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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G.
257/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del 20/6/2024,
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Falvo Antonella e Cecere Susanna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to M. Moretti in Via
Piemonte 39 - Roma;
-Appellante -
E
(P. Iva , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato Ing.
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Controparte_2
Giuseppe Binetti ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Via
Lima 5/A – Roma;
Appellata –
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 21219/2018
emessa dal Tribunale Civile di Roma, depositata il 5.11.2018, nel giudizio iscritto al RG 58780/2016.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/6/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.Con ricorso per decreto ingiuntivo del 6.4.2016 la CP_1
esponeva di essere concessionaria di divenuta
[...] CP_3
quindi per la gestione Controparte_4
della rete telematica dei giochi leciti con apparecchiature automatiche, di cui all'art. 110 lettere a) e b) comma VI del
TUPS, e di aver concluso nella predetta qualità, in data 29.7.2011, contratto LT gestore di sala con la ditta individuale , avente ad oggetto la disciplina Controparte_5
dei rapporti fra il Concessionario ed il Gestore di . Pt_2
2.In data 22.2.2012 alla ditta individuale D era CP_5
succeduta nel predetto contratto la che nel corso Parte_1
del rapporto non provvedeva al pagamento del cd. minimo garantito per il 2013 e di ogni ulteriore spettanza connessa.
Pertanto, la detta posizione debitoria risultava per un importo di € 12.346,43, come da fattura n. 333/LT del 5.1.2014 e da nota di credito n. 2/VNC del 4.1.2014, in base alla quale otteneva ingiunzione di pagamento con decreto n. 11026 del
10.5.2016.
3. La proponeva rituale opposizione deducendo: 1) Parte_1
la pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Roma;
2)
l'inefficacia probatoria della fattura commerciale emessa in relazione al presunto credito;
3) la compensazione del credito vantato con un deposito cauzionale gestito dalla Parte_3
ovvero la società con la quale la aveva
[...] Pt_1
sempre intrattenuto i propri rapporti commerciali ed amministrativi.
4.Si costituiva ritualmente la sostenendo la CP_1
competenza territoriale del Tribunale di Roma e la fondatezza della pretesa creditoria, non essendo mai stato pagato il cd.
minimo garantito per l'anno 2013. 5.Il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione, istruiva documentalmente la causa, e con sentenza n. 21219/2018 del
5.11.2018 rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese. Rilevava che fra le parti era stata derogata la competenza a termini dell'art. 17 del contratto del
27.9.2011, con individuazione del foro esclusivo di Roma. Nel
merito evidenziava come la eccepita compensazione fosse relativa al cd. minimo garantito dell'anno 2012, mentre quello preteso e liquidato con il provvedimento monitorio riguardasse il cd. minimo garantito del 2013, ed in particolare il periodo gennaio/aprile 2013, ovvero sino alla risoluzione del contratto, come da documentazione contabile esibita dall'opposta.
6.Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello la deducendo l'erroneità della sentenza, ove aveva Pt_1
ritenuto la competenza del Tribunale di Roma contrariamente alla giurisprudenza di legittimità, che non conferisce tale valore di foro esclusivo a clausole stereotipe (quali quelle caratterizzate dall'espressione “per qualsiasi controversia” volte a definire l'ambito oggettivo ma non a escludere altri fori alternativi previsti dalle legge, tra cui il foro del debitore v.
Cass. n. 1838/2018).
Ribadiva nel merito come dal Tribunale non fosse stato opportunamente valorizzato quanto riscontrabile dalla documentazione prodotta in primo grado, ed in particolare dalle e-mail della stessa diretta alla e CP_1 Pt_3 [...]
dalla quale non emergeva alcuna pretesa rispetto Parte_3
al minimo garantito per il 2013, e dalla comunicazione in risposta che chiariva la posizione debitoria della Pt_1
Chiedeva quindi dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di
Roma e nel merito revocarsi il decreto ingiuntivo, con rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
7.Si costituiva ritualmente la eccependo, in CP_1
primis, l'inammissibilità dell'appello, per passaggio in giudicato del capo della sentenza che individuava la fonte contrattuale del credito e la sua misura e, sotto altri profili, per il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 342 cpc, per mancanza di specificità dei motivi di appello, per omessa previsione delle norme di legge violate e mancata formulazione di diverso schema di accoglimento della domanda.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della doglianza sulla pretesa incompetenza in ragione della completezza ed esaustività della clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva, accettata specificatamente dalla appellante, per essere già per legge prevista la competenza del foro del creditore, e comunque l'insussistenza della vessatorietà della anzidetta clausola . Con il secondo motivo di appello ribadiva che la compensazione operata riguardava il minimo garantito del
2012, mentre nulla era stato corrisposto per lo stesso titolo per i mesi da gennaio ad aprile 2013, e che tale credito era suffragato dai mastrini contabili, dalla fattura e dalla nota di credito di provenienza prodotte con la seconda Pt_1
memoria ex art. 183 comma sesto cpc.
8.All'udienza del 10.7.2019 veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, per mancanza del fumus e del periculum;
quindi la causa, dopo alcuni rinvii, veniva presa in decisione all'udienza cartolare del 20.6.2024, previa concessione dei termini per le conclusionali e repliche.
***
L'appello è solo in minima parte fondato, per le ragioni che seguono.
Quanto alla eccepita erronea individuazione del foro competente, v'è da rilevare che il tenore dell'art. 17 delle condizioni regolanti il contratto intervenuto con il gestore di sala non lascia spazio ad interpretazioni diverse da quella prescelta dal Tribunale, stante la chiara ed univoca lettera dell'anzidetta previsione pattizia: “Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del
Contratto, per la quale non sia stato possibile addivenire ad una bonaria composizione stragiudiziale tra le parti, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma”. Tale scelta convenzionale è stata peraltro sottoscritta separatamente con doppia firma, rispettando quindi le previsioni di cui all'art. 1341 c.c.
Infine, ed a prescindere dalla separata sottoscrizione,
l'elezione del Foro di Roma risulta conforme alle disposizioni codicistiche per l'individuazione della competenza territoriale per le obbligazioni pecuniarie, che devono – ex art. 1182 comma 2 c.c. – essere pagate al domicilio del creditore.
Peraltro, sul punto, componendo un contrasto insorto fra le sezioni semplici, con pronuncia n. 17989/2016 la Suprema
Corte ha stabilito che ogniqualvolta il debito debba considerarsi sin dall'origine come di valuta, il luogo dell'adempimento e per conseguenza il foro competente, debba essere quello del domicilio del creditore. Ed è indubbio che le obbligazioni nascenti dal contratto sottoscritto fra le parti debbano considerarsi obbligazioni di valuta, per essere sin dall'inizio determinate nel loro ammontare o determinabili con meri calcoli aritmetici, in virtù dei criteri pattiziamente predeterminati.
Inoltre risulta ex actis che tale natura e la stessa quantificazione ed i relativi criteri del quantum richiesto per il
cd. minimo garantito, non sono state oggetto di contestazione da parte della che si è limitata a eccepire che nulla Pt_1
fosse dovuto a tale titolo.
Relativamente invece alla contestazione del capo della sentenza che ritiene documentalmente provato il credito dell'appellata, le relative censure non colgono nel segno, in quanto ai sensi dell'art. 5 della accettazione di cessione del contratto LT , sottoscritto dalla in Parte_4 Pt_1
data 22.2.2012 è espressamente previsto che “Per effetto della cessione, il Cessionario assume, dichiarando espressamente di averne preso piena conoscenza e di accettarli, tutti i diritti,
gli obblighi e le responsabilità facenti capo al Parte_5
in virtù del contratto, fermo restando quanto previsto al successivo punto 6”.
Fra le obbligazioni assunte a termini contrattuali è ricompresa quella prevista dall'art. 7 lettera v), ovvero “raggiungere
l'obiettivo trimestrale di per ciascuna LT che Parte_6
per l'anno 2011 è di Euro 8.000,00 accettando in difetto, il diritto del Concessionario di rimuovere la/le LT che non
abbiano raggiunto tale obiettivo;
per gli anni successivi gli obiettivi verranno comunicati per iscritto dal
Concessionario”.
Tale clausola contrattuale va coordinata poi con la previsione dell'allegato A, lettera A dello stesso contratto, che prevede il mimo Garantito, e dal successivo paragrafo dell'allegato B Minimo Garantito, che indica la somma di € 7.200,00 annua divisa in 24 rate da € 300,00, da pagarsi quindicinalmente che rappresenta, la parte minima di Quota del Concessionario
che annualmente il Gestore della Sala deve in ogni caso riconoscere al concessionario per ogni Apparecchio
videoterminale, senza che possa essere effettuato alcun tipo di
compensazione/conguaglio, né con somme dovute al
Concessionario per titolo diverso dal Minimo Garantito né con altri apparecchi LT…..”
Ciò chiarito, in relazione all'obbligazione specifica circa l'assolvimento del “minimo garantito”, l'appello è invece parzialmente fondato sulla base della documentazione prodotta.
E' infatti documentalmente provato che il detto contratto venne risolto con comunicazione del 22.4.2013, per mancato raggiungimento dell'obiettivo trimestrale di € 8.000,00 di netto giocato per ciascuna LT, e tale risoluzione non è mai stata oggetto di contestazione.
Con successiva comunicazione del 10.5.2013 la CP_1
chiedeva alla e poi otteneva, la Parte_3
compensazione del deposito cauzionale di € 13.000,00 a chiusura di diverse partite LT , fra le quali alcune riferibili alla sala CCS44818 – ovvero quella gestita dalla – per Pt_1 € 3.158,36, per debito minimo garantito 2012, ed € 3.025,00 per debito canone servizio 2013.
Quindi, in data 4.1.2014 , la emetteva nota di credito Pt_1
2/VNC, a valersi quale riconoscimento di debito, per ricalcolo quota dovuta per minimo garantito al 31.12.2013 per ridefinizione “% cassetto netto” in misura di € 3.394,94 esente
Iva.
A tale nota di credito seguiva successiva fattura 333/LT,
emessa il 5.1.2014 da ed inviata a mezzo Pec in CP_1
data 19.1.2014, con la quale era operato il ricalcolo – per la medesima partita contabile – della quota dovuta per indennizzo su minimo garantito gennaio – dicembre 2013,
Cod. Sede CCS44818, in misura di € 9.251,49 esente Iva.
Da tale successione temporale della documentazione in atti si evince come la stessa avesse riconosciuto l'esistenza Pt_1
di un credito a favore della concessionaria per CP_1
minimo garantito 2013. Risulta altresì per tabulas (v. lettera legale rappresentante del 15/3/2016), che la CP_1
concessionaria, dopo aver provveduto prontamente al ricalcolo del dovuto per lo stesso titolo (anche se in misura superiore a quanto riconosciuto dalla contraente), chiese in via monitoria ingiunzione, nei confronti della per un Parte_1
importo corrispondente alla somma riconosciuta dalla debitrice anteriormente alla fattura emessa dalla in CP_1 data 5/1/2014. Somma che - si rileva- contraddice la cristallizzazione della misura del saldo dovuto da per la Parte_1
medesima partita controversa, di cui alla predetta fattura.
A riprova dell'assunto si rileva che ove il credito per la stessa partita contabile fosse stato maggiore, la concessionaria avrebbe dovuto provvedere ad emettere nuova fattura,
stornando quella precedente.
Peraltro non può non rilevarsi che la misura del minimo garantito 2013, in misura di € 9.251,49, come da fatt. n.
333/LT del 5.1.2014, appare congrua con l'indicazione contrattuale di una misura annuale di minimo garantito pari ad
€ 7.200,00 per ciascun apparecchio LT, che dallo stesso contratto risultavano in dotazione alla sala in numero di 4, con il risultato che il dovuto a tale titolo, per i primi quattro mesi del 2013 (gennaio – aprile), risulta pari ad € 9.600.00 (€
600,00 pro mese per 4 apparecchi per 4 mesi), ovvero una somma simile al risultato del ricalcolo effettuato dalla concessionaria con la fattura predetta, oggetto della richiesta giudiziale unitamente all'importo della nota di credito.
D'altronde è insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che le scritture contabili fra imprenditori ove regolarmente tenute, pur costituendo ex se fonte di prova, possano essere liberamente valutate dal giudice ex art. 116 cpc: “Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le
ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo
comma, c.p.c., la cui valutazione, se congruamente motivata,
è insindacabile in sede di legittimità”. Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 26216 del 6 dicembre 2011.
Nello specifico la complessiva documentazione relativa al rapporto consente di ritenere che il credito maturato da coincide con l'importo riportato in fattura, oggetto CP_1
della richiesta attorea, che ricalcolando cristallizza definitivamente la pretesa creditoria.
Pertanto in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo va revocato e la somma dovuta dalla Pt_1
rideterminata in misura della sola somma indicata nella fattura n. 333/LT del 5.1.2014., di € 9.251,49 esente CP_1
Iva, oltre interessi legali come contrattualmente previsti e giudizialmente riconosciuti, dalla domanda alla data dell'effettivo pagamento.
L' esito complessivo del giudizio che ha visto vittoriosa l' odierna appellante limitatamente al maggior importo richiesto, giustifica la compensazione, in ragione di 1/4 del totale, delle spese di lite del doppio grado che, per la restante parte, si liquidano, a carico della medesima e in favore della appellata, nella misura indicata nella parte dispositiva, secondo il valore della causa, e tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle per la liquidazione dei compensi di cui al
DM n. 55/2014 e successive modificazioni, per valori medi di tariffa e con espunzione, per il presente grado, della fase di trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii, e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 21219/2018 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma in data 5.11.2018, in parziale accoglimento dell' appello e riforma dell' impugnata sentenza ncosì provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 11026 del 10.5.2016 e condanna la al pagamento in favore della Pt_1 CP_1
della minor somma di € 9.251,49 esente Iva, oltre
[...]
interessi legali come contrattualmente previsti dalla data della domanda a quella dell' effettivo pagamento;
- Rigetta per il resto l'appello;
- Compensa in ragione di ¼ del totale le spese di lite del doppio grado e condanna la rifondere alla Pt_1 CP_1
la residua parte che liquida , quanto al primo grado , in misura di € di € 3.807,00 e di euro 2.974,00 per il presente grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge . - Così deciso nella Camera di consiglio del 6/2/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino