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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila composta dai Magistrati:
- Dr. Nicoletta Orlandi Presidente
- Dr. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
- Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 677/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 473bis.34 all'udienza del 4.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA con domicilio eletto in Teramo presso lo studio dell'Avv. Tiziana Marini, Parte_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E con domicilio eletto in Teramo presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Tommaso Navarra, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
30.01.2024 – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte”…”voglia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Teramo n. 62/2024 del 30.1.2024, non notificata, addebitare la separazione al comportamento contrario ai doveri matrimoniali dello , confermando il Controparte_1
contributo per il mantenimento da parte di questi alla Signora ella somma disposta Pt_1 dal Presidente del Tribunale in sede di comparizione personale e quindi in € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat con condanna della controparte alle spese di giudizio.
Voglia inoltre, qualora lo ritenga, disporre indagini di natura fiscale sul Signor CP_1
nato a [...] il [...] (c.f.: ), che tengano conto
[...] C.F._1 delle attività, dei conti correnti e dei depositi anche all'estero allo stesso riferibili ancorché a nome altrui;
delle carte di credito e di debito, nonché del tenore di vita dello stesso”.
Per l'appellato:
“…rigettare integralmente la domanda di gravame per come ex adverso spiegata all'appellante in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio descritte di cui alla suesposta narrativa;
condannare parte appellante, sempre e comunque, alla refusione delle spese e degli oneri tutti di giudizio in aggiunta al rimborso spese generali, il cap e l'iva come per legge”.
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (nr. 62/2024 pubbl. il 30/01/2024 emessa dal Tribunale di Teramo) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado n. 2843/2018 R.G. - promosso dall'odierno resistente
(onde ottenere: la separazione personale dalla moglie sposata con matrimonio concordatario Parte_1 celebrato in Sant'Omero (TE) in data 09.08.1997; l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con collocamento presso la madre;
la Persona_1 regolamentazione del diritto di visita del padre;
il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, la suddivisione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente (aderendo alla domanda di separazione personale e chiedendo: - l'addebito della separazione al marito per avere intrapreso in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale;
- la conferma dell'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre;
- l'attribuzione della casa coniugale alla resistente;
- il riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 1.200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat;
- fissazione del contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 600,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat- il Tribunale di Teramo così statuiva: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio in data 9.08.1997, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di
Roseto degli Abruzzi nell'anno 1997 al numero 37 – parte II – serie B ufficio 1; 2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roseto degli Abruzzi;
3) rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
4) pone a carico di CP_1
l'assegno di mantenimento a favore del figlio
[...] Persona_1 dell'importo di €.400,00, da corrispondersi direttamente allo stesso entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole;
5) pone a carico di l'assegno mensile Controparte_1 di €.400,00 a favore di da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni Parte_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) assegna la casa familiare ad 7) spese compensate”. Parte_1
1.1. Il Tribunale -premesso che con il provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, l'obbligo del ricorrente di versare l'importo di € 400,00 mensili per il mantenimento del figlio e l'importo di € 600,00 per il mantenimento della moglie- rilevava in primo luogo che, conformemente a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, andava pronunciata la separazione personale dei coniugi, non essendovi contestazione sulla impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
1.2. Dato inoltre atto che, a seguito della raggiunta maggiore età del figlio , Persona_1 era venuta meno la necessità di pronunciarsi in ordine all'affido ed alla collocazione del medesimo, esaminava e riteneva infondata la richiesta di addebito della separazione al ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Spiegava al riguardo come nella specie difettasse la prova, di cui era onerata la resistente, quale richiedente la pronuncia di addebito, del nesso causale tra l'asserita infedeltà coniugale e la crisi matrimoniale.
1.3 Affrontava poi la questione, rimasta controversa tra le parti, relativa al quantum del mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della moglie, la quale aveva dedotto di aver goduto di un alto tenore di vita durante il matrimonio e che, successivamente alla separazione, era stata costretta a svolgere supplenze in qualità di insegnante per circa €
800,00 mensili, risultando gli introiti della società alberghiera, di cui era socia al 50% con il marito, appena sufficienti a coprire i costi di gestione della struttura.
1.3.1. Rilevava che i redditi del ricorrente risultavano quantificati in € 15.500,00 per il 2020, in € 16.736,00 per il 2021 ed in € 13.887,00 per il 2022, come da documentazione allegata. Il ricorrente era altresì titolare del 33% del capitale sociale di una società e del 50% del capitale sociale di altra società; era inoltre emerso che il predetto era titolare del 50% delle quote della Levi di AR C. AS (del residuo 50% era invece titolare la moglie) che Pt_1
gestiva il Mané Boutique Hotel di Roseto, che aveva avuto ricavi per il 2019, come da bilancio di esercizio depositato in atti, pari ad € 163.781,00.
Non risultava peraltro contestato che lo fosse: - amministratore unico e socio per CP_1 la quota di nominali € 15.444,00 del capitale sociale di € 46.800,00, della IN Italia Srl;
- amministratore unico della Meximm AS;
- socio al 40% della IN SH.P.K. (con sede in Kossovo); - socio al 50% della Maxima Srl, esercente l'attività di commercio di vernici.
Infine, il ricorrente viveva in una casa di sua esclusiva proprietà.
1.3.2. Quanto alla situazione reddituale della moglie evidenziava che la stessa aveva percepito negli anni 2021 e 2022 redditi rispettivamente di € 13.005,00 ed € 12.156,00, continuando ad abitare nella casa coniugale assegnatale.
Invero la resistente, grazie alle qualifiche professionali maturate, era stata occupata quale insegnante di sostegno dal 2018 al 2021 percependo una retribuzione mensile di circa €
850,00, beneficiando altresì del 50% dei ricavi dell'attività di impresa della Levi di AR
SA & C. AS, della quale era socia accomandataria (in relazione alla quale la dedotta scarsa redditività era rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo la resistente prodotto alcun bilancio ulteriore rispetto a quello dell'anno 2019, dal quale non risultava affatto che l'hotel fosse in perdita, emergendone, al contrario, i ricavi effettivi sopra indicati).
1.3.3. Sottolineava che entrambe le parti processuali erano state molto reticenti in ordine agli introiti delle attività di impresa e dava atto che dalle risultanze probatorie era emerso che la coppia in costanza di matrimonio aveva goduto di un elevato tenore di vita caratterizzato da numerosi viaggi all'estero.
1.3.4. Pertanto, tenuto conto del fatto che la moglie era percettrice di redditi propri (derivanti non solo dal lavoro di insegnante, che le assicurava uno stipendio di € 850,00 al mese, ma anche dall'attività di impresa, che, diversamente da quanto addotto dalla resistente, era risultata tutt'altro che poco redditizia) e che la stessa era munita di elevata capacità lavorativa, considerate inoltre la durata del matrimonio (26 anni) e la differenza di circa €
200/300 mensili di reddito a favore del ricorrente, quantificava in € 400,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie.
1.4 Infine, assegnava la casa familiare alla moglie e determinava l'assegno di mantenimento a beneficio del figlio maggiorenne non autosufficiente in € 400,00 mensili, confermando nella misura del 50% ciascuno il contributo dei genitori alle spese straordinarie per il figlio _1
.
[...]
1.5 In ragione della reciproca soccombenza delle parti, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria resistente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di tre motivi di gravame, con i quali ha lamentato;
1) errato rigetto della domanda di addebito della separazione al marito;
2) mancata valutazione della sproporzione delle condizioni economiche dei coniugi e del tenore di vita della famiglia, con conseguente incongruità della misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie;
3) omessa disposizione di accertamenti fiscali sulla situazione reddituale di Controparte_1
3. L'originario ricorrente si è costituito nel presente grado di giudizio, contestando l'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell'impugnata sentenza.
4. La prima udienza fissata per il giorno 04.02.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis. 34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene in primo luogo utile chiarire che la presente causa, ai sensi degli artt.
35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., e può essere pertanto decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., non necessitando di istruttoria.
6. Va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera infedeltà non è sufficiente per fondare l'addebito della separazione, essendo necessario che la violazione del dovere di fedeltà si ponga quale causa della crisi coniugale, ha poi erroneamente omesso di riconoscere l'addebito a carico del marito, ritenendo che la moglie non avesse dimostrato l'efficacia causale della condotta del marito nel rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Espone che in realtà era emerso che lo aveva intrapreso, sin dal luglio 2017, una CP_1 convivenza con un'altra donna, coronata dalla nascita di un figlio, causando la fine dell'unione coniugale.
Spiega che il marito, omettendo qualsiasi contestazione sul punto, nulla ha dimostrato sulla anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla infedeltà perpetrata ai danni della moglie.
Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui incombe sulla persona che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'obbligo di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia di fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
6.2. Rileva il Collegio come la decisione del primo giudice in punto di rigetto della richiesta di addebito della separazione all'odierno appellato sia corretta ed in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte richiamato dalla stessa ricorrente, sicché detta decisione deve in questa sede essere condivisa.
La Suprema Corte è tornata recentemente (Cass. 11394/2024) sull'argomento ribadendo i principi secondo cui: - la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. n. 18074/2014); - in applicazione delle regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. n. 25966/2022; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012); - l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo
(Cass. n. 20866/2021); - l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano spiegato, nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale
(Cass. n. 14162/2001; Cass. n. 15101/2004); - tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (Cass. n. 25966/2022; Cass. n.
16859/2015; Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006).
Ai fini dell'addebito rileva quindi l'accertamento dell'infedeltà del coniuge e della sua efficacia causale diretta sulla stabilità del matrimonio, tramite una stabile relazione extraconiugale che concretizzi un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
6.3. Il Giudice di prime cure, richiamati i principi, anche in materia di ripartizione dell'onere probatorio, che governano la materia dell'addebito della separazione, ha correttamente ritenuto che il comportamento censurato, costituito da una relazione e convivenza extraconiugale del marito, peraltro mai negata dall'odierno resistente, fosse l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi nel tempo.
L'infedeltà del marito, da ritenersi pacifica, non è di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione di addebito, mancando agli atti la prova certa che l'infedeltà del marito sia stata la reale causa del fallimento dell'unione coniugale e non piuttosto un suo effetto (Cass
n. 20866/2021).
Risulta infatti pacificamente riconosciuto anche dall'odierna ricorrente che le parti avevano avuto un periodo di crisi, come ribadito a pagina n. 1 della costituzione di nuovo difensore del 26/09/2019 che ribadisce “Se una qualche responsabilità può ricondursi al comportamento della signora da ravvedersi nella fiducia che la stessa riponeva nel Pt_1
marito che, pur avendo avuto un momento di difficoltà nel rapporto, per come emerge dalle note tra i Colleghi del periodo Aprile-Giugno 2017, il 12 Luglio 2017 rientrò a casa”.
Oltretutto, la ricorrente nulla ha dedotto, nemmeno in questa sede, sulla esatta indicazione temporale della convivenza more uxorio instaurata dal marito e sulla nascita del figlio con la nuova compagna, non allegando quando la stessa sarebbe iniziata né specificando l'età del figlio nato da quella relazione (che in realtà, da quanto emergente dal documento di identità della bambina depositato dal ricorrente nel giudizio di primo grado risulta nata nel luglio
2019, ben due anni dopo la separazione di fatto).
Così come non risulta contestata dalla né in primo né in secondo grado, la Pt_1
circostanza, ribadita in tutti gli atti di parte del marito, che i coniugi avessero intrapreso, prima della separazione di fatto iniziata nel luglio del 2017, una terapia di coppia, conclusasi con esito negativo.
Deve pertanto ritenersi che all'epoca della separazione di fatto iniziata nel 2017, le parti erano già provate nella loro affectio coniugalis da una crisi che li aveva portati, nel periodo precedente alla separazione di fatto, ad affrontare un percorso di terapia di coppia.
7. Non meritevoli di accoglimento si rivelano anche il secondo e il terzo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
7.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole della riduzione dell'assegno di mantenimento in suo favore da € 600,00, disposto in sede presidenziale, ad € 400,00.
Denuncia l'erroneità della valutazione da parte del Tribunale dei ricavi, ad essa attribuiti nella misura del 50%, dell' , indicati per l'anno di Controparte_3 esercizio 2019 in € 163.781,00.
Spiega che in realtà occorre tenere conto, ai fini che interessano in questa sede, non del fatturato, ma dell'utile civilistico il cui andamento negli anni rivela la scarsa redditività della società, dovendo oltretutto considerarsi che l'utile civilistico deve poi essere ripartito tra i due soci nella misura del 50% ciascuno.
Rileva che in realtà la società si trova in uno stato di dissesto finanziario, tanto che, detratto dall'utile fiscale quanto necessario a coprire i costi di gestione, non vi sarebbero ricavi sufficienti per pagare la rata semestrale del mutuo pari ad € 31.000,00, tanto che la Pt_1 nella sua qualità di amministratore, ha fatto ricorso all'aiuto economico del marito che ha versato alla ad integrazione di quanto nella disponibilità della società, la somma di CP_4
€ 10.000,00.
Evidenzia di aver dovuto rinunciare al suo lavoro di insegnate, che, ai sensi dell'art. 60 del
DPR 3/1957, risulta incompatibile con il suo ruolo di socio accomandatario della Levi AS, quale società proprietaria della con la conseguente riduzione della Controparte_3
sua capacità reddituale, come documentato dalle dichiarazioni dei redditi del 2021 e del
2022.
Deduce che in sede di separazione l'assegno di mantenimento deve conservare la funzione di consentirle, quale coniuge privo di adeguati redditi propri, di mantenere l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, caratterizzato da frequenti viaggi e vacanze all'estero, tanto più che ella ha aiutato il marito nella attività alberghiera e contribuito ad accrescere il patrimonio familiare.
Spiega che la fissazione dell'obbligo di mantenimento nell'esiguo importo di € 400,00 mensili non può sicuramente consentirle i viaggi che era abitudine della famiglia intraprendere spesso e verso mete esotiche.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice non ha disposto indagini patrimoniali finalizzate alla esatta quantificazione dei redditi, presumibilmente occultati al fisco, del marito, stante l'evidente disponibilità economica dello stesso desumibile dall'elevato tenore di vita goduto malgrado le dichiarazioni dei redditi di modesta entità prodotte in atti.
7.2. La Corte ritiene utile preliminarmente ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 5605/2020).
L'assegno spetta al coniuge che con le proprie risorse complessivamente intese (Cass. n.
6427/2016; Cass. 21047/2004) non può beneficiare del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, anche se, di fatto, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno configura un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, essendo fatto notorio che essa riduce anche le possibilità̀ economiche del coniuge onerato (peraltro in questo caso padre anche di un secondo figlio in tenerissima età) e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune (Cass. 17199/2013).
Una volta accertata la disparità reddituale tra i coniugi, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, il giudicante deve infatti avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno: a) la durata della convivenza;
b) la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente meritevole dell'assegno solo se non gode di redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere il tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione;
tenendo però conto del fatto che la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia;
c) le disponibilità patrimoniali dell'onerato considerando il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche gli altri elementi di ordine economico ovvero tutte quelle circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, circostanze che vanno valutate anche in relazione al richiedente
(Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 9915/2007).
7.3. Ciò premesso, si rileva che il Tribunale, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, ha tenuto conto: a) del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, reputandolo elevato ed assicurato sia dai proventi dell'attività del marito, che dall'attività di impresa gestita da entrambi i coniugi;
b) del reddito ricavabile dalla resistente dall'attività di insegnante e di quello ricavabile dalla comune attività di impresa dei coniugi;
c) dell' assegnazione della casa coniugale alla moglie (non contestata) e della proprietà di un ulteriore immobile in capo marito;
d) della minima disparità reddituale tra i coniugi
(percependo il marito redditi dichiarati fiscalmente nella misura di € 15.500,00 nel 2020, €
16.736,00 nel 2021 ed € 13.887,00 nel 2022; percependo la moglie redditi dichiarati fiscalmente nella misura di € 13.005,00 nel 2021 ed € 12.156,00 nel 2022; oltre, per entrambi, al 50% dei ricavi della Levi sas di cui sono comproprietari, pari per il 2019 ad Euro
163.781,00); e) della oggettiva capacità per la di trovare una collocazione sul Pt_1
mercato del lavoro come insegnante (già svolto dal 2018 al 2021), stante la sua elevata qualificazione professionale;
f) della durata ultraventennale del matrimonio (contratto nel
1997).
7.4. Ritiene la Corte che la quantificazione operata dal primo giudice dell'assegno di mantenimento spettante alla moglie non sia meritevole di essere rivista in questa sede.
Se è vero che il primo giudice ha valorizzato il dato relativo ai ricavi della società di cui i coniugi sono soci al 50% in luogo di quello relativo al reddito che ciascun coniuge ha ricavato dall'esercizio dell'impresa svolto dalla predetta società, non può tuttavia ignorarsi come la parte richiedente l'assegno di mantenimento -onerata in primo luogo di esporre in modo chiaro e corretto la propria situazione reddituale, al fine di far emergere l'eventuale divario con quella del coniuge, nonché di dimostrare l'inadeguatezza dei propri redditi a garantirle un reddito tendenzialmente corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio- non abbia nella specie ottemperato a tale onere.
L'appellante si è invero trincerata dietro gli inverosimili dati formali evincibili dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2020 e 2021 (che documentano un reddito mensile ricavato dall'attività di impresa di circa € 500,00) senza produrre, nonostante l'ordine impartito dal Presidente della Corte con il decreto che ha fissato l'udienza di comparizione (ordine di produzione della documentazione aggiornata di cui all'art. 473bis.12), le dichiarazioni dei redditi persone fisiche aggiornate (non ha prodotto quella del 2023, riferibile all'anno di imposta del 2022, né quella del 2024, riferibile all'anno di imposta 2023), né, soprattutto, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Del resto già il primo giudice ha evidenziato la scarsa collaborazione di entrambe le parti nel consentire la ricostruzione della loro effettiva situazione reddituale;
mentre la palese inverosimiglianza dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dell'appellante trova riscontro nel fatto che la stessa non ha esitato, al fine di mantenere la qualifica di socio accomandatario della società proprietaria della Mané Boutique Hotel di Roseto, a rinunciare all'attività di insegnante (dalla quale, esercitata quale supplente, ricavava uno stipendio di circa € 850,00 mensili) in ragione dell'incompatibilità prevista dall'art. 60 DPR 3/1957, il che induce a ritenere che dall'attività di impresa tragga redditi sicuramente superiori a quelli dichiarati.
A fronte di tale condotta processuale, che a monte preclude qualsiasi verifica in ordine all'esistenza ed entità di una disparità nella situazione reddituale delle parti, a nulla varrebbe svolgere approfondimenti sulla effettiva capacità reddituale del coniuge (il quale, al pari della appellante, verosimilmente gode di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, come riconosciuto anche dal primo giudice), il che determina il rigetto anche del terzo motivo di appello.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
10. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di Consiglio da remoto del 6.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila composta dai Magistrati:
- Dr. Nicoletta Orlandi Presidente
- Dr. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
- Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 677/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 473bis.34 all'udienza del 4.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA con domicilio eletto in Teramo presso lo studio dell'Avv. Tiziana Marini, Parte_1 che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E con domicilio eletto in Teramo presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Tommaso Navarra, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello.
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 62/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il
30.01.2024 – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte”…”voglia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Teramo n. 62/2024 del 30.1.2024, non notificata, addebitare la separazione al comportamento contrario ai doveri matrimoniali dello , confermando il Controparte_1
contributo per il mantenimento da parte di questi alla Signora ella somma disposta Pt_1 dal Presidente del Tribunale in sede di comparizione personale e quindi in € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat con condanna della controparte alle spese di giudizio.
Voglia inoltre, qualora lo ritenga, disporre indagini di natura fiscale sul Signor CP_1
nato a [...] il [...] (c.f.: ), che tengano conto
[...] C.F._1 delle attività, dei conti correnti e dei depositi anche all'estero allo stesso riferibili ancorché a nome altrui;
delle carte di credito e di debito, nonché del tenore di vita dello stesso”.
Per l'appellato:
“…rigettare integralmente la domanda di gravame per come ex adverso spiegata all'appellante in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio descritte di cui alla suesposta narrativa;
condannare parte appellante, sempre e comunque, alla refusione delle spese e degli oneri tutti di giudizio in aggiunta al rimborso spese generali, il cap e l'iva come per legge”.
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (nr. 62/2024 pubbl. il 30/01/2024 emessa dal Tribunale di Teramo) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado n. 2843/2018 R.G. - promosso dall'odierno resistente
(onde ottenere: la separazione personale dalla moglie sposata con matrimonio concordatario Parte_1 celebrato in Sant'Omero (TE) in data 09.08.1997; l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], con collocamento presso la madre;
la Persona_1 regolamentazione del diritto di visita del padre;
il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, la suddivisione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per il figlio) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la resistente (aderendo alla domanda di separazione personale e chiedendo: - l'addebito della separazione al marito per avere intrapreso in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale;
- la conferma dell'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso la madre;
- l'attribuzione della casa coniugale alla resistente;
- il riconoscimento di assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 1.200,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat;
- fissazione del contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 600,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat- il Tribunale di Teramo così statuiva: “1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Controparte_1 Parte_1 matrimonio in data 9.08.1997, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di
Roseto degli Abruzzi nell'anno 1997 al numero 37 – parte II – serie B ufficio 1; 2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roseto degli Abruzzi;
3) rigetta la domanda di addebito proposta dalla resistente;
4) pone a carico di CP_1
l'assegno di mantenimento a favore del figlio
[...] Persona_1 dell'importo di €.400,00, da corrispondersi direttamente allo stesso entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la prole;
5) pone a carico di l'assegno mensile Controparte_1 di €.400,00 a favore di da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni Parte_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
6) assegna la casa familiare ad 7) spese compensate”. Parte_1
1.1. Il Tribunale -premesso che con il provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente era stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, l'obbligo del ricorrente di versare l'importo di € 400,00 mensili per il mantenimento del figlio e l'importo di € 600,00 per il mantenimento della moglie- rilevava in primo luogo che, conformemente a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, andava pronunciata la separazione personale dei coniugi, non essendovi contestazione sulla impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
1.2. Dato inoltre atto che, a seguito della raggiunta maggiore età del figlio , Persona_1 era venuta meno la necessità di pronunciarsi in ordine all'affido ed alla collocazione del medesimo, esaminava e riteneva infondata la richiesta di addebito della separazione al ricorrente per violazione dell'obbligo di fedeltà.
Spiegava al riguardo come nella specie difettasse la prova, di cui era onerata la resistente, quale richiedente la pronuncia di addebito, del nesso causale tra l'asserita infedeltà coniugale e la crisi matrimoniale.
1.3 Affrontava poi la questione, rimasta controversa tra le parti, relativa al quantum del mantenimento dovuto dal ricorrente in favore della moglie, la quale aveva dedotto di aver goduto di un alto tenore di vita durante il matrimonio e che, successivamente alla separazione, era stata costretta a svolgere supplenze in qualità di insegnante per circa €
800,00 mensili, risultando gli introiti della società alberghiera, di cui era socia al 50% con il marito, appena sufficienti a coprire i costi di gestione della struttura.
1.3.1. Rilevava che i redditi del ricorrente risultavano quantificati in € 15.500,00 per il 2020, in € 16.736,00 per il 2021 ed in € 13.887,00 per il 2022, come da documentazione allegata. Il ricorrente era altresì titolare del 33% del capitale sociale di una società e del 50% del capitale sociale di altra società; era inoltre emerso che il predetto era titolare del 50% delle quote della Levi di AR C. AS (del residuo 50% era invece titolare la moglie) che Pt_1
gestiva il Mané Boutique Hotel di Roseto, che aveva avuto ricavi per il 2019, come da bilancio di esercizio depositato in atti, pari ad € 163.781,00.
Non risultava peraltro contestato che lo fosse: - amministratore unico e socio per CP_1 la quota di nominali € 15.444,00 del capitale sociale di € 46.800,00, della IN Italia Srl;
- amministratore unico della Meximm AS;
- socio al 40% della IN SH.P.K. (con sede in Kossovo); - socio al 50% della Maxima Srl, esercente l'attività di commercio di vernici.
Infine, il ricorrente viveva in una casa di sua esclusiva proprietà.
1.3.2. Quanto alla situazione reddituale della moglie evidenziava che la stessa aveva percepito negli anni 2021 e 2022 redditi rispettivamente di € 13.005,00 ed € 12.156,00, continuando ad abitare nella casa coniugale assegnatale.
Invero la resistente, grazie alle qualifiche professionali maturate, era stata occupata quale insegnante di sostegno dal 2018 al 2021 percependo una retribuzione mensile di circa €
850,00, beneficiando altresì del 50% dei ricavi dell'attività di impresa della Levi di AR
SA & C. AS, della quale era socia accomandataria (in relazione alla quale la dedotta scarsa redditività era rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo la resistente prodotto alcun bilancio ulteriore rispetto a quello dell'anno 2019, dal quale non risultava affatto che l'hotel fosse in perdita, emergendone, al contrario, i ricavi effettivi sopra indicati).
1.3.3. Sottolineava che entrambe le parti processuali erano state molto reticenti in ordine agli introiti delle attività di impresa e dava atto che dalle risultanze probatorie era emerso che la coppia in costanza di matrimonio aveva goduto di un elevato tenore di vita caratterizzato da numerosi viaggi all'estero.
1.3.4. Pertanto, tenuto conto del fatto che la moglie era percettrice di redditi propri (derivanti non solo dal lavoro di insegnante, che le assicurava uno stipendio di € 850,00 al mese, ma anche dall'attività di impresa, che, diversamente da quanto addotto dalla resistente, era risultata tutt'altro che poco redditizia) e che la stessa era munita di elevata capacità lavorativa, considerate inoltre la durata del matrimonio (26 anni) e la differenza di circa €
200/300 mensili di reddito a favore del ricorrente, quantificava in € 400,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie.
1.4 Infine, assegnava la casa familiare alla moglie e determinava l'assegno di mantenimento a beneficio del figlio maggiorenne non autosufficiente in € 400,00 mensili, confermando nella misura del 50% ciascuno il contributo dei genitori alle spese straordinarie per il figlio _1
.
[...]
1.5 In ragione della reciproca soccombenza delle parti, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria resistente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di tre motivi di gravame, con i quali ha lamentato;
1) errato rigetto della domanda di addebito della separazione al marito;
2) mancata valutazione della sproporzione delle condizioni economiche dei coniugi e del tenore di vita della famiglia, con conseguente incongruità della misura dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla moglie;
3) omessa disposizione di accertamenti fiscali sulla situazione reddituale di Controparte_1
3. L'originario ricorrente si è costituito nel presente grado di giudizio, contestando l'impugnazione, della quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dell'impugnata sentenza.
4. La prima udienza fissata per il giorno 04.02.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis. 34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 6.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene in primo luogo utile chiarire che la presente causa, ai sensi degli artt.
35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., e può essere pertanto decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.34
c.p.c., non necessitando di istruttoria.
6. Va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera infedeltà non è sufficiente per fondare l'addebito della separazione, essendo necessario che la violazione del dovere di fedeltà si ponga quale causa della crisi coniugale, ha poi erroneamente omesso di riconoscere l'addebito a carico del marito, ritenendo che la moglie non avesse dimostrato l'efficacia causale della condotta del marito nel rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Espone che in realtà era emerso che lo aveva intrapreso, sin dal luglio 2017, una CP_1 convivenza con un'altra donna, coronata dalla nascita di un figlio, causando la fine dell'unione coniugale.
Spiega che il marito, omettendo qualsiasi contestazione sul punto, nulla ha dimostrato sulla anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla infedeltà perpetrata ai danni della moglie.
Richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui incombe sulla persona che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'obbligo di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia di fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
6.2. Rileva il Collegio come la decisione del primo giudice in punto di rigetto della richiesta di addebito della separazione all'odierno appellato sia corretta ed in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte richiamato dalla stessa ricorrente, sicché detta decisione deve in questa sede essere condivisa.
La Suprema Corte è tornata recentemente (Cass. 11394/2024) sull'argomento ribadendo i principi secondo cui: - la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. n. 18074/2014); - in applicazione delle regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. n. 25966/2022; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012); - l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo
(Cass. n. 20866/2021); - l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano spiegato, nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale
(Cass. n. 14162/2001; Cass. n. 15101/2004); - tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (Cass. n. 25966/2022; Cass. n.
16859/2015; Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13592/2006).
Ai fini dell'addebito rileva quindi l'accertamento dell'infedeltà del coniuge e della sua efficacia causale diretta sulla stabilità del matrimonio, tramite una stabile relazione extraconiugale che concretizzi un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
6.3. Il Giudice di prime cure, richiamati i principi, anche in materia di ripartizione dell'onere probatorio, che governano la materia dell'addebito della separazione, ha correttamente ritenuto che il comportamento censurato, costituito da una relazione e convivenza extraconiugale del marito, peraltro mai negata dall'odierno resistente, fosse l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi nel tempo.
L'infedeltà del marito, da ritenersi pacifica, non è di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione di addebito, mancando agli atti la prova certa che l'infedeltà del marito sia stata la reale causa del fallimento dell'unione coniugale e non piuttosto un suo effetto (Cass
n. 20866/2021).
Risulta infatti pacificamente riconosciuto anche dall'odierna ricorrente che le parti avevano avuto un periodo di crisi, come ribadito a pagina n. 1 della costituzione di nuovo difensore del 26/09/2019 che ribadisce “Se una qualche responsabilità può ricondursi al comportamento della signora da ravvedersi nella fiducia che la stessa riponeva nel Pt_1
marito che, pur avendo avuto un momento di difficoltà nel rapporto, per come emerge dalle note tra i Colleghi del periodo Aprile-Giugno 2017, il 12 Luglio 2017 rientrò a casa”.
Oltretutto, la ricorrente nulla ha dedotto, nemmeno in questa sede, sulla esatta indicazione temporale della convivenza more uxorio instaurata dal marito e sulla nascita del figlio con la nuova compagna, non allegando quando la stessa sarebbe iniziata né specificando l'età del figlio nato da quella relazione (che in realtà, da quanto emergente dal documento di identità della bambina depositato dal ricorrente nel giudizio di primo grado risulta nata nel luglio
2019, ben due anni dopo la separazione di fatto).
Così come non risulta contestata dalla né in primo né in secondo grado, la Pt_1
circostanza, ribadita in tutti gli atti di parte del marito, che i coniugi avessero intrapreso, prima della separazione di fatto iniziata nel luglio del 2017, una terapia di coppia, conclusasi con esito negativo.
Deve pertanto ritenersi che all'epoca della separazione di fatto iniziata nel 2017, le parti erano già provate nella loro affectio coniugalis da una crisi che li aveva portati, nel periodo precedente alla separazione di fatto, ad affrontare un percorso di terapia di coppia.
7. Non meritevoli di accoglimento si rivelano anche il secondo e il terzo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
7.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole della riduzione dell'assegno di mantenimento in suo favore da € 600,00, disposto in sede presidenziale, ad € 400,00.
Denuncia l'erroneità della valutazione da parte del Tribunale dei ricavi, ad essa attribuiti nella misura del 50%, dell' , indicati per l'anno di Controparte_3 esercizio 2019 in € 163.781,00.
Spiega che in realtà occorre tenere conto, ai fini che interessano in questa sede, non del fatturato, ma dell'utile civilistico il cui andamento negli anni rivela la scarsa redditività della società, dovendo oltretutto considerarsi che l'utile civilistico deve poi essere ripartito tra i due soci nella misura del 50% ciascuno.
Rileva che in realtà la società si trova in uno stato di dissesto finanziario, tanto che, detratto dall'utile fiscale quanto necessario a coprire i costi di gestione, non vi sarebbero ricavi sufficienti per pagare la rata semestrale del mutuo pari ad € 31.000,00, tanto che la Pt_1 nella sua qualità di amministratore, ha fatto ricorso all'aiuto economico del marito che ha versato alla ad integrazione di quanto nella disponibilità della società, la somma di CP_4
€ 10.000,00.
Evidenzia di aver dovuto rinunciare al suo lavoro di insegnate, che, ai sensi dell'art. 60 del
DPR 3/1957, risulta incompatibile con il suo ruolo di socio accomandatario della Levi AS, quale società proprietaria della con la conseguente riduzione della Controparte_3
sua capacità reddituale, come documentato dalle dichiarazioni dei redditi del 2021 e del
2022.
Deduce che in sede di separazione l'assegno di mantenimento deve conservare la funzione di consentirle, quale coniuge privo di adeguati redditi propri, di mantenere l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, caratterizzato da frequenti viaggi e vacanze all'estero, tanto più che ella ha aiutato il marito nella attività alberghiera e contribuito ad accrescere il patrimonio familiare.
Spiega che la fissazione dell'obbligo di mantenimento nell'esiguo importo di € 400,00 mensili non può sicuramente consentirle i viaggi che era abitudine della famiglia intraprendere spesso e verso mete esotiche.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice non ha disposto indagini patrimoniali finalizzate alla esatta quantificazione dei redditi, presumibilmente occultati al fisco, del marito, stante l'evidente disponibilità economica dello stesso desumibile dall'elevato tenore di vita goduto malgrado le dichiarazioni dei redditi di modesta entità prodotte in atti.
7.2. La Corte ritiene utile preliminarmente ricordare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 5605/2020).
L'assegno spetta al coniuge che con le proprie risorse complessivamente intese (Cass. n.
6427/2016; Cass. 21047/2004) non può beneficiare del tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale, anche se, di fatto, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno configura un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, essendo fatto notorio che essa riduce anche le possibilità̀ economiche del coniuge onerato (peraltro in questo caso padre anche di un secondo figlio in tenerissima età) e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune (Cass. 17199/2013).
Una volta accertata la disparità reddituale tra i coniugi, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, il giudicante deve infatti avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno: a) la durata della convivenza;
b) la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente meritevole dell'assegno solo se non gode di redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere il tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione;
tenendo però conto del fatto che la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia;
c) le disponibilità patrimoniali dell'onerato considerando il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche gli altri elementi di ordine economico ovvero tutte quelle circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti, circostanze che vanno valutate anche in relazione al richiedente
(Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 9915/2007).
7.3. Ciò premesso, si rileva che il Tribunale, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento, ha tenuto conto: a) del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, reputandolo elevato ed assicurato sia dai proventi dell'attività del marito, che dall'attività di impresa gestita da entrambi i coniugi;
b) del reddito ricavabile dalla resistente dall'attività di insegnante e di quello ricavabile dalla comune attività di impresa dei coniugi;
c) dell' assegnazione della casa coniugale alla moglie (non contestata) e della proprietà di un ulteriore immobile in capo marito;
d) della minima disparità reddituale tra i coniugi
(percependo il marito redditi dichiarati fiscalmente nella misura di € 15.500,00 nel 2020, €
16.736,00 nel 2021 ed € 13.887,00 nel 2022; percependo la moglie redditi dichiarati fiscalmente nella misura di € 13.005,00 nel 2021 ed € 12.156,00 nel 2022; oltre, per entrambi, al 50% dei ricavi della Levi sas di cui sono comproprietari, pari per il 2019 ad Euro
163.781,00); e) della oggettiva capacità per la di trovare una collocazione sul Pt_1
mercato del lavoro come insegnante (già svolto dal 2018 al 2021), stante la sua elevata qualificazione professionale;
f) della durata ultraventennale del matrimonio (contratto nel
1997).
7.4. Ritiene la Corte che la quantificazione operata dal primo giudice dell'assegno di mantenimento spettante alla moglie non sia meritevole di essere rivista in questa sede.
Se è vero che il primo giudice ha valorizzato il dato relativo ai ricavi della società di cui i coniugi sono soci al 50% in luogo di quello relativo al reddito che ciascun coniuge ha ricavato dall'esercizio dell'impresa svolto dalla predetta società, non può tuttavia ignorarsi come la parte richiedente l'assegno di mantenimento -onerata in primo luogo di esporre in modo chiaro e corretto la propria situazione reddituale, al fine di far emergere l'eventuale divario con quella del coniuge, nonché di dimostrare l'inadeguatezza dei propri redditi a garantirle un reddito tendenzialmente corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio- non abbia nella specie ottemperato a tale onere.
L'appellante si è invero trincerata dietro gli inverosimili dati formali evincibili dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2020 e 2021 (che documentano un reddito mensile ricavato dall'attività di impresa di circa € 500,00) senza produrre, nonostante l'ordine impartito dal Presidente della Corte con il decreto che ha fissato l'udienza di comparizione (ordine di produzione della documentazione aggiornata di cui all'art. 473bis.12), le dichiarazioni dei redditi persone fisiche aggiornate (non ha prodotto quella del 2023, riferibile all'anno di imposta del 2022, né quella del 2024, riferibile all'anno di imposta 2023), né, soprattutto, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Del resto già il primo giudice ha evidenziato la scarsa collaborazione di entrambe le parti nel consentire la ricostruzione della loro effettiva situazione reddituale;
mentre la palese inverosimiglianza dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dell'appellante trova riscontro nel fatto che la stessa non ha esitato, al fine di mantenere la qualifica di socio accomandatario della società proprietaria della Mané Boutique Hotel di Roseto, a rinunciare all'attività di insegnante (dalla quale, esercitata quale supplente, ricavava uno stipendio di circa € 850,00 mensili) in ragione dell'incompatibilità prevista dall'art. 60 DPR 3/1957, il che induce a ritenere che dall'attività di impresa tragga redditi sicuramente superiori a quelli dichiarati.
A fronte di tale condotta processuale, che a monte preclude qualsiasi verifica in ordine all'esistenza ed entità di una disparità nella situazione reddituale delle parti, a nulla varrebbe svolgere approfondimenti sulla effettiva capacità reddituale del coniuge (il quale, al pari della appellante, verosimilmente gode di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, come riconosciuto anche dal primo giudice), il che determina il rigetto anche del terzo motivo di appello.
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
10. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di Consiglio da remoto del 6.02.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)