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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2270/2023 R.G.
TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di MO, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina
Imperiale, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2270/2023 Reg. Gen. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Castelvetrano nella via Lazzaretto n.11, presso lo studio dell'Avv. Giovanna D'Angelo, del foro di Marsala, che li rappresenta e difende, in virtù del mandato versato nel fascicolo telematico e allegata all'atto di citazione depositato in data 14.02.2023;
ATTORI– OPPONENTI– DEBITORI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.
423/2017 R.G. ES.
CONTRO
(Numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano e C.F. , R.E.A. n. MI-2536712, iscritta con il n. 8082 P.IVA_1
all'Albo Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
385/93), con sede principale in Dublino (Irlanda), e sede secondaria in Milano
(20121 MI) Via Della Moscova n. 18, nella sua qualità di procuratrice della società
rappresentata e difesa dall'Avv. Vanni Marco Controparte_2
Ribechi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano (20123 MI) Via Olmetto n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione depositata in data 09.06.2023;
CONVENUTA OPPOSTA – CREDITRICE PROCEDENTE NELLA
PROCEDURA ESECUTIVA N. 423/2017 R.G. ES.
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.12.2024 l'opponente precisava le conclusioni come da verbale redatto. Nessuno compariva per la convenuta.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615, co.
2, e 617, co. 2, c.p.c., depositato in data 12.04.2022 in seno alla procedura portante il n. 423/2017 R.G.Es., i debitori esecutati, e – Parte_1 Parte_2
premettendo in fatto che, in data 21/06/2007, avevano stipulato con CP_1
un contratto di mutuo fondiario per atto del Notaio di
[...] Persona_1
MO (rep. 18901- racc.6227), avente ad oggetto la somma di € 154.000,00, assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile sito in MO via del Pellicano 8 (censito al
N.C.E.U. del Comune di MO al foglio 83, part.lla 2198, sub. 55) - deducevano, con il primo motivo di gravame, la carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente in conseguenza delle numerose cessioni dei crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e art. 58 D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.) per non essere stata provata l'inclusione del credito per cui si procede tra quelli oggetto di cessione e, con il secondo motivo, la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità in misura pari all'80%, allegando un valore di stima dell'immobile pignorato pari a € 124.450,00.
Con ordinanza del 02.11.2022 (comunicata il 3/11/2022) - previa riqualificazione del ricorso alla stregua di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615,
2 co. 2, c.p.c. in ragione dei motivi dedotti - veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato termine perentorio fino al 10.02.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 14.02.2023, tempestivamente notificato in data
09.02.2023, i debitori esecutati, e , introducevano il Parte_1 Parte_2
presente giudizio di merito relativo all'opposizione reiterando tutti i motivi già esposti in seno al ricorso del 12.04.2022.
*
Si costituiva la convenuta opposta, , nella qualità di Controparte_1
procuratrice speciale della società in data Controparte_2
09.06.2023 contestando le doglianze esposte dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione;
*
Con verbale di udienza del 21.06.2023, non risultando prodotto dagli opponenti l'atto di citazione notificato alle altre parti e non potendosi, conseguentemente, compiere i controlli di prima udienza in ordine alla integrità del contraddittorio e al rispetto del termine perentorio di introduzione del giudizio bifasico, rispetto all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, veniva assegnato un termine agli opponenti per provvedere al relativo deposito e veniva rinviata l'udienza al
20.12.2023.
Con verbale di udienza del 20.12.2023, esaminata la documentazione prodotta dagli attori in data 21.07.2023 e rilevata la sua non pertinenza al giudizio degli atti versati, veniva assegnato un nuovo termine agli opponenti per provvedere al relativo deposito e veniva rinviata l'udienza al 28.02.2024.
Con verbale di udienza del 28.02.2024, esaminata la documentazione prodotta dagli attori, veniva rilevata l'integrità del contraddittorio e con l'ordinanza del
06.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2024, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviata la causa per
3 la pronuncia sulle istanze istruttorie all'udienza del 25.09.2025; istruita la causa con l'acquisizione delle prove documentali e del fascicolo dell'esecuzione di cui al n.
423/2017 R.G. Es., si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024, nella quale data, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositava tempestivamente comparse conclusionali in data 10.02.2025 la convenuta opposta, , nella sua qualità di procuratrice Controparte_1
della società insistendo per l'accoglimento delle Controparte_2
conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo.
******
2. La domanda proposta dagli opponenti è inammissibile.
2.1. Preliminarmente, si conferma la qualificazione operata in fase sommaria dal giudice dell'esecuzione tenuto conto dei motivi dedotti dagli opponenti.
2.2. Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile, in quanto le censure facenti parte del ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. sono state tardivamente proposte, ovvero in data 12.04.2022, ossia dopo che era già stata disposta la vendita del compendio pignorato.
Giova, infatti, ricordare che l'articolo 615 comma 2 c.p.c. dispone che
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Ora, nel caso di specie, è risultato documentato dalla disamina del fascicolo della procedura esecutiva – acquisito in sede istruttoria – che, all'esito dell'udienza tenutasi in data 21/10/2021, è stata emessa in data 10.01.2022 l'ordinanza di autorizzazione alla vendita, con la delega delle operazioni di vendita al
Professionista Delegato.
4 A ciò si aggiunga che gli odierni opponenti non hanno nemmeno allegato – e men che mai dimostrato – di non aver potuto proporre opposizione prima dei termini di cui sopra per causa ad essi non imputabile, pur essendo loro esclusivo onere.
Al contrario, dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione emerge, per un verso, la regolare comunicazione della data di svolgimento dell'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 569 c.p.c. (avvenuta con comunicazione del 15/06/2021) e, per altro verso, risulta documentalmente provata che gli esecutati fossero a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva, in epoca antecedente al deposito dell'opposizione per cui è causa.
Infatti, dalla consultazione del fascicolo è emerso che, in data 15.06.2020 nonché, successivamente, anche in data 21.07.2021 e in data 20.01.2022, il difensore degli odierni opponenti, avv. Giovanna D'Angelo, chiedeva di essere autorizzata alla consultazione temporanea del fascicolo per la valutazione delle azioni più opportune.
Le considerazioni sopra esposte comportano l'inammissibilità dell'opposizione e restano assorbiti gli ulteriori motivi.
2.3. Ciò premesso, preme rilevare che la domanda afferente alla eventuale carenza di legittimazione attiva della convenuta deve dirsi anche infondata, alla luce delle stesse considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale, tenuto conto della sollecitazione dei propri poteri ex officio, ha comunque verificato tale profilo.
Infatti, sul punto, il Tribunale intende dare continuità all'indirizzo ermeneutico, più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, a tenore del quale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche qualora non sia prodotto il contratto di cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione “per categorie” dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, essendo solo sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per
5 la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze e mediante il richiamo ad altri documenti allegati dalle stesse parti, i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, Cass. civile, Sez. 6, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020, già conforme a Cass. civile, Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Infatti, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la
Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”
(commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Coerentemente, il Tribunale condivide l'indirizzo più volte espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere
“determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 2019).
Nel caso de quo, la convenuta ha offerto prova delle vicende successorie – descritte e documentate – che hanno condotto alla cessione in blocco, per la quale soccorre, per un verso, l'avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/11/2018 parte II n. 138 (cfr. doc. n. 7 della comparsa di convenuta); per altro verso, la circostanza che la creditrice cedente,
non è mai stata estromessa dalla procedura esecutiva sottostante. Controparte_1
Risulta, peraltro, opportuno precisare che non è titolare Controparte_1
del credito vantato nei confronti degli odierni attori ma è intervenuta ex art. 111
6 c.p.c. nella procedura esecutiva RGE 423/2017, nella sua qualità di procuratrice della società in forza di procura speciale del Controparte_2
6/03/2019 in autentica Notaio di Milano, Rep. n. 26476/11093 Persona_2
(cfr doc. 9 allegato alla comparsa di convenuta).
Conseguentemente, il motivo deve dirsi anche infondato.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti, e a pagare, le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore della convenuta costituita, Controparte_1
, nella qualità di procuratrice speciale della società
[...] Controparte_2
[...]
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in MO il 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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TRIBUNALE DI PALERMO Sezione Sesta Civile - Esecuzioni Immobiliari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di MO, sezione sesta civile, dott.ssa Valentina
Imperiale, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2270/2023 Reg. Gen. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Castelvetrano nella via Lazzaretto n.11, presso lo studio dell'Avv. Giovanna D'Angelo, del foro di Marsala, che li rappresenta e difende, in virtù del mandato versato nel fascicolo telematico e allegata all'atto di citazione depositato in data 14.02.2023;
ATTORI– OPPONENTI– DEBITORI NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N.
423/2017 R.G. ES.
CONTRO
(Numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Milano e C.F. , R.E.A. n. MI-2536712, iscritta con il n. 8082 P.IVA_1
all'Albo Banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
385/93), con sede principale in Dublino (Irlanda), e sede secondaria in Milano
(20121 MI) Via Della Moscova n. 18, nella sua qualità di procuratrice della società
rappresentata e difesa dall'Avv. Vanni Marco Controparte_2
Ribechi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano (20123 MI) Via Olmetto n. 3, giusta procura allegata alla memoria di costituzione depositata in data 09.06.2023;
CONVENUTA OPPOSTA – CREDITRICE PROCEDENTE NELLA
PROCEDURA ESECUTIVA N. 423/2017 R.G. ES.
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.12.2024 l'opponente precisava le conclusioni come da verbale redatto. Nessuno compariva per la convenuta.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615, co.
2, e 617, co. 2, c.p.c., depositato in data 12.04.2022 in seno alla procedura portante il n. 423/2017 R.G.Es., i debitori esecutati, e – Parte_1 Parte_2
premettendo in fatto che, in data 21/06/2007, avevano stipulato con CP_1
un contratto di mutuo fondiario per atto del Notaio di
[...] Persona_1
MO (rep. 18901- racc.6227), avente ad oggetto la somma di € 154.000,00, assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile sito in MO via del Pellicano 8 (censito al
N.C.E.U. del Comune di MO al foglio 83, part.lla 2198, sub. 55) - deducevano, con il primo motivo di gravame, la carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente in conseguenza delle numerose cessioni dei crediti in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e art. 58 D.Lgs n. 385/1993 (T.U.B.) per non essere stata provata l'inclusione del credito per cui si procede tra quelli oggetto di cessione e, con il secondo motivo, la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità in misura pari all'80%, allegando un valore di stima dell'immobile pignorato pari a € 124.450,00.
Con ordinanza del 02.11.2022 (comunicata il 3/11/2022) - previa riqualificazione del ricorso alla stregua di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615,
2 co. 2, c.p.c. in ragione dei motivi dedotti - veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato termine perentorio fino al 10.02.2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 14.02.2023, tempestivamente notificato in data
09.02.2023, i debitori esecutati, e , introducevano il Parte_1 Parte_2
presente giudizio di merito relativo all'opposizione reiterando tutti i motivi già esposti in seno al ricorso del 12.04.2022.
*
Si costituiva la convenuta opposta, , nella qualità di Controparte_1
procuratrice speciale della società in data Controparte_2
09.06.2023 contestando le doglianze esposte dall'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione;
*
Con verbale di udienza del 21.06.2023, non risultando prodotto dagli opponenti l'atto di citazione notificato alle altre parti e non potendosi, conseguentemente, compiere i controlli di prima udienza in ordine alla integrità del contraddittorio e al rispetto del termine perentorio di introduzione del giudizio bifasico, rispetto all'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, veniva assegnato un termine agli opponenti per provvedere al relativo deposito e veniva rinviata l'udienza al
20.12.2023.
Con verbale di udienza del 20.12.2023, esaminata la documentazione prodotta dagli attori in data 21.07.2023 e rilevata la sua non pertinenza al giudizio degli atti versati, veniva assegnato un nuovo termine agli opponenti per provvedere al relativo deposito e veniva rinviata l'udienza al 28.02.2024.
Con verbale di udienza del 28.02.2024, esaminata la documentazione prodotta dagli attori, veniva rilevata l'integrità del contraddittorio e con l'ordinanza del
06.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.02.2024, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviata la causa per
3 la pronuncia sulle istanze istruttorie all'udienza del 25.09.2025; istruita la causa con l'acquisizione delle prove documentali e del fascicolo dell'esecuzione di cui al n.
423/2017 R.G. Es., si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024, nella quale data, la causa veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Depositava tempestivamente comparse conclusionali in data 10.02.2025 la convenuta opposta, , nella sua qualità di procuratrice Controparte_1
della società insistendo per l'accoglimento delle Controparte_2
conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo.
******
2. La domanda proposta dagli opponenti è inammissibile.
2.1. Preliminarmente, si conferma la qualificazione operata in fase sommaria dal giudice dell'esecuzione tenuto conto dei motivi dedotti dagli opponenti.
2.2. Ciò premesso, l'opposizione è inammissibile, in quanto le censure facenti parte del ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. sono state tardivamente proposte, ovvero in data 12.04.2022, ossia dopo che era già stata disposta la vendita del compendio pignorato.
Giova, infatti, ricordare che l'articolo 615 comma 2 c.p.c. dispone che
“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Ora, nel caso di specie, è risultato documentato dalla disamina del fascicolo della procedura esecutiva – acquisito in sede istruttoria – che, all'esito dell'udienza tenutasi in data 21/10/2021, è stata emessa in data 10.01.2022 l'ordinanza di autorizzazione alla vendita, con la delega delle operazioni di vendita al
Professionista Delegato.
4 A ciò si aggiunga che gli odierni opponenti non hanno nemmeno allegato – e men che mai dimostrato – di non aver potuto proporre opposizione prima dei termini di cui sopra per causa ad essi non imputabile, pur essendo loro esclusivo onere.
Al contrario, dalla consultazione del fascicolo dell'esecuzione emerge, per un verso, la regolare comunicazione della data di svolgimento dell'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 569 c.p.c. (avvenuta con comunicazione del 15/06/2021) e, per altro verso, risulta documentalmente provata che gli esecutati fossero a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva, in epoca antecedente al deposito dell'opposizione per cui è causa.
Infatti, dalla consultazione del fascicolo è emerso che, in data 15.06.2020 nonché, successivamente, anche in data 21.07.2021 e in data 20.01.2022, il difensore degli odierni opponenti, avv. Giovanna D'Angelo, chiedeva di essere autorizzata alla consultazione temporanea del fascicolo per la valutazione delle azioni più opportune.
Le considerazioni sopra esposte comportano l'inammissibilità dell'opposizione e restano assorbiti gli ulteriori motivi.
2.3. Ciò premesso, preme rilevare che la domanda afferente alla eventuale carenza di legittimazione attiva della convenuta deve dirsi anche infondata, alla luce delle stesse considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale, tenuto conto della sollecitazione dei propri poteri ex officio, ha comunque verificato tale profilo.
Infatti, sul punto, il Tribunale intende dare continuità all'indirizzo ermeneutico, più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, a tenore del quale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche qualora non sia prodotto il contratto di cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione “per categorie” dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, essendo solo sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per
5 la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze e mediante il richiamo ad altri documenti allegati dalle stesse parti, i rapporti oggetto della cessione (in tal senso, Cass. civile, Sez. 6, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020, già conforme a Cass. civile, Sez. 1, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Infatti, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la
Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”
(commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).
Coerentemente, il Tribunale condivide l'indirizzo più volte espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere
“determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. Civile, Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 2019).
Nel caso de quo, la convenuta ha offerto prova delle vicende successorie – descritte e documentate – che hanno condotto alla cessione in blocco, per la quale soccorre, per un verso, l'avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 27/11/2018 parte II n. 138 (cfr. doc. n. 7 della comparsa di convenuta); per altro verso, la circostanza che la creditrice cedente,
non è mai stata estromessa dalla procedura esecutiva sottostante. Controparte_1
Risulta, peraltro, opportuno precisare che non è titolare Controparte_1
del credito vantato nei confronti degli odierni attori ma è intervenuta ex art. 111
6 c.p.c. nella procedura esecutiva RGE 423/2017, nella sua qualità di procuratrice della società in forza di procura speciale del Controparte_2
6/03/2019 in autentica Notaio di Milano, Rep. n. 26476/11093 Persona_2
(cfr doc. 9 allegato alla comparsa di convenuta).
Conseguentemente, il motivo deve dirsi anche infondato.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna gli opponenti, e a pagare, le Parte_1 Parte_2
spese del giudizio, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA in favore della convenuta costituita, Controparte_1
, nella qualità di procuratrice speciale della società
[...] Controparte_2
[...]
- rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in MO il 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Imperiale
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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