Sentenza 3 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/06/2003, n. 8868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8868 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2003 |
Testo completo
2 98 868/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Risarcimento del danno da occupazione acquisitiva Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23916/2000Dott. Rosario DE MUSIS PRESIDENTE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE e 1151/2001 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Cron. 18405 Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE Rep. 2406 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente Ud.
8.1.2003 SENTENZA sul ricorso proposto da Ente Nazionale per le Strade - A. N. A. S., legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - RICORRENTE Principale -
CONTRO
Vito LA, NZ LA, PP LA, NA LA, IC LA, SA LA e RI LA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Sant'Alberto Magno n.9, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Severini che li rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Augusto di Cagno, in forza di procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale - CONTRORICORRENTI e Ricorrenti Incidentali - so 3 0 0 2 avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n.805/99 pubblicata il 5.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.1.2003 dal Consigliere Dott. Paolo GIi. Udito il difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 ed il 21 dicembre 1991, Vito, NZ, PP, NA, IC, SA e RI EL, premesso di essere proprietari di un suolo con annessi fabbricati in Bari e premesso altresì che di circa mq.130 di questo il locale Prefetto, con decreto del 7.9.1985, aveva autorizzato l'occupazione da parte dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - ANAS e, per essa, dell'Impresa SI Francesco, aggiudicataria dei lavori di costruzione di una strada che sarebbe poi stata ivi realizzata, senza che, tuttavia, nessun provvedimento di esproprio fosse mai intervenuto pur essendo l'area interessata rimasta oggetto di irreversibile trasformazione, convenivano in giudizio davanti al Tribunale della medesima città sia l'ANAS sia l'Impresa SI stesse, chiedendone la condanna, in via solidale, al pagamento delle somme loro dovute a titolo di risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, cagionati dalla illegittima occupazione, oltre gli accessori. Costituendosi, l'ANAS eccepiva l'incompetenza del giudice adito, essendo a suo dire competente la locale Corte di Appello, nonché deducendo che non era ancora scaduto il termine per l'adozione del decreto definitivo di esproprio, onde poteva, al più, essere riconosciuta agli attori la sola indennità 2 di occupazione legittima, mentre il SI, dal canto suo, eccepiva di non essere legittimato passivamente, contestando nel merito la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 24.11.1995, accoglieva invece la domanda medesima, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di lire 195.239.296, a titolo di risarcimento del danno, nonché della somma di lire 3.136.500 a titolo di indennità di occupazione, con gli interessi legali su entrambi gli importi a far tempo dal 18.12.1990. Avverso tale decisione proponevano separati appelli vuoi l'ANAS, la quale censurava le valutazioni del primo giudice sulla base di una consulenza tecnica del tutto carente e che, in ogni caso, andava rinnovata per effetto dell'estensione al risarcimento dei danni derivati da occupazione illegittima dei criteri di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992, introdotta dalla legge n.549 del 1995, vuoi l'Impresa SI, la quale deduceva due distinti motivi di gravame chiedendo la riforma della pronuncia impugnata. Resistevano nel grado gli appellati, concludendo per il rigetto dei gravami. La Corte di Appello di Bari, riuniti i due giudizi, con sentenza del 24.9/5.10.1999, così provvedeva: a) accoglieva per quanto di ragione l'appello dell'ANAS e, in riforma della decisione impugnata, la condannava al pagamento in favore dei germani EL della complessiva somma di lire 71.471.565, rivalutata all'attualità in lire 98.680.790, dedotto quanto a suo tempo eventualmente versato alla Cassa Depositi e Prestiti, con gli interessi legali a far tempo dall'8.10.1990, nonché al pagamento della somma di lire 4.131.000, maggiorata degli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità a far tempo dal 20.12.1985; 3 b) accoglieva l'appello proposto dal SI e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava improponibile, per carenza di legittimazione passiva, la domanda avanzata nei suoi confronti dagli attori. Assumeva, per quanto qui interessa, detto giudice: a) che dovesse farsi riferimento agli accertamenti svolti dal consulente nominato in grado di appello, il quale, al pari del consulente nominato in prima istanza, aveva riconosciuto l'edificabilità dell'intero suolo che, in base alle previsioni del P.R.G. di Bari, era destinato ad "area di rispetto ai principali assi stradali di comunicazione stradali e ferroviari", con termine a “zona di completamento B3" e, quindi, con un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc/mq; b) che per individuare la più probabile misura del danno subito dagli appellati, il cui suolo, sebbene esteso complessivamente per mq.962, era stato in realtà occupato ed irreversibilmente trasformato per mq. 102, occorresse seguire il criterio di stima previsto dall'art.40 della legge n.2359 del 1865, onde dal valore dell'intero suolo dei EL prima dell'occupazione (apprezzato in lire 155.844.000) doveva essere detratto il valore della parte residua (apprezzato in lire 37.760.000), così addivenendo alla determinazione (pari a lire 118.084.000, adeguate in lire 129.892.400 al momento della scadenza del termine di occupazione legittima) della perdita di valore subita dall'intero suolo medesimo per effetto della sua parziale occupazione e della sua irreversibile trasformazione. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l'Ente Nazionale per le Strade - ANAS, deducendo due motivi di gravame, ai quali resistono con controricorso i germani EL che, a loro volta, spiegano ricorso incidentale 4 affidato ad un unico motivo, illustrando l'uno e l'altro con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza. Vanno, quindi, disattese le preliminari eccezioni sollevate dai controricorrenti e segnatamente: a) quella di nullità del ricorso avversario, siccome proposto irritualmente davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione laddove la legge in materia di espropriazioni per pubblica utilità consente tale particolare forma di impugnazione soltanto avverso le decisioni della Giunta speciale presso la Corte di Appello di Napoli e non in altri casi, atteso che è comunque ammissibile il ricorso diretto, come nella specie, alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pur se la competenza spetti alle sezioni semplici, essendo infatti sufficiente l'invocazione, anche generica, della Corte di Cassazione (ulteriormente testimoniata, nel caso in esame, dal tenore stesso delle conclusioni del gravame, specificatamente rivolto alla "Suprema Corte di Cassazione") perché ne discenda l'obbligo di decidere l'impugnazione (Cass.27 ottobre 1965, n.2260; Cass. 3 marzo 1971, n.559), mentre, del resto, l'assegnazione del ricorso medesimo alle Sezioni Unite oppure alle sezioni semplici rientra nei poteri del Primo Presidente a norma dell'art.374 c.p.c. e viene effettuata da quest'ultimo in base a precise disposizioni di legge, indipendentemente dalle indicazioni o richieste del ricorrente (Cass. 23 gennaio 1995, n.764; Cass. 15 giugno 2000, n.440); b) quella che fa semplicemente riferimento “ad eventuali ed auspicabili future 5 abrogazioni da parte del legislatore o dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art.5 bis L.359/92 e del comma 7° del detto articolo (introdotto dall'art.3, comma 65, della L. n.662/1996)" e che, sul presupposto della legittimità dell'articolo quale riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale, si limita soltanto ad ipotizzare, ormai superata la situazione temporanea e di carattere eccezionale, che "possa esserne in futuro dichiarata o ritenuta anche l'incostituzionalità in allineamento anche con i principi espressi nella sentenza n.369 del 2.11.96 della Corte Costituzionale". Con il primo motivo di gravame, lamenta l'ANAS violazione dell'art.5 bis della legge n.359/1992, dell'art.40 della legge n.2359/1865, dell'art.41 septies della legge n.1150/1942 e del D.M. 1°.4.1968, nonché motivazione contraddittoria e omessa su un punto decisivo della controversia, deducendo: a) che la porzione di terreno di proprietà dei consorti EL, occupata dall'ANAS, è di mq. 102; b) che l'intera area (di mq.962, dei quali mq.225 occupati da fabbricati) è destinata a fascia di rispetto stradale;
c) che il ragionamento della Corte territoriale si è basato sulla edificabilità del suolo, la quale, in base alla previsione del P.R.G. di Bari, era pari a 3 mc./mq., onde, su tale premessa, si è calcolato il valore del suolo (intero) prima dell'occupazione, da cui si è detratto il valore della parte non espropriata per pervenire alla quantificazione del danno subito dai proprietari;
d) che tale ragionamento è erroneo, in quanto l'elevato indice di fabbricabilità previsto per le aree di rispetto non sta certo a significare che su di esse si possano costruire 3 metri cubi per metro quadrato, essendo queste per definizione inedificabili, onde la previsione di P.R.G. sta solo a significare che, 6 per compensare il proprietario del sacrificio derivante dall'inedificabilità della fascia di rispetto, egli può realizzare sulla parte non oggetto di vincolo la cubatura prevista per le aree contermini;
e) che la Corte di merito, quindi, in violazione dei criteri di cui alla legge n.359/1992, non ha accertato l'edificabilità in concreto del suolo, accertando pedissequamente un indice di fabbricabilità di P.R.G. che presupponeva la possibilità di accorpamento con aree limitrofe la quale doveva invece essere appunto accertata in concreto, là dove, cioè, sarebbe emerso che l'accorpamento ad altro suolo è operazione praticamente non attuabile, occorrendo l'acquisizione di tale suolo da altri soggetti, onde, oltre alla violazione dei criteri di stima, l'omessa motivazione circa le ragioni per cui l'intero suolo dovesse essere in concreto considerato edificabile. Il motivo è ammissibile e fondato. Sotto il primo profilo, vale notare: a) che le censure dedotte dalla ricorrente con il motivo esame, per un verso, involgono espressamente "l'omessa motivazione sul perché l'intero suolo dovesse essere in concreto considerato edificabile”, risultando palese, ancorché per implicito, "quale conseguenza dovrebbe...derivar(ne)", onde, in questo senso, trattandosi di apprezzare proprio se “le valutazioni sulla qualificazione del bene oggetto di esproprio...sono sorrette da congrua motivazione”, appaiono manifestamente infondate le eccezioni, di segno opposto, sollevate dai controricorrenti là dove questi ultimi sostengono che i rilievi dell'ANAS si basano su valutazioni di fatto che in parte sono state già esaminate dalla Corte territoriale e sulle quali precluso ogni nuovo esame ad opera della Suprema Corte ed in parte vengono soltanto ora (in sede di ricorso per 7 EP cassazione) tardivamente prospettate;
b) che siffatte censure, per altro verso, alludono palesemente "alla violazione dei criteri di stima" (legale), segnatamente per quanto attiene al fatto che “l'elevato indice di fabbricabilità previsto per le aree di rispetto non sta certo a significare che su di esse si possa(no) costruire 3 metri cubi per metro quadro (risultando) esse...per definizione inedificabili". Sotto il secondo profilo, giova osservare come la Corte di merito, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal consulente nominato nel grado e conformemente alle analoghe conclusioni rassegnate già dal “primo c.t.u.”, abbia riconosciuto la edificabilità dell'intero suolo che, in base alle 6699. previsioni del P.R.G. di Bari (approvato con decreto n.1475 del 8.7.1976), era destinato ad "area di rispetto ai principali assi stradali di comunicazione stradali e ferroviari", con termine (da leggere, evidentemente, "contermine", ovvero confinante rispetto) a “zona di completamento B3” e, quindi, con un indice di fabbricabilità fondiaria...pari a 3 mc/mq”. Una simile affermazione, e cioè il fatto di ritenere "la edificabilità dell'intero suolo che, in base alle previsioni del P.R.G. di Bari..., era destinato ad area di rispetto", si palesa di per sé in violazione del principio secondo cui il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale o ferroviario si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, quand' anche non derivi dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi (così, l'art.41 septies della legge n.1150 del 1942, aggiunto dall'art. 19 della legge n.765 del 1967; l'art.9 della legge n.729 del 1961; l'art.49 del d.P.R. n. 753 del 1980) e dai relativi provvedimenti di attuazione (così, il decreto ministeriale 1° aprile 1968), onde non appare in alcun modo predicabile la natura edificatoria del terreno sottoposto al vincolo de quo, il quale comporta invece la valutazione del terreno medesimo come agricolo (Cass. 4 febbraio 2000, n.1220; Cass. 2 marzo 2001, n.3048; Cass. 29 maggio 2001, n.7258; Cass. 19 settembre 2001, n. 11764). Né, del resto, appare di per sé sufficiente (onde, in questo senso, la sussistenza dell'ulteriore vizio di omessa motivazione denunziato dalla ricorrente) il mero richiamo ad "un indice di fabbricabilità fondiaria...pari a 3 mc/mq." (desunto dall'art.25 del N.T.A.), atteso che la Corte territoriale si è espressamente riferita alla circostanza che il suolo oggetto di causa è “contermine a zona di completamento B3", laddove, però, detta Corte ha del tutto mancato vuoi di apprezzare se, nella specie, l'edificabilità del suolo medesimo non sottenda la possibilità di accorpamento di quest'ultimo con altro, limitrofo suolo, vuoi di verificare, quindi, in caso affermativo, se di una tale possibilità siano ravvisabili, in concreto, le relative condizioni. Pertanto, restando così assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, attraverso i quali vengono censurate statuizioni della sentenza impugnata dipendenti da quella investita con il primo motivo del ricorso principale, quest'ultimo merita accoglimento, onde tale sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, affinché detto giudice provveda a decidere la controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione dei principi sopra richiamati. 9
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2003. IL PRESIDENTE bely mis L'ESTENSORE CO GI (L CANCELLIERE Domenico Mazzatupi Domenico Matkalap CORTE SUPREMA DI CASSAZNAL Prima Sezione C is Depositato in Cancelleria U - 3 GIU, 2003. IL CANCELL 77.0104 2088 160,10