CGARS, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 11
CGARS
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea assegnazione punteggio criterio A

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della Commissione fosse multifattoriale e coerente con i principi di trasparenza e imparzialità, basata su criteri dettagliati e sul sopralluogo obbligatorio, e che il giudizio di maggiore compatibilità dell'offerta aggiudicataria non fosse manifestamente illogico. Ha inoltre escluso la possibilità per l'appellante di sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione nell'assegnazione punteggio criterio A

    La Corte ha rigettato questa censura, affermando che i punteggi numerici assegnati ai singoli elementi di valutazione sono idonei a integrare una motivazione sufficiente se i criteri sono prefissati chiaramente, come nel caso di specie. Ha inoltre citato giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui i punteggi dei singoli commissari possono essere assorbiti nella decisione collegiale finale.

  • Rigettato
    Erronea assegnazione punteggio criterio B

    La Corte ha respinto il motivo, distinguendo tra capacità di carico e produttività di carico/scarico, e affermando che l'appellante ha interpretato erroneamente il significato della capacità di carico richiesta. Ha inoltre evidenziato che l'appellante stessa afferma che la strumentazione della controinteressata ha 780 posizioni, superando il requisito di 700.

  • Rigettato
    Erronea assegnazione punteggio criterio G

    La Corte ha confermato la decisione del TAR, precisando che il criterio G riguarda la capacità di eseguire check-in e sorting secondo regole stabilite dall'operatore. Ha ritenuto che l'appellante non abbia menzionato il sorting nella sua relazione tecnica, a differenza di quanto richiesto dal disciplinare, e che il riferimento al manuale non sia univoco.

  • Inammissibile
    Erronea assegnazione punteggio criterio F

    La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile in radice, poiché il punteggio insufficiente ottenuto su questo criterio non era sufficiente a superare la prova di resistenza (ovvero, non avrebbe modificato l'esito finale della gara).

  • Rigettato
    Erronea assegnazione punteggio criterio P

    La Corte ha rigettato questa censura, affermando che la documentazione tecnica prodotta dall'appellante indica che la caratteristica di automaticità della calibrazione è stata dichiarata solo parzialmente (49% delle metodiche). Ha inoltre ritenuto inammissibile la tesi dell'appellante sull'assegnabilità del punteggio per possesso parziale della caratteristica.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente

    La Corte ha respinto la richiesta di risarcimento del danno, dato l'infondatezza dell'appello principale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 11
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo