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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 467/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 467/2025 r.g. promossa da
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DEBORA GAMBINERI, giusta procura P.IVA_1 in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEBORA GAMBINERI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato P.IVA_2
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.4.2025, non in proprio ma Parte_2
quale Curatrice del Fallimento della società Parte_1 ha inteso proporre azione di condanna dell' , quale gestore del
[...] CP_2
Fondo di Garanzia, al pagamento dell'importo di € 57.986,60 a titolo di TFR e € 3.882,76 a titolo di crediti di lavoro dovuti per le ultime tre mensilità e ratei tredicesima, esponendo che in data 30.10.2020 il Tribunale di Arezzo ha nominato RE la Dott.ssa e il Giudice Delegato per il Parte_2
fallimento della società e del Parte_1
fallimento dei soci illimitatamente responsabili e;
Parte_1 Controparte_3
che socia illimitatamente responsabile della società fallita e Controparte_3
dipendente dal 12.7.1983 al 31.12.2019, chiedeva il riconoscimento del suo credito nei confronti della società fallita per un importo complessivo dovuto a titolo di retribuzioni per i mesi da gennaio 2018 – dicembre 2018, gennaio 2019
– dicembre 2019 e spettanze di fine rapporto e TFR per un importo complessivo pari ad € 29.418,40 a titolo di retribuzioni ed € 57.986,60 a titolo di TFR;
che il giudice delegato dichiarava inammissibile la domanda di insinuazione al passivo della per difetto di legittimazione, in quanto la stessa era anche CP_3
soggetto fallito;
che all'udienza del 18.11.2021 il giudice delegato ha esaminato la domanda di insinuazione presentata dal , in surroga della Parte_3
sig.ra socia dipendente fallita, per il credito vantato dalla stessa e di CP_3
competenza della procedura fallimentare, e ammetteva il credito complessivo di
€ 87.405,05; che è stata presentata domanda di accesso al fondo di garanzia CP_2
(surrogata nei diritti della lavoratrice fallita) con numero di protocollo
.0500.16/02/2023.0034523 chiedendo il pagamento del Trattamento di Fine CP_2
rapporto (art.2 L.297/82) per l'importo di € 57.986,50 e dei crediti di lavoro
(artt.1 e 2 d.lgs.80/92) per l'importo di € 3.882,76; che ad oggi nessun riscontro è stato dato in merito al ricorso amministrativo inoltrato.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il ricorrente, neanche attraverso la domanda del
RE speciale, non sia legittimato a ricevere le prestazioni del Fondo di
Garanzia; che non sarebbe sufficiente il fatto che sia scissa a livello teorico la figura del lavoratore da quella del datore di lavoro, poiché dell'intervento del
Fondo di Garanzia verrebbe a giovarsene non il lavoratore quanto la società
2 fallita.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pare doveroso premettere che, per quanto di interesse nel caso in esame, il
Fondo di Garanzia del TFR, è stato istituito presso l' dall'art. 2 della L. n. CP_2
297 del 29.05.1982; gli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 80/92 hanno poi esteso l'intervento del fondo anche retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro insolvente al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore. Nel caso che ci occupa, i requisiti per l'intervento del fondo sono 1) la cessazione del rapporto di lavoro;
2) l'apertura di una procedura concorsuale;
3) l'esistenza del credito per
TFR rimasto insoluto, accertata dagli organi della procedura concorsuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e
l'ammontare d'un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi della L. n.297 del 1982, il subentro dell CP_2
nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e
l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” Nell'ambito della medesima pronuncia, inoltre, la Corte ha evidenziato altresì che l non può mettere in discussione l'ammissione del CP_1
lavoratore al passivo in sede fallimentare, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. Civ.Sez.Lav. n. 24231/2014, Cass. Civ.Sez.Lav. n.
7604/03). Tale assetto interpretativo è confermato anche dall'art. 2, comma 2, della L. 297/1982, il quale prevede che trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L. Fall., i lavoratori o i
3 suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. La successiva giurisprudenza ha confermato tale orientamento precisando che “l' subentra CP_2
ex lege nel debito del datore insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato. In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può CP_2
contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo.” (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 24730/2015).
Applicando tali principi al caso in esame, occorre rilevare che il T.F.R. e le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono stati ammessi al passivo del fallimento (Cfr. doc. n. 10 ricorso) e confermati anche dalle buste paga allegate (doc. n. 21-22).
Infatti, il Giudice Delegato in un primo momento non ha ammesso al passivo la socia lavoratrice in quanto soggetto coincidente con il datore di lavoro poichè anch'essa fallita e pertanto soggetto privo di legittimazione attiva per la spettanza delle somme richieste a titolo di TFR e retribuzioni alla procedura fallimentare in virtù dell'art. 147 L.F. e dell'art. 42 L.F.
La richiesta di accesso al fondo di Garanzia è stata, quindi, presentata dal
RE (avente diritto all'apprensione dell'attivo collegabile al socio fallito) quale soggetto surrogato nei diritti della che insieme alla qualifica di CP_3
socia ha sicuramente rivestito anche il ruolo di lavoratore dipendente dal
12.07.83 al 31.12.19 con la qualifica di impiegata di primo livello (doc. 3 ricorso) e che pertanto rientra tra i soggetti aventi diritto all'accesso al Fondo di
Garanzia.
Nel caso di specie, il diritto del RE di chiedere l'accesso al Fondo di
Garanzia è collegato da un nesso di derivazione con il diritto del socio lavoratore che, pur avendo diritto alla garanzia del Fondo, non vi può accedere in quanto
4 privo di legittimazione attiva poiché con la dichiarazione di fallimento, solo il
RE è legittimato a pretendere il pagamento dei crediti di cui il fallito è titolare, in via giudiziale e stragiudiziale. Pertanto, a seguito dello
"spossessamento" operato ai sensi dell'art. 42 L.F., spetta al RE la legittimazione attiva ad agire per il recupero del credito lavorativo del socio lavoratore sottoposto a procedura concorsuale.
Per quanto attiene il TFR, l'importo ammesso al passivo e confermato anche dalla busta paga ammonta ad € 57,986,60 lordi, mentre l'importo richiesto per le ultime tre retribuzioni e per i ratei di tredicesima per gli ultimi tre mesi ammonta ad € 3.882,76 lordi, di cui € 1.104,55 lordi per retribuzione del mese di ottobre 2019, € 1.147,03 lordi per retribuzione del mese di novembre 2019, €
1.355,07 lordi per retribuzione del mese di dicembre 2019 ed € 276,11 lordi per ratei tredicesima maturati negli ultimi tre mesi (Cfr. doc. n. 22 ricorso).
Si ritengono infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza meramente sollevate da parte resistente, su cui incombeva l'onere della prova.
Si rileva, ad ogni modo, che il rapporto di lavoro tra la e la CP_3
società si è interrotto in data 31.12.2019 e il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del 30.10.2020 (con la quale si interrompe la decorrenza del termine di prescrizione sia per il TFR che per i crediti di lavoro). La domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR e per i crediti di lavoro è stata presentata in data 16.2.2023, dunque è comunque stata presentata ampiamente entro i termini prescrizionali. Per quanto concerne le retribuzioni (ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019 richieste) sono dovute se ricomprese nei dodici mesi che precedono la data di apertura della procedura concorsuale (30.10.2020) quindi anche tale termine è stato rispettato.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
5 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a ricevere da parte dell' il pagamento dell'importo di € 57.986,60 a titolo di TFR e € 3.882,76 a CP_2
titolo di crediti di lavoro dovuti per le ultime tre mensilità e ratei tredicesima;
2. CONDANNA al pagamento delle predette somme in favore di CP_2
parte ricorrente, oltre interessi come per legge.
3. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 467/2025 r.g. promossa da
(c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DEBORA GAMBINERI, giusta procura P.IVA_1 in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DEBORA GAMBINERI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato P.IVA_2
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 7.4.2025, non in proprio ma Parte_2
quale Curatrice del Fallimento della società Parte_1 ha inteso proporre azione di condanna dell' , quale gestore del
[...] CP_2
Fondo di Garanzia, al pagamento dell'importo di € 57.986,60 a titolo di TFR e € 3.882,76 a titolo di crediti di lavoro dovuti per le ultime tre mensilità e ratei tredicesima, esponendo che in data 30.10.2020 il Tribunale di Arezzo ha nominato RE la Dott.ssa e il Giudice Delegato per il Parte_2
fallimento della società e del Parte_1
fallimento dei soci illimitatamente responsabili e;
Parte_1 Controparte_3
che socia illimitatamente responsabile della società fallita e Controparte_3
dipendente dal 12.7.1983 al 31.12.2019, chiedeva il riconoscimento del suo credito nei confronti della società fallita per un importo complessivo dovuto a titolo di retribuzioni per i mesi da gennaio 2018 – dicembre 2018, gennaio 2019
– dicembre 2019 e spettanze di fine rapporto e TFR per un importo complessivo pari ad € 29.418,40 a titolo di retribuzioni ed € 57.986,60 a titolo di TFR;
che il giudice delegato dichiarava inammissibile la domanda di insinuazione al passivo della per difetto di legittimazione, in quanto la stessa era anche CP_3
soggetto fallito;
che all'udienza del 18.11.2021 il giudice delegato ha esaminato la domanda di insinuazione presentata dal , in surroga della Parte_3
sig.ra socia dipendente fallita, per il credito vantato dalla stessa e di CP_3
competenza della procedura fallimentare, e ammetteva il credito complessivo di
€ 87.405,05; che è stata presentata domanda di accesso al fondo di garanzia CP_2
(surrogata nei diritti della lavoratrice fallita) con numero di protocollo
.0500.16/02/2023.0034523 chiedendo il pagamento del Trattamento di Fine CP_2
rapporto (art.2 L.297/82) per l'importo di € 57.986,50 e dei crediti di lavoro
(artt.1 e 2 d.lgs.80/92) per l'importo di € 3.882,76; che ad oggi nessun riscontro è stato dato in merito al ricorso amministrativo inoltrato.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il ricorrente, neanche attraverso la domanda del
RE speciale, non sia legittimato a ricevere le prestazioni del Fondo di
Garanzia; che non sarebbe sufficiente il fatto che sia scissa a livello teorico la figura del lavoratore da quella del datore di lavoro, poiché dell'intervento del
Fondo di Garanzia verrebbe a giovarsene non il lavoratore quanto la società
2 fallita.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pare doveroso premettere che, per quanto di interesse nel caso in esame, il
Fondo di Garanzia del TFR, è stato istituito presso l' dall'art. 2 della L. n. CP_2
297 del 29.05.1982; gli artt. 1 e 2 del D. Lgs n. 80/92 hanno poi esteso l'intervento del fondo anche retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro insolvente al fondo di previdenza complementare prescelto dal lavoratore. Nel caso che ci occupa, i requisiti per l'intervento del fondo sono 1) la cessazione del rapporto di lavoro;
2) l'apertura di una procedura concorsuale;
3) l'esistenza del credito per
TFR rimasto insoluto, accertata dagli organi della procedura concorsuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e
l'ammontare d'un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi della L. n.297 del 1982, il subentro dell CP_2
nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e
l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.” Nell'ambito della medesima pronuncia, inoltre, la Corte ha evidenziato altresì che l non può mettere in discussione l'ammissione del CP_1
lavoratore al passivo in sede fallimentare, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. Civ.Sez.Lav. n. 24231/2014, Cass. Civ.Sez.Lav. n.
7604/03). Tale assetto interpretativo è confermato anche dall'art. 2, comma 2, della L. 297/1982, il quale prevede che trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 L. Fall., i lavoratori o i
3 suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. La successiva giurisprudenza ha confermato tale orientamento precisando che “l' subentra CP_2
ex lege nel debito del datore insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato. In altre parole, una volta che i crediti de quibus siano stati definitivamente ammessi al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, l' non può CP_2
contestare tale accertamento, che vincola l'istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale (in tal caso lo stato passivo munito di esecutività ha forza di cosa giudicata anche nei suoi confronti) sia che ad essa sia rimasto estraneo.” (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 24730/2015).
Applicando tali principi al caso in esame, occorre rilevare che il T.F.R. e le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro sono stati ammessi al passivo del fallimento (Cfr. doc. n. 10 ricorso) e confermati anche dalle buste paga allegate (doc. n. 21-22).
Infatti, il Giudice Delegato in un primo momento non ha ammesso al passivo la socia lavoratrice in quanto soggetto coincidente con il datore di lavoro poichè anch'essa fallita e pertanto soggetto privo di legittimazione attiva per la spettanza delle somme richieste a titolo di TFR e retribuzioni alla procedura fallimentare in virtù dell'art. 147 L.F. e dell'art. 42 L.F.
La richiesta di accesso al fondo di Garanzia è stata, quindi, presentata dal
RE (avente diritto all'apprensione dell'attivo collegabile al socio fallito) quale soggetto surrogato nei diritti della che insieme alla qualifica di CP_3
socia ha sicuramente rivestito anche il ruolo di lavoratore dipendente dal
12.07.83 al 31.12.19 con la qualifica di impiegata di primo livello (doc. 3 ricorso) e che pertanto rientra tra i soggetti aventi diritto all'accesso al Fondo di
Garanzia.
Nel caso di specie, il diritto del RE di chiedere l'accesso al Fondo di
Garanzia è collegato da un nesso di derivazione con il diritto del socio lavoratore che, pur avendo diritto alla garanzia del Fondo, non vi può accedere in quanto
4 privo di legittimazione attiva poiché con la dichiarazione di fallimento, solo il
RE è legittimato a pretendere il pagamento dei crediti di cui il fallito è titolare, in via giudiziale e stragiudiziale. Pertanto, a seguito dello
"spossessamento" operato ai sensi dell'art. 42 L.F., spetta al RE la legittimazione attiva ad agire per il recupero del credito lavorativo del socio lavoratore sottoposto a procedura concorsuale.
Per quanto attiene il TFR, l'importo ammesso al passivo e confermato anche dalla busta paga ammonta ad € 57,986,60 lordi, mentre l'importo richiesto per le ultime tre retribuzioni e per i ratei di tredicesima per gli ultimi tre mesi ammonta ad € 3.882,76 lordi, di cui € 1.104,55 lordi per retribuzione del mese di ottobre 2019, € 1.147,03 lordi per retribuzione del mese di novembre 2019, €
1.355,07 lordi per retribuzione del mese di dicembre 2019 ed € 276,11 lordi per ratei tredicesima maturati negli ultimi tre mesi (Cfr. doc. n. 22 ricorso).
Si ritengono infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza meramente sollevate da parte resistente, su cui incombeva l'onere della prova.
Si rileva, ad ogni modo, che il rapporto di lavoro tra la e la CP_3
società si è interrotto in data 31.12.2019 e il fallimento della società è stato dichiarato con sentenza del 30.10.2020 (con la quale si interrompe la decorrenza del termine di prescrizione sia per il TFR che per i crediti di lavoro). La domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR e per i crediti di lavoro è stata presentata in data 16.2.2023, dunque è comunque stata presentata ampiamente entro i termini prescrizionali. Per quanto concerne le retribuzioni (ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019 richieste) sono dovute se ricomprese nei dodici mesi che precedono la data di apertura della procedura concorsuale (30.10.2020) quindi anche tale termine è stato rispettato.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
5 L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto della ricorrente a ricevere da parte dell' il pagamento dell'importo di € 57.986,60 a titolo di TFR e € 3.882,76 a CP_2
titolo di crediti di lavoro dovuti per le ultime tre mensilità e ratei tredicesima;
2. CONDANNA al pagamento delle predette somme in favore di CP_2
parte ricorrente, oltre interessi come per legge.
3. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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