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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.26184/21 del Ruolo
Generale, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti dagli avv.ti Daniele Perna e Letizia Perna, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. F/12
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., , Controparte_2
rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Maria Filomena Luongo
dell'Avvocatura regionale, elett.te domiciliati in Napoli alla via S. Lucia 81
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 1 di 18 richiamati e trascritti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03/11/2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
prot. n. 12820/59Reg.Ing. emessa dal Direttore Generale della Direzione
Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale
della Campania in data 7.10.2021, notificata in data 11.10.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 13.453,31 erogatagli, ai sensi dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, e L. Regionale n.
25/03, per il servizio prestato, in qualità di comandato presso il
[...]
, per il periodo dal 2009 al 2019. Controparte_3
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia:
a) che, a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la la Corte CP_1
Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03,
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n.
10 del 2001;
b) che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto;
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 2 di 18 c) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019;
e) che con lettera prot. N. 0014553 del 30.10.2020, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è stato invitato vanamente a restituire l'indebito;
f) che il complessivo importo di € 13.453,31, è dovuto:
• per il debito principale: € 13.452,03 (con una riduzione percentuale del
48,64% sul lordo);
• per interessi: € 1,28.
A fondamento dell'opposizione la sig.ra , premesso di essere stata Pt_1
dipendente del Consorzio Controparte_4
e di essere stata posta in comando del
[...] Controparte_3
solo per un brevissimo periodo, eccepisce l'infondatezza della
[...]
pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n.
639 come modificato dal d.lgs. n. 150/2011, oltre all'assenza dei presupposti di legge e l'inesistenza del credito;
2. il presunto credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per l'emanazione di una ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910. Più precisamente, l'opponente ha sostenuto che il Consiglio
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 3 di 18 Regionale si sarebbe attivato in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti – Sezione controllo della n. 172 del 30 luglio Controparte_1
2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019, prive di portata precettiva nei confronti dell'istante, in quanto si tratterebbe di decisioni rese in tema di giudizio di parificazione sui rendiconti 2015 e 2016 della CP_1
e non di sentenze di condanna pronunziate dalla Corte dei Conti
[...]
in sede giurisdizionale per responsabilità erariale. Ha pertanto sostenuto che l'Amministrazione regionale non sarebbe chiamata ad operare alcuna esecuzione di provvedimento giurisdizionale nei confronti del ricorrente;
3. l'inefficacia della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2 e
4 della legge della 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. Controparte_1
1, c.1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, e, Controparte_1
pertanto, l'intangibilità di rapporti esauriti;
4. l'illegittimità dell'azione di recupero a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
5. l'intervenuta prescrizione quinquennale, non sussistendo un credito da indebito oggettivo essendo le somme state erogate dall'Amministrazione
in applicazione di legge dichiarata poi incostituzionale. In subordine eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale.
La si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1
opposizione.
Non si costituiva il . Controparte_3
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del Controparte_3
ritualmente citato e non costituitosi.
[...]
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 4 di 18 Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della pretesa azionata nelle forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, oltre alla nullità della stessa, ritenendo che manchi, nella fattispecie in esame, un credito “certo, liquido ed esigibile”, oltre ai presupposti per dar corso ad azioni in danno della parte opponente, ai sensi della normativa invocata ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, in difetto di una statuizione giudiziale che abbia accertato il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
Tale doglianza è da ritenersi infondata, alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dalla convenuta in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019,
n.34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento ovvero profili di incompletezza dell'ingiunzione fiscale adottata non possono costituire motivi ostativi ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione. Tali
considerazioni giustificano il rigetto di tutti i motivi di impugnativa fondati
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 5 di 18 su profili di incompletezza e/o irritualità dell'atto (omessa e/o incompleta indicazione del titolo, dei conteggi, dell'atto presupposto etc.).
La concreta erogazione dei compensi accessori (seppur per il tramite del proprio datore di lavoro, trattandosi di comandato) è comprovata dalla documentazione depositata dalla Regione in sede di costituzione in giudizio.
Improprio appare, peraltro, il richiamo all'azione di ingiustificato arricchimento, atteso che, pur in presenza di richiami fuorvianti presenti nell'atto impugnato, il credito concretamente azionato trova fondamento nella ripetizione dell'indebito oggettivo, derivante dalla caducazione del titolo normativo giustificante l'attribuzione patrimoniale.
Parte ricorrente invoca il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più
applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo. (in tal senso le pronunzie del
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4264/2018; id. Consiglio di Stato, Sez. III, n.
4396/2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4498/2011; Cassazione Civile, Sez.
III, n. 10598/2010).
Sulla base di tali considerazioni, ritiene che l'invocata declaratoria di incostituzionalità incontri anche nel caso di specie il limite dei c.d. diritti quesiti ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto. Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 6 di 18 dalla in sede di costituzione in giudizio e più volte Controparte_1
riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “le pronunce
dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex
tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente
dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla
pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo
definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del
rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali,
decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (in tal senso Cass. Civ. Sez.
Lav.
7.7.2020 n. 14085; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n.
10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di
legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il
relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito,
legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia
formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, in relazione alla fattispecie in esame, non sia mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 7 di 18 Parte attrice assume che l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica.
In particolare, una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta
nella sentenza n. 146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai ricorrenti a fronte di prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci.
Orbene, la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito degli analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni,
valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.8 del 2023 secondo cui “nell'ambito della
ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (“«[o]gni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione
soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 8 di 18 Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati
contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la giurisprudenza della
Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.,
secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 9 di 18 ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che
“gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la
Corte EDU per individuare una legitimate expectation…conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso,
neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché
ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate
(retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 10 di 18 Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz.
CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la
Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente,
quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che,
ex abrupto, si trova a dover restituire ciò cheriteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva
(ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020,
n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26
ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 11 di 18 hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento -la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Orbene questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni unanimemente raggiunte dai giudici del lavoro del Tribunale di Napoli nell'ambito delle richiamate pronunzie.
Si condivide l'assunto secondo cui l'operato della che ha Controparte_1
salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede dei percipiendi,
attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, decisa ben prima della
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 12 di 18 pronuncia della Corte Costituzionale, risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore dei ricorrenti alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di totale irripetibilità di quanto percepito.
Sul punto, va rammentato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del
Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio
1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta,
sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione (
e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili,
la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 c.c. a mente del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto della causa. Se il lavoro è stato prestato con
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 13 di 18 violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta -attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, va rimarcata la totale carenza deduttiva e probatoria avuto riguardo alle diverse ed aggiuntive mansioni concretamente svolte in sede di comando.
Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A..
È possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la CP_1
ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo
[...]
affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 14 di 18 emesso dalla a fini di recupero dell'indebito per cui è causa. Gli CP_1
argomenti vanno, pertanto, rigettati.
A questo punto va osservato che in comparsa conclusionale, la sig.ra ha contestato di aver ricevuto il salario accessorio in questione. Pt_1
A fronte di tale contestazione, la ha eccepito l'inammissibilità in CP_1
quanto tale eccezione allargherebbe il thema decidendum, sostenendo che nell'atto di citazione la ricorrente ha dichiarato di “aver sempre ricevuto gli
emolumenti fissi ed accessori per le prestazioni lavorative rese dal
Consorzio”.
Ora, a fronte del dato pacifico secondo cui il salario accessorio ex lege regionale n. 20 del 2002 era riconosciuto a tutti i dipendenti comandati presso gli uffici del Consiglio regionale (vedi sentenza Corte Cost. n. 146 del 2019), appare inverosimile che la sig.ra sia stato l'unica lavoratrice ad Pt_1
essere esclusa dalla percezione dell'emolumento aggiuntivo, così come appare inverosimile che il datore di lavoro non abbia dato seguito alle comunicazioni della senza che il dipendente abbia mai mosso CP_1
alcuna rimostranza al riguardo. Sicché può dirsi provata in via presuntiva la percezione dell'emolumento aggiuntivo di cui si discute da parte dell'attuale opponente.
Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
L'opponente ha eccepito nel proprio atto introduttivo che la pretesa azionata incontri un invalicabile ostacolo nell'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei retributivi, trattandosi di crediti presunti che soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4 c.c. L'assunto relativo all'operatività del termine di prescrizione quinquennale non è condivisibile, atteso che l'art.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 15 di 18 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c..
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar
Catania, sez. II, 3 marzo 2014, n. 685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione,
diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.
28436 del 05/11/2019).
Sul punto va, anche, condiviso l'orientamento secondo cui il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 16 di 18 diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010, n. 20863).
A questo punto va esaminato, in base alla ricostruzione contabile prodotta dalla quale sia in concreto il periodo durante il quale sia Controparte_1
stato erogato il trattamento accessorio oggetto della contestata ripetizione.
Ed invero non vi è prova della notifica all' opponente della missiva inoltrata dalla con lettera prot. n. 0014553 del 30.10.2020, sicchè Controparte_1
alcun valore interruttivo può essere alla stessa attribuito. Alla stessa, trasmessa all'indirizzo di posta non può riconoscersi il Email_1
valore giuridico di atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il termine di prescrizione non potendo ritenersi che sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario essendo stata notificata, a mezzo pec, ad un indirizzo pacificamente diverso da quello personale senza che la abbia né dedotto nè tantomeno provato che il ricorrente Controparte_1
avesse eletto il proprio domicilio digitale presso l'ufficio di appartenenza.
L'interruzione della prescrizione si è verificata unicamente con la notifica dell'atto impugnato l'11.10.2021 e quindi devono ritenersi prescritti i crediti maturati anteriormente al 11.10.2011.
Devono quindi ritenersi non dovuti i crediti maturati sino a tale data che, applicando la percentuale richiesta in recupero, ammontano ad € 1.523,00 somma da sottrarre all'importo dovuto pari, pertanto, ad € 13.453,31 importo netto derivante dalla riduzione percentuale pari al 48,64%. Pertanto, la diversa somma da restituire è pari a €. 11.930,31.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 17 di 18 Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e
4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza,
in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile
1910, n. 639 dalla parte opposta il 7.10.2021, notificata in data 11.10.2021, ritenendo prescritti i crediti maturati anteriormente all' 11.10.2011ed ammontanti ad € 1.523,00;
- per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento opposta e condanna l'opponente alla restituzione della somma di €.11.930,31 Parte_1
all'opposta per quanto esposto in motivazione;
Controparte_1
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, 17 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.26184/21 del Ruolo
Generale, ad oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti dagli avv.ti Daniele Perna e Letizia Perna, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is. F/12
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., , Controparte_2
rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Maria Filomena Luongo
dell'Avvocatura regionale, elett.te domiciliati in Napoli alla via S. Lucia 81
CONVENUTA
E
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 1 di 18 richiamati e trascritti.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 03/11/2021, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910
prot. n. 12820/59Reg.Ing. emessa dal Direttore Generale della Direzione
Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale
della Campania in data 7.10.2021, notificata in data 11.10.2021, con cui veniva ingiunto all'istante il pagamento della somma € 13.453,31 erogatagli, ai sensi dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, e L. Regionale n.
25/03, per il servizio prestato, in qualità di comandato presso il
[...]
, per il periodo dal 2009 al 2019. Controparte_3
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia:
a) che, a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la la Corte CP_1
Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. Regionale n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03,
nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n.
10 del 2001;
b) che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto;
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 2 di 18 c) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del CP_1
30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019;
e) che con lettera prot. N. 0014553 del 30.10.2020, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è stato invitato vanamente a restituire l'indebito;
f) che il complessivo importo di € 13.453,31, è dovuto:
• per il debito principale: € 13.452,03 (con una riduzione percentuale del
48,64% sul lordo);
• per interessi: € 1,28.
A fondamento dell'opposizione la sig.ra , premesso di essere stata Pt_1
dipendente del Consorzio Controparte_4
e di essere stata posta in comando del
[...] Controparte_3
solo per un brevissimo periodo, eccepisce l'infondatezza della
[...]
pretesa creditoria per i seguenti motivi:
1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del R.D. 14.04.1910 n.
639 come modificato dal d.lgs. n. 150/2011, oltre all'assenza dei presupposti di legge e l'inesistenza del credito;
2. il presunto credito azionato è privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per l'emanazione di una ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910. Più precisamente, l'opponente ha sostenuto che il Consiglio
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 3 di 18 Regionale si sarebbe attivato in esecuzione delle decisioni della Corte dei
Conti – Sezione controllo della n. 172 del 30 luglio Controparte_1
2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019, prive di portata precettiva nei confronti dell'istante, in quanto si tratterebbe di decisioni rese in tema di giudizio di parificazione sui rendiconti 2015 e 2016 della CP_1
e non di sentenze di condanna pronunziate dalla Corte dei Conti
[...]
in sede giurisdizionale per responsabilità erariale. Ha pertanto sostenuto che l'Amministrazione regionale non sarebbe chiamata ad operare alcuna esecuzione di provvedimento giurisdizionale nei confronti del ricorrente;
3. l'inefficacia della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2 e
4 della legge della 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. Controparte_1
1, c.1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, e, Controparte_1
pertanto, l'intangibilità di rapporti esauriti;
4. l'illegittimità dell'azione di recupero a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
5. l'intervenuta prescrizione quinquennale, non sussistendo un credito da indebito oggettivo essendo le somme state erogate dall'Amministrazione
in applicazione di legge dichiarata poi incostituzionale. In subordine eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale.
La si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1
opposizione.
Non si costituiva il . Controparte_3
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del Controparte_3
ritualmente citato e non costituitosi.
[...]
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 4 di 18 Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della pretesa azionata nelle forme dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, oltre alla nullità della stessa, ritenendo che manchi, nella fattispecie in esame, un credito “certo, liquido ed esigibile”, oltre ai presupposti per dar corso ad azioni in danno della parte opponente, ai sensi della normativa invocata ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, in difetto di una statuizione giudiziale che abbia accertato il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corrisponderle.
Tale doglianza è da ritenersi infondata, alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati dalla convenuta in sede di Controparte_1
costituzione in giudizio.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019,
n.34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al predetto procedimento ovvero profili di incompletezza dell'ingiunzione fiscale adottata non possono costituire motivi ostativi ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione. Tali
considerazioni giustificano il rigetto di tutti i motivi di impugnativa fondati
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 5 di 18 su profili di incompletezza e/o irritualità dell'atto (omessa e/o incompleta indicazione del titolo, dei conteggi, dell'atto presupposto etc.).
La concreta erogazione dei compensi accessori (seppur per il tramite del proprio datore di lavoro, trattandosi di comandato) è comprovata dalla documentazione depositata dalla Regione in sede di costituzione in giudizio.
Improprio appare, peraltro, il richiamo all'azione di ingiustificato arricchimento, atteso che, pur in presenza di richiami fuorvianti presenti nell'atto impugnato, il credito concretamente azionato trova fondamento nella ripetizione dell'indebito oggettivo, derivante dalla caducazione del titolo normativo giustificante l'attribuzione patrimoniale.
Parte ricorrente invoca il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più
applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo. (in tal senso le pronunzie del
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4264/2018; id. Consiglio di Stato, Sez. III, n.
4396/2016; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4498/2011; Cassazione Civile, Sez.
III, n. 10598/2010).
Sulla base di tali considerazioni, ritiene che l'invocata declaratoria di incostituzionalità incontri anche nel caso di specie il limite dei c.d. diritti quesiti ovvero quelli che sono definitivamente entrati a far parte del patrimonio giuridico di un soggetto. Anche tale doglianza non appare condivisibile alla luce dei principi giurisprudenziali puntualmente richiamati
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 6 di 18 dalla in sede di costituzione in giudizio e più volte Controparte_1
riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “le pronunce
dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex
tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente
dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla
pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo
definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del
rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali,
decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (in tal senso Cass. Civ. Sez.
Lav.
7.7.2020 n. 14085; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n.
10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di
legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il
relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito,
legittimamente ritenere «esauriti» i soli rapporti rispetto ai quali si sia
formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”).
Nel caso di specie, costituisce circostanza incontroversa che, in relazione alla fattispecie in esame, non sia mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 7 di 18 Parte attrice assume che l'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si porrebbe in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica.
In particolare, una sconfinata efficacia retroattiva alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta
nella sentenza n. 146/2019, sino a travolgere tutti gli emolumenti erogati ai ricorrenti a fronte di prestazioni già rese, significherebbe travolgere non solo l'affidamento nella sicurezza giuridica, ma anche il legittimo affidamento ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci.
Orbene, la questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito degli analoghi contenziosi avviati innanzi al Giudice di Lavoro.
Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni,
valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.8 del 2023 secondo cui “nell'ambito della
ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU (“«[o]gni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte
EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione
soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»), l'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato”.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 8 di 18 Inoltre, la Consulta, in merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure della Corte EDU, ha osservato che “la Corte EDU riconosce agli Stati
contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda…. In definitiva, la giurisprudenza della
Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”.
La Corte costituzionale ha riscontrato che “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto….” e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”, giungendo ad affermare che “11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.,
secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 9 di 18 ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che
“gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la
Corte EDU per individuare una legitimate expectation…conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso,
neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché
ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete… Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate
(retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 10 di 18 Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz.
CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la
Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente,
quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che,
ex abrupto, si trova a dover restituire ciò cheriteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva
(ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020,
n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26
ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 11 di 18 hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento -la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare,
l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto”.
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”.
Orbene questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni unanimemente raggiunte dai giudici del lavoro del Tribunale di Napoli nell'ambito delle richiamate pronunzie.
Si condivide l'assunto secondo cui l'operato della che ha Controparte_1
salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede dei percipiendi,
attraverso la riduzione percentuale del debito, limitato alla sola sorta capitale e attraverso la rateizzazione dell'intero importo, decisa ben prima della
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 12 di 18 pronuncia della Corte Costituzionale, risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore dei ricorrenti alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di totale irripetibilità di quanto percepito.
Sul punto, va rammentato che la Consulta ha precisato che le condizioni personali del debitore, “ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto” e con specifico richiamo ad alcune pronunce del
Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio
1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta,
sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899) abbia rimarcato che va evitata una modalità della ripetizione (
e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. In altri termini, solo “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili,
la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità.
Neanche conduce a risultati utili a parte attrice, l'art. 2126 c.c. a mente del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto della causa. Se il lavoro è stato prestato con
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 13 di 18 violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”.
Il principio enunciato dalla Consulta -attraverso il riferimento alla qualifica dirigenziale - è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Avuto riguardo al caso in esame, va rimarcata la totale carenza deduttiva e probatoria avuto riguardo alle diverse ed aggiuntive mansioni concretamente svolte in sede di comando.
Tali conclusioni consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A..
È possibile, da tale ricostruzione, addivenire alla conclusione che la CP_1
ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo
[...]
affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito, dell'omessa richiesta di interessi e della rateizzazione del recupero), per cui deve affermarsi la legittimità dell'atto
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 14 di 18 emesso dalla a fini di recupero dell'indebito per cui è causa. Gli CP_1
argomenti vanno, pertanto, rigettati.
A questo punto va osservato che in comparsa conclusionale, la sig.ra ha contestato di aver ricevuto il salario accessorio in questione. Pt_1
A fronte di tale contestazione, la ha eccepito l'inammissibilità in CP_1
quanto tale eccezione allargherebbe il thema decidendum, sostenendo che nell'atto di citazione la ricorrente ha dichiarato di “aver sempre ricevuto gli
emolumenti fissi ed accessori per le prestazioni lavorative rese dal
Consorzio”.
Ora, a fronte del dato pacifico secondo cui il salario accessorio ex lege regionale n. 20 del 2002 era riconosciuto a tutti i dipendenti comandati presso gli uffici del Consiglio regionale (vedi sentenza Corte Cost. n. 146 del 2019), appare inverosimile che la sig.ra sia stato l'unica lavoratrice ad Pt_1
essere esclusa dalla percezione dell'emolumento aggiuntivo, così come appare inverosimile che il datore di lavoro non abbia dato seguito alle comunicazioni della senza che il dipendente abbia mai mosso CP_1
alcuna rimostranza al riguardo. Sicché può dirsi provata in via presuntiva la percezione dell'emolumento aggiuntivo di cui si discute da parte dell'attuale opponente.
Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore.
L'opponente ha eccepito nel proprio atto introduttivo che la pretesa azionata incontri un invalicabile ostacolo nell'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei retributivi, trattandosi di crediti presunti che soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4 c.c. L'assunto relativo all'operatività del termine di prescrizione quinquennale non è condivisibile, atteso che l'art.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 15 di 18 2948 c.c., che costituisce norma a fattispecie esclusiva, non può trovare applicazione a casi non espressamente ivi indicati, vale a dire il mancato pagamento della retribuzione al dipendente;
in particolare non può trovare applicazione per l'ipotesi di ripetizione di somme che a questo siano state illegittimamente corrisposte.
In materia di ripetizione dell'indebito oggettivo, invero, vale la prescrizione decennale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c..
Sul punto possono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Roma, sez. II, 02 settembre 2015, n. 10998 e Tar
Catania, sez. II, 3 marzo 2014, n. 685) e dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicchè il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione,
diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.
28436 del 05/11/2019).
Sul punto va, anche, condiviso l'orientamento secondo cui il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 16 di 18 diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (cfr. tra le altre Cass. 08/10/2010, n. 20863).
A questo punto va esaminato, in base alla ricostruzione contabile prodotta dalla quale sia in concreto il periodo durante il quale sia Controparte_1
stato erogato il trattamento accessorio oggetto della contestata ripetizione.
Ed invero non vi è prova della notifica all' opponente della missiva inoltrata dalla con lettera prot. n. 0014553 del 30.10.2020, sicchè Controparte_1
alcun valore interruttivo può essere alla stessa attribuito. Alla stessa, trasmessa all'indirizzo di posta non può riconoscersi il Email_1
valore giuridico di atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere il termine di prescrizione non potendo ritenersi che sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario essendo stata notificata, a mezzo pec, ad un indirizzo pacificamente diverso da quello personale senza che la abbia né dedotto nè tantomeno provato che il ricorrente Controparte_1
avesse eletto il proprio domicilio digitale presso l'ufficio di appartenenza.
L'interruzione della prescrizione si è verificata unicamente con la notifica dell'atto impugnato l'11.10.2021 e quindi devono ritenersi prescritti i crediti maturati anteriormente al 11.10.2011.
Devono quindi ritenersi non dovuti i crediti maturati sino a tale data che, applicando la percentuale richiesta in recupero, ammontano ad € 1.523,00 somma da sottrarre all'importo dovuto pari, pertanto, ad € 13.453,31 importo netto derivante dalla riduzione percentuale pari al 48,64%. Pertanto, la diversa somma da restituire è pari a €. 11.930,31.
Proc. R.G.n.26184/2021 – sentenza Pagina 17 di 18 Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e
4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza,
in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14 aprile
1910, n. 639 dalla parte opposta il 7.10.2021, notificata in data 11.10.2021, ritenendo prescritti i crediti maturati anteriormente all' 11.10.2011ed ammontanti ad € 1.523,00;
- per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento opposta e condanna l'opponente alla restituzione della somma di €.11.930,31 Parte_1
all'opposta per quanto esposto in motivazione;
Controparte_1
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, 17 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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