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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.43199/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Piazzale Clodio 18, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Daniele Checchi che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese di lite tra le parti. Roma 28.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 e ritualmente notificato il
29.11.2024 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento dal 16.11.2022al
30.9.2024 per un importo di €11.635,92. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 7.7.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 16.11.2022.
Deduceva che pur avendo notificato il decreto di omologa ATP in data
7.7.2024 e pur avendo inviato la documentazione necessaria alla liquidazione ( modello AP70) in data 22.7.2024 l' aveva liquidato il beneficio con CP_1 provvedimento del 25.9.2024 indicando l'importo complessivo dovuto in
€11.635,92 ma che aveva erogato solo il rateo mensile senza effettuare il pagamento degli arretrati. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 20.3.2025 deducendo che sia la liquidazione del CP_1 beneficio che l'effettivo pagamento anche degli arretrati era avvenuto il 18.11.2024 e quindi nel termine di 120 giorni. Allegava dettaglio del pagamento degli arretrati. Precisava che l'effettivo pagamento di importi superiori a 10.000,00 necessitava di una procedura più lunga prevista dalla normativa. Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna alle spese. Alla udienza del 28.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto il pagamento anche degli arretrati in data 3.1.2025 come confermato dal difensore di parte ricorrente.
Si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” I documenti allegati da evidenziano come la liquidazione del beneficio CP_1 sia avvenuta nei 120 giorni dalla data di ricezione del modello AP70 necessario per la liquidazione del beneficio e come anche il pagamento degli arretrati, che necessita di una procedura più lunga prevista dalla legge per gli importi superiori, come nel caso concreto a 10.000,00 euro, sia comunque stato validato il 18.11.2024 nel termine dei 120 giorni dall'invio del modello AP70 e, comunque sia avvenuto in epoca anteriore al deposito del ricorso. Che poi i tempi tecnici dell'accredito del pagamento abbiano determinato il pagamento alla data del 3.1.2025 non esclude che la procedura sia stata completata da nel termine dei 120 giorni. CP_1
Il fatto che l' abbia provveduto alla liquidazione e alla validazione del CP_1 pagamento degli arretrati nel termine dei 120 giorni dall'invio del modello AP70 e anche in epoca anteriore al deposito del ricorso e i redditi dichiarati da parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese di lite tra le parti. Roma 28.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.43199/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Piazzale Clodio 18, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Daniele Checchi che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese di lite tra le parti. Roma 28.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 e ritualmente notificato il
29.11.2024 la ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Roma chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della indennità di accompagnamento dal 16.11.2022al
30.9.2024 per un importo di €11.635,92. Deduceva che all'esito negativo dell'iter amministrativo aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 7.7.2024 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 16.11.2022.
Deduceva che pur avendo notificato il decreto di omologa ATP in data
7.7.2024 e pur avendo inviato la documentazione necessaria alla liquidazione ( modello AP70) in data 22.7.2024 l' aveva liquidato il beneficio con CP_1 provvedimento del 25.9.2024 indicando l'importo complessivo dovuto in
€11.635,92 ma che aveva erogato solo il rateo mensile senza effettuare il pagamento degli arretrati. Avanzava pertanto le richieste sopra riportate . Si costituiva l' in data 20.3.2025 deducendo che sia la liquidazione del CP_1 beneficio che l'effettivo pagamento anche degli arretrati era avvenuto il 18.11.2024 e quindi nel termine di 120 giorni. Allegava dettaglio del pagamento degli arretrati. Precisava che l'effettivo pagamento di importi superiori a 10.000,00 necessitava di una procedura più lunga prevista dalla normativa. Chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna alle spese. Alla udienza del 28.3.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo intervenuto il pagamento anche degli arretrati in data 3.1.2025 come confermato dal difensore di parte ricorrente.
Si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” I documenti allegati da evidenziano come la liquidazione del beneficio CP_1 sia avvenuta nei 120 giorni dalla data di ricezione del modello AP70 necessario per la liquidazione del beneficio e come anche il pagamento degli arretrati, che necessita di una procedura più lunga prevista dalla legge per gli importi superiori, come nel caso concreto a 10.000,00 euro, sia comunque stato validato il 18.11.2024 nel termine dei 120 giorni dall'invio del modello AP70 e, comunque sia avvenuto in epoca anteriore al deposito del ricorso. Che poi i tempi tecnici dell'accredito del pagamento abbiano determinato il pagamento alla data del 3.1.2025 non esclude che la procedura sia stata completata da nel termine dei 120 giorni. CP_1
Il fatto che l' abbia provveduto alla liquidazione e alla validazione del CP_1 pagamento degli arretrati nel termine dei 120 giorni dall'invio del modello AP70 e anche in epoca anteriore al deposito del ricorso e i redditi dichiarati da parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere . Compensa le spese di lite tra le parti. Roma 28.3.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso