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Sentenza 11 gennaio 2025
Sentenza 11 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.12.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 13240/24
Tra
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
NAPOLI (NA), VIA MONTE TIFATA 6 C.F.: , rapp.ta e difesa C.F._1
dagli avv.ti Pier Paolo Zambardino C.F. e Florida Iervolino C.F. C.F._2
presso i quali elett.te domicilia, in Giugliano (NA), alla via C.F._3
Ripuaria, 149.
RICORRENTE
E
C.F. Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre
2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dai funzionari (C.F Controparte_2
), a ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 C.F._4 del 25/02/2010, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in via De Gasperi n°55. CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- che, con decreto di omologa del 5.2.2024, emesso dal Tribunale di Napoli, nel procedimento avente rg. n. 9030/23, le era stato riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 10.5.2022;
- che il predetto titolo veniva notificato in data 05/02/2024 alla filiale di Napoli, oltre che alla sede legale di Roma;
Controparte_3
- che il proprio difensore, a mezzo pec del 5.2.2024, aveva altresì provveduto a comunicare alla Direzione Provinciale di Napoli tutti i dati utili ai fini della liquidazione;
- che, nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, ai
CP_ sensi dell'art. 445 bis, 5° comma, c.p.c., l' non aveva ancora provveduto alla liquidazione della prestazione riconosciuta;
- di essere creditrice dell'importo di € 7.471,65.
Concludeva: a) In via principale dichiarare e confermare il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità civile dal 01/06/2022 e pertanto condannare l' al CP_1
pagamento dei ratei della prestazione dal mese successivo alla suddetta decorrenza
(almeno) sino alla data di pubblicazione della (05/02/2024) e per il futuro Pt_2
oltre interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo;
b) condannare l' al CP_1 pagamento immediato della somma netta di € 7.471,65 per ratei di assegno di invalidità civile dal 01/06/2022 al 05/02/2024 oltre interessi maturati sino al soddisfo;
c)
Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente CP_1
procedura con attribuzione ai sottoscritti procuratori per averne fattone anticipo.
Si costituiva l' , eccependo che, con pec pervenute in data 05/02/2024, veniva CP_1
notificato il decreto di omologa e richiesto il pagamento degli onorari, ma non venivano comunicati i dati socioeconomici utili ai fini della liquidazione della prestazione.
Concludeva: Voglia il Tribunale, nella persona del giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: consentire congruo rinvio per acquisire i dati socioeconomici utili alla liquidazione della prestazione per cui è causa con conseguente cessazione della materia del contendere con spese compensate. All'udienza del 24.12.2024, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., all' esito delle note ex art 127 ter le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento sicchè ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, cfr. Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Orbene, come desumibile dalla documentazione versata in atti, l' ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione - con decorrenza 1.6.2022– mediante TE08, datato
18/11/2024.
Dall'esame del database, allegato dall' , emerge altresì l'avvenuto Controparte_4 versamento degli arretrati, effettuato in data 09/12/2024, per un importo totale di euro €
10.663,05.
Tanto premesso, essendo intervenuta tanto la liquidazione dei ratei che il pagamento in corso di causa, il Giudice dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il Giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda, per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
In applicazione del suddetto principio, posto che la liquidazione della prestazione e il pagamento della stessa avvenivano in pendenza del giudizio, in data successiva alla notifica del ricorso, le spese processuali vanno poste a carico dell' e liquidate come CP_1
da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi CP_1
euro 900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 24.12.24
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Maria Pia Mazzocca