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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°455/2023 R.G.L., promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, e Pt_15 Parte_16 Parte_17
, rappresentati e difesi dall'avv.to ANANIA CIRO MARCELLO ed
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in VIA VALDEMONE 57 90144
PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, siti in VIA MARIANO STABILE N.
182 PALERMO.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 16/01/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe avendo premesso: di essere dipendenti della Regione Siciliana dal 2002, dapprima assunti con contratti a tempo determinato rinnovati e prorogati senza soluzione di continuità e successivamente, in applicazione dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs.n.75/2017, inseriti nel ruolo dell'Amministrazione Regionale ed assunti a tempo indeterminato, a seguito di procedura di stabilizzazione del “precariato storico regionale”; di aver quindi sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01 novembre 2019; che in data 12 luglio 2021, l'Amministrazione Regionale aveva pubblicato il DDG
n. 2713/2021 (emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica del Personale della Regione Siciliana– Bando attribuzione PEO 2019) che aveva previsto per coloro che fossero risultati vincitori, l'attribuzione della posizione economica e giuridica immediatamente superiore a quella posseduta con decorrenza dal
1° gennaio 2019; di essere stati esclusi da detta proceduta, in quanto il CCRL, l'Accordo sindacale intervenuto tra l' e le OO.SS. in data 27 dicembre 2019 ed il citato Bando CP_2
del 12 luglio 2021, consentivano la progressione economica per tutto il periodo di validità del contratto regionale, relativo al triennio giuridico ed economico 2016 –
2018, soltanto ai dipendenti che al 1° gennaio 2019 avessero maturato trentasei mesi di anzianità di servizio in virtù della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che successivamente, la stessa con riferimento alla Parte_18
progressione economica (PEO) 2020, modificando i requisiti di partecipazione previsti per la PEO 2019, aveva ammesso a partecipare alla procedura per l'attribuzione della
Posizione organizzativa orizzontale anche i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato;
convennero in giudizio l' e lamentando la nullità Parte_18
dell'art.22, comma 10, del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10-05-2019, chiesero accogliersi le seguenti conclusioni: “Ove occorra previa attivazione della speciale procedura prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n.165-2001 e successive modifiche ed integrazioni: accertare e
2 dichiarare la nullità dell'art l'art. 22 comma 10 del CCRL 2713/2021 ed in particolare dell'art. 2 nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione l'essere in servizio
a tempo indeterminato già dal 1° gennaio 2019;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'Accordo Integrativo del
27 dicembre 2019 nella parte in cui, tra i requisiti di partecipazione alla procedura per il riconoscimento della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza, prevede l'essere in servizio a tempo indeterminato già dal 1° gennaio
2019;
-Accertare e dichiarare la nullità del Bando PEO 2019 emesso con il DDG n.
2713/2021 ed in particolare dell'art. 2 nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione l'essere in servizio a tempo indeterminato già dal 1° gennaio 2019;
-Dichiarare, ove ritenuto necessario, la nullità della disposizione contrattuale prevista dall'Accordo Integrativo del 27 dicembre 2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione, prevede che il lavoro prestato con contratto a tempo determinato sia valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) rispetto al lavoro prestato con contratto a tempo indeterminato (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi);
-Conseguentemente accertare e dichiarare che la mancata partecipazione degli odierni ricorrenti alla procedura ex art. 22 CCRL 2016-2018 per l'attribuzione della progressione economica all'interno delle rispettive categorie di appartenenza ha comportato per gli stessi un danno economico consistente nel mancato pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito per la categoria di appartenenza e quanto avrebbero invece percepito nella posizione economica successiva;
- Conseguentemente dichiarare nulli, annullabili, illegittimi e con qualunque formulazione privare della propria efficacia e validità e/o disapplicare l'art. 22 comma
10 del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico
2016-2018 del 9 maggio 2019 - l'Accordo Integrativo del 27 dicembre 2019 e del
Bando PEO 2019 emesso con il DDG n. 2713/2021 ed in particolare dell'art. 2, nella parti oggetto del presente giudizio;
3 In ogni caso, accertato e dichiarato che la mancata partecipazione del Bando Peo
/2019, ha fatto in modo che i ricorrenti perdessero la chance per ottenere la loro progressione economica e professionale.”
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Il ricorso va accolto.
I ricorrenti hanno dedotto di esser stati illegittimamente esclusi dalla procedura per la progressione economica orizzontale (Peo) sulla scorta dell'art. 22 del CCRL del triennio 2016-2018 e del successivo e conseguente accordo integrativo del 29.12.2019, con i quali si prevedeva “un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale, correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, a valere sul fondo risorse decentrate di cui all'art.90 del CCRL e , in ogni caso, ad una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio
l'1°gennaio 2019.”
Sulla scorta di tale previsione dunque, lamentano i ricorrenti, è stata negata loro la possibilità di partecipare a tale procedura, in quanto gli stessi, alla data suddetta
(1.01.2019), risultavano essere dipendenti “a tempo determinato” e pertanto esclusi.
La clausola del bando -con cui l'anzianità di servizio veniva limitata al rapporto di lavoro a tempo indeterminato- sarebbe quindi illegittima perché contraria alla regola stabilita dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva n.
1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio (“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”).
È noto, infatti, l'orientamento della Suprema Corte, (qui condiviso) secondo cui
«la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione
4 positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato»
(cfr. Cass. 8 marzo 2022, n.7584; Cass. 18138/2022).
Come ribadito di recente anche dalla Corte d'Appello di Palermo con la sent. N.
85/2023 del 9.02.2023, la Corte di Giustizia, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza « di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale
5 necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 25luglio 2018,
C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39) » (punto 60). Persona_2
Orbene, nel caso di specie non sembrano sussistere (o comunque non sono state adeguatamente provate in giudizio da parte convenuta che ne aveva l'onere) le ragioni oggettive che possano, in concreto, giustificare una tale disparità di trattamento.
Difettando quindi ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento fra i dipendenti di ruolo e quelli assunti a termine, la clausola di cui all'art.22 CCRL
2016-2018 che ha impedito la partecipazione degli odierni ricorrenti alla succitata progressione economica orizzontale deve ritenersi illegittima poiché contraria ad una norma eurounitaria.
Né la legittimità di essa, può fondarsi, come opinato da parte convenuta, sulla scorta del “principio di selettività” ovverosia sull'uso di criteri volti a differenziare e a valorizzare il percorso professionale ed i risultati individuali dei singoli lavoratori, attraverso progressioni di carriera e con il riconoscimento di determinati incentivi.
Tale principio, infatti, non viene in alcun modo intaccato dall'inclusione nella selezione di una platea di lavoratori che ne erano stati illegittimamente esclusi perché a tempo determinato;
questi, infatti, verranno sottoposti, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, alla “selezione” voluta dalle parti collettive secondo i criteri discretivi individuati dalle stesse.
I ricorrenti chiedevano, peraltro, dichiararsi la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019 “nella parte in cui, tra i criteri di valutazione – essa prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0, 4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0, 5 punti in ragione di ciascun anno di servizio
o frazione di anno superiore a sei mesi).”
Anche questa domanda deve essere accolta, emergendo anche in questo caso un'evidente discriminazione tra lavoratori di ruolo e non di ruolo, che si manifesta nella
6 diversa attribuzione di un punteggio per il servizio prestato, pur in assenza di alcuna ragione oggettiva dimostrata in giudizio.
Alla luce dell'ingiustificata disparità di trattamento, emersa dalle argomentazioni sopra riportate, nonché delle deduzioni attoree, corroborate dalla documentazione prodotta in giudizio, è palese che i ricorrenti erano in possesso dei requisiti necessari per accedere alla procedura finalizzata all'ottenimento della progressione economica orizzontale per il 2019.
A sostegno delle superiori deduzioni vanno condivise le argomentazioni della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “L'onere della prova di tale danno è a carico del danneggiato, che, difatti, deve riuscire a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la perdita dell'opportunità favorevole (chance) attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non”. Costituisce, dunque, principio consolidato in giurisprudenza che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.” (Sez. 3, Sentenza n.
1752 del 28/01/2005)”.
Orbene, non può che ritenersi fondata la richiesta del riconoscimento della perdita di chance e del danno che ne è derivato, stante la possibilità, concretamente esistente, di conseguire il risultato sperato.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno da perdita di chance, appare ragionevole quantificare lo stesso in via equitativa, in misura pari ad un quinto di quanto rispettivamente richiesto dai ricorrenti, oltre accessori maturati dai rispettivi pensionamenti al saldo.
Pertanto, il danno da perdita di chance, che l'Amministrazione convenuta dovrà risarcire a ciascun ricorrente va così quantificato:
7 € 840,00 per i Sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e : Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 797,57 per il Sig. Parte_4
€ 443,04 per i Sig.ri , , Parte_9 Parte_19 Parte_11
, , , Parte_20 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e . Pt_16 Parte_17
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Pertanto va dichiarata l'illegittimità dell'art.22, comma 10, del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10-
05-2019 in quanto contraria alle norme imperative descritte in ricorso l'art.22 per contrasto con la direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio nella parte in cui prevede che in sede di applicazione la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza verrà riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01-01-2019, e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 01-01-2019.
Per l'effetto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti di essere valutati nell'ambito del
PEO 2019, partecipando alla relativa selezione.
Va, altresì, dichiarata illegittima la clausola di cui all'Accordo Decentrato
Integrativo del 27-12-2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione, prevede per il servizio non di ruolo 0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi), perché discriminatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso: dichiara illegittima la norma di cui all'art.22 comma 10 del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10 05-2019,
8 nella parte in cui prevede che in sede di applicazione la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza verrà riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01-01-2019, e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 01-01-2019 e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti di essere valutati nell'ambito del PEO 2019, partecipando alla relativa selezione.
Dichiara altresì illegittima clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del
27-12-2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione, prevede per il servizio non di ruolo 0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi rispetto al servizio di ruolo (0, 5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).
Condanna la Delle Autonomie Locali Controparte_1 CP_1
Funzione Pubblica al pagamento di:
- € 840,00 a favore dei i Sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e;
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- € 797,57 a favore del Sig. Parte_4
- € 443,04 a favore dei Sig.ri , , Parte_9 Parte_19 Parte_11
, , ,
[...] Parte_20 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e . Parte_16 Parte_17
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 6.700,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Ciro Marcello Anania.
Così deciso in Palermo il 17/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°455/2023 R.G.L., promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, e Pt_15 Parte_16 Parte_17
, rappresentati e difesi dall'avv.to ANANIA CIRO MARCELLO ed
[...]
elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in VIA VALDEMONE 57 90144
PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, siti in VIA MARIANO STABILE N.
182 PALERMO.
- resistente –
All'esito dell'udienza del 16/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1 Con ricorso depositato in data 16/01/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe avendo premesso: di essere dipendenti della Regione Siciliana dal 2002, dapprima assunti con contratti a tempo determinato rinnovati e prorogati senza soluzione di continuità e successivamente, in applicazione dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs.n.75/2017, inseriti nel ruolo dell'Amministrazione Regionale ed assunti a tempo indeterminato, a seguito di procedura di stabilizzazione del “precariato storico regionale”; di aver quindi sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01 novembre 2019; che in data 12 luglio 2021, l'Amministrazione Regionale aveva pubblicato il DDG
n. 2713/2021 (emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica del Personale della Regione Siciliana– Bando attribuzione PEO 2019) che aveva previsto per coloro che fossero risultati vincitori, l'attribuzione della posizione economica e giuridica immediatamente superiore a quella posseduta con decorrenza dal
1° gennaio 2019; di essere stati esclusi da detta proceduta, in quanto il CCRL, l'Accordo sindacale intervenuto tra l' e le OO.SS. in data 27 dicembre 2019 ed il citato Bando CP_2
del 12 luglio 2021, consentivano la progressione economica per tutto il periodo di validità del contratto regionale, relativo al triennio giuridico ed economico 2016 –
2018, soltanto ai dipendenti che al 1° gennaio 2019 avessero maturato trentasei mesi di anzianità di servizio in virtù della sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che successivamente, la stessa con riferimento alla Parte_18
progressione economica (PEO) 2020, modificando i requisiti di partecipazione previsti per la PEO 2019, aveva ammesso a partecipare alla procedura per l'attribuzione della
Posizione organizzativa orizzontale anche i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato;
convennero in giudizio l' e lamentando la nullità Parte_18
dell'art.22, comma 10, del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10-05-2019, chiesero accogliersi le seguenti conclusioni: “Ove occorra previa attivazione della speciale procedura prevista dall'art. 64 del D.Lgs. n.165-2001 e successive modifiche ed integrazioni: accertare e
2 dichiarare la nullità dell'art l'art. 22 comma 10 del CCRL 2713/2021 ed in particolare dell'art. 2 nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione l'essere in servizio
a tempo indeterminato già dal 1° gennaio 2019;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'Accordo Integrativo del
27 dicembre 2019 nella parte in cui, tra i requisiti di partecipazione alla procedura per il riconoscimento della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza, prevede l'essere in servizio a tempo indeterminato già dal 1° gennaio
2019;
-Accertare e dichiarare la nullità del Bando PEO 2019 emesso con il DDG n.
2713/2021 ed in particolare dell'art. 2 nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione l'essere in servizio a tempo indeterminato già dal 1° gennaio 2019;
-Dichiarare, ove ritenuto necessario, la nullità della disposizione contrattuale prevista dall'Accordo Integrativo del 27 dicembre 2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione, prevede che il lavoro prestato con contratto a tempo determinato sia valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) rispetto al lavoro prestato con contratto a tempo indeterminato (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi);
-Conseguentemente accertare e dichiarare che la mancata partecipazione degli odierni ricorrenti alla procedura ex art. 22 CCRL 2016-2018 per l'attribuzione della progressione economica all'interno delle rispettive categorie di appartenenza ha comportato per gli stessi un danno economico consistente nel mancato pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito per la categoria di appartenenza e quanto avrebbero invece percepito nella posizione economica successiva;
- Conseguentemente dichiarare nulli, annullabili, illegittimi e con qualunque formulazione privare della propria efficacia e validità e/o disapplicare l'art. 22 comma
10 del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico
2016-2018 del 9 maggio 2019 - l'Accordo Integrativo del 27 dicembre 2019 e del
Bando PEO 2019 emesso con il DDG n. 2713/2021 ed in particolare dell'art. 2, nella parti oggetto del presente giudizio;
3 In ogni caso, accertato e dichiarato che la mancata partecipazione del Bando Peo
/2019, ha fatto in modo che i ricorrenti perdessero la chance per ottenere la loro progressione economica e professionale.”
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Il ricorso va accolto.
I ricorrenti hanno dedotto di esser stati illegittimamente esclusi dalla procedura per la progressione economica orizzontale (Peo) sulla scorta dell'art. 22 del CCRL del triennio 2016-2018 e del successivo e conseguente accordo integrativo del 29.12.2019, con i quali si prevedeva “un percorso di articolato sviluppo economico, all'interno del sistema di classificazione del personale, correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria di appartenenza, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, a valere sul fondo risorse decentrate di cui all'art.90 del CCRL e , in ogni caso, ad una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio
l'1°gennaio 2019.”
Sulla scorta di tale previsione dunque, lamentano i ricorrenti, è stata negata loro la possibilità di partecipare a tale procedura, in quanto gli stessi, alla data suddetta
(1.01.2019), risultavano essere dipendenti “a tempo determinato” e pertanto esclusi.
La clausola del bando -con cui l'anzianità di servizio veniva limitata al rapporto di lavoro a tempo indeterminato- sarebbe quindi illegittima perché contraria alla regola stabilita dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo quadro contenuto nella direttiva n.
1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio (“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”).
È noto, infatti, l'orientamento della Suprema Corte, (qui condiviso) secondo cui
«la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione
4 positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato» non potendosi «escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato»
(cfr. Cass. 8 marzo 2022, n.7584; Cass. 18138/2022).
Come ribadito di recente anche dalla Corte d'Appello di Palermo con la sent. N.
85/2023 del 9.02.2023, la Corte di Giustizia, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_1
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi).
La ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza « di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale
5 necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 25luglio 2018,
C-96/17, EU:C:2018:603, punto 39) » (punto 60). Persona_2
Orbene, nel caso di specie non sembrano sussistere (o comunque non sono state adeguatamente provate in giudizio da parte convenuta che ne aveva l'onere) le ragioni oggettive che possano, in concreto, giustificare una tale disparità di trattamento.
Difettando quindi ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento fra i dipendenti di ruolo e quelli assunti a termine, la clausola di cui all'art.22 CCRL
2016-2018 che ha impedito la partecipazione degli odierni ricorrenti alla succitata progressione economica orizzontale deve ritenersi illegittima poiché contraria ad una norma eurounitaria.
Né la legittimità di essa, può fondarsi, come opinato da parte convenuta, sulla scorta del “principio di selettività” ovverosia sull'uso di criteri volti a differenziare e a valorizzare il percorso professionale ed i risultati individuali dei singoli lavoratori, attraverso progressioni di carriera e con il riconoscimento di determinati incentivi.
Tale principio, infatti, non viene in alcun modo intaccato dall'inclusione nella selezione di una platea di lavoratori che ne erano stati illegittimamente esclusi perché a tempo determinato;
questi, infatti, verranno sottoposti, al pari dei lavoratori a tempo indeterminato, alla “selezione” voluta dalle parti collettive secondo i criteri discretivi individuati dalle stesse.
I ricorrenti chiedevano, peraltro, dichiararsi la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019 “nella parte in cui, tra i criteri di valutazione – essa prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0, 4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0, 5 punti in ragione di ciascun anno di servizio
o frazione di anno superiore a sei mesi).”
Anche questa domanda deve essere accolta, emergendo anche in questo caso un'evidente discriminazione tra lavoratori di ruolo e non di ruolo, che si manifesta nella
6 diversa attribuzione di un punteggio per il servizio prestato, pur in assenza di alcuna ragione oggettiva dimostrata in giudizio.
Alla luce dell'ingiustificata disparità di trattamento, emersa dalle argomentazioni sopra riportate, nonché delle deduzioni attoree, corroborate dalla documentazione prodotta in giudizio, è palese che i ricorrenti erano in possesso dei requisiti necessari per accedere alla procedura finalizzata all'ottenimento della progressione economica orizzontale per il 2019.
A sostegno delle superiori deduzioni vanno condivise le argomentazioni della
Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “L'onere della prova di tale danno è a carico del danneggiato, che, difatti, deve riuscire a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la perdita dell'opportunità favorevole (chance) attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non”. Costituisce, dunque, principio consolidato in giurisprudenza che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.” (Sez. 3, Sentenza n.
1752 del 28/01/2005)”.
Orbene, non può che ritenersi fondata la richiesta del riconoscimento della perdita di chance e del danno che ne è derivato, stante la possibilità, concretamente esistente, di conseguire il risultato sperato.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno da perdita di chance, appare ragionevole quantificare lo stesso in via equitativa, in misura pari ad un quinto di quanto rispettivamente richiesto dai ricorrenti, oltre accessori maturati dai rispettivi pensionamenti al saldo.
Pertanto, il danno da perdita di chance, che l'Amministrazione convenuta dovrà risarcire a ciascun ricorrente va così quantificato:
7 € 840,00 per i Sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e : Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
€ 797,57 per il Sig. Parte_4
€ 443,04 per i Sig.ri , , Parte_9 Parte_19 Parte_11
, , , Parte_20 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
e . Pt_16 Parte_17
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Pertanto va dichiarata l'illegittimità dell'art.22, comma 10, del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10-
05-2019 in quanto contraria alle norme imperative descritte in ricorso l'art.22 per contrasto con la direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999 del Consiglio nella parte in cui prevede che in sede di applicazione la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza verrà riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01-01-2019, e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 01-01-2019.
Per l'effetto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti di essere valutati nell'ambito del
PEO 2019, partecipando alla relativa selezione.
Va, altresì, dichiarata illegittima la clausola di cui all'Accordo Decentrato
Integrativo del 27-12-2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione, prevede per il servizio non di ruolo 0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi), perché discriminatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso: dichiara illegittima la norma di cui all'art.22 comma 10 del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10 05-2019,
8 nella parte in cui prevede che in sede di applicazione la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza verrà riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01-01-2019, e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 01-01-2019 e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti di essere valutati nell'ambito del PEO 2019, partecipando alla relativa selezione.
Dichiara altresì illegittima clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del
27-12-2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione, prevede per il servizio non di ruolo 0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi rispetto al servizio di ruolo (0, 5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).
Condanna la Delle Autonomie Locali Controparte_1 CP_1
Funzione Pubblica al pagamento di:
- € 840,00 a favore dei i Sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e;
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
- € 797,57 a favore del Sig. Parte_4
- € 443,04 a favore dei Sig.ri , , Parte_9 Parte_19 Parte_11
, , ,
[...] Parte_20 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e . Parte_16 Parte_17
Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 6.700,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Ciro Marcello Anania.
Così deciso in Palermo il 17/05/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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