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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
5490/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Padulosi presso il cui studio, sito in Pompei alla via
C. Alberto n. 59, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024, il difensore di parte ricorrente si è riportata al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 della separazione consensuale omologata con decreto del 7.11.2018, domandando l'assegnazione della casa familiare per ivi abitarvi unitamente ai figli maggiorenni non autosufficienti, nonché la revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico e la previsione a carico della resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della LI e del figlio Per_1 Per_2
nella misura rispettiva di euro 200,00 e di euro 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 In particolare, ha allegato che con decreto n. 8444/18 del 7.11.2018 il Tribunale di Torre
Annunziata omologava la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare alla l'importo mensile di euro 350,00 per il mantenimento dei figli CP
, all'epoca ancora minorenne, e già maggiorenne non autosufficiente, i quali Per_1 Per_2
coabitavano con la madre nella casa familiare sita in Pompei alla via Nolana II trav. n. 14, in comproprietà tra i coniugi, i quali si erano impegnati a trasferire in favore dei figli la nuda proprietà; che alcun trasferimento è stato mai effettuato a causa del rifiuto opposto dalla;
CP
che la LI non risulta ancora economicamente autosufficiente in quanto appena diplomata Per_1 presso l'Istituto Alberghiero Ernesto Caruso di Napoli, mentre risulta assunto part time Per_2
dal mese di gennaio 2023 dalla società come operaio;
che la , a far data Controparte_2 CP
dal mese di marzo 2023, si è allontanata dalla casa familiare non occupandosi più dei figli e delle loro necessità; che la LI ha manifestato l'intenzione di abitare nella casa familiare con Per_1
il padre.
Pertanto, sulla scorta di detti presupposti ha chiesto di provvedere alla modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto n. 8444/18.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza del
20.03.2024, attesa la nullità della notifica del ricorso e del decreto, ne è stata disposta la rinnovazione;
alla successiva udienza del 2.10.2024, si è proceduto all'ascolto del ricorrente e della LI maggiorenne e la causa è stata, poi, riservata al collegio per la decisione. Per_1
Preliminarmente, occorre dare atto della ritualità della notifica eseguita in rinnovazione nei confronti della resistente;
infatti, a fronte di un secondo tentativo di notifica presso l'ultima residenza nota sita in Pompei alla via Nolana II trav. n. 14, ove è emerso che la resistente risulta
“trasferita” presso altro domicilio non noto (come emerge dalla relata del 28.03.2024), la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 24.04.2024 per l'udienza del 26.06.2024, poi differita all'udienza del 2.10.2024.
Pertanto, va dichiarata la contumacia della resistente.
Ciò detto, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina sulla modifica delle condizioni di separazione postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nel provvedimento di separazione. Invero, lo scopo del procedimento di modifica è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Nella specie, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
2 Risulta dalle dichiarazioni rese tanto dal ricorrente quanto dalla LI , sentiti all'udienza Per_1 del 2.10.2024, che la ha lasciato l'abitazione familiare, dove risiedeva unitamente ai figli, CP
una prima volta nel marzo 2023 e, poi, in modo definitivo nel gennaio 2024, quando si è allontanata senza comunicare il luogo del suo attuale domicilio e interrompendo, di fatto, ogni rapporto con i figli. È emerso, inoltre, che in detto periodo l' ha provveduto alla cura e alle necessità dei Pt_1
figli, i quali hanno continuato ad abitare nella casa di via Nolana supportati dal padre.
Risulta, altresì, che la LI , di anni 19, si è appena diplomata presso l'Istituto Alberghiero Per_1
e non ha ancora un'occupazione, mentre dalle dichiarazioni rese dal ricorrente è emerso che il figlio di anni 24, lavora come benzinaio con una retribuzione mensile di circa euro Per_2
1.000,00.
Pertanto, a fronte della non autosufficienza economica della LI e della necessità di Per_1 preservarne l'habitat domestico, va accolta la domanda proposta dal ricorrente in ordine all'assegnazione della casa familiare;
infatti, in seguito all'allontanamento della resistente, la LI pur continuando a vivere nella suddetta abitazione non ha più convissuto con la madre, mentre il ricorrente ha provveduto in via esclusiva alla cura e all'accudimento della stessa.
Ne consegue che va disposta la revoca del contributo di euro 350,00 posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli e va previsto l'obbligo per la di versare al ricorrente un CP
assegno mensile a titolo di mantenimento della LI , dal momento che il figlio Per_1 Per_2
è ormai entrato a far parte del mondo del lavoro.
Quanto ai redditi percepiti dalle parti, risulta che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 1.200,00 come benzinaio ed è comproprietario con i tre fratelli di due appartamenti e due appezzamenti di terreno, ricevuti in eredità a seguito del decesso dei genitori, e che dalla locazione di uno di questi terreni percepisce, nei limiti della sua quota, l'importo mensile di euro 200,00; circa i redditi della , invece, l'istante ha allegato che la resistente era titolare, unitamente CP
alla sorella, di un negozio di erboristeria a Pompei e che circa due anni fa ha venduto la licenza.
Dunque, in assenza di documentazione comprovante gli attuali redditi della resistente, alla luce delle circostanze emerse e dell'età della LI , si ritiene equo determinare in euro 150,00 Per_1
l'assegno che la è tenuta a versare in favore del ricorrente a titolo di mantenimento della CP
LI, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio e la natura della controversia, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP
2) a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 8444/18 del 7.11.2018, assegna ad la casa familiare Parte_1
sita in Pompei alla via Nolana II Trav. n. 14, quale genitore convivente con la LI Per_1
maggiorenne economicamente non autosufficiente;
3) a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 8444/18 del 7.11.2018, revoca l'obbligo posto a carico di
[...]
di versare in favore di la somma mensile di euro 350,00 per il Pt_1 CP mantenimento dei due figli e pone a carico di l'obbligo di versare ad CP [...]
a titolo di contributo al mantenimento della LI , maggiorenne non Pt_1 Per_1
autosufficiente economicamente, l'importo di euro 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Maria Padulosi presso il cui studio, sito in Pompei alla via
C. Alberto n. 59, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024, il difensore di parte ricorrente si è riportata al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 della separazione consensuale omologata con decreto del 7.11.2018, domandando l'assegnazione della casa familiare per ivi abitarvi unitamente ai figli maggiorenni non autosufficienti, nonché la revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico e la previsione a carico della resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della LI e del figlio Per_1 Per_2
nella misura rispettiva di euro 200,00 e di euro 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 In particolare, ha allegato che con decreto n. 8444/18 del 7.11.2018 il Tribunale di Torre
Annunziata omologava la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare alla l'importo mensile di euro 350,00 per il mantenimento dei figli CP
, all'epoca ancora minorenne, e già maggiorenne non autosufficiente, i quali Per_1 Per_2
coabitavano con la madre nella casa familiare sita in Pompei alla via Nolana II trav. n. 14, in comproprietà tra i coniugi, i quali si erano impegnati a trasferire in favore dei figli la nuda proprietà; che alcun trasferimento è stato mai effettuato a causa del rifiuto opposto dalla;
CP
che la LI non risulta ancora economicamente autosufficiente in quanto appena diplomata Per_1 presso l'Istituto Alberghiero Ernesto Caruso di Napoli, mentre risulta assunto part time Per_2
dal mese di gennaio 2023 dalla società come operaio;
che la , a far data Controparte_2 CP
dal mese di marzo 2023, si è allontanata dalla casa familiare non occupandosi più dei figli e delle loro necessità; che la LI ha manifestato l'intenzione di abitare nella casa familiare con Per_1
il padre.
Pertanto, sulla scorta di detti presupposti ha chiesto di provvedere alla modifica delle condizioni della separazione omologata con decreto n. 8444/18.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza di comparizione delle parti, all'udienza del
20.03.2024, attesa la nullità della notifica del ricorso e del decreto, ne è stata disposta la rinnovazione;
alla successiva udienza del 2.10.2024, si è proceduto all'ascolto del ricorrente e della LI maggiorenne e la causa è stata, poi, riservata al collegio per la decisione. Per_1
Preliminarmente, occorre dare atto della ritualità della notifica eseguita in rinnovazione nei confronti della resistente;
infatti, a fronte di un secondo tentativo di notifica presso l'ultima residenza nota sita in Pompei alla via Nolana II trav. n. 14, ove è emerso che la resistente risulta
“trasferita” presso altro domicilio non noto (come emerge dalla relata del 28.03.2024), la notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 24.04.2024 per l'udienza del 26.06.2024, poi differita all'udienza del 2.10.2024.
Pertanto, va dichiarata la contumacia della resistente.
Ciò detto, in punto di diritto va evidenziato che la disciplina sulla modifica delle condizioni di separazione postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nel provvedimento di separazione. Invero, lo scopo del procedimento di modifica è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Nella specie, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
2 Risulta dalle dichiarazioni rese tanto dal ricorrente quanto dalla LI , sentiti all'udienza Per_1 del 2.10.2024, che la ha lasciato l'abitazione familiare, dove risiedeva unitamente ai figli, CP
una prima volta nel marzo 2023 e, poi, in modo definitivo nel gennaio 2024, quando si è allontanata senza comunicare il luogo del suo attuale domicilio e interrompendo, di fatto, ogni rapporto con i figli. È emerso, inoltre, che in detto periodo l' ha provveduto alla cura e alle necessità dei Pt_1
figli, i quali hanno continuato ad abitare nella casa di via Nolana supportati dal padre.
Risulta, altresì, che la LI , di anni 19, si è appena diplomata presso l'Istituto Alberghiero Per_1
e non ha ancora un'occupazione, mentre dalle dichiarazioni rese dal ricorrente è emerso che il figlio di anni 24, lavora come benzinaio con una retribuzione mensile di circa euro Per_2
1.000,00.
Pertanto, a fronte della non autosufficienza economica della LI e della necessità di Per_1 preservarne l'habitat domestico, va accolta la domanda proposta dal ricorrente in ordine all'assegnazione della casa familiare;
infatti, in seguito all'allontanamento della resistente, la LI pur continuando a vivere nella suddetta abitazione non ha più convissuto con la madre, mentre il ricorrente ha provveduto in via esclusiva alla cura e all'accudimento della stessa.
Ne consegue che va disposta la revoca del contributo di euro 350,00 posto a carico del ricorrente per il mantenimento dei due figli e va previsto l'obbligo per la di versare al ricorrente un CP
assegno mensile a titolo di mantenimento della LI , dal momento che il figlio Per_1 Per_2
è ormai entrato a far parte del mondo del lavoro.
Quanto ai redditi percepiti dalle parti, risulta che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di euro 1.200,00 come benzinaio ed è comproprietario con i tre fratelli di due appartamenti e due appezzamenti di terreno, ricevuti in eredità a seguito del decesso dei genitori, e che dalla locazione di uno di questi terreni percepisce, nei limiti della sua quota, l'importo mensile di euro 200,00; circa i redditi della , invece, l'istante ha allegato che la resistente era titolare, unitamente CP
alla sorella, di un negozio di erboristeria a Pompei e che circa due anni fa ha venduto la licenza.
Dunque, in assenza di documentazione comprovante gli attuali redditi della resistente, alla luce delle circostanze emerse e dell'età della LI , si ritiene equo determinare in euro 150,00 Per_1
l'assegno che la è tenuta a versare in favore del ricorrente a titolo di mantenimento della CP
LI, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo del giudizio e la natura della controversia, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP
2) a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 8444/18 del 7.11.2018, assegna ad la casa familiare Parte_1
sita in Pompei alla via Nolana II Trav. n. 14, quale genitore convivente con la LI Per_1
maggiorenne economicamente non autosufficiente;
3) a modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 8444/18 del 7.11.2018, revoca l'obbligo posto a carico di
[...]
di versare in favore di la somma mensile di euro 350,00 per il Pt_1 CP mantenimento dei due figli e pone a carico di l'obbligo di versare ad CP [...]
a titolo di contributo al mantenimento della LI , maggiorenne non Pt_1 Per_1
autosufficiente economicamente, l'importo di euro 150,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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