Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026REG.PROV.COLL.
N. 00735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da
HE Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B46B58170A, rappresentata e difesa dagli Avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ismett S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Cirella e Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Mazzarella in Palermo, via Caltanissetta 1;
nei confronti
IE Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 1199/2025, resa tra le parti,
non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso, promosso per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo - della determina di aggiudicazione Prot. ME n. 4380 del 27 febbraio 2025, pubblicata e comunicata in data 5 marzo 2025, avente ad oggetto la “ gara a procedura aperta europea, per l’appalto delle forniture quinquennali di reagenti e strumentazioni occorrenti al laboratorio analisi di ME, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ” disposta in favore di IE Healthcare s.r.l. con riferimento al Lotto 3;
- dei verbali del 22 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025, e del suo allegato All. 3B) recante l’assegnazione dei punteggi per il Lotto 3;
- della lex specialis nelle parti in esposizione;
- della nota di ME prot. n. 5419/2025 dell’11 marzo 2025, nella parte in cui con essa ME ha osteso solo il verbale delle sedute riservate di gara e la documentazione amministrativa di IE e non la documentazione tecnica ed economica dell’aggiudicataria;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono;
e per la condanna ex art. 116 c.p.a. di ME a consentire la presa visione e l’estrazione di copia di tutti i documenti richiesti da HE con l’istanza di accesso;
nonché per il risarcimento del danno subito come di seguito indicato;
quanto al ricorso incidentale depositato il 5 maggio 2025 di tutti gli atti impugnati in via principale, nonché di ogni ulteriore atto successivamente adottato, ivi compresi la nomina della commissione giudicatrice e del seggio di gara, le graduatorie provvisorie e definitive;
nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la valutazione di anomalia dell’offerta, e ogni altro atto confermativo dell’ammissione in graduatoria di HE e della valutazione delle offerte, anche non noto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IE Healthcare S.r.l. e di Ismett S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. LV CO e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia trae origine dalla gara indetta con determina del 22 novembre 2024 prot. n. 1613 dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione S.r.l. (di seguito “ME”), indicata in epigrafe, suddivisa in sette lotti.
Per quanto qui rileva, il Lotto 3 (CIG: B46B58170A) ha ad oggetto un “ sistema diagnostico per dosaggi di biochimica clinica, coagulazione, farmaci, limnometria e proteine specifiche ” per un importo quinquennale a base d’asta pari ad Euro 3.500.000,00 IVA esclusa (comprensivo di canoni di locazione e manutenzione e di tutti i consumabili). Entro il termine di presentazione delle offerte, hanno presentato la propria offerta HE Diagnostics S.p.A., odierna appellante (ricorrente in primo grado), e IE Healthcare S.r.l. esecutore uscente della fornitura.
Espone l’appellante che le offerte tecniche sarebbero state valutate con riferimento ai criteri di valutazione indicati al punto 18.1 del disciplinare. Per quanto concerne il Lotto 3, erano previsti criteri di valutazione elencati dalla lettera A) alla lettera V): al criterio A) corrispondeva l’assegnazione di un punteggio discrezionale, mentre per tutti gli altri era previsto un punteggio tabellare ( on/off ), per un punteggio tecnico complessivo pari a 60 punti.
In data 5 marzo 2025 era pubblicata e comunicata l’avvenuta aggiudicazione per il Lotto 3 in favore di IE, con determina protocollo ME n. 4380 del 27 febbraio 2025, oggetto del ricorso in primo grado. L’appellante precisa che alla comunicazione di aggiudicazione, oltre alla determina sopra menzionata, erano allegati il verbale della seduta pubblica del 22 gennaio 2025 ed il verbale della seduta pubblica del 3 febbraio 2025, dai quali si evinceva l’assegnazione del punteggio tecnico complessivo in favore di HE (42,75 punti) e di IE (50 punti) e l’importo dell’offerta economica e la conseguente assegnazione del punteggio economico [HE (2.899.813,254 € - 40 punti) e IE (3.427.535,00 € - 33,84 punti)].
Pertanto, IE risultava aggiudicataria con 1,09 punti di scarto rispetto a HE.
Precisa, dunque, l’appellante, che a seguito di domanda di accesso, in data 11 marzo 2025, ME provvedeva alla trasmissione esclusivamente dei verbali recanti l’assegnazione dei punteggi tecnici ed economici e, tuttavia, dall’esame dell’allegato 3B al verbale del 3 febbraio 2025 e dalle informazioni tecniche relative agli strumenti offerti evincibili dal sito internet dell’aggiudicataria, sarebbero emersi plurimi profili di illegittimità relativi alla valutazione dell’offerta di HE e di IE. L’odierna appellante, dunque, censura la sentenza di primo grado laddove ha sottolineato la discrezionalità della valutazione della Commissione.
Deduce, pertanto, avverso la sentenza di primo grado, i motivi di appello di seguito specificati.
I. Sull’erroneità dei capi C.1 e C.1.5. della sentenza laddove ha ritenuto corretta l’assegnazione del punteggio per il criterio A, violazione del punto 18.1 criterio A e 18.2 del disciplinare e del par. 3.3. del capitolato speciale, eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità, difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto – a suo dire – l’offerta di HE avrebbe dovuto ottenere la valutazione di “buono”, con conseguente punteggio utile ai fini dell’aggiudicazione, in considerazione dei meccanismi di automazione e piena attuazione di quanto richiesto dalla caratteristica di valutazione Minima gestione del campione biologico e “ Migliore soluzione per la gestione dei rifiuti liquidi speciali ”. Ancora, in ottemperanza alla caratteristica “ Compatibilità con la struttura esistente ”, sarebbe prevista la creazione di un layout personalizzato completo di tutte le fasi intermedie transitorie fino all'installazione completa della soluzione proposta, mediante l’intervento di figure aziendali dedicate all’implementazione del progetto secondo le esigenze della Stazione appaltante. Non troverebbe giustificazione il giudizio espresso con riferimento alla controinteressata anche perché parte della strumentazione offerta da IE (premiata con il punteggio massimo) sarebbe la stessa di quella offerta dalla HE, in particolare con riguardo agli analizzatori di Coagulazione CN3000 Sysmex.
II. I medesimi vizi sotto altro profilo, considerato che nel verbale 3B non sarebbero esplicitate le motivazioni per cui la Commissione o ciascun Commissario ha assegnato a HE il coefficiente corrispondente alla valutazione “insufficiente”, non essendo dunque possibile comprendere l’ iter logico-giuridico seguito per l’assegnazione del punteggio. La motivazione della sentenza sarebbe insufficiente laddove ritiene idoneo il giudizio complessivo espresso sula base di criteri sufficientemente dettagliati, in quanto i verbali di gara non indicherebbero il coefficiente assegnato da ciascun Commissario per ciascuna caratteristica. Il T.A.R., dunque, si sarebbe limitato a recepire quanto affermato dalla Amministrazione in sede di giudizio di primo grado. Il giudizio della Commissione, tuttavia, non sarebbe comprensibile, infatti, IE non avrebbe offerto né tramoggia né centrifuga integrata.
III. Sull’erroneità dei capi C.1. e C.1.1. della sentenza laddove ha ritenuto corretta l’assegnazione del punteggio per il criterio B, per gli stessi vizi sopra indicati, in quanto la strumentazione offerta non sarebbe asseritamente in grado di garantire una “ capacità di carico in contemporanea superiore a 700 provette ”. Secondo l’appellante, IE avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto la strumentazione offerta non sarebbe nemmeno in grado di garantire il rispetto delle “ caratteristiche indispensabili ai fini dell’ammissibilità dell’offerta - Unità di automazione ”.
IV. Sull’erroneità dei capi C.1. e C.1.2. della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto corretta l’assegnazione del punteggio per il criterio G, per i medesimi profili, con riguardo all’assegnazione all’aggiudicataria di 4 punti e all’appellante di soli 2. Assume l’istante che da tale punteggio si desume che la Commissione avrebbe ritenuto presente nell’offerta di HE solamente la possibilità del check-in e non anche la possibilità del sorting fisico, mentre dalla documentazione tecnica prodotta in gara si evincerebbe che HE garantisce anche il sorting fisico.
V. Sull’erroneità dei capi C.1. e C.1.3. della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta l’assegnazione del punteggio per il criterio F, per i medesimi profili, in quanto – a suo dire - se la Commissione ha ritenuto che la strumentazione offerta da HE non sia in grado di soddisfare il criterio di “ Movimentazione per singola provetta ” sul presupposto che la movimentazione avviene tramite rack a più posizioni, allora la stessa valutazione avrebbe dovuto essere espressa con riferimento all’offerta di IE, la quale pure garantisce la movimentazione mediante un rack ( carrier ) a più posizioni.
VI. Sull’erroneità dei capi C.1. e C.1.4. della sentenza, laddove ha ritenuto corretta l’assegnazione del punteggio per il criterio P, per gli stessi vizi indicati nei precedenti motivi, in quanto la Commissione non avrebbe rilevato che HE assicura entrambe le tipologie di calibrazione, come sarebbe evincibile dalla documentazione tecnica prodotta in gara, spettando dunque, asseritamente un punteggio superiore a quello assegnato a IE.
L’appellante chiede, dunque, il risarcimento del danno in forma specifica, tramite il subentro nell’esecuzione del contratto, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata ed in via gradata, il risarcimento del danno per equivalente economico.
ME s.r.l. si è costituta per resistere, peraltro, evidenziando di aver fornito a IE l’offerta tecnica oscurata di HE lo stesso giorno della prima istanza di accesso della ricorrente incidentale. Con memoria precisa la specificità dei criteri di attribuzione del punteggio. Afferma che la Commissione si è basata sul progetto presentato nello specifico per il laboratorio ME, e che quello dell’appellante è stato ritenuto (nel suo complesso) non rispondente alle esigenze dell’Istituto. Precisa, poi, che poiché entrambi i concorrenti hanno negato la possibilità di rendere pubbliche le proprie offerte tecniche, ha inteso offrire una semplificazione grafica dell’impatto di ciascun progetto sugli arredi e sugli spazi esistenti, da cui si evince una dilatazione spaziale dell’installazione di HE (e, dunque, una minore compatibilità del progetto dell’appellante con lo stato di fatto del Laboratorio) che va, conseguentemente, a restringere (nelle aree interessate solo dal progetto dell’aggiudicataria) gli spazi necessari ad accogliere i banconi, gli arredi e le altre strumentazioni già presenti. Del resto evidenzia che HE non ha lamentato di non essere stata messa nelle condizioni di presentare l’offerta, né di non conoscere gli aspetti rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio discrezionale collegato al criterio di cui al primo motivo di appello. Contro deduce, poi in ordine all’attribuzione dei punteggi con riferimento alle relazioni di progetto, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del quinto motivo.
Altresì, con riguardo al criterio “P” evidenzia che né HE, né IE hanno offerto ad ME sistemi con le caratteristiche premiali, derivando l’inammissibilità del motivo.
L’aggiudicataria si è costituita per resistere, e con appello incidentale ha riproposto i motivi di ricorso incidentale non esaminati dal TAR: violazione e falsa applicazione punto 18.1 Criterio G e 18.2 del Disciplinare e del par. 3.3. del Capitolato Speciale, eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto, violazione del principio di par condicio e di proporzionalità, difetto di motivazione. Deduce che il ricorso incidentale ha valore pregiudiziale.
All’udienza del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – L’appello è infondato.
II – Con riferimento al primo motivo, vale rilevare che le censure dell’appellante sono dirette a sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, senza considerare, per un verso che il voto numerico espresso dai Commissari faceva riferimento a criteri idoneamente dettagliati, per altro verso che il giudizio era diretto ad apprezzare il progetto di layout “ relativo all’installazione a regola d’arte delle apparecchiature ” offerte specificamente per i laboratori di ME (ciò risulta, peraltro, confermato dal fatto che per il Lotto 3, era reso obbligatorio, a pena di esclusione, il sopralluogo dei concorrenti: cfr. art. 11 del disciplinare, all. 11 al ricorso di primo grado).
Il successivo art. 18.2 dello stesso disciplinare prevedeva: “ Con esclusivo riferimento al Lotto 3, criterio A ed ai relativi elementi valutativi ivi indicati, è assegnato un punteggio graduale con il metodo discrezionale. Pertanto, si procederà all’attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno espresso in valori centesimali secondo i seguenti criteri motivazionali: Ottimo: 1,00 Buono: 0,75 Sufficiente: 0,50 Insufficiente: 0,25 Inadeguato: 0,00 ”.
Gli elementi valutativi, individuati dal disciplinare, per l’attribuzione del punteggio massimo ricollegato al criterio “A” in esame (pari a 3 punti), erano i seguenti: “ elevato grado di qualità e standardizzazione dei dati analitici, elevato grado di automazione con ottimizzazione degli spazi e del flusso di lavoro, massima tracciabilità del percorso analitico, massima sicurezza per gli operatori, minima gestione del campione biologico, migliore soluzione per la gestione dei rifiuti liquidi speciali, compatibilità con la struttura esistente ”.
Nella specie, con riferimento ai giudizi espressi dai Commissari risulta legittima la previsione di una valutazione multifattoriale in relazione ai criteri dettagliatamente espressi nella legge di gara, e dunque coerente con i principi di trasparenza e imparzialità.
Né il giudizio di maggiore compatibilità del progetto dell’aggiudicataria risulta viziato da manifesta illogicità tanto da poter essere sindacato da questo giudice.
Neppure appare ammissibile la pretesa di parte appellante di voler sostituire il giudizio della Commissione, con l’attribuzione della valutazione di “buono”, non risultando sufficiente al superamento della prova di resistenza l’attribuzione di un giudizio di sufficienza.
III – Quanto al secondo motivo si è già in parte evidenziata l’infondatezza nel capo II della presente sentenza. Si deve aggiungere che l’affermazione di parte appellante risulta smentita dallo stesso All. 3.B prodotto in giudizio dalla HE, come documento 5 del suo fascicolo di prime cure, laddove si evince il punteggio assegnato da ciascun Commissario complessivamente per ciascuna voce.
La sentenza, dunque, correttamente afferma che “ …, nel caso in esame ciascuno dei commissari ha assegnato al progetto di HE, per ciascun sotto-criterio, il coefficiente corrispondente a “insufficiente”, valutando il progetto nel suo complesso così esprimendo tale giudizio complessivo sulla base di criteri sufficientemente dettagliati ”.
Il motivo è, per il resto, infondato. Del resto la “ consolidata giurisprudenza … ha avuto modo di chiarire a più riprese che le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente non comparativo possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale in assenza di una disposizione che ne imponga autonoma verbalizzazione; ed ancora la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e, quindi, destinata ad assumere valore formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice (Consiglio di Stato Sez. 3, 13 ottobre 2017, n. 4772) ” (Consiglio di Stato Sez. III, n. 2667/2025).
Altresì, infondato è il dedotto difetto di motivazione, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, purché siano prefissati con chiarezza i criteri di valutazione (Cons. Stato n. 279 del 2022). Tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione – come è nella specie che occupa - tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911 e id., 14 giugno 2023, n. 5854).
Nella fattispecie, in esame, come già evidenziato al capo che precede, i criteri sono dettagliatamente indicati nella legge di gara e specificati nel verbale 23 gennaio 2025.
Sulla sufficienza del punteggio numerico e specificità dei criteri come indicati nel disciplinare il T.A.R. ha adeguatamente motivato (pag. 17), evidenziando che “ i sub criteri (nei quali è articolato il criterio “A”) … rispecchiano le esigenze della stazione appaltante, e sono coerenti rispetto a quanto previsto dal Capitolato con riferimento alle seguenti finalità che la fornitura di tale sistema diagnostico deve consentire al Laboratorio di raggiungere: - Innalzare il grado di qualità e standardizzazione dei dati analitici; - Migliorare le prestazioni attuali in termini di Turn Around Time; - Ridurre complessivamente il numero di provette utilizzate; - Migliorare la gestione dei pazienti critici e dei pazienti pediatrici; - Migliorare il grado di automazione del percorso analitico; - Ottimizzare l’utilizzo degli spazi e del flusso di lavoro; - Fornire massima tracciabilità del percorso analitico; - Garantire un livello di sicurezza operativa superiore all’attuale grazie alla diminuzione delle operazioni manuali richieste per la gestione dei campioni biologici (cfr. pag. 10 del Capitolato speciale) ”.
IV – Anche il terzo motivo non può essere condiviso, infatti, come chiarito dalla difesa dell’Amministrazione in primo grado, la capacità di carico e la produttività di carico e scarico sono due concetti differenti.
L’appellante pretende di attribuire alla espressione contenuta nella legge di gara “ capacità di carico in contemporanea superiore a 700 provette ” un significato differente, quale quello di carico e scarico in contemporanea delle provette.
Quanto alla soddisfazione del criterio minimo, l’assunto di parte appellante risulta smentito dalla stessa laddove afferma che: “ la strumentazione di IE è dotata di 780 posizioni ”.
V – Con riguardo al quarto motivo di appello, l’Amministrazione ha precisato in primo grado che il " check-in ", in un contesto di laboratorio, si riferisce al processo di registrazione dell'arrivo di un campione o di una richiesta di analisi, mentre il "s orting fisico" è la fase in cui i campioni vengono organizzati e suddivisi in base alla loro tipologia o alle analisi da effettuare (smistamento). Con riferimento, al sistema diagnostico, il Capitolato considera il check-in ed il sorting oggetto del criterio premiante “G”, qui in esame, che riguarda la capacità di eseguire le operazioni di check-in e sorting (già garantite dall’unità di automazione, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta) anche da parte delle due unità modulari integrate, negli stessi termini minimi stabiliti per l’unità di automazione e, soprattutto, “secondo regole stabilite dall’operatore ”.
Ebbene, ciò che rileva ai fini del punteggio in contestazione è il fatto che nella Relazione n. 1, con specifico riferimento al criterio “G”, HE non ha fatto menzione del sorting nella descrizione operata a differenza di quanto richiesto dall’ art. 16, lett. a), del disciplinare. Neppure univoco riferimento si rinviene nel Manuale di riferimento del sistema CO (richiamato da ROCHE).
VI – Le stesse considerazioni valgono per il quinto motivo di censura, in quanto in sede di gara, nella propria Relazione n. 1, HE ha dichiarato che i campioni del sistema diagnostico si muovono su un rack a 5 posizioni, modulando la propria offerta, dunque, per l’ottenimento di punteggio 1.
Né potrebbe ritenersi che la Commissione dovesse prescindere dalla dichiarazione del concorrente.
Tali considerazioni prescindono, peraltro, dal rilievo dell’insufficienza di un punto ai fini del superamento della prova di resistenza, con conseguente inammissibilità in radice della censura.
VII – Con riferimento all’ultimo gruppo di censure, vale rilevare che il criterio “P” (“ Sistema diagnostico per esecuzione di dosaggi di biochimica clinica, farmaci, immunometria e proteine specifiche ”) risulta volto a premiare le modalità di gestione delle calibrazioni nelle seguenti modalità “1 ) Calibrazione automatica della chimica clinica al cambio lotto senza necessità di calibratori fisici ; 2) Calibrazione dell’immunochimica mediante due soli punti ”; prevedendo l’assegnazione di 2 punti in caso di presenza di entrambe le fattispecie; 1 punto in caso di una sola fattispecie; 0 punti in assenza di entrambe le fattispecie. L’appellante sostiene di assicurare, con il sistema offerto, entrambe le tipologie di calibrazione, meritando, dunque, 2 punti anziché 1, ma – anche in questo caso – dalla Relazione n. 2, con riferimento al criterio “P” in esame, risulta agli atti che HE ha dichiarato la caratteristica dell’automaticità soltanto parzialmente ovvero per il 49% delle metodiche di chimica clinica offerte.
La pretesa di parte appellante risulta, dunque, smentita dagli atti di causa, senza che peraltro possa trovare adesione la tesi della parte appellante circa l’assegnabilità del punteggio per il caso del possesso della caratteristica in modo parziale e – nella specie – inferiore alla metà delle metodiche.
VIII – Da quanto sin qui ritenuto discende che l’appello deve essere respinto e che, conseguentemente non sussistono i presupposti del richiesto risarcimento.
IX – Dall’infondatezza dell’appello principale deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale, non persistendo l’interesse alla pronunzia.
X - Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di ciascuna parte costituita che sono determinate in complessivi euro 5000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
LV CO, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV CO | TO NO |
IL SEGRETARIO