TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/12/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Paolo Sciolto, e nata a [...] il [...]. c.f. Controparte_1 [...]
, difesa dall'avv. Luca Cupolino, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/5/2021 il signor , premesso di aver sposato il Parte_2
22/8/1996 a Formia (LT) la signora secondo il rito concordatario e di Controparte_1 aver avuto dalla donna le figlie , e (nate, rispettivamente, il Per_1 Per_2 Per_3
23/4/1999, il 30/3/2004 e il 26/2/2007), ha riferito che con decreto n. 5493 del 7/9/2011 il Tribunale di Latina ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate durante il processo. Ha dedotto, nello stesso tempo, che per effetto di tali intese avrebbe versato alla moglie € 700,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento ordinario delle ragazze, affidate congiuntamente ai due genitori;
la signora avrebbe CP_1 conservato l'uso della casa coniugale, sita a Gaeta (LT), in Vico San Luigi n. 6, per abitarvi insieme alle figlie;
le spese straordinarie inerenti alla prole sarebbero rimaste a carico delle parti in egual misura. A detta dell'istante si tratterebbe di statuizioni non più adeguate alla situazione patrimoniale e personale degli interessati. In questa prospettiva il signor Pt_1 Per_ ha dato conto della nascita di una bambina di nome nel corso della relazione intrapresa con una nuova compagna, del peggioramento del proprio stato economico, attesa la riduzione a soli € 500,00 al mese delle entrate a disposizione dopo la fine dell'attività della
Secondo Moto s.r.l., della quale in precedenza era titolare, e della sopraggiunta indipendenza economica della consorte, disoccupata al momento della definizione del precedente giudizio.
Sul rilievo della definitiva interruzione di ogni legame tra i coniugi l'istante ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno posto a suo carico e la conferma delle altre decisioni recepite nel provvedimento di omologa;
in subordine, la riduzione a € 300,00 al mese del contributo.
***
1 Costituita con comparsa del 2/12/2021, la signora non si è opposta al divorzio, CP_1 all'affidamento congiunto di e , all'epoca minorenni, e alla suddivisione Per_2 Per_3 paritaria tra le parti delle spese straordinarie occorrenti alle figlie. Nell'intento di confutare quanto sostenuto dall'istante sui profili patrimoniali del contenzioso la resistente ha evidenziato, nondimeno, di essere stata assunta a Treviso come insegnante con contratto a tempo determinato solo pochi mesi prima dell'avvio del giudizio. Ha osservato, poi, che la situazione del marito era rimasta sostanzialmente la stessa, potendo l'uomo contare non solo su una lussuosa villa di proprietà e su alcuni terreni a Itri (LT), ma anche sugli introiti assicurati dallo svolgimento di prestazioni di meccanico in nero nell'officina di cui in passato era stato titolare. Ferme tali censure, la signora ha fatto riferimento alla sistematica CP_1 sottrazione, ad opera del signor agli obblighi di assistenza morale e materiale della Pt_1 prole assunti nell'ambito della separazione. Ha chiesto, di conseguenza, che il Tribunale confermi tutte le statuizioni di natura economica adottate in quella sede.
***
All'udienza presidenziale del 2/2/2022 la resistente ha dichiarato di vivere in comodato a
Treviso e di percepire nella città veneta, come insegnante, stipendi di € 1.100,00 al mese.
Il signor ha confermato la prospettazione dei fatti offerta nel ricorso introduttivo. Pt_1
Con ordinanza del 4/2/2022 è stato ridotto a € 500,00 l'assegno dovuto dal ricorrente.
Nelle successive fasi del processo l'istante ha dato atto dell'indipendenza economica raggiunta dalla figlia , laureata in Podologia e assunta con regolare contratto. Per_1
Constatata la circostanza, il 4/12/2024 il giudice istruttore ha revocato l'assegno spettante alla signora per i bisogni della primogenita e ridotto a due terzi quello previsto nel CP_1 decreto di omologa, imputato nella misura residua alle esigenze di e . Per_2 Per_3
Alla Guardia di Finanza di Formia sono state richieste indagini patrimoniali sull'obbligato.
Dopo l'acquisizione dei risultati si è rivelato inutile ogni tentativo di conciliazione della lite.
All'udienza del 17/12/2025, tenuta alla presenza del solo signor la controversia è Pt_1 stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dai documenti acquisiti durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato a Gaeta (LT) il 22/8/1996, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile di tale Comune dell'anno 1996, al n. 89, parte II, serie A, e che il Tribunale di Latina ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi con decreto n. 5493/11 del 7/9/2011.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito gli interessati si siano riconciliati. Si deve ipotizzare, pertanto, che ogni comunione materiale e spirituale tra il signor e la signora sia venuta meno. Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dalle parti.
***
L'età di , e , tutte ormai maggiorenni, implica che non occorra statuire Per_1 Per_2 Per_3 su affidamento, collocazione, visite e modalità di frequentazione della prole.
Altrettanto vale per il mantenimento della figlia , già revocato nel corso della Per_1 trattazione in virtù dell'età della ragazza (ultra venticinquenne) e della sua mancata presentazione all'udienza stabilita dal giudice istruttore per assumere chiarimenti sulle
2 contestazioni del padre in merito al raggiungimento della piena indipendenza economica.
Resta impregiudicata la facoltà per l'interessata di promuovere un diverso procedimento civile al fine di rivendicare il diritto a ricevere ancora il sostegno economico dei genitori.
È pacifico, per contro, che le figlie e non siano ancora in grado di provvedere Per_2 Per_3 da sole alle proprie necessità materiali. Ugualmente incontestata è l'ospitalità offerta a entrambe dalla madre nella ex casa familiare, ubicata, come detto, a Gaeta (LT).
Si tratta di stabilire, quindi, se, e in quale misura, il padre debba contribuire a mantenerle.
***
In proposito va tenuto presente che per l'orientamento giurisprudenziale allo stato preferibile nella determinazione dell'assegno da destinare alle esigenze della prole è necessario valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei componenti e i tempi di permanenza dei figli con gli interessati (Cass. 22/3/2005, n. 6197; Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 1/3/2018, n. 4811).
Ciò posto, le indagini della Guardia di Finanza hanno confermato la situazione patrimoniale descritta negli scritti difensivi dal signor privo di redditi dichiarati dall'anno 2021. Pt_1
Non sono in discussione, tuttavia, le potenzialità economiche del ricorrente - capace per sua ammissione di sfruttare l'esperienza maturata nel settore della riparazione dei motocicli per procurarsi occasioni di lavoro, sia pure in nero, in una cittadina fiorente come Gaeta (LT) – né la possibilità, per lo stesso, di fruire dell'abitazione di residenza senza oneri.
Avuto riguardo alla sfera lavorativa considerazioni analoghe valgono per la signora , CP_1 destinataria di stipendi pari a circa € 1.500,00 netti al mese in forza di contratti a termine via via rinnovati, come del resto avviene di norma per i dipendenti della scuola.
Anche per la resistente non vi è prova del versamento di canoni per la locazione di immobili.
La documentazione allegata al ricorso prova la nascita della quarta figlia del signor Pt_1
***
A fronte di un simile quadro il Collegio ritiene che per i bisogni ordinari di e Per_2 Per_3 il signor debba pagare la cifra omnicomprensiva di € 500,00 al mese rivalutabili in Pt_1 base agli indici Istat, da imputare in egual misura alle esigenze delle destinatarie.
Tale importo si rivela congruo in relazione alla collocazione prevalente delle ragazze presso la madre, alle loro accresciute necessità economiche, alle attitudini lavorative dei genitori, alla nuova situazione familiare del ricorrente e alle risorse presumibilmente a disposizione del dissolto nucleo familiare in costanza di coabitazione, connotato da fonti di reddito provenienti in via pressoché esclusiva dall'attività lavorativa svolta dall'obbligato.
Restano suddivisi tra i genitori gli oneri di natura straordinaria inerenti a e . Per_2 Per_3
Per l'elenco delle singole voci di spesa si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale.
***
L'accordo sullo stato matrimoniale e la soccombenza reciproca sui profili economici della vertenza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1670/2021 R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/8/1996 a Gaeta
(LT) tra e , trascritto nei registri dello Parte_3 Controparte_1 stato civile del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 1996 al n. 83, parte II, serie A;
3 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a dell'atto di matrimonio;
➢ dispone che versi a l'importo mensile Parte_3 Controparte_1 di € 250,00 rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_5
➢ dispone che versi a l'importo mensile Parte_3 Controparte_1 di € 250,00 rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_6
➢ pone in egual misura a carico di e le Parte_3 Controparte_1 spese straordinarie occorrenti alle figlie e;
Persona_5 Persona_6
➢ revoca l'obbligo per di versare a la Parte_3 Controparte_1 somma mensile stabilita a titolo di mantenimento della figlia . Persona_7
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1670/2021 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 17/12/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Paolo Sciolto, e nata a [...] il [...]. c.f. Controparte_1 [...]
, difesa dall'avv. Luca Cupolino, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/5/2021 il signor , premesso di aver sposato il Parte_2
22/8/1996 a Formia (LT) la signora secondo il rito concordatario e di Controparte_1 aver avuto dalla donna le figlie , e (nate, rispettivamente, il Per_1 Per_2 Per_3
23/4/1999, il 30/3/2004 e il 26/2/2007), ha riferito che con decreto n. 5493 del 7/9/2011 il Tribunale di Latina ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate durante il processo. Ha dedotto, nello stesso tempo, che per effetto di tali intese avrebbe versato alla moglie € 700,00 al mese rivalutabili a titolo di mantenimento ordinario delle ragazze, affidate congiuntamente ai due genitori;
la signora avrebbe CP_1 conservato l'uso della casa coniugale, sita a Gaeta (LT), in Vico San Luigi n. 6, per abitarvi insieme alle figlie;
le spese straordinarie inerenti alla prole sarebbero rimaste a carico delle parti in egual misura. A detta dell'istante si tratterebbe di statuizioni non più adeguate alla situazione patrimoniale e personale degli interessati. In questa prospettiva il signor Pt_1 Per_ ha dato conto della nascita di una bambina di nome nel corso della relazione intrapresa con una nuova compagna, del peggioramento del proprio stato economico, attesa la riduzione a soli € 500,00 al mese delle entrate a disposizione dopo la fine dell'attività della
Secondo Moto s.r.l., della quale in precedenza era titolare, e della sopraggiunta indipendenza economica della consorte, disoccupata al momento della definizione del precedente giudizio.
Sul rilievo della definitiva interruzione di ogni legame tra i coniugi l'istante ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno posto a suo carico e la conferma delle altre decisioni recepite nel provvedimento di omologa;
in subordine, la riduzione a € 300,00 al mese del contributo.
***
1 Costituita con comparsa del 2/12/2021, la signora non si è opposta al divorzio, CP_1 all'affidamento congiunto di e , all'epoca minorenni, e alla suddivisione Per_2 Per_3 paritaria tra le parti delle spese straordinarie occorrenti alle figlie. Nell'intento di confutare quanto sostenuto dall'istante sui profili patrimoniali del contenzioso la resistente ha evidenziato, nondimeno, di essere stata assunta a Treviso come insegnante con contratto a tempo determinato solo pochi mesi prima dell'avvio del giudizio. Ha osservato, poi, che la situazione del marito era rimasta sostanzialmente la stessa, potendo l'uomo contare non solo su una lussuosa villa di proprietà e su alcuni terreni a Itri (LT), ma anche sugli introiti assicurati dallo svolgimento di prestazioni di meccanico in nero nell'officina di cui in passato era stato titolare. Ferme tali censure, la signora ha fatto riferimento alla sistematica CP_1 sottrazione, ad opera del signor agli obblighi di assistenza morale e materiale della Pt_1 prole assunti nell'ambito della separazione. Ha chiesto, di conseguenza, che il Tribunale confermi tutte le statuizioni di natura economica adottate in quella sede.
***
All'udienza presidenziale del 2/2/2022 la resistente ha dichiarato di vivere in comodato a
Treviso e di percepire nella città veneta, come insegnante, stipendi di € 1.100,00 al mese.
Il signor ha confermato la prospettazione dei fatti offerta nel ricorso introduttivo. Pt_1
Con ordinanza del 4/2/2022 è stato ridotto a € 500,00 l'assegno dovuto dal ricorrente.
Nelle successive fasi del processo l'istante ha dato atto dell'indipendenza economica raggiunta dalla figlia , laureata in Podologia e assunta con regolare contratto. Per_1
Constatata la circostanza, il 4/12/2024 il giudice istruttore ha revocato l'assegno spettante alla signora per i bisogni della primogenita e ridotto a due terzi quello previsto nel CP_1 decreto di omologa, imputato nella misura residua alle esigenze di e . Per_2 Per_3
Alla Guardia di Finanza di Formia sono state richieste indagini patrimoniali sull'obbligato.
Dopo l'acquisizione dei risultati si è rivelato inutile ogni tentativo di conciliazione della lite.
All'udienza del 17/12/2025, tenuta alla presenza del solo signor la controversia è Pt_1 stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1 CP_1
Dai documenti acquisiti durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato a Gaeta (LT) il 22/8/1996, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile di tale Comune dell'anno 1996, al n. 89, parte II, serie A, e che il Tribunale di Latina ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi con decreto n. 5493/11 del 7/9/2011.
Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito gli interessati si siano riconciliati. Si deve ipotizzare, pertanto, che ogni comunione materiale e spirituale tra il signor e la signora sia venuta meno. Pt_1 CP_1
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dalle parti.
***
L'età di , e , tutte ormai maggiorenni, implica che non occorra statuire Per_1 Per_2 Per_3 su affidamento, collocazione, visite e modalità di frequentazione della prole.
Altrettanto vale per il mantenimento della figlia , già revocato nel corso della Per_1 trattazione in virtù dell'età della ragazza (ultra venticinquenne) e della sua mancata presentazione all'udienza stabilita dal giudice istruttore per assumere chiarimenti sulle
2 contestazioni del padre in merito al raggiungimento della piena indipendenza economica.
Resta impregiudicata la facoltà per l'interessata di promuovere un diverso procedimento civile al fine di rivendicare il diritto a ricevere ancora il sostegno economico dei genitori.
È pacifico, per contro, che le figlie e non siano ancora in grado di provvedere Per_2 Per_3 da sole alle proprie necessità materiali. Ugualmente incontestata è l'ospitalità offerta a entrambe dalla madre nella ex casa familiare, ubicata, come detto, a Gaeta (LT).
Si tratta di stabilire, quindi, se, e in quale misura, il padre debba contribuire a mantenerle.
***
In proposito va tenuto presente che per l'orientamento giurisprudenziale allo stato preferibile nella determinazione dell'assegno da destinare alle esigenze della prole è necessario valutare comparativamente l'attitudine a produrre reddito dei genitori, le rispettive “sostanze”, il presumibile tenore di vita goduto dalla famiglia durante la convivenza in base alle entrate dei componenti e i tempi di permanenza dei figli con gli interessati (Cass. 22/3/2005, n. 6197; Cass. 10/7/2013, n. 17089; Cass. 1/3/2018, n. 4811).
Ciò posto, le indagini della Guardia di Finanza hanno confermato la situazione patrimoniale descritta negli scritti difensivi dal signor privo di redditi dichiarati dall'anno 2021. Pt_1
Non sono in discussione, tuttavia, le potenzialità economiche del ricorrente - capace per sua ammissione di sfruttare l'esperienza maturata nel settore della riparazione dei motocicli per procurarsi occasioni di lavoro, sia pure in nero, in una cittadina fiorente come Gaeta (LT) – né la possibilità, per lo stesso, di fruire dell'abitazione di residenza senza oneri.
Avuto riguardo alla sfera lavorativa considerazioni analoghe valgono per la signora , CP_1 destinataria di stipendi pari a circa € 1.500,00 netti al mese in forza di contratti a termine via via rinnovati, come del resto avviene di norma per i dipendenti della scuola.
Anche per la resistente non vi è prova del versamento di canoni per la locazione di immobili.
La documentazione allegata al ricorso prova la nascita della quarta figlia del signor Pt_1
***
A fronte di un simile quadro il Collegio ritiene che per i bisogni ordinari di e Per_2 Per_3 il signor debba pagare la cifra omnicomprensiva di € 500,00 al mese rivalutabili in Pt_1 base agli indici Istat, da imputare in egual misura alle esigenze delle destinatarie.
Tale importo si rivela congruo in relazione alla collocazione prevalente delle ragazze presso la madre, alle loro accresciute necessità economiche, alle attitudini lavorative dei genitori, alla nuova situazione familiare del ricorrente e alle risorse presumibilmente a disposizione del dissolto nucleo familiare in costanza di coabitazione, connotato da fonti di reddito provenienti in via pressoché esclusiva dall'attività lavorativa svolta dall'obbligato.
Restano suddivisi tra i genitori gli oneri di natura straordinaria inerenti a e . Per_2 Per_3
Per l'elenco delle singole voci di spesa si rimanda al Protocollo in vigore presso il Tribunale.
***
L'accordo sullo stato matrimoniale e la soccombenza reciproca sui profili economici della vertenza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1670/2021 R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/8/1996 a Gaeta
(LT) tra e , trascritto nei registri dello Parte_3 Controparte_1 stato civile del Comune di Gaeta (LT) dell'anno 1996 al n. 83, parte II, serie A;
3 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a dell'atto di matrimonio;
➢ dispone che versi a l'importo mensile Parte_3 Controparte_1 di € 250,00 rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_5
➢ dispone che versi a l'importo mensile Parte_3 Controparte_1 di € 250,00 rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat a titolo di mantenimento ordinario della figlia;
Persona_6
➢ pone in egual misura a carico di e le Parte_3 Controparte_1 spese straordinarie occorrenti alle figlie e;
Persona_5 Persona_6
➢ revoca l'obbligo per di versare a la Parte_3 Controparte_1 somma mensile stabilita a titolo di mantenimento della figlia . Persona_7
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 24/12/2025
il giudice Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
4