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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice ZI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9506 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, vertente tra
(avv. Matteo Alario); Parte_1
ATTRICE
e avv. Ugo Adragna); Controparte_1
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Loredana Di Salvo);
[...]
INTERVENIENTE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento del c.d. danno Controparte_1 Controparte_2
differenziale (tenuto conto che l' aveva già erogato prestazioni in suo favore e l'impresa CP_3
assicuratrice le aveva corrisposto l'importo di € 7.600,00), oltre al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 9.938,26 per spese mediche e € 500,00 per valutazione a rottamazione del mezzo.
A fondamento delle proprie pretese, l'attrice ha allegato che in data 02/01/2020, alle ore
20,10, in Palermo, l'autovettura Renault Megane, di proprietà e condotta da Controparte_2
nel percorrere la via Enrico Albanese, con direzione di marcia proveniente da piazza Della Pace
1 verso via Libertà, giunta all'altezza della via Pasquale Calvi, ometteva di rispettare la segnaletica recante obbligo Stop e di svolta a destra, impegnando l'incrocio e intercettando così la direttrice di marcia del ciclomotore Piaggio Liberty, di proprietà e condotto da , che transitava Parte_1
con direzione di marcia da piazza Sturzo verso via Duca della Verdura. L'impatto, concretizzatosi tra lo sportello anteriore sinistro e la parte anteriore del ciclomotore, determinava la rovinosa caduta della che riportava gravi danni fisici oltre che irreparabili danni al mezzo. Pt_1
costituitasi, ha variamente contestato le avverse domande, Controparte_1
chiedendone il rigetto;
in subordine, ha chiesto statuire in ordine al grado ed alla misura delle rispettive colpe dei soggetti coinvolti, anche ex art.2054, comma 2, c.c..
costituitosi, premesso di avere liquidato a per l'infortunio CP_3 Parte_1
occorso la somma di € 103.763,89 (trattandosi di infortunio in itinere, occorso alla nel Pt_1
tragitto casa-lavoro) ha chiesto “condannare, unitamente e solidamente tra loro, la predetta CP_2
, conducente e proprietaria dell'autovettura Renault Megane Scenic, tg. CP455TF, nonché la
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore quale impresa assicuratrice per la RCA Controparte_1 del predetto mezzo, per le causali di cui in narrativa, al pagamento nei confronti dell - Sede di CP_3
Palermo – della complessiva somma di € 103.763,89, o quella diversa ritenuta di giustizia, quale costo delle prestazioni erogate dall'Istituto in dipendenza dell'infortunio subito da in data Parte_1
02.01.2020. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'evento fino all'effettivo soddisfo e salve ulteriori elevazioni dovute agli eventuali adeguamenti delle somme corrisposte e aumenti di legge il cui ammontare verrà precisato in corso di causa”.
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15/12/2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*
1) In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dal rapporto della Polizia
Municipale di Palermo emerge che, in data 02/01/2020, percorreva, a bordo Controparte_2
della propria autovettura Renault Megane, la via Enrico Albanese, con direzione di marcia da piazza della Pace verso via Libertà, quando giunta all'altezza della via Pasquale Calvi, ometteva di rispettare la segnaletica recante obbligo Stop e di svolta a destra, impegnando l'incrocio e intercettando così la direttrice di marcia del ciclomotore Piaggio Liberty, di proprietà e condotto da , che transitava con direzione di marcia da piazza Sturzo verso via Duca della Parte_1
Verdura. L'impatto, si concretizzava tra lo sportello anteriore sinistro e la parte anteriore del ciclomotore (v. doc. 2 produzione di parte attrice).
Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700
2 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria (Cass. n. 29320/2022).
Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 10376/2024).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro, come ricostruita dagli agenti accertatori sulla base dei rilievi effettuati, non risulta infirmata da prove contrarie ma, al contrario, risulta avvalorata dalle dichiarazioni scritte provenienti da terzi presenti sui luoghi del sinistro, da cui emerge che l'autovettura, che percorreva la via Albanese, anziché rispettare la segnaletica di stop e di direzione obbligatoria a dx, ha proseguito dritto, trovandosi al centro dell'incrocio con la via Calvi (v. doc.
32 e 33 produzione di parte attrice).
Giova ricordare che le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, pur non potendo esplicare efficacia probatoria nel giudizio, in quanto non convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, possono comunque assumere valore d'indizio (Cass. n. 24976/2017).
Infine, dalla documentazione fotografica in atti emerge che il motociclo ha impattato lo sportello anteriore sinistro dell'autovettura e che l'impatto è avvenuto al centro della carreggiata (v. doc. 44 produzione di parte convenuta), confermando la violazione, da parte della della CP_2
segnaletica di direzione obbligatoria a dx.
Sulla base del materiale probatorio disponibile, la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve individuarsi nella condotta di guida della la quale - non rispettando la prescrizione CP_2
di direzione obbligatoria a dx - ha proseguito la marcia impegnando l'incrocio, così che Parte_1
si è trovata improvvisamente di fronte ad un ostacolo imprevedibile e, pur attuando la
[...]
manovra di emergenza, non è riuscita ad evitare l'urto.
3 L'accertamento del collegamento eziologico assorbente dell'evento dannoso col comportamento della conducente dell'autovettura consente di ritenere superata la presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'attrice deve ritenersi liberata dall'onere di provare di essersi pienamente uniformata alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte la constatazione che la
"presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. n. 7061/2020).
Nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 7479/2020).
Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. n. 6655/2020).
Pertanto, i convenuti in solido vanno condannati al ristoro integrale dei danni patiti dall'attrice.
2) Circa le conseguenze lesive del sinistro per cui è causa, dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attrice e dalla c.t.u. medico legale espletata nel processo è emerso che in conseguenza del sinistro ha riportato al polso destro una frattura scomposta e comminuta Parte_1
dell'epifisi distale del radio e una frattura scomposta con distacco completo del processo stiloideo dell'ulna (frattura di ); i postumi permanenti sono stati valutati dal c.t.u. medico Persona_1
legale nella misura del 11 %, mentre sono stati riconosciuti 30 giorni di inabilità temporanea
4 assoluta, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 80 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Il c.t.u. ha ritenuto che le spese mediche allegate risultino congrue per un ammontare di €
7.137,36.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dovuto pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti), le disposizioni di cui al decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (05/03/2025). Ne consegue che ai sinistri verificatisi in data anteriore continuano ad applicarsi i criteri precedentemente seguiti dalla giurisprudenza.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. n. 14402/2011).
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975)- devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Infatti, nelle già menzionate sentenze la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di ricorso alle note tabelle, il giudice dovrà procedere a una personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (11 %), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (47 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma, espressa in valori attuali, di € 23.145,00.
Tale importo deve essere aumentato della percentuale del 27%, pari ad € 6.249,00, a titolo di danno morale in quanto, in ragione della tipologia delle lesioni riportate e delle cure resesi
5 necessarie e del complesso iter terapeutico, devono presumersi patite dall'attrice sofferenze in termini di dolore fisico, paura e disagio.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass.
28988/2019).
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., la somma di € 18.687,50= (liquidando euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta).
Inoltre, deve riconoscersi alla danneggiata la somma di € 7.137,36 per spese mediche documentate a titolo di danni patrimoniali.
Nessuna somma può essere riconosciuta per i danni al mezzo in difetto di prova.
Su tali importi si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
3) L' ha agito nel presente giudizio in surroga ex art. 1916 c.c. e 142 d.lgs. n. 209/2005 CP_3
per il recupero delle somme corrisposte al danneggiato in conseguenza del sinistro.
È noto che la surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo (Cass. Sez. U, n. 8620/2015). Poiché l'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 cod. civ., con la quale l'assicuratore fa valere, in via derivativa, contro il terzo responsabile dell'evento il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, è esterna al rischio protetto dall'assicurazione, essa è proponibile nel limite rappresentato dalla somma dovuta al terzo danneggiato. Il diritto dell' incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dovuto CP_3
al danneggiato e, alla luce della letterale formulazione dell'art. 1916 c.c. (“fino alla concorrenza
6 …”), anche il limite dell'importo delle prestazioni erogate. Appare opportuno ricordare che, se l'assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio, che dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione. Inoltre, ai fini della surrogazione, occorre tenere distinte le diverse voci di danno, non potendo l'indennizzo erogato dall' per una determinata voce di danno, essere defalcato dal quantum risarcitorio spettante CP_3
alla vittima per voci di danno diverse. Così, riguardo all'indennizzo erogato dall' a titolo di CP_3
danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, che l'assicuratore sociale eroga a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, quando l'invalidità causata dall'infortunio superi il 16%, ex art. 13, comma II, lett. b), d.lgs. n. 38/2000, il diritto di surrogazione potrà essere esercitato solo se e nei limiti in cui, l'infortunato abbia effettivamente patito questo tipo di pregiudizio, mentre deve escludersi che possa essere defalcato dal credito risarcitorio della vittima per il danno biologico o per il danno patrimoniale da invalidità temporanea al lavoro o per quello rappresentato dalle spese mediche (Cfr. Cass. ordinanza n. 17407/2016).
Fermo il limite costituito dall'ammontare del risarcimento civilistico spettante al danneggiato, all' che agisca in regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio CP_3
indennizzato dall' , va riconosciuto non solo l'importo di denaro pari al valore capitale CP_3
attuale della rendita, ma anche l'ammontare dei ratei della rendita stessa in precedenza versati - atteso che il calcolo per la capitalizzazione sconta il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora sborsate, onde prescinde da detti ratei -, nonché gli interessi sulle somme oggetto di questi ultimi e l'entità dei miglioramenti o aggiornamenti imposti, in ordine alla rendita, da sopravvenuti provvedimenti amministrativi, in ragione dei quali la relativa domanda può essere proposta dall' anche in appello (Cass. 11296/1991). Controparte_4
Come chiarito dalla Suprema Corte, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, CP_3
dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla CP_3
retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il valore CP_3
7 capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del CP_3
2000, il danno biologico stesso (Cass. 9112/2019).
Va ricordato che le Sezioni Unite, intervenendo in materia di azione di regresso dell' , CP_3
hanno affermato che opera il principio della compensatio lucri cum damno quale meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio in itinere, estraneo al rapporto assicurativo, sia obbligato a restituire all' l'importo corrispondente al valore della CP_3
rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato nonché a versare al danneggiato solamente l'eventuale maggior danno (con detrazione, dunque, dell'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al CP_3
lavoratore, dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito), confermando che il cumulo di benefici, di carattere indennitario e risarcitorio, determina una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile (Cass., Sez. Un., n.
12566 del 2018, nonché nn. 12564 e 12565, del 2018).
Il danno biologico coperto dall' si riferisce esclusivamente e soltanto alla menomazione CP_3
permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2, T.U. ). Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico CP_3 temporaneo» che il cd. «danno morale» (Cass. n. 6503/2022).
Alla luce dei suddetti principi, deve riconoscersi a il risarcimento dei Parte_1
pregiudizi di natura morale per € 6.249,00, del danno biologico temporaneo per € 18.687,50 e del danno patrimoniale per € 7.137,36, per un totale di € 32.073,86.
Occorre, peraltro, considerare le somme percepite dall'attrice a titolo di acconto (€ 7.600.00) in data 25/02/2022: tale cifra, pertanto, andrà ad abbattere corrispondentemente il capitale.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. n. 23927/2023).
8 In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata - che si condividono - occorrerà: devalutare alla data dell'evento (02/01/2020) l'importo complessivo del risarcimento di €
32.073,86 e l'importo dell'acconto di € 7.600,00. La somma di € 32.074,01 devalutata ammonta ad € 27.135,25, mentre la somma di € 7.600,00 devalutata ammonta ad € 7.176,58. La differenza tra i due importi è pari ad € 19.958,67. Si devono quindi calcolare gli interessi sull'intero capitale
(€ 27.135,25), rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (€ 1.672,47 rivalutazione + interessi), nonché sulla somma di € 19.958,67 che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (€ 4.565,20 rivalutazione + interessi).
La somma spettante a ammonta a complessivi € 26.196,34 (19.958,67 + Parte_1
1.672,47 + 4.565,20).
Pertanto, e devono essere condannate in solido Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 26.196,34, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Nessuna somma può essere riconosciuta a per il risarcimento del danno Parte_1
biologico, stante che le somme a lei liquidate dall' a tale titolo coprono interamente il danno CP_3
subito dall'attrice.
4) Dalla documentazione in atti emerge che l' ha liquidato a la somma CP_3 Parte_1 complessiva di € 106.600,99, di cui € 55.467,60 per danno biologico, € 51.133,39 per danno patrimoniale, oltre € 1.943,58 per gg 116 di inabilità temporanea assoluta, € 123,96 per costo visite medico legali, e ha erogato ratei di danno biologico pari ad € 11.122,31 (di cui € 690,66 per interessi) e ratei di danno patrimoniale pari ad € 11.772,02 (di cui € 758,00 per interessi) (valore calcolato al 02/10/2025) per un totale di € 131.562,86.
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. 9112/2019), anzitutto non può essere oggetto di surrogazione la somma liquidata dall' a titolo di danno patrimoniale per CP_3
incapacità lavorativa specifica, atteso che il c.t.u. ha accertato che dal sinistro è derivato alla un danno alla capacità lavorativa specifica lieve e non essendovi prova che l'infortunio Pt_1
abbia causato una riduzione del reddito attuale o potenziale della danneggiata.
Giova ricordare che in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività
9 produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. n. 2758/2015).
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in pari proporzione - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. n.
15737/2018; Cass. n. 21322/2025).
La surrogazione dell' nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., CP_3
costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ne consegue che, ove l' domandi in via surrogatoria la CP_3
rifusione della rendita erogata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, allegando che - attraverso di essa - ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui all'art. 74 d.P.R. 1124/65, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato (Cass. n.
13651/1999).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza “l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R.
30.6.1965 n. 1124 (che non vengono più in rilievo nel presente giudizio), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex arti. 86 e ss. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'ad. 1916 c. c.. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 3296/2018).
10 Il credito vantato dall'assicuratore che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (Cass. n. 1336/2009).
All' vanno pertanto riconosciuti, oltre alla somma di € 25.495,12 per il danno biologico CP_3
subito dall'attrice (importo comprensivo di rivalutazione e interessi), anche i danni patrimoniali per spese mediche che ammontano ad € 123,96 (€ 143,99 con rivalutazione e interessi), ed €
1.943,58 per gg 116 di inabilità temporanea (€ 2.536,72 con rivalutazione e interessi), per un importo complessivo pari a € 28.175,83.
Conclusivamente, e devono essere Controparte_1 Controparte_2
condannate in solido al pagamento all' in surrogatoria la somma di € 28.175,83, oltre CP_3
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
5) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ. mod., applicando i parametri minimi per la fase istruttoria e medi per le altre fasi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
Le spese della ctu medico-legale, già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni altra ulteriore, diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
di , per le causali di cui in premessa, della somma di € 26.196,34, oltre interessi Parte_1
legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
di della somma di € Parte_2 CP_3
28.175,83, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna e in solido, alla rifusione a favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del giudizio, che liquida in € 6.713,00, per compensi e € 759,00 Parte_1
per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
11 condanna e in solido, alla rifusione a favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del Controparte_3
giudizio, che liquida in € 6.713,00, per compensi e € 759,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti convenute in solido.
Palermo, 19 dicembre 2025
Il Giudice
ZI RI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice ZI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9506 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, vertente tra
(avv. Matteo Alario); Parte_1
ATTRICE
e avv. Ugo Adragna); Controparte_1
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. Loredana Di Salvo);
[...]
INTERVENIENTE
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendone la condanna al risarcimento del c.d. danno Controparte_1 Controparte_2
differenziale (tenuto conto che l' aveva già erogato prestazioni in suo favore e l'impresa CP_3
assicuratrice le aveva corrisposto l'importo di € 7.600,00), oltre al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 9.938,26 per spese mediche e € 500,00 per valutazione a rottamazione del mezzo.
A fondamento delle proprie pretese, l'attrice ha allegato che in data 02/01/2020, alle ore
20,10, in Palermo, l'autovettura Renault Megane, di proprietà e condotta da Controparte_2
nel percorrere la via Enrico Albanese, con direzione di marcia proveniente da piazza Della Pace
1 verso via Libertà, giunta all'altezza della via Pasquale Calvi, ometteva di rispettare la segnaletica recante obbligo Stop e di svolta a destra, impegnando l'incrocio e intercettando così la direttrice di marcia del ciclomotore Piaggio Liberty, di proprietà e condotto da , che transitava Parte_1
con direzione di marcia da piazza Sturzo verso via Duca della Verdura. L'impatto, concretizzatosi tra lo sportello anteriore sinistro e la parte anteriore del ciclomotore, determinava la rovinosa caduta della che riportava gravi danni fisici oltre che irreparabili danni al mezzo. Pt_1
costituitasi, ha variamente contestato le avverse domande, Controparte_1
chiedendone il rigetto;
in subordine, ha chiesto statuire in ordine al grado ed alla misura delle rispettive colpe dei soggetti coinvolti, anche ex art.2054, comma 2, c.c..
costituitosi, premesso di avere liquidato a per l'infortunio CP_3 Parte_1
occorso la somma di € 103.763,89 (trattandosi di infortunio in itinere, occorso alla nel Pt_1
tragitto casa-lavoro) ha chiesto “condannare, unitamente e solidamente tra loro, la predetta CP_2
, conducente e proprietaria dell'autovettura Renault Megane Scenic, tg. CP455TF, nonché la
[...] in persona del legale rapp.te pro tempore quale impresa assicuratrice per la RCA Controparte_1 del predetto mezzo, per le causali di cui in narrativa, al pagamento nei confronti dell - Sede di CP_3
Palermo – della complessiva somma di € 103.763,89, o quella diversa ritenuta di giustizia, quale costo delle prestazioni erogate dall'Istituto in dipendenza dell'infortunio subito da in data Parte_1
02.01.2020. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'evento fino all'effettivo soddisfo e salve ulteriori elevazioni dovute agli eventuali adeguamenti delle somme corrisposte e aumenti di legge il cui ammontare verrà precisato in corso di causa”.
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15/12/2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*
1) In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, dal rapporto della Polizia
Municipale di Palermo emerge che, in data 02/01/2020, percorreva, a bordo Controparte_2
della propria autovettura Renault Megane, la via Enrico Albanese, con direzione di marcia da piazza della Pace verso via Libertà, quando giunta all'altezza della via Pasquale Calvi, ometteva di rispettare la segnaletica recante obbligo Stop e di svolta a destra, impegnando l'incrocio e intercettando così la direttrice di marcia del ciclomotore Piaggio Liberty, di proprietà e condotto da , che transitava con direzione di marcia da piazza Sturzo verso via Duca della Parte_1
Verdura. L'impatto, si concretizzava tra lo sportello anteriore sinistro e la parte anteriore del ciclomotore (v. doc. 2 produzione di parte attrice).
Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700
2 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria (Cass. n. 29320/2022).
Per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 10376/2024).
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro, come ricostruita dagli agenti accertatori sulla base dei rilievi effettuati, non risulta infirmata da prove contrarie ma, al contrario, risulta avvalorata dalle dichiarazioni scritte provenienti da terzi presenti sui luoghi del sinistro, da cui emerge che l'autovettura, che percorreva la via Albanese, anziché rispettare la segnaletica di stop e di direzione obbligatoria a dx, ha proseguito dritto, trovandosi al centro dell'incrocio con la via Calvi (v. doc.
32 e 33 produzione di parte attrice).
Giova ricordare che le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, pur non potendo esplicare efficacia probatoria nel giudizio, in quanto non convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, possono comunque assumere valore d'indizio (Cass. n. 24976/2017).
Infine, dalla documentazione fotografica in atti emerge che il motociclo ha impattato lo sportello anteriore sinistro dell'autovettura e che l'impatto è avvenuto al centro della carreggiata (v. doc. 44 produzione di parte convenuta), confermando la violazione, da parte della della CP_2
segnaletica di direzione obbligatoria a dx.
Sulla base del materiale probatorio disponibile, la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve individuarsi nella condotta di guida della la quale - non rispettando la prescrizione CP_2
di direzione obbligatoria a dx - ha proseguito la marcia impegnando l'incrocio, così che Parte_1
si è trovata improvvisamente di fronte ad un ostacolo imprevedibile e, pur attuando la
[...]
manovra di emergenza, non è riuscita ad evitare l'urto.
3 L'accertamento del collegamento eziologico assorbente dell'evento dannoso col comportamento della conducente dell'autovettura consente di ritenere superata la presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'attrice deve ritenersi liberata dall'onere di provare di essersi pienamente uniformata alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza della Suprema Corte la constatazione che la
"presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. n. 7061/2020).
Nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n. 7479/2020).
Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. n. 6655/2020).
Pertanto, i convenuti in solido vanno condannati al ristoro integrale dei danni patiti dall'attrice.
2) Circa le conseguenze lesive del sinistro per cui è causa, dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attrice e dalla c.t.u. medico legale espletata nel processo è emerso che in conseguenza del sinistro ha riportato al polso destro una frattura scomposta e comminuta Parte_1
dell'epifisi distale del radio e una frattura scomposta con distacco completo del processo stiloideo dell'ulna (frattura di ); i postumi permanenti sono stati valutati dal c.t.u. medico Persona_1
legale nella misura del 11 %, mentre sono stati riconosciuti 30 giorni di inabilità temporanea
4 assoluta, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 80 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
Il c.t.u. ha ritenuto che le spese mediche allegate risultino congrue per un ammontare di €
7.137,36.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dovuto pare opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti), le disposizioni di cui al decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (05/03/2025). Ne consegue che ai sinistri verificatisi in data anteriore continuano ad applicarsi i criteri precedentemente seguiti dalla giurisprudenza.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano (Cass. n. 14402/2011).
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr.
Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975)- devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Infatti, nelle già menzionate sentenze la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di ricorso alle note tabelle, il giudice dovrà procedere a una personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (11 %), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (47 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma, espressa in valori attuali, di € 23.145,00.
Tale importo deve essere aumentato della percentuale del 27%, pari ad € 6.249,00, a titolo di danno morale in quanto, in ragione della tipologia delle lesioni riportate e delle cure resesi
5 necessarie e del complesso iter terapeutico, devono presumersi patite dall'attrice sofferenze in termini di dolore fisico, paura e disagio.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass.
28988/2019).
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, deve liquidarsi, considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u., la somma di € 18.687,50= (liquidando euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta).
Inoltre, deve riconoscersi alla danneggiata la somma di € 7.137,36 per spese mediche documentate a titolo di danni patrimoniali.
Nessuna somma può essere riconosciuta per i danni al mezzo in difetto di prova.
Su tali importi si devono calcolare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
3) L' ha agito nel presente giudizio in surroga ex art. 1916 c.c. e 142 d.lgs. n. 209/2005 CP_3
per il recupero delle somme corrisposte al danneggiato in conseguenza del sinistro.
È noto che la surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo (Cass. Sez. U, n. 8620/2015). Poiché l'azione surrogatoria di cui all'art. 1916 cod. civ., con la quale l'assicuratore fa valere, in via derivativa, contro il terzo responsabile dell'evento il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, è esterna al rischio protetto dall'assicurazione, essa è proponibile nel limite rappresentato dalla somma dovuta al terzo danneggiato. Il diritto dell' incontra il limite dell'ammontare del risarcimento dovuto CP_3
al danneggiato e, alla luce della letterale formulazione dell'art. 1916 c.c. (“fino alla concorrenza
6 …”), anche il limite dell'importo delle prestazioni erogate. Appare opportuno ricordare che, se l'assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio, che dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione. Inoltre, ai fini della surrogazione, occorre tenere distinte le diverse voci di danno, non potendo l'indennizzo erogato dall' per una determinata voce di danno, essere defalcato dal quantum risarcitorio spettante CP_3
alla vittima per voci di danno diverse. Così, riguardo all'indennizzo erogato dall' a titolo di CP_3
danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa, che l'assicuratore sociale eroga a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, quando l'invalidità causata dall'infortunio superi il 16%, ex art. 13, comma II, lett. b), d.lgs. n. 38/2000, il diritto di surrogazione potrà essere esercitato solo se e nei limiti in cui, l'infortunato abbia effettivamente patito questo tipo di pregiudizio, mentre deve escludersi che possa essere defalcato dal credito risarcitorio della vittima per il danno biologico o per il danno patrimoniale da invalidità temporanea al lavoro o per quello rappresentato dalle spese mediche (Cfr. Cass. ordinanza n. 17407/2016).
Fermo il limite costituito dall'ammontare del risarcimento civilistico spettante al danneggiato, all' che agisca in regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio CP_3
indennizzato dall' , va riconosciuto non solo l'importo di denaro pari al valore capitale CP_3
attuale della rendita, ma anche l'ammontare dei ratei della rendita stessa in precedenza versati - atteso che il calcolo per la capitalizzazione sconta il trasferimento nell'attualità del valore delle somme non ancora sborsate, onde prescinde da detti ratei -, nonché gli interessi sulle somme oggetto di questi ultimi e l'entità dei miglioramenti o aggiornamenti imposti, in ordine alla rendita, da sopravvenuti provvedimenti amministrativi, in ragione dei quali la relativa domanda può essere proposta dall' anche in appello (Cass. 11296/1991). Controparte_4
Come chiarito dalla Suprema Corte, il raffronto tra risarcimento del danno civilistico ed indennizzo erogato dall' va effettuato secondo un computo per poste omogenee: vanno, CP_3
dapprima, distinte le due categorie di danno (patrimoniale e non patrimoniale); il danno patrimoniale calcolato con i criteri civilistici va comparato alla quota rapportata alla CP_3
retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato (volta all'indennizzo del danno patrimoniale); in ordine al danno non patrimoniale, effettuato il calcolo secondo i criteri civilistici, vanno, dapprima, espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) che spettano interamente al danneggiato e, poi, dall'ammontare complessivo del danno non patrimoniale così ricavato (corrispondente al danno biologico) va detratto (non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo) il valore CP_3
7 capitale della quota della rendita destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del CP_3
2000, il danno biologico stesso (Cass. 9112/2019).
Va ricordato che le Sezioni Unite, intervenendo in materia di azione di regresso dell' , CP_3
hanno affermato che opera il principio della compensatio lucri cum damno quale meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell'infortunio in itinere, estraneo al rapporto assicurativo, sia obbligato a restituire all' l'importo corrispondente al valore della CP_3
rendita per inabilità permanente costituita in favore del lavoratore assicurato nonché a versare al danneggiato solamente l'eventuale maggior danno (con detrazione, dunque, dell'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al CP_3
lavoratore, dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito), confermando che il cumulo di benefici, di carattere indennitario e risarcitorio, determina una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile (Cass., Sez. Un., n.
12566 del 2018, nonché nn. 12564 e 12565, del 2018).
Il danno biologico coperto dall' si riferisce esclusivamente e soltanto alla menomazione CP_3
permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2, T.U. ). Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il «danno biologico CP_3 temporaneo» che il cd. «danno morale» (Cass. n. 6503/2022).
Alla luce dei suddetti principi, deve riconoscersi a il risarcimento dei Parte_1
pregiudizi di natura morale per € 6.249,00, del danno biologico temporaneo per € 18.687,50 e del danno patrimoniale per € 7.137,36, per un totale di € 32.073,86.
Occorre, peraltro, considerare le somme percepite dall'attrice a titolo di acconto (€ 7.600.00) in data 25/02/2022: tale cifra, pertanto, andrà ad abbattere corrispondentemente il capitale.
Ai fini dello scomputo dell'acconto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte più recente “Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. n. 23927/2023).
8 In conformità ai principi illustrati dalla sentenza sopra citata - che si condividono - occorrerà: devalutare alla data dell'evento (02/01/2020) l'importo complessivo del risarcimento di €
32.073,86 e l'importo dell'acconto di € 7.600,00. La somma di € 32.074,01 devalutata ammonta ad € 27.135,25, mentre la somma di € 7.600,00 devalutata ammonta ad € 7.176,58. La differenza tra i due importi è pari ad € 19.958,67. Si devono quindi calcolare gli interessi sull'intero capitale
(€ 27.135,25), rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (€ 1.672,47 rivalutazione + interessi), nonché sulla somma di € 19.958,67 che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (€ 4.565,20 rivalutazione + interessi).
La somma spettante a ammonta a complessivi € 26.196,34 (19.958,67 + Parte_1
1.672,47 + 4.565,20).
Pertanto, e devono essere condannate in solido Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma complessiva di € 26.196,34, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Nessuna somma può essere riconosciuta a per il risarcimento del danno Parte_1
biologico, stante che le somme a lei liquidate dall' a tale titolo coprono interamente il danno CP_3
subito dall'attrice.
4) Dalla documentazione in atti emerge che l' ha liquidato a la somma CP_3 Parte_1 complessiva di € 106.600,99, di cui € 55.467,60 per danno biologico, € 51.133,39 per danno patrimoniale, oltre € 1.943,58 per gg 116 di inabilità temporanea assoluta, € 123,96 per costo visite medico legali, e ha erogato ratei di danno biologico pari ad € 11.122,31 (di cui € 690,66 per interessi) e ratei di danno patrimoniale pari ad € 11.772,02 (di cui € 758,00 per interessi) (valore calcolato al 02/10/2025) per un totale di € 131.562,86.
Alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte (Cass. 9112/2019), anzitutto non può essere oggetto di surrogazione la somma liquidata dall' a titolo di danno patrimoniale per CP_3
incapacità lavorativa specifica, atteso che il c.t.u. ha accertato che dal sinistro è derivato alla un danno alla capacità lavorativa specifica lieve e non essendovi prova che l'infortunio Pt_1
abbia causato una riduzione del reddito attuale o potenziale della danneggiata.
Giova ricordare che in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività
9 produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. n. 2758/2015).
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in pari proporzione - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass. n.
15737/2018; Cass. n. 21322/2025).
La surrogazione dell' nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., CP_3
costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ne consegue che, ove l' domandi in via surrogatoria la CP_3
rifusione della rendita erogata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, allegando che - attraverso di essa - ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui all'art. 74 d.P.R. 1124/65, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato (Cass. n.
13651/1999).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza “l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R.
30.6.1965 n. 1124 (che non vengono più in rilievo nel presente giudizio), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex arti. 86 e ss. cit., perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'ad. 1916 c. c.. A tal fine, nulla rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri pregiudizi patrimoniali di sorta” (Cfr. Cass. Ordinanza n. 3296/2018).
10 Il credito vantato dall'assicuratore che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all'assicuratore il quale agisca in surrogazione spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (Cass. n. 1336/2009).
All' vanno pertanto riconosciuti, oltre alla somma di € 25.495,12 per il danno biologico CP_3
subito dall'attrice (importo comprensivo di rivalutazione e interessi), anche i danni patrimoniali per spese mediche che ammontano ad € 123,96 (€ 143,99 con rivalutazione e interessi), ed €
1.943,58 per gg 116 di inabilità temporanea (€ 2.536,72 con rivalutazione e interessi), per un importo complessivo pari a € 28.175,83.
Conclusivamente, e devono essere Controparte_1 Controparte_2
condannate in solido al pagamento all' in surrogatoria la somma di € 28.175,83, oltre CP_3
interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
5) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ. mod., applicando i parametri minimi per la fase istruttoria e medi per le altre fasi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.
Le spese della ctu medico-legale, già liquidate, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni altra ulteriore, diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
di , per le causali di cui in premessa, della somma di € 26.196,34, oltre interessi Parte_1
legali dalla presente decisione al soddisfo;
condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_1 Controparte_2
di della somma di € Parte_2 CP_3
28.175,83, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna e in solido, alla rifusione a favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del giudizio, che liquida in € 6.713,00, per compensi e € 759,00 Parte_1
per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
11 condanna e in solido, alla rifusione a favore Controparte_1 Controparte_2
di delle spese del Controparte_3
giudizio, che liquida in € 6.713,00, per compensi e € 759,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti convenute in solido.
Palermo, 19 dicembre 2025
Il Giudice
ZI RI
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