Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2410 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
13 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2410/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: malattia professionale;
T R A
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Mirarchi in virtù di procura in atti;
Ricorrente
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv.
Manuela Nucera;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.05.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato domanda volta all'accertamento e al riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 7% (o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa compresa tra il
06% e il 15%) determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare ha ricostruito il proprio iter professionale evidenziando di aver lavorato, sin dal
01.12.1973, con la qualifica di operaio muratore e carpentiere per varie imprese edili e che le mansioni svolte e gli strumenti utilizzati avevano comportato movimenti estremi della colonna vertebrale, anche in ragione della movimentazione manuale dei carichi e dell'assunzione di posture incongrue.
Sostenendo che lo svolgimento di tali attività fosse stato causa delle “Spondilodiscopatie del tratto lombare” e ravvisando, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra malattia e mansioni, ha evidenziato la presentazione all' di denuncia per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
in data 07.12.2021, rigettata in prima battuta e anche a seguito di opposizione.
Ha concluso chiedendo l'accertamento della malattia professionale come in premessa con condanna dell' al pagamento della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico CP_1
parametrato ad un grado pari al 7%, ammontante ad € 3.592,47 circa, o al grado riconosciuto in corso di causa compreso tra il 6% e il 15% parametrato al sesso ed all'età del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1
esposizione del rischio morbigeno, sottolineando le caratteristiche aspecifiche e comuni della malattia peraltro non tabellata.
Ha ritenuto pertanto non sussistente alcun nesso eziologico con l'attività lavorativa, rappresentando sul punto la lacunosità della domanda sotto il profilo probatorio.
Eccependo inoltre l'infondatezza della pretesa per un errore nella valutazione del danno, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e comunque sfornito di prova.
******* Il ricorso è infondato.
Come anticipato la domanda in esame ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennizzo da danno biologico per le patologie non riconosciute dall' e CP_1 considerate come patologie riconducibili all'attività lavorativa, rappresentate – a detta del ricorrente
– da “Spondilodiscopatie del tratto lombare”.
Orbene, in via preliminare, va osservato come la questione oggetto del presente giudizio rientri nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base CP_1
della distinzione delle lesioni in tre aree: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Orbene, nel merito, la domanda risulta lacunosa sotto il profilo assertivo e, soprattutto, probatorio.
Sul punto giova richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v.
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020) secondo cui “Come chiarito da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo
d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno
e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n.
3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016).
7. Questa Corte ha poi precisato che in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del
31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
Sulla base dei principi sopraenunciati, nel caso di specie la genericità della domanda, in cui risulta assente ogni specificazione e allegazione, anche di carattere documentale, in ordine all'attività lavorativa in concreto svolta che avrebbe ingenerato l'insorgenza della patologia denunciata, impedisce di ritenere, anche solo astrattamente, raggiunta la prova della derivazione professionale della malattia professionale denunciata.
Inoltre l'indagine sulla relazione causale tra mansioni poste in essere e patologia denunciata risente dell'assenza di dichiarazioni testimoniali atte a descrivere le modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
In definitiva, in virtù delle ragioni suesposte, il ricorso non merita accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato.
Quanto alle spese processuali, va disposta l'esenzione dal pagamento nei confronti della parte soccombente, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13/05/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo