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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 28/02/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
n° 177/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza con motivazione contestuale nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Parte_1
Fatigato, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foggia, al
Corso Cairoli n. 37;
- ricorrente -
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Della Rocca e Renato Controparte_2
Renzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Pescara, alla Via Tirino,
n. 8, in virtù di procura in atti;
- resistente - avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di essere stata assunta alle dipendenze della società con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato recante la data del 03.08.2020, per svolgere le mansioni di medico con inquadramento nel livello F1 del CCNL applicato dall'azienda, con sede di lavoro presso il territorio della Provincia di Chieti nell'ambito dei servizi di assistenza psichiatrica, riabilitativa, di tutoraggio finalizzato al reinserimento lavorativo presso la Organizzazione_1
-di aver manifestato, all'atto dell'assunzione, al datore di lavoro la propria intenzione di partecipare al bando nazionale indetto dal per le specializzazioni relative all'anno 2019/2020, il cui art. 3 CP_3
prevedeva espressamente l'assegnazione di posti in sovrannumero al personale medico di ruolo del
SSN titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
-che il comma 2 dell'art. 3 del citato bando nazionale prevedeva, inoltre, che necessariamente i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma svolgessero attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa, specificando quanto al personale medico di ruolo del SSN, la necessità che l'attività formativa fosse svolta a tempo pieno durante l'orario di servizio con il consenso della propria struttura sanitaria di appartenenza;
-che contestualmente alla stipula del contratto, in pari data, il legale rappresentante della rendeva la dichiarazione in questione prestando il proprio consenso a far svolgere alla CP_1 ricorrente l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture sanitarie della Scuola di
Specializzazione ed autorizzava la stessa ad astenersi dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare attività lavorativa;
-che in virtù di tale dichiarazione la ricorrente partecipava al bando e superate le prove di esame, sceglieva di frequentare la Scuola di Specializzazione in psichiatria;
-che in ragione di ciò sottoscriveva in data 23.03.3021, ma con efficacia retroattiva alla data del
26.01.2021, un contratto di formazione specialistica ex art. 27 d.lgs. 368/1999 con l' CP_4
, di durata annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno, previa verifica
[...] delle condizioni legittimanti, che all'art. 6 ribadiva la necessità che l'attività formativa si svolgesse presso le strutture che fanno parte della rete formativa della , accreditate Parte_2
a tale specifico fine;
-di aver, dunque, frequentato le attività formative presso il reparto di psichiatria del
[...]
Org_2 CP_5
-che in data 07.06.2022 è stata avviata una procedura disciplinare nei suoi confronti e che con missiva di contestazione disciplinare le è stato addebitato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa a partire dal mese di aprile 2021 e l'indebita percezione di stipendi;
-di essere stata licenziata per giusta causa in data 07.06.2022 con lettera nella quale si legge che il legale rappresentante della società con dichiarazione del 03.07.2020 le avrebbe concesso di svolgere l'attività formativa presso le strutture ed i servizi psichiatrici gestiti in quel momento dalla
CP_1 lamentando l'inesistenza dei fatti posti alla base del recesso, l'assenza dell'elemento psicologico nella sua condotta e la tardività della contestazione disciplinare, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:
-di accertare l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa;
-di dichiarare l'insussistenza del fatto addebitato e annullare il licenziamento con condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle dodici mensilità;
-in via subordinata, di dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
-in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il suo diritto al versamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022 e condannare la società al pagamento delle stesse;
-dichiarare il suo diritto alla retribuzione che le sarebbe spettata dal giorno della sospensione cautelare al licenziamento e condannare la società al pagamento della stessa;
-in caso di mancato accoglimento dell'ordine di reintegra, di dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto e di conseguenza condannare la società al pagamento della somma che risulterà dovuta.
Si è costituita in giudizio la società resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414
c.p.c. per intervenuta decadenza ex art. 6, comma 2, Legge n. 604 del 1966 e sostenendo la legittimità del licenziamento intimato e l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso avversario stante la nullità del contratto di assunzione della ricorrente recante la data del 03.08.2020 e, in alternativa, la simulazione assoluta del rapporto di lavoro. Ha chiesto, inoltre, in via di eccezione riconvenzionale, di accertare e dichiarare che la ricorrente ha indebitamento percepito la somma complessiva di €. 32.861,67.
Ha, dunque, così concluso:
“in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per tutte le ragioni rappresentante al punto sub 1) della presente memoria difensiva;
nel merito, rigettare in fatto e diritto l'avverso ricorso per tutte le ragioni rappresentate nella presente memoria difensiva dichiarando la nullità del contratto di assunzione della dott.ssa
[...]
del 03.08.2020 per tutte le ragioni di cui al punto sub 2 della presente memoria e, per Parte_1
l'effetto, rigettare le domande di reintegra e di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente;
in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che la dott.ssa ha Parte_1
indebitamento percepito la somma complessiva di euro 32.861,67 erogata dalla Controparte_1
.
[...]
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 07.08.2023 è stata rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente ed è stata fissata l'udienza per l'audizione dei testi dalla stessa addotti.
Escussi i testi, concesso il termine per il deposito di note conclusionali, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Ai fini di una compiuta disamina della fattispecie concreta occorre premettere che con missiva di contestazione disciplinare del 07.06.2022 la società cooperativa ha contestato all'odierna ricorrente quanto segue:
“In data 20 aprile 2022, nell'ambito di un'attività di ricognizione delle attività lavorative espletate dal personale della Lei è stata invitata a fornire chiarimenti circa il Controparte_1
mancato svolgimento delle Sue prestazioni lavorative indicate in sede di assunzione e comunque nella documentazione presente all'interno del fascicolo contrattuale.
Successivamente, Lei non ha fornito alcun chiarimento o giustificazione in proposito, ma a mezzo del Suo legale Avv. Saracino Alessandro, in data 06 maggio 2022 ha dichiarato di non avere nessun obbligo in tal senso, diffidando la al pagamento delle retribuzioni contrattuali CP_1
nel frattempo sospese in assenza di prestazione resa.
Premesso che,
-Lei è stata assunta in data 03.08.2020, a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di Medico
Livello F1 del nell'ambito dei SERVIZI DI ASSISTENZA Organizzazione_3
PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI TUTORAGGIO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO
Org LAVORATIVO- Parte_3
-da una dichiarazione dell'allora legale rappresentante pro tempore Dott. resa Persona_1 in data 08.01.2021 (prot. 11/2021), Lei risultava svolgere l'attività lavorativa nell'ambito del territorio della di Verona per la Gestione della Residenza per l'esecuzione Org_4
delle misure di sicurezza di Nogara (VR); detto servizio, com'è noto, è cessato il 31.8.2021; Org_5
Tutto ciò premesso, la scrivente ha completato l'iter di ricognizione e indagine relativamente al
Suo rapporto di Lavoro, e non è stata riscontrata alcuna prestazione effettiva ed attuale resa sia nell'ambito del territorio della di Verona per la Gestione della Residenza per Org_4
di sicurezza di Nogara (VR), sia all'interno dei SERVIZI DI Parte_4 Org_5
ASSISTENZA PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI TUTORAGGIO FINALIZZATO AL
Org REINSERIMENTO LAVORATIVO- Parte_3
La quindi, con la presente Le contesta la mancata prestazione lavorativa Controparte_1 dal mese di aprile 2021 a tutt'oggi e l'indebita percezione degli stipendi mensili nel medesimo periodo.
In considerazione della gravità di quanto contestatele, Le comunichiamo la immediata sospensione
a carattere cautelare dal rapporto di lavoro sino a conclusione del presente procedimento disciplinare, Le concediamo il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente al fine di fornire giustificazioni ai fatti oggetto di contestazione”.
Con missiva a mezzo pec del 14.06.2022 la ricorrente ha reso le proprie giustificazioni scritte, precisando di essere risultata vincitrice del concorso per la specializzazione nel dicembre 2020 e di essere stata autorizzata, con nota del 03 agosto 2020 allo svolgimento a tempo pieno della specializzazione durante l'orario di lavoro, in luogo dell'attività lavorativa, presso lo stesso distretto sanitario del posto SSN ed eccependo la tardività della contestazione disciplinare, intervenuta oltre un anno dopo la condotta addebitata.
A seguito dell'audizione orale della ricorrente, ritenute le giustificazioni rese insufficienti a far venir meno la fondatezza degli addebiti, con missiva del 07.06.2022 le è stato comminato il licenziamento per giusta causa.
Nel dettaglio, la società ha sottolineato che: “In sede di assunzione, infatti, con lettera del
03.08.2020 Le sono state attribuite le mansioni di Medico con inquadramento al livello F1 con svolgimento delle stesse nell'ambito dei “Servizi di Assistenza Psichiatrica, riabilitativa, di tutoraggio finalizzato al reinserimento lavorativo” presso il territorio della provincia di Chieti.
Nello stesso giorno con apposita dichiarazione del legale rappresentante pro tempore si dichiarava di farLe svolgere durante l'orario di lavoro e in luogo dell'attività lavorativa l'attività formativa presso le strutture ed i servizi psichiatrici gestiti in quel momento dalla . Nella stessa CP_1
dichiarazione tali servizi vengono elencati:
Controparte_6
-Riabilitazione psichiatrica domiciliare;
-Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di , , Gissi e Ortona Org_1 Org_1
-Tutoraggio domiciliare di reinserimento lavorativo
PESCARA Org_6
-Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di Pescara Sud e Nord, Penne e Tocco di Casauria
-Casa Famiglia destinata a utenti con disabilità psichica
Controparte_7
-Residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza (REMS Nogara)
LA Org_7 Controparte_8
-Residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza (REMS Calice al Cornoviglio)
Parte_5
-Prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche per progetti domiciliari
-Prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche per Organizzazione_8
-Gestione di struttura residenziale psichiatrica SRP3 1.
Nella nostra attività di ricognizione, svolta circa la Sua specifica attività anche di natura formativa, è emerso che Lei dal mese di Aprile 2021 e sino alla sospensione cautelare comunicatale non ha svolto alcuna attività, anche solo formativa, nei servizi sopra indicati. Lei, inoltre, nel medesimo periodo non si è mai recata presso la servizio peraltro Organizzazione_9
cessato il 31.08.2021, non si è mai recata presso Controparte_9
al Cornoviglio) a La Spezia che solo il giorno 09.06.2022 è stato
[...]
inaugurato, non si è mai recata nei servizi della della regione Pt_5 Pt_5
Non sono state rilevate schede presenze o anche solo di accesso da parte Sua nei servizi della
[...]
(cessati peraltro a settembre 2021) e nei servizi della Parte_6 Parte_7
come confermato dal nostro personale di coordinamento e con responsabilità di settore”.
[...]
Orbene, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time recante la data del 03.08.2020 la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della società cooperativa sociale con CP_1 decorrenza dalla stessa data nell'ambito dell'appalto con la per la Parte_8 gestione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI
TUTORAGGIO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO”, con mansioni di
Medico e relativo inquadramento al livello F1 così come previsto dal CCNL e Organizzazione_3 sede di lavoro presso il territorio della Provincia di Chieti nell'ambito dei “SERVIZI DI
ASSISTENZA PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI TUTORAGGIO FINALIZZATO AL
REINSERIMENTO LAVORATIVO” – con facoltà per Controparte_10
l'azienda di trasferirla ad altra sede in qualsiasi momento e per esigenze organizzative e professionali. In pari data l'allora legale rappresentante pro tempore della società, ha Persona_1 rilasciato una dichiarazione con cui ha prestato: “Il proprio consenso a far svolgere alla dipendente
, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa, l'attività Parte_1
formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di Specializzazione destinataria del posto
SSN, con conseguente autorizzazione della dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa.
– Regione Abruzzo Parte_8
• Servizio di Riabilitazione Psichiatrica Domiciliare;
• Gestione Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di , , Gissi e Ortona;
Org_1 Org_1
• Tutoraggio domiciliare di reinserimento lavorativo
Controparte_11
• Gestione Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di Pescara Sud e Nord, Penne e Tocco da
Casauria;
• Gestione Casa Famiglia destinata a utenti con disabilità psichica (SRP 3.1)
9 – Regione Veneto CP_7 Org_4
• Gestione Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS di Nogara) Org
5 La Spezia – Org_10
• Gestione Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS di Calice al Cornoviglio
(SP);
Controparte_12
• Prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche per CP_13 Organizzazione_11
[...]
• Affidamento di prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche per progetti domiciliari e di alloggi supportati per i distretti nord-est e nord-ovest del;
Org_12 Controparte_14
• Gestione di struttura residenziale psichiatrico SRP3.1”.
Invero, il Decreto Direttoriale n.1177 del 24.07.2020, disciplinante l'ammissione dei medici alle
Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, all'art. 3 così disponeva:
“1. Per l'A.A. 2019/2020, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole,
l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle seguenti categorie:
a) Medici Ai sensi dell'art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento Per_2
militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della
[...]
i candidati designati da parte dell' , per un Org_13 Organizzazione_14
contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il . Per essere ammessi alla Organizzazione_15
suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nel provvedimento integrativo di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia di specializzazione.
b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale medico chirurgo titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal diverse da quelle Organizzazione_16 inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico chirurgo dipendente a tempo determinato degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al comma
422 e seguenti della medesima legge n. 205/2017, nei termini precisati con nota dal Controparte_15
con nota della Direzione generale Ricerca 15 luglio 2020, prot. n. 2564 citata in premessa. I
[...]
posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi”.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 3 del Decreto summenzionato così statuiva:
“
2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa.
A tale obbligo sono, pertanto, tenuti anche i soggetti che usufruiscono della riserva di posti di cui al comma 4, dell'art.35, del D.lgs. n.368/1999 - il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN, nonché il personale di cui all'art. 1, comma 431, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, che usufruisce della medesima riserva di posti - che dovranno svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della
Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, dovranno presentare, secondo le modalità operative ed i tempi indicati al successivo art. 5, comma 5, un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, l'Ente espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare
l'attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato troverà applicazione quando indicato al successivo art. 5, comma 5, con riguardo alla fase della scelta e, in ogni caso, l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza;
il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico riservatario su posti SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi”.
Alla luce della documentazione versata in atti sopra richiamata è evidente come la contestazione disciplinare ed il conseguente licenziamento siano frutto di un equivoco in cui è incorsa la società cooperativa dal momento che il Decreto Direttoriale n.1177 del 24.07.2020 disciplinante l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'a.a. 2019/2020 imponeva espressamente lo svolgimento dell'attività formativa presso la sede individuata dal
Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa e richiedeva, al contempo, che l'Ente di appartenenza rilasciasse un atto formale in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, esplicitasse il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di
Specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. Esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Risulta, dunque, erroneo l'assunto contenuto nella missiva di licenziamento del 07.06.2022 secondo cui la ricorrente era stata autorizzata in data 03.08.2020 dall'allora legale rappresentante pro tempore allo svolgimento, durante l'orario di lavoro e in luogo dell'attività lavorativa, dell'attività formativa presso le strutture ed i servizi psichiatrici gestiti in quel momento dalla Cooperativa, che venivano elencati nella stessa dichiarazione in quanto, al contrario, dalla semplice lettura della dichiarazione emerge che ella era stata autorizzata, come richiesto dal bando, allo svolgimento dell'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola destinataria Parte_2
del posto SSN.
Ne discende la totale infondatezza della motivazione addotta a sostegno del licenziamento e l'assoluta insussistenza del fatto contestato della mancata prestazione lavorativa dal mese di aprile
2021 e dell'indebita percezione degli stipendi mensili nel medesimo periodo, in quanto la ricorrente, previo consenso dell'allora legale rappresentante della cooperativa ed autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa, in ossequio a quanto disposto dal bando nazionale e dal contratto di formazione specialistica, stipulato ex art. 37 del D. Lgs. n. 368/1999 con l' , con Controparte_16 decorrenza dalla data del 26.01.2021, ha svolto l'attività formativa presso le strutture della Scuola di Specializzazione destinataria del posto riservato SSN, come emergente anche dai fogli presenze in atti (cfr. doc. 5 al ricorso).
Né, d'altronde, costituendosi in giudizio la società cooperativa ha addotto alcuna motivazione a sostegno della legittimità del licenziamento per come comminato alla lavoratrice e della presupposta contestazione disciplinare di mancata prestazione lavorativa dal mese di aprile del
2021.
Piuttosto la società cooperativa, costituendosi in giudizio, ha introdotto il nuovo tema di indagine della validità del rapporto di lavoro instaurato in data 03.08.2020 sotto il duplice profilo della nullità del contratto e della simulazione assoluta del rapporto di lavoro.
Quanto al primo aspetto, la società cooperativa ha avanzato dubbi circa l'esistenza di un intento fraudolento e quindi, illecito, che avrebbe connotato il vincolo negoziale intercorrente tra l'allora rappresentante legale della cooperativa e la ricorrente, paventando l'ipotesi che l'allora Presidente, su richiesta del prof. , fosse personalmente interessato a mettere a Persona_3
disposizione della odierna ricorrente un contratto di lavoro, privo tuttavia della controprestazione lavorativa dovuta in favore della società, sulla scorta dell'assimilazione ad altra vicenda negoziale
(ossia quella che ha riguardato l'assunzione della sig.ra , per cui sono in corso indagini Pt_9
presso la Procura della Repubblica di Chieti.
Quanto al secondo aspetto, la società cooperativa ha sostenuto l'esistenza di un accordo simulatorio intercorrente tra l'allora Presidente della cooperativa, e la ricorrente al fine di consentire a Per_1 quest'ultima di frequentare il corso di specializzazione psichiatrica e godere di un importante beneficio economico, posto a carico della società, rappresentato dalla corresponsione di una retribuzione ben diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale, in palese violazione di quanto disciplinato dall'art. 39 del D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 che pone a carico delle Università presso cui operano le scuole di specializzazione, la corresponsione del trattamento economico annuo onnicomprensivo in favore del medico in formazione specialistica.
Orbene, dal punto di vista processuale è evidente che, alla luce delle conclusioni della comparsa, si
è al cospetto non di un'attività strettamente difensiva del convenuto, quanto piuttosto della richiesta di un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, che va oltre il mero rigetto della domanda attorea e amplia la sfera dei poteri del giudice, per la proposizione della quale sarebbe stata necessaria la proposizione di formale domanda riconvenzionale, con conseguente richiesta di spostamento dell'udienza di comparizione, come previsto dall'art. 418 c.p.c.
a pena di decadenza.
Invero, nelle conclusioni della memoria il convenuto chiede di:
“rigettare in fatto e diritto l'avverso ricorso per tutte le ragioni rappresentate nella presente memoria difensiva dichiarando la nullità del contratto di assunzione della dott.ssa
[...]
del 03.08.2020 per tutte le ragioni di cui al punto sub 2 della presente memoria e, per Parte_1
l'effetto, rigettare le domande di reintegra e di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente;
in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che la dott.ssa ha Parte_1
indebitamento percepito la somma complessiva di euro 32.861,67 erogata dalla Controparte_1
.”.
[...]
Va richiamato, in proposito, il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, alla stregua del quale ciò che distingue la eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale consiste non tanto nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, quanto nel fine che il deducente si propone, cioè nel contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione;
se, invece, tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta, con effetto di giudicato, di un provvedimento giudiziale a sé favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale, nel rito del lavoro, è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 c.p.c, nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione (cfr. Cass. 20 febbraio 2001 n.2461, 4 novembre 2000 n.14432,
20 gennaio 2000 n. 604, 23 novembre 1996 n.10392 e altre numerose conformi).
Alla luce di tali coordinate, le domande di nullità del contratto di lavoro e di simulazione assoluta del rapporto di lavoro devono essere dichiarate inammissibili, così come la domanda volta ad accertare e dichiarare che la ricorrente ha indebitamento percepito la somma complessiva di €.
32.861,67 erogata dalla cooperativa . CP_1 Sulla base di tali elementi deve concludersi nel senso che la condotta posta a fondamento dell'addebito disciplinare non è stata in alcun modo dimostrata dal datore di lavoro, che a ciò era onerato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, per cui il licenziamento intimato è illegittimo per carenza di giusta causa.
Resta, dunque, assorbita la questione della tardività della contestazione disciplinare.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, premessa l'operatività ratione temporis della disciplina di cui al d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (data della sua entrata in vigore), essendo la ricorrente stata assunta in data 03.08.2020, quindi con contratto a tutele crescenti, sul presupposto dell'illegittimità del licenziamento irrogato, privo di giusta causa per “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore” direttamente dimostrata in giudizio, deve trovare applicazione la cd. tutela reintegratoria attenuata di cui al secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015.
Ne discende che il licenziamento irrogato dev'essere annullato ed il datore di lavoro dev'essere condannato alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro dev'essere condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Dall'accertata illegittimità del licenziamento consegue il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022, non pagate dalla società sul presupposto del mancato colpevole espletamento di attività lavorativa, evidenziandosi al riguardo come lo stesso art. 3 del Decreto Direttoriale n.1177 del 24.07.2020, disciplinante l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A.
2019/2020, ponga gli oneri a carico dell'ente di appartenenza.
Risulta, infine, fondata anche la domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni che le sarebbero spettate dal giorno della sospensione cautelare a quello del licenziamento, sulla scorta del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui l'adozione della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione ove sia unilateralmente disposta dal datore di lavoro e non sia prevista dalla disciplina legale o negoziale del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/06/2008, n. 15070 rv. 603625;
Cass. civ. Sez. lavoro, 08/01/2003, n. 89 rv. 559488; Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/1999, n. 12631).
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi dello scaglione quarto delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della società convenuta.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento irrogato alla ricorrente e condanna il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
-condanna la società cooperativa convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022, nonché alle retribuzioni che le sarebbero spettate dal giorno della sospensione cautelare a quello del licenziamento, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-dichiara inammissibili le domande proposte dalla società cooperativa convenuta;
-condanna la società cooperativa convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 9.257,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lanciano, il 27.02.2024.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza con motivazione contestuale nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Parte_1
Fatigato, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foggia, al
Corso Cairoli n. 37;
- ricorrente -
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Della Rocca e Renato Controparte_2
Renzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Pescara, alla Via Tirino,
n. 8, in virtù di procura in atti;
- resistente - avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso:
-di essere stata assunta alle dipendenze della società con contratto Controparte_1
a tempo indeterminato recante la data del 03.08.2020, per svolgere le mansioni di medico con inquadramento nel livello F1 del CCNL applicato dall'azienda, con sede di lavoro presso il territorio della Provincia di Chieti nell'ambito dei servizi di assistenza psichiatrica, riabilitativa, di tutoraggio finalizzato al reinserimento lavorativo presso la Organizzazione_1
-di aver manifestato, all'atto dell'assunzione, al datore di lavoro la propria intenzione di partecipare al bando nazionale indetto dal per le specializzazioni relative all'anno 2019/2020, il cui art. 3 CP_3
prevedeva espressamente l'assegnazione di posti in sovrannumero al personale medico di ruolo del
SSN titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal SSN diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
-che il comma 2 dell'art. 3 del citato bando nazionale prevedeva, inoltre, che necessariamente i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma svolgessero attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa, specificando quanto al personale medico di ruolo del SSN, la necessità che l'attività formativa fosse svolta a tempo pieno durante l'orario di servizio con il consenso della propria struttura sanitaria di appartenenza;
-che contestualmente alla stipula del contratto, in pari data, il legale rappresentante della rendeva la dichiarazione in questione prestando il proprio consenso a far svolgere alla CP_1 ricorrente l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture sanitarie della Scuola di
Specializzazione ed autorizzava la stessa ad astenersi dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare attività lavorativa;
-che in virtù di tale dichiarazione la ricorrente partecipava al bando e superate le prove di esame, sceglieva di frequentare la Scuola di Specializzazione in psichiatria;
-che in ragione di ciò sottoscriveva in data 23.03.3021, ma con efficacia retroattiva alla data del
26.01.2021, un contratto di formazione specialistica ex art. 27 d.lgs. 368/1999 con l' CP_4
, di durata annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno, previa verifica
[...] delle condizioni legittimanti, che all'art. 6 ribadiva la necessità che l'attività formativa si svolgesse presso le strutture che fanno parte della rete formativa della , accreditate Parte_2
a tale specifico fine;
-di aver, dunque, frequentato le attività formative presso il reparto di psichiatria del
[...]
Org_2 CP_5
-che in data 07.06.2022 è stata avviata una procedura disciplinare nei suoi confronti e che con missiva di contestazione disciplinare le è stato addebitato il mancato svolgimento della prestazione lavorativa a partire dal mese di aprile 2021 e l'indebita percezione di stipendi;
-di essere stata licenziata per giusta causa in data 07.06.2022 con lettera nella quale si legge che il legale rappresentante della società con dichiarazione del 03.07.2020 le avrebbe concesso di svolgere l'attività formativa presso le strutture ed i servizi psichiatrici gestiti in quel momento dalla
CP_1 lamentando l'inesistenza dei fatti posti alla base del recesso, l'assenza dell'elemento psicologico nella sua condotta e la tardività della contestazione disciplinare, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo:
-di accertare l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa;
-di dichiarare l'insussistenza del fatto addebitato e annullare il licenziamento con condanna del datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento al giorno dell'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle dodici mensilità;
-in via subordinata, di dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
-in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il suo diritto al versamento delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022 e condannare la società al pagamento delle stesse;
-dichiarare il suo diritto alla retribuzione che le sarebbe spettata dal giorno della sospensione cautelare al licenziamento e condannare la società al pagamento della stessa;
-in caso di mancato accoglimento dell'ordine di reintegra, di dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto e di conseguenza condannare la società al pagamento della somma che risulterà dovuta.
Si è costituita in giudizio la società resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414
c.p.c. per intervenuta decadenza ex art. 6, comma 2, Legge n. 604 del 1966 e sostenendo la legittimità del licenziamento intimato e l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso avversario stante la nullità del contratto di assunzione della ricorrente recante la data del 03.08.2020 e, in alternativa, la simulazione assoluta del rapporto di lavoro. Ha chiesto, inoltre, in via di eccezione riconvenzionale, di accertare e dichiarare che la ricorrente ha indebitamento percepito la somma complessiva di €. 32.861,67.
Ha, dunque, così concluso:
“in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte ricorrente dall'impugnazione del licenziamento per tutte le ragioni rappresentante al punto sub 1) della presente memoria difensiva;
nel merito, rigettare in fatto e diritto l'avverso ricorso per tutte le ragioni rappresentate nella presente memoria difensiva dichiarando la nullità del contratto di assunzione della dott.ssa
[...]
del 03.08.2020 per tutte le ragioni di cui al punto sub 2 della presente memoria e, per Parte_1
l'effetto, rigettare le domande di reintegra e di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente;
in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che la dott.ssa ha Parte_1
indebitamento percepito la somma complessiva di euro 32.861,67 erogata dalla Controparte_1
.
[...]
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza resa in data 07.08.2023 è stata rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente ed è stata fissata l'udienza per l'audizione dei testi dalla stessa addotti.
Escussi i testi, concesso il termine per il deposito di note conclusionali, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Ai fini di una compiuta disamina della fattispecie concreta occorre premettere che con missiva di contestazione disciplinare del 07.06.2022 la società cooperativa ha contestato all'odierna ricorrente quanto segue:
“In data 20 aprile 2022, nell'ambito di un'attività di ricognizione delle attività lavorative espletate dal personale della Lei è stata invitata a fornire chiarimenti circa il Controparte_1
mancato svolgimento delle Sue prestazioni lavorative indicate in sede di assunzione e comunque nella documentazione presente all'interno del fascicolo contrattuale.
Successivamente, Lei non ha fornito alcun chiarimento o giustificazione in proposito, ma a mezzo del Suo legale Avv. Saracino Alessandro, in data 06 maggio 2022 ha dichiarato di non avere nessun obbligo in tal senso, diffidando la al pagamento delle retribuzioni contrattuali CP_1
nel frattempo sospese in assenza di prestazione resa.
Premesso che,
-Lei è stata assunta in data 03.08.2020, a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di Medico
Livello F1 del nell'ambito dei SERVIZI DI ASSISTENZA Organizzazione_3
PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI TUTORAGGIO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO
Org LAVORATIVO- Parte_3
-da una dichiarazione dell'allora legale rappresentante pro tempore Dott. resa Persona_1 in data 08.01.2021 (prot. 11/2021), Lei risultava svolgere l'attività lavorativa nell'ambito del territorio della di Verona per la Gestione della Residenza per l'esecuzione Org_4
delle misure di sicurezza di Nogara (VR); detto servizio, com'è noto, è cessato il 31.8.2021; Org_5
Tutto ciò premesso, la scrivente ha completato l'iter di ricognizione e indagine relativamente al
Suo rapporto di Lavoro, e non è stata riscontrata alcuna prestazione effettiva ed attuale resa sia nell'ambito del territorio della di Verona per la Gestione della Residenza per Org_4
di sicurezza di Nogara (VR), sia all'interno dei SERVIZI DI Parte_4 Org_5
ASSISTENZA PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI TUTORAGGIO FINALIZZATO AL
Org REINSERIMENTO LAVORATIVO- Parte_3
La quindi, con la presente Le contesta la mancata prestazione lavorativa Controparte_1 dal mese di aprile 2021 a tutt'oggi e l'indebita percezione degli stipendi mensili nel medesimo periodo.
In considerazione della gravità di quanto contestatele, Le comunichiamo la immediata sospensione
a carattere cautelare dal rapporto di lavoro sino a conclusione del presente procedimento disciplinare, Le concediamo il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente al fine di fornire giustificazioni ai fatti oggetto di contestazione”.
Con missiva a mezzo pec del 14.06.2022 la ricorrente ha reso le proprie giustificazioni scritte, precisando di essere risultata vincitrice del concorso per la specializzazione nel dicembre 2020 e di essere stata autorizzata, con nota del 03 agosto 2020 allo svolgimento a tempo pieno della specializzazione durante l'orario di lavoro, in luogo dell'attività lavorativa, presso lo stesso distretto sanitario del posto SSN ed eccependo la tardività della contestazione disciplinare, intervenuta oltre un anno dopo la condotta addebitata.
A seguito dell'audizione orale della ricorrente, ritenute le giustificazioni rese insufficienti a far venir meno la fondatezza degli addebiti, con missiva del 07.06.2022 le è stato comminato il licenziamento per giusta causa.
Nel dettaglio, la società ha sottolineato che: “In sede di assunzione, infatti, con lettera del
03.08.2020 Le sono state attribuite le mansioni di Medico con inquadramento al livello F1 con svolgimento delle stesse nell'ambito dei “Servizi di Assistenza Psichiatrica, riabilitativa, di tutoraggio finalizzato al reinserimento lavorativo” presso il territorio della provincia di Chieti.
Nello stesso giorno con apposita dichiarazione del legale rappresentante pro tempore si dichiarava di farLe svolgere durante l'orario di lavoro e in luogo dell'attività lavorativa l'attività formativa presso le strutture ed i servizi psichiatrici gestiti in quel momento dalla . Nella stessa CP_1
dichiarazione tali servizi vengono elencati:
Controparte_6
-Riabilitazione psichiatrica domiciliare;
-Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di , , Gissi e Ortona Org_1 Org_1
-Tutoraggio domiciliare di reinserimento lavorativo
PESCARA Org_6
-Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di Pescara Sud e Nord, Penne e Tocco di Casauria
-Casa Famiglia destinata a utenti con disabilità psichica
Controparte_7
-Residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza (REMS Nogara)
LA Org_7 Controparte_8
-Residenza per le esecuzioni delle misure di sicurezza (REMS Calice al Cornoviglio)
Parte_5
-Prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche per progetti domiciliari
-Prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche per Organizzazione_8
-Gestione di struttura residenziale psichiatrica SRP3 1.
Nella nostra attività di ricognizione, svolta circa la Sua specifica attività anche di natura formativa, è emerso che Lei dal mese di Aprile 2021 e sino alla sospensione cautelare comunicatale non ha svolto alcuna attività, anche solo formativa, nei servizi sopra indicati. Lei, inoltre, nel medesimo periodo non si è mai recata presso la servizio peraltro Organizzazione_9
cessato il 31.08.2021, non si è mai recata presso Controparte_9
al Cornoviglio) a La Spezia che solo il giorno 09.06.2022 è stato
[...]
inaugurato, non si è mai recata nei servizi della della regione Pt_5 Pt_5
Non sono state rilevate schede presenze o anche solo di accesso da parte Sua nei servizi della
[...]
(cessati peraltro a settembre 2021) e nei servizi della Parte_6 Parte_7
come confermato dal nostro personale di coordinamento e con responsabilità di settore”.
[...]
Orbene, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time recante la data del 03.08.2020 la ricorrente è stata assunta alle dipendenze della società cooperativa sociale con CP_1 decorrenza dalla stessa data nell'ambito dell'appalto con la per la Parte_8 gestione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI
TUTORAGGIO FINALIZZATO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO”, con mansioni di
Medico e relativo inquadramento al livello F1 così come previsto dal CCNL e Organizzazione_3 sede di lavoro presso il territorio della Provincia di Chieti nell'ambito dei “SERVIZI DI
ASSISTENZA PSICHIATRICA, RIABILITATIVA, DI TUTORAGGIO FINALIZZATO AL
REINSERIMENTO LAVORATIVO” – con facoltà per Controparte_10
l'azienda di trasferirla ad altra sede in qualsiasi momento e per esigenze organizzative e professionali. In pari data l'allora legale rappresentante pro tempore della società, ha Persona_1 rilasciato una dichiarazione con cui ha prestato: “Il proprio consenso a far svolgere alla dipendente
, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa, l'attività Parte_1
formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di Specializzazione destinataria del posto
SSN, con conseguente autorizzazione della dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa.
– Regione Abruzzo Parte_8
• Servizio di Riabilitazione Psichiatrica Domiciliare;
• Gestione Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di , , Gissi e Ortona;
Org_1 Org_1
• Tutoraggio domiciliare di reinserimento lavorativo
Controparte_11
• Gestione Centro diurno di riabilitazione psichiatrica di Pescara Sud e Nord, Penne e Tocco da
Casauria;
• Gestione Casa Famiglia destinata a utenti con disabilità psichica (SRP 3.1)
9 – Regione Veneto CP_7 Org_4
• Gestione Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS di Nogara) Org
5 La Spezia – Org_10
• Gestione Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS di Calice al Cornoviglio
(SP);
Controparte_12
• Prestazioni sanitarie, psicoriabilitative e psicopedagogiche per CP_13 Organizzazione_11
[...]
• Affidamento di prestazioni psicoriabilitative e psicopedagogiche per progetti domiciliari e di alloggi supportati per i distretti nord-est e nord-ovest del;
Org_12 Controparte_14
• Gestione di struttura residenziale psichiatrico SRP3.1”.
Invero, il Decreto Direttoriale n.1177 del 24.07.2020, disciplinante l'ammissione dei medici alle
Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, all'art. 3 così disponeva:
“1. Per l'A.A. 2019/2020, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole,
l'assegnazione di posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle seguenti categorie:
a) Medici Ai sensi dell'art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento Per_2
militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della
[...]
i candidati designati da parte dell' , per un Org_13 Organizzazione_14
contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il . Per essere ammessi alla Organizzazione_15
suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.
Nel provvedimento integrativo di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia di specializzazione.
b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale medico chirurgo titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal diverse da quelle Organizzazione_16 inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico chirurgo dipendente a tempo determinato degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al comma
422 e seguenti della medesima legge n. 205/2017, nei termini precisati con nota dal Controparte_15
con nota della Direzione generale Ricerca 15 luglio 2020, prot. n. 2564 citata in premessa. I
[...]
posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi”.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 3 del Decreto summenzionato così statuiva:
“
2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa.
A tale obbligo sono, pertanto, tenuti anche i soggetti che usufruiscono della riserva di posti di cui al comma 4, dell'art.35, del D.lgs. n.368/1999 - il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN, nonché il personale di cui all'art. 1, comma 431, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, che usufruisce della medesima riserva di posti - che dovranno svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della
Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, dovranno presentare, secondo le modalità operative ed i tempi indicati al successivo art. 5, comma 5, un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, l'Ente espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare
l'attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato troverà applicazione quando indicato al successivo art. 5, comma 5, con riguardo alla fase della scelta e, in ogni caso, l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza;
il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico riservatario su posti SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi”.
Alla luce della documentazione versata in atti sopra richiamata è evidente come la contestazione disciplinare ed il conseguente licenziamento siano frutto di un equivoco in cui è incorsa la società cooperativa dal momento che il Decreto Direttoriale n.1177 del 24.07.2020 disciplinante l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'a.a. 2019/2020 imponeva espressamente lo svolgimento dell'attività formativa presso la sede individuata dal
Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa e richiedeva, al contempo, che l'Ente di appartenenza rilasciasse un atto formale in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, esplicitasse il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di
Specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. Esattamente ciò che è avvenuto nel caso di specie.
Risulta, dunque, erroneo l'assunto contenuto nella missiva di licenziamento del 07.06.2022 secondo cui la ricorrente era stata autorizzata in data 03.08.2020 dall'allora legale rappresentante pro tempore allo svolgimento, durante l'orario di lavoro e in luogo dell'attività lavorativa, dell'attività formativa presso le strutture ed i servizi psichiatrici gestiti in quel momento dalla Cooperativa, che venivano elencati nella stessa dichiarazione in quanto, al contrario, dalla semplice lettura della dichiarazione emerge che ella era stata autorizzata, come richiesto dal bando, allo svolgimento dell'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola destinataria Parte_2
del posto SSN.
Ne discende la totale infondatezza della motivazione addotta a sostegno del licenziamento e l'assoluta insussistenza del fatto contestato della mancata prestazione lavorativa dal mese di aprile
2021 e dell'indebita percezione degli stipendi mensili nel medesimo periodo, in quanto la ricorrente, previo consenso dell'allora legale rappresentante della cooperativa ed autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa, in ossequio a quanto disposto dal bando nazionale e dal contratto di formazione specialistica, stipulato ex art. 37 del D. Lgs. n. 368/1999 con l' , con Controparte_16 decorrenza dalla data del 26.01.2021, ha svolto l'attività formativa presso le strutture della Scuola di Specializzazione destinataria del posto riservato SSN, come emergente anche dai fogli presenze in atti (cfr. doc. 5 al ricorso).
Né, d'altronde, costituendosi in giudizio la società cooperativa ha addotto alcuna motivazione a sostegno della legittimità del licenziamento per come comminato alla lavoratrice e della presupposta contestazione disciplinare di mancata prestazione lavorativa dal mese di aprile del
2021.
Piuttosto la società cooperativa, costituendosi in giudizio, ha introdotto il nuovo tema di indagine della validità del rapporto di lavoro instaurato in data 03.08.2020 sotto il duplice profilo della nullità del contratto e della simulazione assoluta del rapporto di lavoro.
Quanto al primo aspetto, la società cooperativa ha avanzato dubbi circa l'esistenza di un intento fraudolento e quindi, illecito, che avrebbe connotato il vincolo negoziale intercorrente tra l'allora rappresentante legale della cooperativa e la ricorrente, paventando l'ipotesi che l'allora Presidente, su richiesta del prof. , fosse personalmente interessato a mettere a Persona_3
disposizione della odierna ricorrente un contratto di lavoro, privo tuttavia della controprestazione lavorativa dovuta in favore della società, sulla scorta dell'assimilazione ad altra vicenda negoziale
(ossia quella che ha riguardato l'assunzione della sig.ra , per cui sono in corso indagini Pt_9
presso la Procura della Repubblica di Chieti.
Quanto al secondo aspetto, la società cooperativa ha sostenuto l'esistenza di un accordo simulatorio intercorrente tra l'allora Presidente della cooperativa, e la ricorrente al fine di consentire a Per_1 quest'ultima di frequentare il corso di specializzazione psichiatrica e godere di un importante beneficio economico, posto a carico della società, rappresentato dalla corresponsione di una retribuzione ben diversa da quella prevista dalla legislazione nazionale, in palese violazione di quanto disciplinato dall'art. 39 del D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 che pone a carico delle Università presso cui operano le scuole di specializzazione, la corresponsione del trattamento economico annuo onnicomprensivo in favore del medico in formazione specialistica.
Orbene, dal punto di vista processuale è evidente che, alla luce delle conclusioni della comparsa, si
è al cospetto non di un'attività strettamente difensiva del convenuto, quanto piuttosto della richiesta di un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, che va oltre il mero rigetto della domanda attorea e amplia la sfera dei poteri del giudice, per la proposizione della quale sarebbe stata necessaria la proposizione di formale domanda riconvenzionale, con conseguente richiesta di spostamento dell'udienza di comparizione, come previsto dall'art. 418 c.p.c.
a pena di decadenza.
Invero, nelle conclusioni della memoria il convenuto chiede di:
“rigettare in fatto e diritto l'avverso ricorso per tutte le ragioni rappresentate nella presente memoria difensiva dichiarando la nullità del contratto di assunzione della dott.ssa
[...]
del 03.08.2020 per tutte le ragioni di cui al punto sub 2 della presente memoria e, per Parte_1
l'effetto, rigettare le domande di reintegra e di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente;
in via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che la dott.ssa ha Parte_1
indebitamento percepito la somma complessiva di euro 32.861,67 erogata dalla Controparte_1
.”.
[...]
Va richiamato, in proposito, il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, alla stregua del quale ciò che distingue la eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale consiste non tanto nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, quanto nel fine che il deducente si propone, cioè nel contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione;
se, invece, tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta, con effetto di giudicato, di un provvedimento giudiziale a sé favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale, nel rito del lavoro, è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 c.p.c, nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione (cfr. Cass. 20 febbraio 2001 n.2461, 4 novembre 2000 n.14432,
20 gennaio 2000 n. 604, 23 novembre 1996 n.10392 e altre numerose conformi).
Alla luce di tali coordinate, le domande di nullità del contratto di lavoro e di simulazione assoluta del rapporto di lavoro devono essere dichiarate inammissibili, così come la domanda volta ad accertare e dichiarare che la ricorrente ha indebitamento percepito la somma complessiva di €.
32.861,67 erogata dalla cooperativa . CP_1 Sulla base di tali elementi deve concludersi nel senso che la condotta posta a fondamento dell'addebito disciplinare non è stata in alcun modo dimostrata dal datore di lavoro, che a ciò era onerato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, per cui il licenziamento intimato è illegittimo per carenza di giusta causa.
Resta, dunque, assorbita la questione della tardività della contestazione disciplinare.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, premessa l'operatività ratione temporis della disciplina di cui al d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (data della sua entrata in vigore), essendo la ricorrente stata assunta in data 03.08.2020, quindi con contratto a tutele crescenti, sul presupposto dell'illegittimità del licenziamento irrogato, privo di giusta causa per “insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore” direttamente dimostrata in giudizio, deve trovare applicazione la cd. tutela reintegratoria attenuata di cui al secondo comma dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015.
Ne discende che il licenziamento irrogato dev'essere annullato ed il datore di lavoro dev'essere condannato alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro dev'essere condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Dall'accertata illegittimità del licenziamento consegue il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022, non pagate dalla società sul presupposto del mancato colpevole espletamento di attività lavorativa, evidenziandosi al riguardo come lo stesso art. 3 del Decreto Direttoriale n.1177 del 24.07.2020, disciplinante l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per l'A.A.
2019/2020, ponga gli oneri a carico dell'ente di appartenenza.
Risulta, infine, fondata anche la domanda di parte ricorrente volta alla condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni che le sarebbero spettate dal giorno della sospensione cautelare a quello del licenziamento, sulla scorta del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui l'adozione della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione ove sia unilateralmente disposta dal datore di lavoro e non sia prevista dalla disciplina legale o negoziale del rapporto (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/06/2008, n. 15070 rv. 603625;
Cass. civ. Sez. lavoro, 08/01/2003, n. 89 rv. 559488; Cass. civ. Sez. lavoro, 15/11/1999, n. 12631).
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi dello scaglione quarto delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza della società convenuta.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento irrogato alla ricorrente e condanna il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria corrispondente a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
-condanna la società cooperativa convenuta alla corresponsione in favore della ricorrente delle retribuzioni relative ai mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022, nonché alle retribuzioni che le sarebbero spettate dal giorno della sospensione cautelare a quello del licenziamento, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-dichiara inammissibili le domande proposte dalla società cooperativa convenuta;
-condanna la società cooperativa convenuta a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in €. 9.257,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Lanciano, il 27.02.2024.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -