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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Lucchesi, domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Viareggio, via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Jessica Zago, Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18, giusta procura in atti
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Viareggio in data 5 ottobre 1991, con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del comune di Viareggio al n. 152, anno 1991, parte II, serie A, alle seguenti condizioni: A) CASA FAMILIARE: La casa familiare resta nella disponibilità del signor che ivi vive sin dalla cessazione della convivenza con la signora Controparte_1
nel 2022 e con le due figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti dal febbraio 2025, senza alcun Parte_1 provvedimento di assegnazione. B) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MAGGIORENNI E SPESE STRAORDINARIE: Pt_ Le signore e , figlie dei signori e , sono entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e, dunque, nessun contributo al loro mantenimento né alle spese straordinarie da esse sostenute è dovuto dai genitori. C) AUTOSUFFICIENZA DEI CONIUGI:
I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono le condizioni e i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di uno dei due coniugi. D) RAPPORTI PREGRESSI TRA LE PARTI
Con riferimento alla sentenza di separazione personale non definitiva n. 3/2024 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 3 gennaio 2024, le parti dichiarano, irrevocabilmente e reciprocamente, di rinunciare ad azionare il predetto titolo esecutivo sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, in sede civile e penale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo per i fatti, le causali e le circostanze derivanti dalla suddetta sentenza di separazione giudiziale, ivi compresi il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia maggiorenne non autosufficiente ed i versamenti a qualunque titolo di somme di Per_2 denaro, anche a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, che per qualsivoglia ragione dovessero essere dovuti e comunque vi rinunciano dichiarandosi pienamente soddisfatte;
E) SPESE LEGALI Le spese legali del presente giudizio, sin dalla sua instaurazione in data 3 luglio 2023, sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 3.7.2023 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il 5.10.1991 con Parte_1
, unione dalla quale sono nate le figlie (15.6.2004) Controparte_1 Persona_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e (17.5.1993) Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 3 del 2024, ha pronunciato nella contumacia del resistente la separazione personale dei coniugi e contestualmente con separata ordinanza rimesso la causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio.
Si è successivamente costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia Controparte_1 del divorzio, contestando le altre domande formulate dalla ricorrente.
All'udienza del 14.3.2025 il Giudice istruttore, preso atto della pendenza di trattative per un bonario componimento della lite, ha rinviato l'udienza disponendone la trattazione in forma cartolare.
In data 6.5.2025, preso atto del deposito dei preverbali sottoscritti dalle parti contenenti le conclusioni congiunte riportate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per note conclusionali.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti. Sono invero decorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole (le figlie, entrambe maggiorenni, sono divenute economicamente autosufficienti) e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Viareggio il 5.10.1991 da
[...]
, nato a [...], il [...], e , nata a CP_1 Parte_1
Viareggio (LU), il 9.9.1972, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1991 al n. 152 parte II serie A,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Lucchesi, domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Viareggio, via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Jessica Zago, Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Viareggio, via Leonardo da Vinci n. 18, giusta procura in atti
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Viareggio in data 5 ottobre 1991, con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del comune di Viareggio al n. 152, anno 1991, parte II, serie A, alle seguenti condizioni: A) CASA FAMILIARE: La casa familiare resta nella disponibilità del signor che ivi vive sin dalla cessazione della convivenza con la signora Controparte_1
nel 2022 e con le due figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti dal febbraio 2025, senza alcun Parte_1 provvedimento di assegnazione. B) MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MAGGIORENNI E SPESE STRAORDINARIE: Pt_ Le signore e , figlie dei signori e , sono entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e, dunque, nessun contributo al loro mantenimento né alle spese straordinarie da esse sostenute è dovuto dai genitori. C) AUTOSUFFICIENZA DEI CONIUGI:
I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono le condizioni e i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di uno dei due coniugi. D) RAPPORTI PREGRESSI TRA LE PARTI
Con riferimento alla sentenza di separazione personale non definitiva n. 3/2024 pubblicata dal Tribunale di Lucca in data 3 gennaio 2024, le parti dichiarano, irrevocabilmente e reciprocamente, di rinunciare ad azionare il predetto titolo esecutivo sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, in sede civile e penale, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo per i fatti, le causali e le circostanze derivanti dalla suddetta sentenza di separazione giudiziale, ivi compresi il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la figlia maggiorenne non autosufficiente ed i versamenti a qualunque titolo di somme di Per_2 denaro, anche a titolo di indennità e/o risarcimento del danno, che per qualsivoglia ragione dovessero essere dovuti e comunque vi rinunciano dichiarandosi pienamente soddisfatte;
E) SPESE LEGALI Le spese legali del presente giudizio, sin dalla sua instaurazione in data 3 luglio 2023, sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 3.7.2023 e regolarmente notificato, premesso di aver contratto matrimonio il 5.10.1991 con Parte_1
, unione dalla quale sono nate le figlie (15.6.2004) Controparte_1 Persona_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e (17.5.1993) Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 3 del 2024, ha pronunciato nella contumacia del resistente la separazione personale dei coniugi e contestualmente con separata ordinanza rimesso la causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio.
Si è successivamente costituito , che si è dichiarato remissivo alla pronuncia Controparte_1 del divorzio, contestando le altre domande formulate dalla ricorrente.
All'udienza del 14.3.2025 il Giudice istruttore, preso atto della pendenza di trattative per un bonario componimento della lite, ha rinviato l'udienza disponendone la trattazione in forma cartolare.
In data 6.5.2025, preso atto del deposito dei preverbali sottoscritti dalle parti contenenti le conclusioni congiunte riportate in epigrafe, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per note conclusionali.
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Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022 lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti. Sono invero decorsi oltre dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole (le figlie, entrambe maggiorenni, sono divenute economicamente autosufficienti) e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Viareggio il 5.10.1991 da
[...]
, nato a [...], il [...], e , nata a CP_1 Parte_1
Viareggio (LU), il 9.9.1972, e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1991 al n. 152 parte II serie A,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli