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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- Avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1760/2022 promossa da:
(cf ), già titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
ER di LU ND, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefania Mortali e Enrico
Agazzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Galleria Bassa dei Magnani n.7 Parma
- Appellanti - contro
(CF ) e (CF ), CP_1 C.F._2 CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Luca de Riso di Carpinone, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via XXII luglio n. 16 Parma
- Appellati/ App incidentali –
in persona del Sindaco pt ( cf rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Annalisa Molinari, con domicilio digitale eletto presso la posta elettronica digitale del difensore
- Appellato/ App incidentale -
, in persona del legale rappresentante pt (piva ), Controparte_4 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mattia Ambanelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Borgo Garimberti n.4 Parma
- Appellata-
-contumace- CP_5
-contumaci- Controparte_6
pagina 1 di 9 In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n.1058 del 16/9/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Parma, pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
e nei confronti della ditta individuale ER di e nei
[...] CP_2 Parte_1
confronti di e e del , volta a sentire dichiarare CP_5 Controparte_6 Controparte_3
la responsabilità dei convenuti per le immissioni acustiche moleste provenienti dal ristorante- pizzeria gestito dalla ditta ER e sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in parziale accoglimento della domanda attorea , condannava la ditta
ER di al risarcimento dei danni non patrimoniali liquidati nella somma di Parte_1
€16.000,00 oltre “interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata”; rigettava, inoltre, la domanda nei confronti di e , proprietari dell'immobile in cui era CP_5 Controparte_6 ubicato l'esercizio commerciale, e dichiarava il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta nei confronti del Comune di . CP_3
Avverso la Sentenza hanno proposto appello, con separati atti, poi riuniti, sia sia Parte_1
e CP_1 CP_2
ha affidato il gravame a quattro motivi. Parte_1
Con i primi tre motivi censura la decisione sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione deducendo l'erroneità dell'accertamento tecnico, che contesta per la metodologia di rilevamento del livello di rumorosità e per la comparazione dei livelli di rumore effettuata dal perito.
Con il quarto motivo censura l'accoglimento della domanda risarcitoria.
-Lagasi e con il gravame censurano la pronuncia di difetto di giurisdizione sulla CP_1 CP_2
domanda proposta nei confronti del Comune di CP_3
Censurano, inoltre, la quantificazione del risarcimento lamentando che il Tribunale non ha riconosciuto le spese versate all'ausiliario del CTU, la CST Engineering, di complessivi € 5.075,20 .
-Il si è costituito in giudizio proponendo, nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_3
CP_ del gravame di e appello incidentale in punto all'accertamento tecnico e CP_1
pagina 2 di 9 all'accoglimento della domanda risarcitoria degli attori. Ha riproposto inoltre domanda per sentirsi garantire e tenere indenne dal in forza della polizza assicurativa. Controparte_4 si è costituita in giudizio ed ha reiterato l'eccezione di prescrizione del Controparte_4
diritto alla garanzia ex art. 2952 cc.
e gli , pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio CP_5 Controparte_6
e sono dichiarati contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Le censure svolte da e dal sull'accertamento tecnico non Parte_1 Controparte_3
sono fondate.
Nella ctu svolta nel procedimento di ATP rg 3205/2017 che è stata acquisita agli atti, il perito ha effettuato tre campagne di rilevazione fonometrica per determinare il livello di rumorosità proveniente dal locale gestito dall'appellante presso l'abitazione degli attori (situata in un edificio adiacente), misurando i livelli di immissione sonora ambientale in tutte le possibili condizioni di utilizzo del locale, sia durante il normale esercizio della pizzeria-ristorante che durante lo svolgimento di eventi con musica dal vivo.
La prima indagine è stata effettuata in data 28/12/2017 in una serata di effettivo funzionamento del locale, mentre la seconda e la terza sono state effettuate con il locale chiuso a causa della cessazione dell'attività (in data 25/2/2018 per determinare il rumore residuo notturno e in data 26/2/2018 mediante generazione artificiale di rumore rosa, in cui il rumore è stato riprodotto tramite cassa dodecaedrica a rumore rosa in 3 step crescenti di pressione sonora).
Dalle rilevazioni eseguite il CTU ha riscontrato un rumore di fondo AE (utilizzabile per il criterio differenziale) di 18.9dB a fronte di un rumore ambientale, valutato con musica e rumore impattivo, di 31,2 dB, con una differenza di 12,3dB, maggiore quindi dei 3 dB accettati come valori limite sia dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 “criterio differenziale” che dall'art 844 cc “criterio della normale tollerabilità”.
e il con le censure contestano la metodologia seguita dal ctu rilevando Pt_1 Controparte_3 che il livello di rumorosità, misurato in 31.02 dB durante l'evento musicale, è conseguenza di un evento che è stato indotto dal perito costituito da “brindisi e battimani/piedi sul tavolo e pavimento”, mentre rilevano che il livello di rumorosità ambientale misurato durante la musica dal vivo e il normale servizio ai tavoli risultava pari a 20,08 dB, livello accettabile ai sensi del
DPCM 14/11/1997.
Viene contestata, inoltre, da parte della la comparazione dei livelli di rumorosità perché Pt_1
misurati non in condizioni identiche.
pagina 3 di 9 Le censure non meritano accoglimento in quanto il ctu durante l'indagine, come ha esposto, ha simulato condizioni normali relative a comportamenti degli avventori (battimani, bicchieri, canto) che accompagnano una serata con musica dal vivo “con un volume dichiarato “normale” dai musicisti”, rilevando, in particolare, che la trasmissione del rumore nel caso concreto avveniva sia per via aerea che per via strutturale trattandosi di edifici adiacenti e queste ultime erano di maggior impatto rispetto alle prime.
Come ha precisato, inoltre, in risposta alle deduzioni del ctp di parte ricorrente, “il sottoscritto
CTU ha considerato come significativa e cautelativa la media tra l'evento indotto ( arbitrariamente provocato) per alzare il livello di rumorosità e il normale funzionamento proprio al fine di non penalizzare oltremodo il livello acustico andando a considerarsi esclusivamente un qualcosa di artefatto” .
In risposta ai quesiti posti dal Tribunale il ctu ha accertato i valori delle immissioni sonore presso l'abitazione degli attori in base al criterio comparativo dei 3 dB sul rumore di fondo, espresso dal valore statico statistico cumulativo LAF95 rilevato nel periodo di misura in assenza dell'attività specifica dell'appellante.
Dai dati raccolti nelle tre campagne di indagine è risultato un rumore di fondo, utilizzabile per il criterio differenziale, pari a 18,9 dB , espresso dall'indicatore LAF95 pari a 16,6 dB, contro un rumore ambientale di 31,2 dB, con una differenza di 14,6 dB (pag. 34 della CTU) .
La sentenza non si presta alle censure sollevate in quanto, in aderenza al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione della normale tollerabilità delle immissioni sonore è stato correttamente applicato il criterio comparativo-differenziale, confrontando il livello medio dei rumori di fondo con il livello del rumore residuo rilevato sul luogo, ed i risultati delle prove hanno evidenziato, con riferimento al periodo notturno valori eccedenti di oltre 3 dB rispetto ai valori limiti fissati dall'art 4 del DPCM del 14/11/1997 “ criterio differenziale”, e dall'art 844 cc
“criterio della normale tollerabilità”.
Il rigetto dei motivi di gravame relativi all'accertamento dei livelli di rumorosità comporta l'assorbimento anche del quarto motivo, che riguarda sempre l'esistenza di un danno ingiusto, laddove non è stato censurato il criterio di liquidazione.
- Le doglianze sollevate con l'appello proposto da e sul difetto di CP_1 CP_2
giurisdizione sono fondate.
Il Tribunale ha affermato che le domande degli attori nei confronti del Controparte_3 involgevano contestazioni riguardanti la correttezza dell'azione amministrativa, sia nella fase pagina 4 di 9 concessoria della licenza di esercizio che in quella successiva di controllo, e che tanto radicava la giurisdizione del GA.
La sentenza si presta alle censure sollevate posto che gli attori con l'atto di citazione, seppure hanno contestato anche l'illegittimità del rilascio della licenza di esercizio in favore della ditta ER di
(in quanto avvenuta sulla base di un'errata valutazione dell'impatto acustico e di Parte_1
una dichiarazione mendace della ditta), hanno domandato la tutela di diritti soggettivi assoluti -il diritto dominicale, il diritto alla salute, il diritto alla vita familiare- lesi dalle immissioni acustiche provenienti dall'attività del locale, lamentando che l'ente era rimasto inerte nonostante le segnalazioni e denunce inoltrate e contestando nei suoi confronti la responsabilità ex art 2043 cc.
Valutata la domanda alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, deve affermarsi la competenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria venendo in rilievo un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche lesivo di diritti assoluti del privato che non postula alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del potere pubblico, ma richiede soltanto la verifica della violazione da parte della P.A. del principio del neminem laedere e, dunque, della sussistenza o meno della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc ( ex multis Cass. SU 2022/23436 ;
2023/14209; 2023/2312).
La responsabilità dell'Ente trova fondamento nelle stesse norme che tutelano i diritti soggettivi del privato di carattere assoluto (il diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'art 32 Cost;
il diritto alla vita familiare garantito dall'art 8 CEDU;
il diritto di proprietà art. 844 cc).
-Passando all'esame delle censure svolte dal sull'accoglimento della domanda Controparte_3
risarcitoria, non meritano accoglimento le critiche con le quali sostiene che la risarcibilità dei danni
CP_ dovrebbe escludersi in ragione della mancata impugnazione da parte di e dei CP_1
provvedimenti autorizzativi emanati dal posto che i danni sono conseguenza Controparte_3 della condotta inerte dell'Ente che ha omesso ogni controllo nonostante le segnalazioni e che pertanto sono imputabili all'Ente ai sensi dell'art 2043 cc.
Per quanto concerne il contributo causale, si osserva che il deve essere chiamato a CP_3
rispondere dei danni cagionati agli attori a partire dal momento del ricevimento della missiva del
25/3/2015 con cui l'associazione Consilivm, facendosi portatrice degli interessi del suo associato
(come emerge da tutte le missive, anche precedenti, inoltrate) ha inviato al la CP_1 CP_3
relazione tecnica redatta dal dott (doc. 5 fascicolo che segnalava Persona_1 CP_1
l'erroneità delle valutazioni di impatto acustico effettuate dalla società incaricata dalla ditta CP_7
ER, avendo l'Ente omesso ogni controllo su quanto veniva denunciato, e mantenuto una condotta inerte anche successivamente ( v anche missiva del 12/4/2015) .
pagina 5 di 9 Tenuto conto e condivisa la valutazione equitativa del Tribunale, non oggetto di censure , che ha liquidato i danni non patrimoniali patiti dai coniugi nella somma di €4.000,00 per Persona_2 ciascun anno, il Comune di è tenuto a rispondere nei limiti della somma di € 10.000,00, CP_3 considerato che risale ad aprile 2015 ( doc 12 ) la richiesta con cui l'Associazione Consilivm sollecitava al l'adozione di provvedimenti volti a porre rimedio all'inquinamento acustico CP_3
lamentato, considerati i tempi tecnici perché il potesse intervenire, e considerato altresì CP_3
l'attività del locale è cessata fine di dicembre 2017.
Su tale importo, così come stabilito dal Tribunale senza impugnazione sul punto, vanno corrisposti gli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo.
CP_
- Meritano accoglimento le censure che e svolgono sul mancato riconoscimento delle CP_1 somme versate all'ausiliario del ctu, la Controparte_8
Deve rilevarsi che nella liquidazione delle spese di CTU del procedimento di ATP effettuata dal
Tribunale non sono comprese le spese dell'ausiliario ( pur indicate Controparte_8 nell'istanza di liquidazione presentata dal Ctu, in cui questi faceva presente che le competenze dell'ausiliario era state già anticipate dagli attori.
Merita pertanto accoglimento la richiesta di rimborso della somma di complessive € 5.075,20 versata dagli attori per le competenze dell'ausiliario del CTU .
-Sulla domanda di manleva svolta dal Controparte_3
Non è fondata l'eccezione di prescrizione ex art 2952 cc che solleva sul rilievo della CP_4
risalenza del “contenzioso almeno agli anni 2013- 2014” e del fatto che la denuncia del Comune alla Compagnia assicuratrice è stata effettuata soltanto con comunicazione del 21.1.2019 .
Dalla corrispondenza depositata emerge che nelle missive inoltrate al nel 2013- Controparte_3
2015 ( v all. doc 2/5 fasc , peraltro inviate dalla Associazione e non direttamente da parte di CP_1
non è mai stata formulata alcuna richiesta risarcitoria, ma piuttosto si sollecitava l'Ente CP_1 all'adozione di provvedimenti volti a porre rimedio alle violazioni in materia acustica perpetrati dalla ditta ER.
Non rilevano pertanto tali missive ai fini del decorso del termine di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato in merito al termine di prescrizione di cui all'art 2952 c3 cc , quanto all'aspetto soggettivo, che la “richiesta di risarcimento” deve provenire dal terzo danneggiato, (essendo irrilevanti quelle eventualmente trasmesse all'assicurato- danneggiante da altri soggetti, ancorché indirettamente interessati Cass 2013/25897) e ,sotto il profilo oggettivo, la norma deve essere “interpretata in termini rigorosi” e per “richiesta di risarcimento” deve intendersi solo quella che possieda un “significato univoco, tale per cui
pagina 6 di 9 l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato e, quindi, percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore” ( ex multis Cass. 2015/289).
Va inoltre rilevato che si è ritenuto non equiparabile ad una richiesta di risarcimento il ricorso per consulenza ex art 696 bis cpc o per accertamento tecnico preventivo ( Cass n. 2971/2019 e
11581/2020); può comunque rilevarsi che , rispetto al procedimento di ATP promosso dai coniugi a giugno del 2017, la denuncia di sinistro alla Compagnia assicuratrice risulta comunque CP_1
tempestiva, essendo stata inoltrata dal Comune di in data 21.1.2019. CP_3
La copertura assicurativa è operante rilevato che oggetto della garanzia assicurativa sono i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente nonché per tutte le attività esercitate per effetto di leggi, regolamenti, delibere, attribuite, demandate o consentite dall'ordinamento, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario . (doc. 12 fasc Comune di . CP_3
Per quanto concerne infine le contestazioni che la Compagnia assicuratrice solleva sull'inopponibilità dell'accertamento tecnico per non essere stata convenuta nel procedimento di
ATP, essendo stata evocata in causa solo nel successivo giudizio di cognizione, si osserva che come
è stato affermato dalla Corte di Cassazione “la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo .Pur essendo privo di ogni efficacia di prova privilegiata nel successivo giudizio di merito, esso costituisce comunque un documento pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito. Esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all'accertamento tecnico ” (Cass.
2023/8496 e 2018/18567) .
Nel caso di specie la relazione dell'accertamento tecnico preventivo è entrata a fare parte del materiale probatorio nel contraddittorio tra le parti e la Compagnia assicuratrice ha avuto la piena possibilità di prendere posizione, argomentare ed indicare mezzi di prova atti a confutarne le risultanze per cui le contestazioni svolte vanno disattese.
Deve pertanto accogliersi la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_3
. Controparte_9
pagina 7 di 9 CP_ All'accoglimento dell'appello proposto da e nei confronti del CP_1 Controparte_3 consegue la condanna dell'Ente, in solido con al pagamento in favore dei predetti delle Pt_1
spese della fase di ATP e di primo grado, comprese quelle di ctu e ctp, nella liquidazione operata dal
Tribunale, oltre che delle spese di appello, che vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM
147/2022 .
Le spese processuali di entrambi i gradi tra e Controparte_3 Controparte_4
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
La Corte
--In accoglimento dell'appello proposto da e e in riforma della sentenza CP_1 CP_2
impugnata, dichiara la giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda da loro proposta nei confronti del Comune di e dichiara la responsabilità del ai sensi CP_3 Controparte_3 dell'art 2043 cc condannandolo, in solido con al risarcimento dei danni Parte_1 cagionati a e nei limiti della somma di €10.000,00, oltre interessi al tasso Parte_2 CP_2
legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo;
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_3
- In accoglimento della domanda di garanzia proposta dal di condanna CP_3 CP_3 [...]
a tenere indenne il da quanto è tenuto a corrispondere in Controparte_4 Controparte_3
favore di e in forza della presente decisione per capitale, interessi e spese CP_1 CP_2
processuali;
-Condanna e il in solido al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 CP_1
e delle spese processuali del procedimento di ATP e del primo grado, comprese le
[...] CP_2
spese del ctu e del ctp, nella misura liquidata dal Tribunale nella sentenza impugnata, e delle spese del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/2022 in € 382,00 per anticipazioni e €4.000,00 per compensi ,il tutto oltre 15% spese gen., iva e cpa;
-Condanna e il in solido al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3 CP_1
e della ulteriore somma di 5.075,20 per il titolo di cui in motivazione;
[...] CP_2
-Condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del Controparte_4 che liquida DM 147/2022 per il primo grado in € 3.500,00 per compensi oltre Controparte_3 iva e cpa e per il presente grado in € 4.000,00 per compensi oltre spese generali 15% iva e cpa come per legge.
pagina 8 di 9 Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Controparte_3
l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 26/4/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 9 di 9