo farmaco ovvero quale combinazione di farmaci abbia determinato l'insorgenza dello shock anafilattico che ha cagionato il decesso del paziente – fermo il sicuro effetto allergizzante del IO, come comprovato da ampia bibliografia scientifica -, tale shock anafilattico è stato senz'altro determinato dalla somministrazione dell'anestesia. Ciò in ragione dell'insorgenza dello shock immediatamente dopo la somministrazione dei farmaci anestetici, della gravità e precocità della manifestazione allergica, dell'uso di molteplici farmaci dotati di effetto allergizzante da soli ovvero in combinazione tra loro (tra i quali deve senz'altro includersi anche la terapia antibiotica somministrata in urgenza dall'anestesista in ragione della mancata previa somministrazione in reparto), della predisposizione genetica del paziente rivelata dai pregressi episodi allergici e taciuta dal personale sanitario della medesima
[...]
, dell'ulteriore sensibilizzazione del paziente in CP_1 occasione della somministrazione di farmaci allergizzanti eseguita appena pochi giorni prima dell'anestesia che ha cagionato lo shock anafilattico del paziente, in occasione del precedente intervento urologico, in cui il paziente aveva peraltro già manifestato reazione pagina 7 di 20 allergica, e del conseguente maggior rischio correlato alla ripetizione dell'anestesia, dell'intubazione del paziente con sedazione e della conseguente somministrazione di curaro, qual è il IO, costituente “uno dei farmaci più fortemente indicati dalla letteratura nell'indurre o facilitare l'anafilassi (anche potenziando
o interagendo in maniera crociata con altri farmaci somministrati)”, causa di reazioni allergiche dirette ovvero crociate, in combinazione con altri farmaci. A tal proposito, i Consulenti hanno pure già puntualizzato che l'erronea somministrazione di antibioticoterapia in sala operatoria ha assunto efficacia concausale rispetto alla manifestazione allergica in quanto “vi è la concreta elevata probabilità di una reazione crociata fra IO e farmaci e presidi vari utilizzati per procedure anestesiologiche e chirurgiche all'induzione e durante l'intervento stesso: ampicillina, gentamicina, ipnotici, oppioidi, disinfettanti cutanei di uso chirurgico contenenti clorexidina o ammonio quaternario: sono fattori molteplici e concorrenti” di talché “l'antibioticoprofilassi di emergenza con gentamicina e poi con ampicillina e la mancata comunicazione dei precedenti allergici correlati ad anestesie – che, in maniera da ritenere concorrente, hanno svolto un ruolo causale nell'episodio allergico letale”. Peraltro, risulta assolutamente indimostrato che l'eventuale insorgenza della crisi allergica in reparto sarebbe stata gestita con minor efficacia rispetto all'eventualità di insorgenza della crisi in sala operatoria, trattandosi pur sempre di reparto ospedaliero con obbligo di immediata e repentina assistenza del paziente. I CC.TT.UU. hanno, inoltre, debitamente evidenziato che, diversamente dall'anestesia fatale eseguita in data 26.01.2019, in occasione del precedente intervento urologico del 07.01.2019 l'anestesista aveva cautelativamente somministrato cortisonico in dosi adeguate ed il paziente non era stato intubato. I Consulenti nominati hanno, dunque, del tutto condivisibilmente ritenuto che: “Causa della morte è da stimare uno shock anafilattico con ipotensione drammatica e intrattabile e grave broncospasmo, complicato da uno pneumo-emotorace con arresto cardiocircolatorio precocissimo documentato in cartella clinica e concluso da un'aritmia cardiaca “preagonica” e intrattabile”; che “benché i farmaci anestetici siano quelli più probabilmente imputabili per lo shock letale, va tenuto presente anche il fatto che sia stato necessario somministrare antibiotici nell'immediato periodo preoperatorio e operatorio (fino all'insorgenza dello shock anafilattico) per mancanza di preventivo avvio di profilassi antibiotica in paziente a rischio infettivo aggravato dai precedenti cardiovascolari (protesi valvolare aortica). L'intervento era stato deciso fino dalla mattina, l'inserimento nella nota operatoria riporta l'orario 9:00 e l'ingresso nel blocco operatorio avvenne due minuti prima delle 15:00: ci sarebbe stato il tempo per eseguire una profilassi rituale e non di emergenza come fu invece eseguita”; che, pertanto, “l'antibioticoprofilassi di emergenza con gentamicina e poi con ampicillina e la mancata comunicazione dei precedenti allergici correlati ad anestesie – che, pagina 8 di 20 in maniera da ritenere concorrente, hanno svolto un ruolo causale nell'episodio allergico letale”; che, nondimeno, “Considerando la repentinità della reazione allergica e il suo rapido aggravamento a livello cardiocircolatorio e respiratorio, è da stimare che solo comportamenti capaci di prevenire la reazione, o almeno di prevenirne la gravità, potessero apprezzabilmente cambiare il risultato finale: instaurare una profilassi antiallergica, somministrare preventivamente broncodilatatori e farmaci antiallergici, utilizzare ipnotici e curari meno a rischio di innescare reazioni allergiche, prolungare la preossigenazione in respiro spontaneo. Va anche considerato che il paziente era portatore di gravi comorbilità cardiovascolari e respiratorie, tali da rendere dubbio l'esito in caso di prevenzione solo parziale della reazione allergica”; che, dunque, “poiché vi è inevitabile incertezza su quali scelte avrebbe fatto l'anestesista, in una prospettiva ex ante, per prevenire il rischio di reazioni allergiche e su quale efficacia queste misure avrebbero avuto, non si hanno motivi per stimare che se fossero mancate quelle negligenze la probabilità di prevenire la reazione allergica fatale fosse superiore alla eventualità contraria, che cioè la reazione allergica insorgesse comunque e portasse a morte il paziente”.
5.3 L'appellante incidentale si duole, altresì, del difetto di prova della prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno. La prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno devono essere, tuttavia, parametrate all'ontologica incertezza che contraddistingue il danno da perdita di chance, quale danno da possibilità perduta, e, non già, all'evento morte, quale danno da lesione certa del bene salute. Occorre, dunque, accertarsi se i sanitari potessero prevedere che, omettendo la condotta doverosa, avrebbero privato il paziente di una seria chance di guarigione e se potessero, dunque, prevedere tale evento di danno incerto approntando le opportune cautele, e, non già, se la condotta doverosa omessa avrebbe, più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente, dovendosi altrimenti sempre escludere la prevedibilità ed evitabilità dell'evento di danno ogniqualvolta si verta in materia di danno da perdita di chance e, non già, di danno da perdita del bene finale salute. Nel caso di specie, pur non potendosi stabilire con certezza quali precauzioni avrebbe adottato l'anestesista in caso di diligente informazione circa i molteplici pregressi episodi allergici e quale efficacia tali presidi avrebbero avuto e dovendosi, dunque, qualificare l'evento di danno in termini di mera possibilità di guarigione perduta, i Consulenti hanno pure chiarito le molteplici alternative terapeutiche in caso di corretta informazione dell'anestesista e, conseguentemente, la prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno (perdita della chance di guarigione), affermando che “le possibilità erano più di una, tra loro complementari, considerando l'intervallo di tempo fra il secondo consenso e la procedura:
1. Instaurare una profilassi antiallergica, somministrare preventivamente broncodilatatori, eliminare farmaci già noti per essere allergizzanti (FANS precedentemente usati, peraltro in questo pagina 9 di 20 caso non ripetuti);
2. All'induzione utilizzare ipnotici e soprattutto curari indicati come prudenziali in corso di manifestazioni allergiche;
3. Predisporre presidi congrui “pronti all'uso” di trattamento eroico (adrenalina, antistaminici iniettabili, cortisonici ad alta dose) oltre a eseguire un pretrattamento profilattico con gli stessi qualche minuto prima della induzione, da effettuarsi dopo prolungata preossigenazione in respiro spontaneo. Non è possibile avere certezza circa quale sarebbe stato l'esito in caso di consapevolezza dei precedenti allergici del paziente”. Risulta, dunque, correttamente provato che i sanitari dell' potessero ben prevedere che, RO omettendo di comunicare i precedenti episodi allergici del paziente all'anestesista, potessero cagionare l'erronea somministrazione di farmaci idonei a scatenare una nuova e più grave (in ragione della vicinanza temporale delle somministrazioni) crisi allergica e, per converso che, diligente adempiendo i propri obblighi informativi, potessero prevenire la perdita della possibilità di guarigione sofferta dal paziente. I CC.TT.UU. hanno, dunque, correttamente concluso che “nella cartella clinica messa a disposizione dell'anestesista fece difetto la segnalazione di precedenti eventi avversi;
se quei dati fossero stati a disposizione dell'anestesista questi avrebbe modificato il suo comportamento, vi è quindi nesso di causa tra tale mancata informazione e il trattamento eseguito dell'anestesista, quest'ultimo considerato causale del decesso, mentre è incerto è quali misure sarebbero state prese tra le varie possibili e associabili fra loro;
se fossero state prese idonee misure, scegliendo farmaci a basso rischio di reazione allergica e premedicando il paziente con cortisonico in dosi adeguate (desametasone era stato somministrato insieme agli anestetici il 7.1.2019), la probabilità di incidente allergico mortale si sarebbe ridotta, anche se non è possibile precisarne la misura;
per le ragioni anzidette è stata stimata sussistente una responsabilità professionale dei medici, causalmente correlata con una diminuzione delle chance di conseguire un risultato favorevole;
l'omesso recupero delle cartelle cliniche precedenti, anche di quella più recente e del medesimo reparto urologico, è stata stimata [un'ipotesi di colpa] non lieve – e quindi grave”.
5.4 L'appellante incidentale nega, inoltre, che sul personale medico e infermieristico del reparto di urologia gravasse l'obbligo di informare l'anestesista delle reazioni allergiche occorse in occasione dei precedenti interventi chirurgici eseguiti presso il medesimo Ospedale di Perugia. A tale riguardo, i Consulenti nominati hanno già esaustivamente chiarito che, se “non è da censurare il comportamento dell'anestesista sulla base delle informazioni in suo possesso, per quanto riguarda sia la terapia antibiotica, sia i trattamenti anestetici, sia i tentativi rianimatori all'insorgenza della complicazione”, diversamente, “Un ruolo critico nella catena di eventi che portarono al decesso del signor è da attribuire Pt_2 alla mancata informazione all'anestesista dei precedenti allergici del paziente, che dopo lunghi anni e molti interventi senza pagina 10 di 20 complicazioni si sono verificati nei tre ultimi interventi prima di quello per cui è causa ed in tutti e tre i casi si sono verificati nell'immediato periodo post-operatorio”. Ciò in quanto, “Se anche le cartelle cliniche del 2017 fossero state di non immediata disponibilità per farraginosità di archiviazione, non dovevano esserci problemi con quella di pochi giorni prima: tra la dimissione del 21.1.2019 e il nuovo ricovero erano passati solo quattro giorni”. Pertanto, “Non può essere considerata un'attenuante il fatto che il paziente avesse negato di avere sofferto di allergie: questo varrebbe se non ci fosse stata una continuità di ricoveri nella medesima struttura e quindi la possibilità, anzi la doverosità di recuperare le precedenti cartelle cliniche per inquadrare il paziente. Se anche le cartelle cliniche del 2017 fossero state di non immediata disponibilità per farraginosità di archiviazione, non dovevano esserci problemi con quella di pochi giorni prima: tra la dimissione del 21.1.2019 e il nuovo ricovero erano passati solo quattro giorni. Va quindi considerato a chi competeva la raccolta e la trasmissione di quella informazione critica. Questo è innanzi tutto un problema di organizzazione aziendale che riguarda l' nel suo Controparte_5 complesso;
più in dettaglio è da stimare che tale compito fosse primariamente del reparto chirurgico, ove il paziente era ricoverato, con corresponsabilità del personale infermieristico e medico nella disposizione, nella esecuzione e nel controllo del compito. Non è da stimare conforme alle comuni regole di buona pratica medica il mancato trasferimento ai curanti, in particolare all'anestesista che intervenne per l'operazione del 26.1.2019 e all'équipe che eseguì le manovre rianimatorie, delle informazioni sui precedenti di manifestazioni allergiche in fase immediatamente post-operatoria negli ultimi tre interventi ricevuti dal paziente, e la mancata somministrazione in reparto di una profilassi antibiotica pre- operatoria. Entrambi questi difetti, che dipendono dalla organizzazione del nosocomio (il trasferimento delle informazioni tramite il recupero delle cartelle cliniche precedenti) e dall'attività del personale del reparto urologico (la lettura e la valorizzazione del dato anamnestico, la somministrazione della profilassi antibiotica con corretto anticipo prima del trasferimento in sala operatoria), sono da stimare concausa della reazione allergica letale, perché se non si fossero verificate vi era una seria possibilità che il comportamento dell'anestesista fosse diverso e tale da cercare di prevenire quella reazione”. Inoltre, in risposta alle analoghe osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, i CC.TT.UU. hanno già chiarito che “Circa le informazioni non trasmesse è opportuno rammentare che il Controparte_6 ha pubblicato le Linee guida per la
[...] diagnosi e la gestione delle allergie ai farmaci, sia nei pazienti adulti sia nei bambini e nei giovani. Le Linee guida del NICE identificano tra le questioni più critiche la scarsa documentazione clinica e la carenza di informazioni su pazienti con allergie ai farmaci, oltre a una limitata condivisione di queste informazioni tra gli operatori sanitari e con gli stessi pazienti. La fondazione GIMBE pagina 11 di 20 (organizzazione indipendente per l'integrazione delle migliori evidenze scientifiche) ha fatto suo tale documento laddove dedica una sezione a “Documentare e condividere le informazioni con altri professionisti sanitari”. Infine, il DM Salute 30.4.201518 ha ribadito l'obbligo di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da farmaci e da vaccini e ha definito dei limiti di tempo entro cui gli operatori sanitari sono tenuti ad effettuare la segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) dell'AIFA“. L'omessa comunicazione all'anestesista dei precedenti episodi allergici, in uno con la mancata preventiva somministrazione di antibioticoterapia in reparto, costituisce, dunque, una grave negligenza imputabile al personale sanitario dell' RO
dotata di efficacia causale rispetto alla prognosi quoad
[...] vitam del paziente.
6. Tanto premesso in punto di an, il primo motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di maggior godimento del rapporto parentale con il paziente avanzata dalla sorella, Sig.ra Parte_2 Il Giudice di prime cure ha, infatti, erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, Parte_2
, nonostante la sussistenza di un rapporto di parentela
[...] documentalmente provato consentisse di desumere – nel difetto di prova contraria – il pregiudizio morale sofferto dall'attrice in conseguenza della perdita del fratello mentre il pregiudizio dinamico-esistenziale, debitamente allegato, sia stato oggetto di precipuo capitolo di prova orale, erroneamente rigettato dal primo giudice. Il danno cd. Da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita pagina 12 di 20 nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005). Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859).
6.1 Nel caso di specie, il rapporto parentale fra l'appellante ed il paziente, Sig. , risulta documentalmente comprovato Controparte_4 mediante produzione dei rispettivi atti di nascita (all. ti 5 e 6 parte ricorrente), dai quali si evince la coincidenza della loro paternità e maternità e, conseguentemente, la relazione fraterna. La ricorrente ha, altresì, allegato di frequentare settimanalmente il Sig. , unico fratello rimastole, mediante contatti telefonici Pt_2 ovvero visite personali, nonché di ritrovarsi abitualmente con le rispettive famiglie in occasione di ricorrenze e durante le festività Natalizie ovvero Pasquali. Tali circostanze sono state pienamente corroborate dalla teste, Sig.ra – da ritenersi Testimone_1 pienamente attendibile in ragione della credibilità e dovizia di particolari delle circostanze rappresentate -, la quale, sentita all'udienza del 17.04.2024 in relazione al capitolo n. 2) della memoria di parte appellante, ha dichiarato: “Premetto di essere la figlia della signora nipote del sig. Parte_2 CP_4
. Mia madre e il sig. erano rimasti in vita ultimi
[...] CP_4 di sei fratelli, era l'ultimo figlio e mia madre la quarta CP_4 figlia più grande di lui di nove anni. Tra i due c'è sempre stato un rapporto di aiuto reciproco, trascorrevamo spesso i fine settimana insieme, preciso che io vivo nello stesso stabile in cui vivono mia madre e mio padre e lo zio si occupava della potatura dei nostri olivi e c'è sempre stata una frequentazione settimanale e la domenica si pranzava insieme. Mia madre ha assistito mio zio durante gli anni di malattia e quando i miei genitori sono stati in ospedale lo zio
mi ha aiutato nell'assistenza, essendo io figlia unica. Da CP_4 quando ero piccola abbiamo sempre trascorso le festività con lo zio
”. Risulta, dunque, correttamente provato il danno da perdita CP_4 di chance di maggior godimento del rapporto parentale con il pagina 13 di 20 paziente, sofferto dalla sorella, Controparte_4 Parte_2 nella duplice componente morale e dinamico-esistenziale.
6.2 Per converso, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sig.ra
[...]
figlia della moglie del Sig. Parte_1 Controparte_4 nel difetto di qualsivoglia rapporto di parentela o affinità ovvero di una pregressa stabile convivenza dalla quale possa desumersi l'instaurazione di una vera e propria famiglia de facto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio (Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, n. 8037). Non è dunque rilevante la mera esistenza del vincolo affettivo né è sufficiente la sussistenza di una mera convivenza, ma occorre comprovarsi che il vincolo affettivo sia inquadrabile entro le coordinate della famiglia di fatto. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure. Questi principi sono desumibili, oltre che dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima infatti, chiamata a stabilire come dovesse interpretarsi la nozione di diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, da un lato ha chiarito che in tale nozione rientrano anche i rapporti di fatto tra un minore e il compagno del genitore di quegli (Corte EDU, 19.2.2013, n.n. c. Austria, 96), ma dall'altro lato ha soggiunto che “la nozione di
“vita familiare” ai sensi dell'art. 8 CEDU può comprendere relazioni familiari de facto, purché ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonché il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino” (Corte EDU CEDU 27.4.2010, e c. Italia, 48). Una volta che ricorra Per_7 Tes_2 tale presupposto di fatto, il danno non patrimoniale segue i medesimi criteri applicabili alla famiglia de iure, come riconosciuto dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 49, “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il quale prevede quanto segue: “in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite” (Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n. 15766). Tanto premesso, risulta pacifico che fra la ricorrente ed il paziente non sussistesse alcun rapporto di parentela né che i due abbiano mai convissuto. A tale riguardo, la medesima ricorrente ha allegato che la convivenza fra la madre ed il Sig. è Pt_2 pagina 14 di 20 iniziata nel 1990, quando ella aveva già raggiunto la maggiore età; che, nonostante il trasferimento della madre presso il Sig. , Pt_2 era rimasta a vivere con la nonna, non avendo, dunque, mai convissuto con quest'ultimo; che i due si sono sposati nel 1998, quando la ragazza aveva già raggiunto i 26 anni. Né il ha mai Pt_2 proceduto all'adozione della figlia della coniuge. A tal proposito, l'appellante asserisce che il doc. 13 allegato all'atto introduttivo del giudizio – recante attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia rilasciata in data 28.03.2019 circa il fatto che la Sig.ra in data 07.01.2019, avrebbe Parte_1 richiesto un appuntamento per il riconoscimento della paternità a cura del Sig. fissato per il 15.01.2019, al quale, Controparte_4 tuttavia, gli interessati non si sarebbero presentati a causa di una indisposizione del Sig. – sarebbe idoneo a supplire Controparte_4 all'accertata insussistenza di un rapporto di parentela ovvero a comprovare un vincolo affettivo inquadrabile entro le coordinate della famiglia de facto. Nondimeno, giova evidenziarsi che l'appuntamento è stato richiesto, per espressa allegazione di parte, dalla Sig.ra di talché non è in alcun modo Parte_1 idoneo a rivelare l'animus del Sig. e la pregressa Pt_2 assunzione di tutti gli oneri, i doveri e le potestà ordinariamente incombenti sul genitore de iure. Peraltro, il riconoscimento di paternità costituisce atto personalissimo che può essere compiuto dal solo genitore biologico, affatto coincidente con l'adozione in casi particolari ordinariamente prevista a favore del figlio del coniuge, di talché la dedotta procedura non avrebbe potuto neppure astrattamente condurre all'instaurazione di un rapporto di parentela fra i due soggetti. Del pari, la circostanza che, in seguito al pensionamento del Sig. il negozio di ortofrutta Controparte_4 precedentemente gestito dallo stesso sia stato rilevato dal figlio,
unitamente alla sorella, Controparte_3 Parte_1
, i quali hanno costituito un'impresa familiare, e che il
[...] Sig. continuasse a collaborare con l'attività Controparte_4 gestita dai due fratelli rifornendola mediante il proprio orto, pur certamente comprovando la sussistenza di rapporti distesi e cordiali, costituisce una scelta di carattere meramente commerciale e non è in alcun modo idonea a comprovare la sussistenza di un legame affettivo assimilabile alla famiglia de facto fra la Sig.ra Parte_1
ed il Sig. in forza del quale possa
[...] Controparte_4 ritenersi che il Sig. avesse assunto, a tutti gli Controparte_4 effetti, il ruolo di padre de facto di e che costei abbia Pt_1 sofferto, in seguito alla sua morte, un dolore dell'animo ed un'alterazione delle abitudini di vita assimilabili a quelli derivanti dalla perdita di un padre. Da tanto consegue l'inammissibilità e irrilevanza del capitolo di prova n. 1) di parte ricorrente, ivi reiterato, in quanto diretto a comprovare le medesime, superflue, circostanze. Come chiarito da Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, n. 8037, inoltre, dalla mera nascita di un fratello non può automaticamente desumersi la sussistenza di un rapporto affettivo inquadrabile entro le coordinate della famiglia di pagina 15 di 20 fatto fra il partner ed il precedente figlio del partner. Neppure i certificati inerenti lo stato psicologico dei figli della Sig.ra e sono, Parte_1 Persona_8 Persona_9 infine, idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto affettivo inquadrabile entro le coordinate della famiglia di fatto fra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Controparte_4 meramente comprovando il profondo disagio psicologico vissuto dai ragazzi in conseguenza della morte del padre e della nonna paterna già in epoca antecedente al decesso del , aggravato dal Pt_2 decesso del – che ben potevano ritenere il nonno materno, in Pt_2 quanto coniugato con la nonna materna, senza che da ciò possa automaticamente desumersi la sussistenza di un rapporto famigliare de facto fra la Sig.ra ed il – e Parte_1 Pt_2 dalle misure restrittive della libertà personale adottate dal Governo in occasione dell'emergenza covid-19. 7. Il secondo motivo di appello incidentale proposto dall'
[...]
è fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure CP_1 ha, infatti, erroneamente liquidato il danno da perdita di chance di maggior godimento del rapporto parentale sofferto dai familiari superstiti quale frazione percentuale del corrispondente danno da perdita del rapporto parentale, omettendo peraltro di tenere debitamente conto del carattere estremamente ridotto della chance perduta e delle ridotte prospettive di vita del paziente in considerazione delle molteplici comorbilità sofferte, che avrebbero, in ogni caso, imposto una liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale inferiore ai parametri tabellari. Il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide, infatti, con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico – a cui consegue un danno permanente alla salute – ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato (Cassazione civile, sez. III, 31/01/2024, n. 2892). L'incertezza del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno. In tal senso, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), “da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28993). La chance perduta, costituendo autonomo bene della vita quale possibilità perduta, dev'essere, dunque, risarcita equitativamente, non necessariamente quale frazione percentualistica del danno finale. pagina 16 di 20 7.2 Inoltre, con riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale assunto a base di calcolo del danno da perdita di chance, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il Giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859). Il grave quadro polipatologico sofferto dal Sig. (soggetto di 76 anni, forte Controparte_4 fumatore fino a 5 anni prima, affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, broncospasmo e da ipertensione arteriosa, obeso, operato cinque anni prima di protesi valvolare aortica e di duplice by pass aorto-coronarico e ripetutamente trattato mediante chirurgia endoscopica, chemioterapia e immunoterapia locale per carcinoma vescicale) e la conseguente verosimile limitatezza del periodo di vita entro il quale i familiari avrebbero potuto, in ogni caso, godere del rapporto parentale perduto avrebbero, dunque, giustificato un preliminare abbattimento delle somme tabellarmente previste a ristoro del danno da perdita del rapporto parentale (bene finale), assunte quale base di calcolo del danno da perdita di chance.
7.3 Con riguardo al caso di specie, la liquidazione deve, inoltre, tenere conto del carattere estremamente ridotto della chance perduta. Come evidenziato dai CC.TT.UU., infatti, “la gravità delle manifestazioni anafilattiche precoci all'induzione è stata amplificata dallo status clinico di base del paziente, sia cardiopatico che broncopneumopatico cronico, oltre che dalla diatesi allergica anche a farmaci” di talché “Non è possibile avere certezza circa quale sarebbe stato l'esito in caso di consapevolezza dei precedenti allergici del paziente – consapevolezza che poteva derivare dalle cartelle cliniche dei ricoveri presso la stessa struttura o dall'anamnesi del paziente che fu invece reticente – e di adozione di tutte le cautele sopra accennate, data la molteplicità dei farmaci somministrati e presidi utilizzati normalmente (clorexidina), tra loro interagenti in senso anafilattico, e la gravità della reazione decisamente discontinua rispetto ai precedenti (che avevano avuto soltanto manifestazioni cutanee). Non vi sono neppure dati di letteratura che consentano una sia pur approssimativa stima della probabilità di un diverso e fausto esito, fosse esso di totale assenza di reazione oppure di reazione blanda, dominabile e non pericolosa per la vita”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, erroneamente stimato la perdita di una chance di sopravvivenza del 25%, liquidato il danno da perdita di chance quale frazione del corrispondente danno finale da perdita pagina 17 di 20 del rapporto parentale ed assunto quale base di calcolo la somma ordinariamente liquidabile a ristoro del danno da perdita del rapporto parentale omettendo di tenere debitamente conto, a monte, delle gravi comorbilità e della conseguente ridotta aspettativa di vita del paziente. Tanto premesso, la chance deve essere risarcita equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., neppure quale frazione percentualistica del danno finale. Considerati l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, l'eventuale sussistenza di un rapporto di stabile convivenza, l'esistenza di familiari superstiti, in uno con il carattere estremamente ridotto della chance perduta e le gravi comorbilità sofferte dal paziente, a ristoro del danno da perdita di chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il Sig. devono essere liquidati: € Controparte_4 35.000,00 in favore della moglie, Sig.ra € Controparte_2 45.000 in favore del figlio, Sig. € 12.000,00 in Controparte_3 favore della sorella, Sig.ra A tali somme, calcolate Parte_2 all'attualità, devono aggiungersi gli interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e la rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. Per le anzidette ragioni, la domanda avanzata da deve essere, al Parte_1 contrario, rigettata.
8. Il secondo motivo d'impugnazione principale è, infine, parzialmente fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure ha correttamente disposto la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti. La statuizione risulta pienamente conforme al principio di soccombenza anche all'esito del presente grado di giudizio e deve essere, pertanto, confermata. Nondimeno, il Giudice di prime cure ha omesso di liquidare le spese vive sostenute dai ricorrenti per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 259,00 ed € 27,00), da compensarsi per 1/3 in ragione della soccombenza reciproca delle parti. Il Giudice di prime cure ha altresì omesso di liquidare le spese legali relative al giudizio di a.t.p., nonostante espressa domanda di parte ricorrente, che devono essere integralmente poste a carico della convenuta in ragione dell'accertamento RO della responsabilità dei sanitari preposti per la perdita di chance di maggior sopravvivenza del paziente, Le spese Controparte_4 del giudizio di a.t.p. di cui al n.r.g. 6727/2016 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. Del pari, le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 16.07.2021, devono essere poste integralmente a carico dell'
[...]
. Infine, l' deve essere condannata CP_1 RO alla integrale refusione delle spese vive sostenute dai ricorrenti nel giudizio di a.t.p. per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 259,00 ed € 27,00).
9. Conclusivamente, l'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omesso accoglimento della pagina 18 di 20 domanda proposta da L'appello incidentale è Parte_2 parzialmente fondato, limitatamente all'erronea quantificazione del danno del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. sofferto dai familiari. Controparte_4 10. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e accolta la domanda di e che solo in parziale Parte_2 riforma la presente pronuncia incide sulla quantificazione del danno, le spese di lite sono poste a carico dell' in RO ossequio al principio della soccombenza, sussistendo i presupposti per compensarle nella misura di 1/3 (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024). Le spese del presente grado sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, con maggiorazione del 30% in ragione della rappresentanza di più parti. Del pari, l'
[...]
deve essere condannata alla refusione delle spese vive CP_1 sostenute dalle appellanti principali per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 777,00 ed € 27,00), da compensarsi nella misura di 1/3.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 3772/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 24.08.2023, comunicata in data 30.08.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 2578/2021: 1. Condanna al pagamento di € RO
35.000,00 in favore della Sig.ra Controparte_2 oltre interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo;
al pagamento di € 45.000 in favore del Sig.
[...]
, oltre interessi sulle somme devalutate al momento CP_3 dell'evento dannoso e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e al pagamento di € 12.000,00 in favore della Sig.ra oltre interessi sulle somme devalutate al Parte_2 momento dell'evento dannoso e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con;
Controparte_4
2. Condanna al pagamento delle spese RO di lite del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. con n.r.g. 6727/2016 in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 3.442,00, oltre accessori di legge, ed alla refusione delle spese vive sostenute, pari ad € 286,00; pagina 19 di 20 3. Pone le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del16.07.2021, a carico integrale di RO ;
[...]
4. Condanna al pagamento delle spese RO vive sostenute dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, pari ad € 286,00, da compensarsi per 1/3;
5. Condanna al pagamento delle spese RO di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
che si liquidano in complessivi € Controparte_3 12.988,00, oltre accessori di legge, ed alla refusione delle spese vive sostenute, pari ad € 804,00 in favore di
[...] e somme tutte da compensarsi Parte_1 Parte_2 per 1/3. Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 518 / 2023 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Roberta C.F._2 Gubbiotti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni, 27 APPELLANTI Contro (P.IVA , in persona del RO P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, Via XIV Settembre, 67 APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E nei confronti di
(C.F. e Controparte_2 C.F._3 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_3 C.F._4 Roberta Gubbiotti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni, 27 APPELLATI
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...] ed hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., n. 3772/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 24.08.2023, comunicata in data 30.08.2023 nella causa iscritta al n. r. g. 2578/2021, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il Sig. avanzata Controparte_4 pagina 1 di 20 dalle medesime attrici, rispettivamente in qualità di figlia della moglie del Sig. e di sorella del medesimo paziente, avverso Pt_2 la convenuta Il Tribunale di Perugia, RO con l'ordinanza impugnata, ha così statuito: “in parziale accoglimento delle domande avanzate in ricorso: 1) Dichiara tenuta e condanna l' al pagamento, in favore RO della sig.ra della complessiva somma di Controparte_2 euro 43.745,00, oltre interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e rivalutazione dal 2023 al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. 2) Dichiara tenuta e condanna l' al pagamento, in favore del RO sig. della complessiva somma di euro 53.840,00, Controparte_3 oltre interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e rivalutazione dal 2023 al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. 3) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna la parte resistente a rifondere a parte attrice i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in euro 7.015,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. 4) Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU.”.
2. Le appellanti hanno proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi: dell'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita della chance di godere del rapporto parentale con il Sig. avanzata dalla figlia della Controparte_4 moglie dello stesso, Sig.ra e dalla Parte_1 sorella, Sig.ra dell'erronea compensazione parziale Parte_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio, dell'omessa liquidazione delle spese legali relative al giudizio di A.T.P. e delle spese vive sostenute in entrambi i giudizi. In data 02.10.2023 si è costituita l'appellata, RO
mediante comparsa di costituzione e risposta in appello
[...] alla quale si fa integrale rinvio, contestando le doglianze delle appellanti nonché proponendo appello incidentale relativamente all'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici nominati in sede di A.T.P. e all'omessa valutazione delle osservazioni critiche dei Consulenti tecnici di parte nonché circa l'erronea quantificazione del danno da perdita di chance, precipuamente dolendosi dell'erronea quantificazione della chance perduta e dell'omessa valutazione delle molteplici gravi comorbilità sofferte dal Sig. L'appellante incidentale ha, Controparte_4 altresì, proposto istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e domanda di integrale rinnovazione della C.T.U. medico-legale svolta nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c. In data 22.11.2023 si sono costituiti gli appellati Controparte_2
e mediante comparsa di costituzione e
[...] Controparte_3 risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando le doglianze dell'appellante incidentale ed eccependo la tardività dell'appello incidentale.
pagina 2 di 20 3. Con ordinanza del 06.12.2023 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e con ordinanza del 14.03.2024 ha rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. medico-legale avanzata dall'appellante incidentale e ritenuto l'ammissibilità e rilevanza della prova per testi chiesta dalle appellanti principali limitatamente alla circostanza di cui al cap. 2). Con ordinanza del 04.06.2025 il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
4. L'appello principale è parzialmente fondato, limitatamente all'omesso accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. avanzata dalla sorella, L'appello Controparte_4 Parte_2 incidentale è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea quantificazione del danno del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. Controparte_4 Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale avanzata dagli appellati. A norma dell'art. 155 c.p.c., il termine di scadenza per l'impugnazione è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Poiché l'ordinanza n. 3772/2023 che ha deciso il giudizio di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Perugia il 24.08.2023 e comunicata alle parti il 30.08.2023, il termine di 30 giorni per impugnarla ha cominciato a decorrere l'01.09.2023 ed è scaduto il 2.10.2023. Ciò in quanto il 30/09 cadeva di sabato e l'1/10 di domenica, per cui la notifica dell'appello incidentale in data 2.10.2023 è certamente tempestiva.
5. Il primo motivo d'impugnazione incidentale deve essere vagliato anticipatamente in quanto involgente l'an del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. azionato da parte attrice. L'appellante Controparte_4 incidentale si duole dell'erronea adesione alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata nel giudizio di A.T.P. e dell'omessa valutazione delle osservazioni critiche dei Consulenti tecnici di parte.
5.1 Fermo il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086), con motivazione pienamente condivisa da questa Corte, da intendersi ivi integralmente richiamata, il Giudice di prime cure ha correttamente aderito alle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata dal Collegio peritale nominato nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., - composto dal dott. medico specialista in Persona_1 Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal dott. Persona_2 medico specialista in Urologia, e dal dott. medico Persona_3 specialista in Anestesia e Rianimazione – sottoponendole ad autonomo giudizio e condividendone la valutazione conclusiva, in ragione della puntualità della dissertazione, della logicità, concludenza ed aderenza al complessivo tenore delle risultanze istruttorie delle conclusioni rassegnate, della minuziosa analisi della documentazione clinica in atti nonché della puntuale disamina e confutazione delle osservazioni svolte dai Consulenti tecnici di parte convenuta, dott. pagina 3 di 20 prof. e dott. – come Persona_4 Persona_5 Persona_6 pedissequamente reiterate nell'atto di appello. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha accertato il nesso di causalità materiale fra l'omessa comunicazione all'anestesista, a cura del personale del reparto di Urologia dell'Ospedale di Perugia, dei pregressi episodi allergici sofferti dal paziente in conseguenza di precedenti anestesie eseguite presso il medesimo Ospedale di Perugia nell'anno 2017 e 2019, delle quali l'ultima appena pochi giorni prima dell'intervento de quo, l'erronea somministrazione di antibioticoprofilassi in emergenza con gentamicina – e, non già, di tempestiva profilassi antibiotica in reparto -, la perdita della possibilità di scongiurare ovvero ridurre la gravità dello shock anafilattico che ha condotto a decesso il paziente, Sig. CP_4
, e accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita
[...] di chance di maggior godimento del rapporto parentale avanzata dalla moglie e dal figlio del paziente.
5.2 L'appellante incidentale si duole dell'omessa individuazione del farmaco che avrebbe scatenato la reazione allergica e nega, in particolare, che i farmaci somministrati dall'anestesista in data 26.01.2019, in occasione del grave shock anafilattico che ha condotto a decesso il paziente possano aver cagionato il medesimo shock, asserendo che tali farmaci erano già stati somministrati senza alcun effetto nelle precedenti anestesie e segnatamente in quella eseguita in occasione dell'intervento urologico del 07.01.2019, in cui si era manifestato un quadro allergico solo al termine dell'anestesia, nella recovery room, in seguito alla congiunta somministrazione di farmaci antidolorofici, non somministrati nel caso di specie. Contesta, inoltre, l'ulteriore addebito mosso ai propri sanitari, circa l'erronea somministrazione di antibiotico in via di emergenza, al momento dell'operazione, e, non già, in reparto, sostenendo che, se è stato l'antibiotico a cagionare la reazione allergica, in reparto vi sarebbero state minori possibilità di eseguire un trattamento rianimatorio rispetto ai presidi ed agli specialisti presenti in sala operatoria. L'appellante ha, dunque, reiterato le osservazioni critiche alla C.T.U. medico-legale già espresse dai Consulenti tecnici di parte, a mente dei quali: “i farmaci FO, ON e TA, erano già stati somministrati senza alcun effetto nelle precedenti anestesie, da ultimo quella del 7/1/2019. Può agevolmente sottolinearsi “senza alcun effetto” relativamente a questi farmaci, perché anche nell'intervento del 7 gennaio, la reazione orticarioide si era verificata al termine dell'anestesia, nella recovery room. L'intervento era terminato alle 11:30 e alle 11:10 erano stati somministrati paracetamolo (Tachipirina) e OL (Ketorolac) per via endovenosa. E' di ogni evidenza che, se i farmaci cui il paziente era allergico fossero stati quelli dell'induzione di anestesia (FO, TA e ON), anche il 7/1/2019 il quadro clinico allergico – ancorché più modesto – si sarebbe manifestato ben prima del termine dell'anestesia, subito dopo la somministrazione di questi farmaci che, appunto, si utilizzano all'inizio dell'anestesie. Invece, gli unici farmaci che compaiono al termine e, quindi, in pagina 4 di 20 prossimità cronologica, furono gli antidolorifici;
- il paziente sino al 26/01/2019 nella sua vita era stato sottoposto a 12 (dodici) anestesie in gran parte delle quali sono stati utilizzati in TA, il ON ed il FO e per dieci volte senza reazione allergica di alcun tipo. Le uniche 2 reazioni allergiche descritte erano entrambe avvenute in recovery room dopo verso la fine dell'anestesia erano stati somministrati antidolorifici, in particolare il paracetamolo;
- Nella vicenda del 26/01/2019 l'anestesia era stata appena indotta quando è comparso lo shock anafilattico e nessun farmaco antidolorifico, tanto meno il paracetamolo né il RO (che nella precedente occasione erano stati associati per prossimità cronologica alla reazione orticariodie) erano stati somministrati; - Quindi, nessuna prova né prevalente sospetto su un farmaco piuttosto che su un altro riguardo la causa dell'allergia se non illazioni. La gentamicina sarebbe stata iniziata una/due ore prima e con essa la ampicillina;
non sono stati somministrati antidolorifici, gli oppiacei, il barbiturico ed il curaro erano stati somministrati più di dieci volte in passato senza alcun problema”. Nondimeno, i Consulenti tecnici nominati nel giudizio di A.T.P. hanno già esaustivamente confutato le osservazioni dei CC.TT.P., chiarendo che: “E' anche opportuno riepilogare i farmaci impiegati nelle ultime quattro anestesie, compresa quella che fu seguita dal decesso del paziente, a prescindere dall'aggiunta successiva di farmaci antidolorifici non anestetici (paracetamolo, RO): • 10.1.2017: propofol, midazolam, IO, fentanil, atropina – vi furono manifestazioni allergiche (pomfi pruriginosi); • 7.7.2017: propofol, midazolam, fentanil – vi furono manifestazioni allergiche (prurito); • 7.1.2019: propofol, midazolam, fentanil più desametasone – vi furono manifestazioni allergiche (pomfi pruriginosi); • 26.1.2019: propofol, IO, fentanest – vi fu reazione allergica fatale. E' da sottolineare che per l'ultimo fatale intervento la gentamicina era stata iniziata una volta trasferito il paziente in sala operatoria insieme all'ampicillina, a differenza di quanto indicato dai consulenti tecnici di parte resistente;
la dizione “1-2 ore” riguarda il tempo di infusione previsto per l'antibiotico a partire dall'inizio della somministrazione, che è chiaramente ed esplicitamente indicato dopo l'arrivo in sala operatoria alle 15:15. E' da far presente che i sospetti adesso avanzati dai consulenti dell'Azienda resistente nei confronti del paracetamolo non erano stati condivisi dai clinici di quell'Azienda, dato che alla dimissione del 21.01.2019 era stato prescritto paracetamolo, nella dose di 1000 mg al bisogno con massimo di una compressa ogni 8 ore. […] Sotto il profilo più strettamente clinico anestesiologico […] E' da precisare (vedi relativa cartella anestesiologica agli atti) che nell'intervento del 7.1.2019 risultano somministrati propofol, midazolam, fentanile, desametasone (cortisonico, al dosaggio di 6 mg), quindi l'intervento risultava eseguito con maschera laringea a differenza di quello successivo, eseguito con intubazione e quindi con somministrazione di curaro quale il IO. Questo commento necessita di articolazione e pagina 5 di 20 richiami fisiopatologici che considerino i fattori di rischio delle reazioni allergiche a farmaci in genere, distinguendole se correlati ai farmaci, al paziente, o ad entrambi: - ipersensibilità a farmaci (conosciuta e non); - somministrazioni ripetute intermittenti o con ampia latenza;
- precedente reazione al farmaco;
- contaminanti di produzione (stabilizzanti, antiossidanti, eccipienti); - relativi alla struttura del farmaco (immunogenicità per PM15>500); - eccipienti allergenici;
- via di somministrazione parenterale: ha conseguenze più gravi per il rapporto fra dose e tempo di assunzione e risulta più immunogena per una sorta di “sovradosaggio recettoriale”; - condizioni individuali predisponenti: nel caso in esame precedenti reazioni allergiche a farmaci, asma bronchiale. Numerosi di tali fattori sono di rilievo anche per il presente caso. Le reazioni allergiche immediate riconoscono meccanismo “IgE mediato”, possono manifestarsi in forma dal lieve al grave (scala di Ring e Mesmer) fino allo shock anafilattico, entro poco tempo (da immediatamente a pochissime ore) ma – soprattutto – dopo la prima somministrazione di un nuovo trattamento con quel/quei farmaci. Infatti, deve avvenire il primo contatto con l'antigene sensibilizzante e quindi una nuova esposizione che possa scatenare una reazione anafilattica;
in questo intervallo si verifica la fase di sensibilizzazione del sistema immunitario. Non sono completamente identificate le relazioni di sensibilizzazione fra alimenti, farmaci, additivi, ereditarietà se non per le loro complementarietà di reazioni crociate. La gravità è dovuta alla degranulazione di mastociti e basofili, cellule rispettivamente dei tessuti e del sangue, con rapida liberazione di ingenti quantità di sostanze proinfiammatorie sia preformate nei granuli (istamina, serotonina, acido arachidonico, fattori del complemento, proteasi varie) sia sintetizzate estemporaneamente e rapidamente (prostaglandine, fattori attivanti le piastrine, radicali liberi dell'ossigeno), sia sintetizzate in un più lungo arco di tempo (citochine). Molti di tali mediatori hanno azione hanno azione convergente vasodilatatoria, edemigena, broncospastica […]le somministrazioni successive rappresentano un fattore di maggior allergizzazione, unitamente alla via di somministrazione e alle patologie associate (non indifferenti nel caso in esame). Come già specificato nella bozza, i dati a disposizione negli atti rivelano che il precedente intervento chirurgico urologico era stato effettuato pochi giorni prima senza intubazione del paziente (quindi senza ricorso a paralisi neuromuscolare per sedazione), differentemente da quello in esame: tale differenza non è minima, dal momento che uno dei farmaci più fortemente indicati dalla letteratura nell'indurre o facilitare l'anafilassi (anche potenziando o interagendo in maniera crociata con altri farmaci somministrati) è appunto il IO. Il IO ha un peso molecolare di oltre 600 ed è descritto essere in grado di determinare da solo il più alto numero di reazioni allergiche in corso di induzione di anestesia, amplificando tali effetti con reazioni crociate con altri farmaci come pure con disinfettanti, tutti utilizzati nel caso in esame e dotati anche essi di effetti pagina 6 di 20 allergizzanti (si veda la letteratura citata nella bozza, in particolare il numero speciale dedicato alle allergie in anestesia): dall'amplificazione del tutto è ampiamente spiegata la gravità e precocità di manifestazione. E' da ribadire quanto già affermato nella bozza relativamente alle azioni e interazioni farmacologiche evidenti nel caso in esame: - nel caso di manifestazioni allergiche (di vario grado) connesse all'anestesia, è dato certo di letteratura che l'incidenza della problematica varia da 1/1250 casi a 1/18000 e i curari sono responsabili della maggior parte dei casi di reazioni allergiche durante anestesia;
- secondo tali dati di letteratura (internazionale e recente) vi è la concreta elevata probabilità di una reazione crociata fra IO e farmaci e presidi vari utilizzati per procedure anestesiologiche e chirurgiche all'induzione e durante l'intervento stesso: ampicillina, gentamicina, ipnotici, oppioidi, disinfettanti cutanei di uso chirurgico contenenti clorexidina o ammonio quaternario: sono fattori molteplici e concorrenti. Si parla di allergie crociate ai farmaci quando la manifestazione allergica si verifica non solo in seguito all'assunzione di un determinato farmaco, ma anche in seguito all'assunzione di farmaci con struttura chimica simile a quest'ultimo
o con meccanismo d'azione analogo o anche con peso molecolare maggiore di 500 (il IO come si è detto ha PM di oltre 600). Tutte queste sostanze risultano utilizzate nel corso dell'intervento in esame e non è possibile scomporre l'incidenza percentuale del singolo farmaco/presidio nella responsabilità della reazione allergica mortale accaduta, prescindendo dal curaro IO, del quale è già stata appunto citata la “riconosciuta concreta elevata probabilità”, potenziata da uno o più, potenzialmente da tutti gli altri farmaci/presidi utilizzati nel corso dell'intervento stesso”. Tanto premesso, i CC.TT.UU. hanno, dunque, chiarito con estrema puntualità che, seppur non risulti possibile accertare quale singolo farmaco ovvero quale combinazione di farmaci abbia determinato l'insorgenza dello shock anafilattico che ha cagionato il decesso del paziente – fermo il sicuro effetto allergizzante del IO, come comprovato da ampia bibliografia scientifica -, tale shock anafilattico è stato senz'altro determinato dalla somministrazione dell'anestesia. Ciò in ragione dell'insorgenza dello shock immediatamente dopo la somministrazione dei farmaci anestetici, della gravità e precocità della manifestazione allergica, dell'uso di molteplici farmaci dotati di effetto allergizzante da soli ovvero in combinazione tra loro (tra i quali deve senz'altro includersi anche la terapia antibiotica somministrata in urgenza dall'anestesista in ragione della mancata previa somministrazione in reparto), della predisposizione genetica del paziente rivelata dai pregressi episodi allergici e taciuta dal personale sanitario della medesima
[...]
, dell'ulteriore sensibilizzazione del paziente in CP_1 occasione della somministrazione di farmaci allergizzanti eseguita appena pochi giorni prima dell'anestesia che ha cagionato lo shock anafilattico del paziente, in occasione del precedente intervento urologico, in cui il paziente aveva peraltro già manifestato reazione pagina 7 di 20 allergica, e del conseguente maggior rischio correlato alla ripetizione dell'anestesia, dell'intubazione del paziente con sedazione e della conseguente somministrazione di curaro, qual è il IO, costituente “uno dei farmaci più fortemente indicati dalla letteratura nell'indurre o facilitare l'anafilassi (anche potenziando
o interagendo in maniera crociata con altri farmaci somministrati)”, causa di reazioni allergiche dirette ovvero crociate, in combinazione con altri farmaci. A tal proposito, i Consulenti hanno pure già puntualizzato che l'erronea somministrazione di antibioticoterapia in sala operatoria ha assunto efficacia concausale rispetto alla manifestazione allergica in quanto “vi è la concreta elevata probabilità di una reazione crociata fra IO e farmaci e presidi vari utilizzati per procedure anestesiologiche e chirurgiche all'induzione e durante l'intervento stesso: ampicillina, gentamicina, ipnotici, oppioidi, disinfettanti cutanei di uso chirurgico contenenti clorexidina o ammonio quaternario: sono fattori molteplici e concorrenti” di talché “l'antibioticoprofilassi di emergenza con gentamicina e poi con ampicillina e la mancata comunicazione dei precedenti allergici correlati ad anestesie – che, in maniera da ritenere concorrente, hanno svolto un ruolo causale nell'episodio allergico letale”. Peraltro, risulta assolutamente indimostrato che l'eventuale insorgenza della crisi allergica in reparto sarebbe stata gestita con minor efficacia rispetto all'eventualità di insorgenza della crisi in sala operatoria, trattandosi pur sempre di reparto ospedaliero con obbligo di immediata e repentina assistenza del paziente. I CC.TT.UU. hanno, inoltre, debitamente evidenziato che, diversamente dall'anestesia fatale eseguita in data 26.01.2019, in occasione del precedente intervento urologico del 07.01.2019 l'anestesista aveva cautelativamente somministrato cortisonico in dosi adeguate ed il paziente non era stato intubato. I Consulenti nominati hanno, dunque, del tutto condivisibilmente ritenuto che: “Causa della morte è da stimare uno shock anafilattico con ipotensione drammatica e intrattabile e grave broncospasmo, complicato da uno pneumo-emotorace con arresto cardiocircolatorio precocissimo documentato in cartella clinica e concluso da un'aritmia cardiaca “preagonica” e intrattabile”; che “benché i farmaci anestetici siano quelli più probabilmente imputabili per lo shock letale, va tenuto presente anche il fatto che sia stato necessario somministrare antibiotici nell'immediato periodo preoperatorio e operatorio (fino all'insorgenza dello shock anafilattico) per mancanza di preventivo avvio di profilassi antibiotica in paziente a rischio infettivo aggravato dai precedenti cardiovascolari (protesi valvolare aortica). L'intervento era stato deciso fino dalla mattina, l'inserimento nella nota operatoria riporta l'orario 9:00 e l'ingresso nel blocco operatorio avvenne due minuti prima delle 15:00: ci sarebbe stato il tempo per eseguire una profilassi rituale e non di emergenza come fu invece eseguita”; che, pertanto, “l'antibioticoprofilassi di emergenza con gentamicina e poi con ampicillina e la mancata comunicazione dei precedenti allergici correlati ad anestesie – che, pagina 8 di 20 in maniera da ritenere concorrente, hanno svolto un ruolo causale nell'episodio allergico letale”; che, nondimeno, “Considerando la repentinità della reazione allergica e il suo rapido aggravamento a livello cardiocircolatorio e respiratorio, è da stimare che solo comportamenti capaci di prevenire la reazione, o almeno di prevenirne la gravità, potessero apprezzabilmente cambiare il risultato finale: instaurare una profilassi antiallergica, somministrare preventivamente broncodilatatori e farmaci antiallergici, utilizzare ipnotici e curari meno a rischio di innescare reazioni allergiche, prolungare la preossigenazione in respiro spontaneo. Va anche considerato che il paziente era portatore di gravi comorbilità cardiovascolari e respiratorie, tali da rendere dubbio l'esito in caso di prevenzione solo parziale della reazione allergica”; che, dunque, “poiché vi è inevitabile incertezza su quali scelte avrebbe fatto l'anestesista, in una prospettiva ex ante, per prevenire il rischio di reazioni allergiche e su quale efficacia queste misure avrebbero avuto, non si hanno motivi per stimare che se fossero mancate quelle negligenze la probabilità di prevenire la reazione allergica fatale fosse superiore alla eventualità contraria, che cioè la reazione allergica insorgesse comunque e portasse a morte il paziente”.
5.3 L'appellante incidentale si duole, altresì, del difetto di prova della prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno. La prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno devono essere, tuttavia, parametrate all'ontologica incertezza che contraddistingue il danno da perdita di chance, quale danno da possibilità perduta, e, non già, all'evento morte, quale danno da lesione certa del bene salute. Occorre, dunque, accertarsi se i sanitari potessero prevedere che, omettendo la condotta doverosa, avrebbero privato il paziente di una seria chance di guarigione e se potessero, dunque, prevedere tale evento di danno incerto approntando le opportune cautele, e, non già, se la condotta doverosa omessa avrebbe, più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente, dovendosi altrimenti sempre escludere la prevedibilità ed evitabilità dell'evento di danno ogniqualvolta si verta in materia di danno da perdita di chance e, non già, di danno da perdita del bene finale salute. Nel caso di specie, pur non potendosi stabilire con certezza quali precauzioni avrebbe adottato l'anestesista in caso di diligente informazione circa i molteplici pregressi episodi allergici e quale efficacia tali presidi avrebbero avuto e dovendosi, dunque, qualificare l'evento di danno in termini di mera possibilità di guarigione perduta, i Consulenti hanno pure chiarito le molteplici alternative terapeutiche in caso di corretta informazione dell'anestesista e, conseguentemente, la prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno (perdita della chance di guarigione), affermando che “le possibilità erano più di una, tra loro complementari, considerando l'intervallo di tempo fra il secondo consenso e la procedura:
1. Instaurare una profilassi antiallergica, somministrare preventivamente broncodilatatori, eliminare farmaci già noti per essere allergizzanti (FANS precedentemente usati, peraltro in questo pagina 9 di 20 caso non ripetuti);
2. All'induzione utilizzare ipnotici e soprattutto curari indicati come prudenziali in corso di manifestazioni allergiche;
3. Predisporre presidi congrui “pronti all'uso” di trattamento eroico (adrenalina, antistaminici iniettabili, cortisonici ad alta dose) oltre a eseguire un pretrattamento profilattico con gli stessi qualche minuto prima della induzione, da effettuarsi dopo prolungata preossigenazione in respiro spontaneo. Non è possibile avere certezza circa quale sarebbe stato l'esito in caso di consapevolezza dei precedenti allergici del paziente”. Risulta, dunque, correttamente provato che i sanitari dell' potessero ben prevedere che, RO omettendo di comunicare i precedenti episodi allergici del paziente all'anestesista, potessero cagionare l'erronea somministrazione di farmaci idonei a scatenare una nuova e più grave (in ragione della vicinanza temporale delle somministrazioni) crisi allergica e, per converso che, diligente adempiendo i propri obblighi informativi, potessero prevenire la perdita della possibilità di guarigione sofferta dal paziente. I CC.TT.UU. hanno, dunque, correttamente concluso che “nella cartella clinica messa a disposizione dell'anestesista fece difetto la segnalazione di precedenti eventi avversi;
se quei dati fossero stati a disposizione dell'anestesista questi avrebbe modificato il suo comportamento, vi è quindi nesso di causa tra tale mancata informazione e il trattamento eseguito dell'anestesista, quest'ultimo considerato causale del decesso, mentre è incerto è quali misure sarebbero state prese tra le varie possibili e associabili fra loro;
se fossero state prese idonee misure, scegliendo farmaci a basso rischio di reazione allergica e premedicando il paziente con cortisonico in dosi adeguate (desametasone era stato somministrato insieme agli anestetici il 7.1.2019), la probabilità di incidente allergico mortale si sarebbe ridotta, anche se non è possibile precisarne la misura;
per le ragioni anzidette è stata stimata sussistente una responsabilità professionale dei medici, causalmente correlata con una diminuzione delle chance di conseguire un risultato favorevole;
l'omesso recupero delle cartelle cliniche precedenti, anche di quella più recente e del medesimo reparto urologico, è stata stimata [un'ipotesi di colpa] non lieve – e quindi grave”.
5.4 L'appellante incidentale nega, inoltre, che sul personale medico e infermieristico del reparto di urologia gravasse l'obbligo di informare l'anestesista delle reazioni allergiche occorse in occasione dei precedenti interventi chirurgici eseguiti presso il medesimo Ospedale di Perugia. A tale riguardo, i Consulenti nominati hanno già esaustivamente chiarito che, se “non è da censurare il comportamento dell'anestesista sulla base delle informazioni in suo possesso, per quanto riguarda sia la terapia antibiotica, sia i trattamenti anestetici, sia i tentativi rianimatori all'insorgenza della complicazione”, diversamente, “Un ruolo critico nella catena di eventi che portarono al decesso del signor è da attribuire Pt_2 alla mancata informazione all'anestesista dei precedenti allergici del paziente, che dopo lunghi anni e molti interventi senza pagina 10 di 20 complicazioni si sono verificati nei tre ultimi interventi prima di quello per cui è causa ed in tutti e tre i casi si sono verificati nell'immediato periodo post-operatorio”. Ciò in quanto, “Se anche le cartelle cliniche del 2017 fossero state di non immediata disponibilità per farraginosità di archiviazione, non dovevano esserci problemi con quella di pochi giorni prima: tra la dimissione del 21.1.2019 e il nuovo ricovero erano passati solo quattro giorni”. Pertanto, “Non può essere considerata un'attenuante il fatto che il paziente avesse negato di avere sofferto di allergie: questo varrebbe se non ci fosse stata una continuità di ricoveri nella medesima struttura e quindi la possibilità, anzi la doverosità di recuperare le precedenti cartelle cliniche per inquadrare il paziente. Se anche le cartelle cliniche del 2017 fossero state di non immediata disponibilità per farraginosità di archiviazione, non dovevano esserci problemi con quella di pochi giorni prima: tra la dimissione del 21.1.2019 e il nuovo ricovero erano passati solo quattro giorni. Va quindi considerato a chi competeva la raccolta e la trasmissione di quella informazione critica. Questo è innanzi tutto un problema di organizzazione aziendale che riguarda l' nel suo Controparte_5 complesso;
più in dettaglio è da stimare che tale compito fosse primariamente del reparto chirurgico, ove il paziente era ricoverato, con corresponsabilità del personale infermieristico e medico nella disposizione, nella esecuzione e nel controllo del compito. Non è da stimare conforme alle comuni regole di buona pratica medica il mancato trasferimento ai curanti, in particolare all'anestesista che intervenne per l'operazione del 26.1.2019 e all'équipe che eseguì le manovre rianimatorie, delle informazioni sui precedenti di manifestazioni allergiche in fase immediatamente post-operatoria negli ultimi tre interventi ricevuti dal paziente, e la mancata somministrazione in reparto di una profilassi antibiotica pre- operatoria. Entrambi questi difetti, che dipendono dalla organizzazione del nosocomio (il trasferimento delle informazioni tramite il recupero delle cartelle cliniche precedenti) e dall'attività del personale del reparto urologico (la lettura e la valorizzazione del dato anamnestico, la somministrazione della profilassi antibiotica con corretto anticipo prima del trasferimento in sala operatoria), sono da stimare concausa della reazione allergica letale, perché se non si fossero verificate vi era una seria possibilità che il comportamento dell'anestesista fosse diverso e tale da cercare di prevenire quella reazione”. Inoltre, in risposta alle analoghe osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, i CC.TT.UU. hanno già chiarito che “Circa le informazioni non trasmesse è opportuno rammentare che il Controparte_6 ha pubblicato le Linee guida per la
[...] diagnosi e la gestione delle allergie ai farmaci, sia nei pazienti adulti sia nei bambini e nei giovani. Le Linee guida del NICE identificano tra le questioni più critiche la scarsa documentazione clinica e la carenza di informazioni su pazienti con allergie ai farmaci, oltre a una limitata condivisione di queste informazioni tra gli operatori sanitari e con gli stessi pazienti. La fondazione GIMBE pagina 11 di 20 (organizzazione indipendente per l'integrazione delle migliori evidenze scientifiche) ha fatto suo tale documento laddove dedica una sezione a “Documentare e condividere le informazioni con altri professionisti sanitari”. Infine, il DM Salute 30.4.201518 ha ribadito l'obbligo di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da farmaci e da vaccini e ha definito dei limiti di tempo entro cui gli operatori sanitari sono tenuti ad effettuare la segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) dell'AIFA“. L'omessa comunicazione all'anestesista dei precedenti episodi allergici, in uno con la mancata preventiva somministrazione di antibioticoterapia in reparto, costituisce, dunque, una grave negligenza imputabile al personale sanitario dell' RO
dotata di efficacia causale rispetto alla prognosi quoad
[...] vitam del paziente.
6. Tanto premesso in punto di an, il primo motivo d'impugnazione principale è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di maggior godimento del rapporto parentale con il paziente avanzata dalla sorella, Sig.ra Parte_2 Il Giudice di prime cure ha, infatti, erroneamente rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, Parte_2
, nonostante la sussistenza di un rapporto di parentela
[...] documentalmente provato consentisse di desumere – nel difetto di prova contraria – il pregiudizio morale sofferto dall'attrice in conseguenza della perdita del fratello mentre il pregiudizio dinamico-esistenziale, debitamente allegato, sia stato oggetto di precipuo capitolo di prova orale, erroneamente rigettato dal primo giudice. Il danno cd. Da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita pagina 12 di 20 nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima (Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005). Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859).
6.1 Nel caso di specie, il rapporto parentale fra l'appellante ed il paziente, Sig. , risulta documentalmente comprovato Controparte_4 mediante produzione dei rispettivi atti di nascita (all. ti 5 e 6 parte ricorrente), dai quali si evince la coincidenza della loro paternità e maternità e, conseguentemente, la relazione fraterna. La ricorrente ha, altresì, allegato di frequentare settimanalmente il Sig. , unico fratello rimastole, mediante contatti telefonici Pt_2 ovvero visite personali, nonché di ritrovarsi abitualmente con le rispettive famiglie in occasione di ricorrenze e durante le festività Natalizie ovvero Pasquali. Tali circostanze sono state pienamente corroborate dalla teste, Sig.ra – da ritenersi Testimone_1 pienamente attendibile in ragione della credibilità e dovizia di particolari delle circostanze rappresentate -, la quale, sentita all'udienza del 17.04.2024 in relazione al capitolo n. 2) della memoria di parte appellante, ha dichiarato: “Premetto di essere la figlia della signora nipote del sig. Parte_2 CP_4
. Mia madre e il sig. erano rimasti in vita ultimi
[...] CP_4 di sei fratelli, era l'ultimo figlio e mia madre la quarta CP_4 figlia più grande di lui di nove anni. Tra i due c'è sempre stato un rapporto di aiuto reciproco, trascorrevamo spesso i fine settimana insieme, preciso che io vivo nello stesso stabile in cui vivono mia madre e mio padre e lo zio si occupava della potatura dei nostri olivi e c'è sempre stata una frequentazione settimanale e la domenica si pranzava insieme. Mia madre ha assistito mio zio durante gli anni di malattia e quando i miei genitori sono stati in ospedale lo zio
mi ha aiutato nell'assistenza, essendo io figlia unica. Da CP_4 quando ero piccola abbiamo sempre trascorso le festività con lo zio
”. Risulta, dunque, correttamente provato il danno da perdita CP_4 di chance di maggior godimento del rapporto parentale con il pagina 13 di 20 paziente, sofferto dalla sorella, Controparte_4 Parte_2 nella duplice componente morale e dinamico-esistenziale.
6.2 Per converso, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Sig.ra
[...]
figlia della moglie del Sig. Parte_1 Controparte_4 nel difetto di qualsivoglia rapporto di parentela o affinità ovvero di una pregressa stabile convivenza dalla quale possa desumersi l'instaurazione di una vera e propria famiglia de facto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio (Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, n. 8037). Non è dunque rilevante la mera esistenza del vincolo affettivo né è sufficiente la sussistenza di una mera convivenza, ma occorre comprovarsi che il vincolo affettivo sia inquadrabile entro le coordinate della famiglia di fatto. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l'assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure. Questi principi sono desumibili, oltre che dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima infatti, chiamata a stabilire come dovesse interpretarsi la nozione di diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, da un lato ha chiarito che in tale nozione rientrano anche i rapporti di fatto tra un minore e il compagno del genitore di quegli (Corte EDU, 19.2.2013, n.n. c. Austria, 96), ma dall'altro lato ha soggiunto che “la nozione di
“vita familiare” ai sensi dell'art. 8 CEDU può comprendere relazioni familiari de facto, purché ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonché il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino” (Corte EDU CEDU 27.4.2010, e c. Italia, 48). Una volta che ricorra Per_7 Tes_2 tale presupposto di fatto, il danno non patrimoniale segue i medesimi criteri applicabili alla famiglia de iure, come riconosciuto dalla L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 49, “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il quale prevede quanto segue: “in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite” (Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n. 15766). Tanto premesso, risulta pacifico che fra la ricorrente ed il paziente non sussistesse alcun rapporto di parentela né che i due abbiano mai convissuto. A tale riguardo, la medesima ricorrente ha allegato che la convivenza fra la madre ed il Sig. è Pt_2 pagina 14 di 20 iniziata nel 1990, quando ella aveva già raggiunto la maggiore età; che, nonostante il trasferimento della madre presso il Sig. , Pt_2 era rimasta a vivere con la nonna, non avendo, dunque, mai convissuto con quest'ultimo; che i due si sono sposati nel 1998, quando la ragazza aveva già raggiunto i 26 anni. Né il ha mai Pt_2 proceduto all'adozione della figlia della coniuge. A tal proposito, l'appellante asserisce che il doc. 13 allegato all'atto introduttivo del giudizio – recante attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia rilasciata in data 28.03.2019 circa il fatto che la Sig.ra in data 07.01.2019, avrebbe Parte_1 richiesto un appuntamento per il riconoscimento della paternità a cura del Sig. fissato per il 15.01.2019, al quale, Controparte_4 tuttavia, gli interessati non si sarebbero presentati a causa di una indisposizione del Sig. – sarebbe idoneo a supplire Controparte_4 all'accertata insussistenza di un rapporto di parentela ovvero a comprovare un vincolo affettivo inquadrabile entro le coordinate della famiglia de facto. Nondimeno, giova evidenziarsi che l'appuntamento è stato richiesto, per espressa allegazione di parte, dalla Sig.ra di talché non è in alcun modo Parte_1 idoneo a rivelare l'animus del Sig. e la pregressa Pt_2 assunzione di tutti gli oneri, i doveri e le potestà ordinariamente incombenti sul genitore de iure. Peraltro, il riconoscimento di paternità costituisce atto personalissimo che può essere compiuto dal solo genitore biologico, affatto coincidente con l'adozione in casi particolari ordinariamente prevista a favore del figlio del coniuge, di talché la dedotta procedura non avrebbe potuto neppure astrattamente condurre all'instaurazione di un rapporto di parentela fra i due soggetti. Del pari, la circostanza che, in seguito al pensionamento del Sig. il negozio di ortofrutta Controparte_4 precedentemente gestito dallo stesso sia stato rilevato dal figlio,
unitamente alla sorella, Controparte_3 Parte_1
, i quali hanno costituito un'impresa familiare, e che il
[...] Sig. continuasse a collaborare con l'attività Controparte_4 gestita dai due fratelli rifornendola mediante il proprio orto, pur certamente comprovando la sussistenza di rapporti distesi e cordiali, costituisce una scelta di carattere meramente commerciale e non è in alcun modo idonea a comprovare la sussistenza di un legame affettivo assimilabile alla famiglia de facto fra la Sig.ra Parte_1
ed il Sig. in forza del quale possa
[...] Controparte_4 ritenersi che il Sig. avesse assunto, a tutti gli Controparte_4 effetti, il ruolo di padre de facto di e che costei abbia Pt_1 sofferto, in seguito alla sua morte, un dolore dell'animo ed un'alterazione delle abitudini di vita assimilabili a quelli derivanti dalla perdita di un padre. Da tanto consegue l'inammissibilità e irrilevanza del capitolo di prova n. 1) di parte ricorrente, ivi reiterato, in quanto diretto a comprovare le medesime, superflue, circostanze. Come chiarito da Cassazione civile sez. III, 21/04/2016, n. 8037, inoltre, dalla mera nascita di un fratello non può automaticamente desumersi la sussistenza di un rapporto affettivo inquadrabile entro le coordinate della famiglia di pagina 15 di 20 fatto fra il partner ed il precedente figlio del partner. Neppure i certificati inerenti lo stato psicologico dei figli della Sig.ra e sono, Parte_1 Persona_8 Persona_9 infine, idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto affettivo inquadrabile entro le coordinate della famiglia di fatto fra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Controparte_4 meramente comprovando il profondo disagio psicologico vissuto dai ragazzi in conseguenza della morte del padre e della nonna paterna già in epoca antecedente al decesso del , aggravato dal Pt_2 decesso del – che ben potevano ritenere il nonno materno, in Pt_2 quanto coniugato con la nonna materna, senza che da ciò possa automaticamente desumersi la sussistenza di un rapporto famigliare de facto fra la Sig.ra ed il – e Parte_1 Pt_2 dalle misure restrittive della libertà personale adottate dal Governo in occasione dell'emergenza covid-19. 7. Il secondo motivo di appello incidentale proposto dall'
[...]
è fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure CP_1 ha, infatti, erroneamente liquidato il danno da perdita di chance di maggior godimento del rapporto parentale sofferto dai familiari superstiti quale frazione percentuale del corrispondente danno da perdita del rapporto parentale, omettendo peraltro di tenere debitamente conto del carattere estremamente ridotto della chance perduta e delle ridotte prospettive di vita del paziente in considerazione delle molteplici comorbilità sofferte, che avrebbero, in ogni caso, imposto una liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale inferiore ai parametri tabellari. Il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide, infatti, con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico – a cui consegue un danno permanente alla salute – ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato (Cassazione civile, sez. III, 31/01/2024, n. 2892). L'incertezza del risultato, va ribadito, è destinata ad incidere non sulla analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno, poiché la possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance) è la qualificazione/identificazione di un danno risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante (comunque afferente al diritto alla salute), e non della relazione causale tra condotta ed evento, che si presuppone risolta positivamente prima e a prescindere dall'analisi dell'evento lamentato come fonte di danno. In tal senso, pertanto, la chance risulta un diminutivo astratto dell'illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), “da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28993). La chance perduta, costituendo autonomo bene della vita quale possibilità perduta, dev'essere, dunque, risarcita equitativamente, non necessariamente quale frazione percentualistica del danno finale. pagina 16 di 20 7.2 Inoltre, con riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale assunto a base di calcolo del danno da perdita di chance, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il Giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859). Il grave quadro polipatologico sofferto dal Sig. (soggetto di 76 anni, forte Controparte_4 fumatore fino a 5 anni prima, affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, broncospasmo e da ipertensione arteriosa, obeso, operato cinque anni prima di protesi valvolare aortica e di duplice by pass aorto-coronarico e ripetutamente trattato mediante chirurgia endoscopica, chemioterapia e immunoterapia locale per carcinoma vescicale) e la conseguente verosimile limitatezza del periodo di vita entro il quale i familiari avrebbero potuto, in ogni caso, godere del rapporto parentale perduto avrebbero, dunque, giustificato un preliminare abbattimento delle somme tabellarmente previste a ristoro del danno da perdita del rapporto parentale (bene finale), assunte quale base di calcolo del danno da perdita di chance.
7.3 Con riguardo al caso di specie, la liquidazione deve, inoltre, tenere conto del carattere estremamente ridotto della chance perduta. Come evidenziato dai CC.TT.UU., infatti, “la gravità delle manifestazioni anafilattiche precoci all'induzione è stata amplificata dallo status clinico di base del paziente, sia cardiopatico che broncopneumopatico cronico, oltre che dalla diatesi allergica anche a farmaci” di talché “Non è possibile avere certezza circa quale sarebbe stato l'esito in caso di consapevolezza dei precedenti allergici del paziente – consapevolezza che poteva derivare dalle cartelle cliniche dei ricoveri presso la stessa struttura o dall'anamnesi del paziente che fu invece reticente – e di adozione di tutte le cautele sopra accennate, data la molteplicità dei farmaci somministrati e presidi utilizzati normalmente (clorexidina), tra loro interagenti in senso anafilattico, e la gravità della reazione decisamente discontinua rispetto ai precedenti (che avevano avuto soltanto manifestazioni cutanee). Non vi sono neppure dati di letteratura che consentano una sia pur approssimativa stima della probabilità di un diverso e fausto esito, fosse esso di totale assenza di reazione oppure di reazione blanda, dominabile e non pericolosa per la vita”. Il Giudice di prime cure ha, dunque, erroneamente stimato la perdita di una chance di sopravvivenza del 25%, liquidato il danno da perdita di chance quale frazione del corrispondente danno finale da perdita pagina 17 di 20 del rapporto parentale ed assunto quale base di calcolo la somma ordinariamente liquidabile a ristoro del danno da perdita del rapporto parentale omettendo di tenere debitamente conto, a monte, delle gravi comorbilità e della conseguente ridotta aspettativa di vita del paziente. Tanto premesso, la chance deve essere risarcita equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., neppure quale frazione percentualistica del danno finale. Considerati l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, l'eventuale sussistenza di un rapporto di stabile convivenza, l'esistenza di familiari superstiti, in uno con il carattere estremamente ridotto della chance perduta e le gravi comorbilità sofferte dal paziente, a ristoro del danno da perdita di chance di godere per maggior tempo del rapporto parentale con il Sig. devono essere liquidati: € Controparte_4 35.000,00 in favore della moglie, Sig.ra € Controparte_2 45.000 in favore del figlio, Sig. € 12.000,00 in Controparte_3 favore della sorella, Sig.ra A tali somme, calcolate Parte_2 all'attualità, devono aggiungersi gli interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e la rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo. Per le anzidette ragioni, la domanda avanzata da deve essere, al Parte_1 contrario, rigettata.
8. Il secondo motivo d'impugnazione principale è, infine, parzialmente fondato e deve essere accolto. Il Giudice di prime cure ha correttamente disposto la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio in ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti. La statuizione risulta pienamente conforme al principio di soccombenza anche all'esito del presente grado di giudizio e deve essere, pertanto, confermata. Nondimeno, il Giudice di prime cure ha omesso di liquidare le spese vive sostenute dai ricorrenti per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 259,00 ed € 27,00), da compensarsi per 1/3 in ragione della soccombenza reciproca delle parti. Il Giudice di prime cure ha altresì omesso di liquidare le spese legali relative al giudizio di a.t.p., nonostante espressa domanda di parte ricorrente, che devono essere integralmente poste a carico della convenuta in ragione dell'accertamento RO della responsabilità dei sanitari preposti per la perdita di chance di maggior sopravvivenza del paziente, Le spese Controparte_4 del giudizio di a.t.p. di cui al n.r.g. 6727/2016 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato. Del pari, le spese di c.t.u., come già liquidate con decreto del 16.07.2021, devono essere poste integralmente a carico dell'
[...]
. Infine, l' deve essere condannata CP_1 RO alla integrale refusione delle spese vive sostenute dai ricorrenti nel giudizio di a.t.p. per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 259,00 ed € 27,00).
9. Conclusivamente, l'appello principale è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omesso accoglimento della pagina 18 di 20 domanda proposta da L'appello incidentale è Parte_2 parzialmente fondato, limitatamente all'erronea quantificazione del danno del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con il Sig. sofferto dai familiari. Controparte_4 10. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e accolta la domanda di e che solo in parziale Parte_2 riforma la presente pronuncia incide sulla quantificazione del danno, le spese di lite sono poste a carico dell' in RO ossequio al principio della soccombenza, sussistendo i presupposti per compensarle nella misura di 1/3 (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024). Le spese del presente grado sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, con maggiorazione del 30% in ragione della rappresentanza di più parti. Del pari, l'
[...]
deve essere condannata alla refusione delle spese vive CP_1 sostenute dalle appellanti principali per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo (€ 777,00 ed € 27,00), da compensarsi nella misura di 1/3.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma parziale dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 3772/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 24.08.2023, comunicata in data 30.08.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 2578/2021: 1. Condanna al pagamento di € RO
35.000,00 in favore della Sig.ra Controparte_2 oltre interessi sulle somme devalutate al momento dell'evento dannoso e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo;
al pagamento di € 45.000 in favore del Sig.
[...]
, oltre interessi sulle somme devalutate al momento CP_3 dell'evento dannoso e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e al pagamento di € 12.000,00 in favore della Sig.ra oltre interessi sulle somme devalutate al Parte_2 momento dell'evento dannoso e rivalutazione dalla data della presente pronuncia al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance di godimento del rapporto parentale con;
Controparte_4
2. Condanna al pagamento delle spese RO di lite del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. con n.r.g. 6727/2016 in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 3.442,00, oltre accessori di legge, ed alla refusione delle spese vive sostenute, pari ad € 286,00; pagina 19 di 20 3. Pone le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del16.07.2021, a carico integrale di RO ;
[...]
4. Condanna al pagamento delle spese RO vive sostenute dai ricorrenti nel giudizio di primo grado, pari ad € 286,00, da compensarsi per 1/3;
5. Condanna al pagamento delle spese RO di lite del presente grado di giudizio in favore di
[...]
e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
che si liquidano in complessivi € Controparte_3 12.988,00, oltre accessori di legge, ed alla refusione delle spese vive sostenute, pari ad € 804,00 in favore di
[...] e somme tutte da compensarsi Parte_1 Parte_2 per 1/3. Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
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