Art. 28. (Norma transitoria)
L'essenza del bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 puo' essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato dell'essenza.
La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovra' avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del consorzio o un suo delegato, dal direttore della stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 23 e 26. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporra' le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il consorzio e' venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'essenza del bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 puo' essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato dell'essenza.
La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovra' avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del consorzio o un suo delegato, dal direttore della stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 23 e 26. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporra' le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il consorzio e' venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.