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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/03/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 67/2022 R.G., introdotto con ricorso depositato in data
18.1.2022 da:
( ) elettivamente domiciliata in Carsoli, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maria Luisa Scappaticci che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
( , elettivamente domiciliato in Carsoli, presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. Eva Ciocci, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da istanza congiunta del 6.3.2023)
“Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'accordo raggiunto tra i coniugi, stabilire quanto appresso:
- Nulla disporre sulla casa coniugale perché entrambi i coniugi si sono trasferiti altrove;
la ricorrente ha acquistato una abitazione in Carsoli (AQ) ove vive insieme alle figlie minorenni;
- Affido e frequentazione minori Affidare le figlie minorenni e , congiuntamente Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre. Stabilire la frequentazione tra padre e figlie secondo la seguente modalità ovvero secondo quella che risulterà adeguata agli interessi delle figlie escludendo il pernotto:
- Frequentazione infrasettimanale: Il padre potrà frequentare le figlie minorenni durante la settimana nel rispetto degli impegni scolastici e ludici delle minori e comunque previo accordo con la madre.
- Frequentazione a fine settimana: Il padre potrà frequentare le figlie minorenni in modo alternato il giorno del sabato ed il giorno della domenica, senza pernotto. Precisamente: il padre preleva le minori il sabato mattina alle ore 9,30 dalla casa coniugale e le riconduce alle ore 21,00 presso il domicilio materno;
Il giorno seguente (domenica) le minori restano affidate alla madre. La settimana successiva sarà la madre a trascorrere la giornata del sabato con le figlie mentre il padre le preleverà la domenica mattina alle ore 9,30 per ricondurle nel domicilio materno alle ore 21,30.
- Periodo natalizio: Le minori, e , trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed Persona_1 Per_2
il 25 dicembre con il padre, ad anni alterni;
il 26 dicembre lo trascorreranno con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale. Le minori, e , trascorreranno il 31 dicembre Persona_1 Per_2
e del prima gennaio con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale ed invertendosi l'anno successivo. Il giorno 6 gennaio le bambine lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
- Periodo Pasquale: e trascorreranno, alternativamente, la Pasqua con un Persona_1 Per_2 genitore ed il Lunedì di Pasqua con l'altro genitore.
- Periodo estivo: Entrambi i coniugi disporranno di due settimane anche non consecutive, da trascorrere con le figlie e che dovranno essere concordate, entro il 30 aprile di Persona_1 Per_2
ciascun anno. Mantenimento ordinario mensile figlie minori – partecipazione spese straordinarie.
- Stabilire che il signor debba corrispondere, entro il 5 di ogni mese, alla signora CP_1 [...]
la somma mensile di euro 250,00 per ciascuna figlia, con incremento annuale ISTAT come Pt_1
per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Avezzano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2022 la signora , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in Romania il 28.10.2010, ha adito l'intestato Tribunale CP_1 chiedendo: a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
b) disporsi l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
c) disporsi l'affidamento condiviso delle minori e con collocazione prevalente presso la madre;
d) Persona_1 Per_2 regolamentarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario alle condizioni indicate nel ricorso;
e) porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili per ciascuna figlia oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del
50%.
Si è costituito in giudizio il sig. insistendo per il rigetto della richiesta di CP_1
addebito della separazione e per la previsione dell'assegno di mantenimento per le minori in misura di euro 400,00 complessivi.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed ha posto, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia oltre rimborso delle spese straordinarie al 50%, come da protocollo d'intesa vigente in quest'ufficio; indi, ha nominato il giudice istruttore ed ha fissato la successiva udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione della causa dinanzi a questo.
Alla prima udienza di comparizione del 10.1.2023 il giudice, su istanza di parte, ha modificato il contenuto dell'ordinanza presidenziale precisando che il pagamento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente deve avvenire il 5 di ogni mese ed ha concesso i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., ordinando alle parti il deposito dell'ulteriore documentazione reddituale e fiscale indicata nel verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 20.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., il g.i., dato atto del raggiungimento dell'accordo alle condizioni sopra riportate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta, in effetti, intollerabile.
Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti ed agli interessi delle figlie della coppia, le recepisce così come sopra formulate. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Romania il 28.10.2010 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Andreiasu de Jos, provincia di Vrancea al n. 11, S. CY, n. 970449, alle condizioni sopra riportate;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Andreiasu de Jos, provincia di Vrancea, Romania;
c) ordina altresì l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune italiano ove il matrimonio risulti registrati.
d) dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Avezzano il 6.3.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Proia Dott. Paolo Lepidi
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Maria PROIA Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 67/2022 R.G., introdotto con ricorso depositato in data
18.1.2022 da:
( ) elettivamente domiciliata in Carsoli, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maria Luisa Scappaticci che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
( , elettivamente domiciliato in Carsoli, presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'avv. Eva Ciocci, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da istanza congiunta del 6.3.2023)
“Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'accordo raggiunto tra i coniugi, stabilire quanto appresso:
- Nulla disporre sulla casa coniugale perché entrambi i coniugi si sono trasferiti altrove;
la ricorrente ha acquistato una abitazione in Carsoli (AQ) ove vive insieme alle figlie minorenni;
- Affido e frequentazione minori Affidare le figlie minorenni e , congiuntamente Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione presso il domicilio della madre. Stabilire la frequentazione tra padre e figlie secondo la seguente modalità ovvero secondo quella che risulterà adeguata agli interessi delle figlie escludendo il pernotto:
- Frequentazione infrasettimanale: Il padre potrà frequentare le figlie minorenni durante la settimana nel rispetto degli impegni scolastici e ludici delle minori e comunque previo accordo con la madre.
- Frequentazione a fine settimana: Il padre potrà frequentare le figlie minorenni in modo alternato il giorno del sabato ed il giorno della domenica, senza pernotto. Precisamente: il padre preleva le minori il sabato mattina alle ore 9,30 dalla casa coniugale e le riconduce alle ore 21,00 presso il domicilio materno;
Il giorno seguente (domenica) le minori restano affidate alla madre. La settimana successiva sarà la madre a trascorrere la giornata del sabato con le figlie mentre il padre le preleverà la domenica mattina alle ore 9,30 per ricondurle nel domicilio materno alle ore 21,30.
- Periodo natalizio: Le minori, e , trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed Persona_1 Per_2
il 25 dicembre con il padre, ad anni alterni;
il 26 dicembre lo trascorreranno con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale. Le minori, e , trascorreranno il 31 dicembre Persona_1 Per_2
e del prima gennaio con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale ed invertendosi l'anno successivo. Il giorno 6 gennaio le bambine lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
- Periodo Pasquale: e trascorreranno, alternativamente, la Pasqua con un Persona_1 Per_2 genitore ed il Lunedì di Pasqua con l'altro genitore.
- Periodo estivo: Entrambi i coniugi disporranno di due settimane anche non consecutive, da trascorrere con le figlie e che dovranno essere concordate, entro il 30 aprile di Persona_1 Per_2
ciascun anno. Mantenimento ordinario mensile figlie minori – partecipazione spese straordinarie.
- Stabilire che il signor debba corrispondere, entro il 5 di ogni mese, alla signora CP_1 [...]
la somma mensile di euro 250,00 per ciascuna figlia, con incremento annuale ISTAT come Pt_1
per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Avezzano”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2022 la signora , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in Romania il 28.10.2010, ha adito l'intestato Tribunale CP_1 chiedendo: a) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
b) disporsi l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
c) disporsi l'affidamento condiviso delle minori e con collocazione prevalente presso la madre;
d) Persona_1 Per_2 regolamentarsi il diritto di visita da parte del genitore non collocatario alle condizioni indicate nel ricorso;
e) porsi, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro
300,00 mensili per ciascuna figlia oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del
50%.
Si è costituito in giudizio il sig. insistendo per il rigetto della richiesta di CP_1
addebito della separazione e per la previsione dell'assegno di mantenimento per le minori in misura di euro 400,00 complessivi.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, ha disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed ha posto, a carico del resistente, un assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia oltre rimborso delle spese straordinarie al 50%, come da protocollo d'intesa vigente in quest'ufficio; indi, ha nominato il giudice istruttore ed ha fissato la successiva udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione della causa dinanzi a questo.
Alla prima udienza di comparizione del 10.1.2023 il giudice, su istanza di parte, ha modificato il contenuto dell'ordinanza presidenziale precisando che il pagamento dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente deve avvenire il 5 di ogni mese ed ha concesso i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., ordinando alle parti il deposito dell'ulteriore documentazione reddituale e fiscale indicata nel verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 20.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., il g.i., dato atto del raggiungimento dell'accordo alle condizioni sopra riportate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. stante la rinuncia delle parti.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta, in effetti, intollerabile.
Devono pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti ed agli interessi delle figlie della coppia, le recepisce così come sopra formulate. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Romania il 28.10.2010 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Andreiasu de Jos, provincia di Vrancea al n. 11, S. CY, n. 970449, alle condizioni sopra riportate;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Andreiasu de Jos, provincia di Vrancea, Romania;
c) ordina altresì l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune italiano ove il matrimonio risulti registrati.
d) dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Avezzano il 6.3.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Proia Dott. Paolo Lepidi