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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4872 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marisa Caravetta;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in favore del figlio minore dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex Persona_1
Legge 104/92 a seguito di procedimento per ATP n. 410/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che il minore non fosse in condizioni tali da poterle riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex
Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 410/24.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 410/24 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, Persona_2
2 da questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese liquidate CP_1 in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Persona_3
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 410/24, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 6 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4872 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Marisa Caravetta;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in favore del figlio minore dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex Persona_1
Legge 104/92 a seguito di procedimento per ATP n. 410/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste relative al riconoscimento dell'invalidità civile, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione orale, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva coma da dispositivo letto in udienza e mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che il minore non fosse in condizioni tali da poterle riconoscere il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex
Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 410/24.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU, ivi comprese quelle liquidate in favore del CTU nel procedimento 410/24 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico della resistente le spese in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, Persona_2
2 da questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della resistente le spese liquidate CP_1 in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Persona_3
Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 410/24, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 6 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3