Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
n. 557/2021 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1022/2021 resa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.05.2021, notificata in data 25.05.2021, promossa da:
, 26.01.1971 Sanremo, , 10.11.2001 Milano, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Maria Josè Sciortino del
Foro di Imperia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Sanremo, via
Fratti n°5
APPELLANTI contro
, P.VA , in persona del Controparte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Picasso del Foro di Genova, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Genova, Via Domenico Fiasella 1/18
APPELLATO
avente ad oggetto: responsabilità medica – inadeguatezza del consenso informato
Nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI:
PER GLI APPELLANTI
“1) Respingere le argomentazioni già formulate dalla parte appellata nei propri atti difensivi;
2) Nel merito: accogliere i motivi di gravame riportandosi alle conclusioni riportate in atto di gravame, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Insta per la riapertura dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte in atto di appello;
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis reiectis:
- respingere la domanda preliminare di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, risultandone carenti i presupposti per l'accoglimento;
- respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 1022/2021 pronunciata dal Tribunale civile di Genova;
- respingere tutte le domande formulate nei confronti dell' Controparte_1 in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese diritti e onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 30.06.2018, ritualmente notificato, , anche in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , conveniva in giudizio Parte_2
l . Controparte_2
In particolare, l'attrice esponeva che:
- , marito dell'attrice e padre di , perdeva la vita il 13.03.2015 dopo Persona_1 Pt_2 aver subito, il 4 marzo 2015, un intervento chirurgico di "bypass aorto-coronarico con sostituzione della valvola aortica" presso la struttura ospedaliera “ Controparte_2
;
[...]
- era affetto da cardiopatia ischemica, insufficienza cardiaca, ipertensione Persona_1 arteriosa, bronchite ostruttiva - in quanto accanito fumatore - con esito di ascesso polmonare, dislipidemia e diabete mellito insulino dipendente;
- il pomeriggio del 03.03.2015, aveva firmato un modulo di consenso per Persona_1
l'operazione, che non si presentava come urgente e poteva essere rimandata;
- tale consenso non gli aveva permesso di comprendere appieno i rischi, anche mortali, legati all'intervento, presentato dai Sanitari come routinario, in quanto il documento conteneva 8 pagine di terminologia tecnica poco comprensibile per una persona con solo la licenza di terza media;
- nel summenzionato modulo non era specificata una quantificazione del rischio in relazione alla sua condizione di salute, già compromessa;
- per la natura dell'intervento cui il si doveva sottoporre, non poteva considerarsi Per_1 sufficiente un consenso standard generalizzato, ma doveva essere raccolto un consenso completo, effettivo, consapevole e soprattutto personalizzato.
chiedeva, quindi, il risarcimento per i danni derivanti dalla perdita del coniuge Parte_1
e padre, in termini di perdita del rapporto parentale, e in subordine il danno patito dall'uomo per la lesione al proprio diritto di autodeterminazione.
Il 22.11.2018, l' si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 affermazioni dell'attrice e chiedendo il rigetto delle sue domande.
Il convenuto, in particolare: - ripercorreva l'intera vicenda clinica del paziente, evidenziando l'idoneità e la correttezza dei trattamenti medico-chirurgici e delle cure fornite;
- sottolineava, altresì, che l'exitus del avrebbe rappresentato una complicanza incolpevole. Per_1
Previo deposito e scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., il processo veniva istruito disponendo il licenziamento di una CTU con conferimento del relativo incarico al dott. ed al dott. Persona_2
. Persona_3 L'attrice si opponeva al licenziamento di CTU sul quesito formulato dall'ente ospedaliero Pt_1 poiché riteneva, al contrario, che l'accertamento dovesse riguardare la validità del consenso informato e non la correttezza dei moduli sottoscritti da . Per_1
Il Tribunale riteneva, inoltre, le prove per testimoni dedotte dalla vedova “ininfluenti al fine del decidere” e, quindi, rigettava le sue istanze istruttorie.
Con provvedimento del 04.12.2020, all'esito dell'udienza tenutasi in forma cartolare, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava la causa stessa al 16.04.2021 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle Parti termine sino al 01.03.2021 per il deposito di memoria illustrativa finale.
Il giudizio giungeva in decisione all'udienza del 04 maggio 2021, sì che, discussa la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale così statuiva:
”…
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge le domande proposte dall'attrice sig.ra , anche nella sua qualità sopra menzionata, per le ragioni Parte_1 esposte in parte motiva.
Condanna la citata attrice al pagamento, a favore del convenuto Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in €
[...]
3.627,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, VA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, così come già liquidate con decreto del 16/7/2020.
…” Il Tribunale motivava la decisione assunta, in particolare, come segue:
- le domande della erano infondate, atteso che i Periti avevano, infatti, confermato Pt_1 come l'intervento fosse stato descritto correttamente nella cartella clinica e come il modulo di consenso fosse conforme alle normative vigenti nel marzo 2015;
- sul punto, peraltro, occorreva tener conto che le informazioni fornite erano dettagliate e che, sebbene potessero risultare complesse per una persona con il titolo di studio di
[...]
, egli aveva avuto la possibilità di chiedere chiarimenti prima di firmare;
Per_1
- il rischio di complicazioni letali era, inoltre, chiaramente menzionato nel modulo e il Per_1 aveva firmato dichiarando di aver compreso le informazioni, inclusi i rischi;
- le argomentazioni dell' allora attrice non erano convincenti in quanto i Consulenti avevano basato le loro conclusioni esaminando documentazione firmata e sottoscritta, con relative attestazione, da , smentendo, inoltre, che allo stesso fosse stato prospettato Persona_1
l'intervento “ de quo” come routinario, nel senso inteso dall'attrice, come privo di sostanziali rischi;
- a fronte di quanto sopra, inoltre, la richiesta di prove da parte dell'attrice non era specifica e d idonea a dimostrare violazioni del dovere di informazione da parte del Personale sanitario.
In forza di quanto sopra, dunque, assumeva il Tribunale, non veniva riscontrata una compromissione della libertà di autodeterminazione di riguardo all'intervento, Persona_1 compromissione posta a fondamento delle pretese attoree.
L'attrice veniva conseguentemente condannata a pagare le spese legali della parte convenuta, con una riduzione del 50% rispetto ai parametri medi, considerata la limitata complessità delle questioni trattate.
Anche le spese per la CTU erano poste a carico della , dato l'esito dell'accertamento. Pt_1
Nei confronti della predetta sentenza ed il figlio, divenuto maggiorenne, Parte_1
, con distinti mandati a margine dell'atto di appello, hanno proposto tempestivo Parte_2 gravame, per i seguenti motivi. I° MOTIVO incompletezza delle risultanze di cui alla CTU 22/05/2020 ed errate deduzioni del Giudicante di prime cure
Con tale motivo, gli appellanti hanno inteso appellare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “le domande della sig.ra non appaiono fondate e non Pt_1 possono, quindi, trovare accoglimento” fondando il suo convincimento esclusivamente sulle risultanze di CTU.
Gli appellanti, in particolare, hanno lamentato che tale conclusione del Giudice di primo grado contrastava con le risultanze processuali, segnatamente evidenziando:
- che a era stato fornito un modulo di consenso standard, indiscutibilmente Persona_1 inadeguato per forma e contenuto, considerando il suo limitato livello di istruzione;
- che le informazioni contenute nel modulo non erano facilmente comprensibili per una persona con scarsa formazione scolastica e avrebbero necessitato di chiarimenti in merito ai tecnicismi utilizzati;
- che la struttura ospedaliera non aveva dimostrato di aver fornito spiegazioni adatte e personalizzate dei moduli di consenso;
- che anche la CTU aveva riconosciuto la difficoltà di comprensione delle informazioni fornite, evidenziando che il modulo non era personalizzato, né rispetto alle condizioni culturali, né fisiche del paziente;
- che, inoltre, non venivano specificati i rischi particolari legati alla condizione clinica del
; Per_1
- che le modalità di acquisizione del consenso, descritte come "formule di rito", indicavano una procedura standardizzata, priva di un percorso informativo adeguato;
- che la giurisprudenza, a riguardo, aveva stabilito chiaramente che il consenso informato deve essere specifico e personalizzato e che la responsabilità di dimostrare l'informazione fornita ricade sulla struttura sanitaria;
- che l'ospedale non aveva fornito prove del percorso informativo e che la semplice firma su un modulo non poteva ritenersi idonea ad attestare che il paziente fosse consapevole dei rischi dell'intervento;
- che, di conseguenza, non esisteva alcuna evidenza dell'idoneità del consenso informato in discussione.
II° MOTIVO violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. – Violazione onere probatorio
Con tale motivo gli appellanti hanno dedotto la violazione dell'onere probatorio evidenziando che, secondo la CTU, il aveva ricevuto il modulo di consenso informato il 03.03.2015, ma Per_1 non erano state fornite prove che le informazioni fossero state comunicate adeguatamente.
Gli appellanti medesimi, dunque, hanno lamentato che:
- la violazione del dovere di informazione costituiva inadempimento contrattuale e l'onere della prova doveva essere suddiviso tra le Parti, secondo l'assioma per cui: “ il creditore deve dimostrare l'inadempimento ed il contenuto dell'obbligazione rimasta inadempiuta, mentre il debitore è tenuto, dopo tale prova, a giustificare ex art.1218 c.c., l'inadempimento che il creditore gli attribuisce” ( pag.9 atto di appello);
- nel caso specifico, al paziente, poi deceduto, era stato fornito un consenso incomprensibile e non vi erano prove documentali delle informazioni fornite, il che giustificava, in giudizio,
l'ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado, poiché non era stata contestata la presenza del testimone indicato, nella condizione di riferire in merito all'adeguatezza e completezza delle informazioni fornite al;
Per_1
III° MOTIVO rigetto delle istanze istruttorie
Con tale motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per non aver ammesso le prove orali a mezzo di testi già indicati: tale decisione, in tesi, aveva gravemente compromesso i diritti della Difesa, impedendo agli attori di far valere ulteriormente le proprie ragioni riguardo alla formazione della autodeterminazione del , che aveva portato Per_1 alla sottoscrizione del consenso informato.
Gli appellanti medesimi hanno, poi, affermato che, secondo il CTU, non era chiaro quali delucidazioni e informazioni fossero state fornite al paziente per consentirgli di prendere una decisione consapevole riguardo all'intervento, informazioni che sarebbero potute emergere attraverso l'escussione testimoniale.
IV° MOTIVO relativamente alla richiesta di sospensione dell'esecutività
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno rilevato che la mancata sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata era idonea a comportare un danno grave ed irreparabile.
I predetti hanno sottolineato, altresì, di aver richiesto l'ammissione al beneficio a spese dello AT , con l'effetto che, qualora la controparte avesse attivato la procedura per il recupero delle somme relative alle spese del primo grado, ciò avrebbe potuto causare serie difficoltà economiche agli appellanti.
Si è costituito in giudizio di fronte a questa Corte, l Controparte_1
, il quale ha contestato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., tutto quanto dedotto
[...] in appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto.
In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue.
In via preliminare l'appellato ha evidenziato che:
- al paziente erano state fornite tutte le informazioni riguardanti i rischi dell'intervento, come confermato dai Consulenti tecnici;
- il paziente aveva firmato moduli dettagliati, attestando di aver compreso le informazioni fornite e, nonostante le contestazioni sul suo livello culturale, era risultato fosse in grado di comprendere il contenuto del consenso informato;
- i CC.TT.UU. , d'altra parte, avevano confermato che le informazioni scritte erano chiare e che il paziente aveva avuto la possibilità di chiedere chiarimenti prima di firmare, risultando anche esplicato il rischio di complicanze letali, a dimostrazione della piena adeguatezza dell'onere informativo dell'Ente, con conseguente valido consenso del;
Per_1
- le contestazioni dell'originaria Parte attrice, riguardo all'insufficienza delle informazioni, erano state, dunque, correttamente respinte dal Tribunale;
- gli Ausiliari del Giudice, inoltre, avevano affermato che le informazioni fornite erano comprensibili anche per una persona con un livello di istruzione basso, a fronte del fatto che il paziente aveva avuto il tempo necessario per chiarirsi su eventuali dubbi e , dunque, chiedere ogni più opportuna informazione;
- la sentenza contestata era stata correttamente basata su prove documentali e sugli esiti della
CTU, prove del tutto esaustive circa l'insussistenza di qualsivoglia lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente;
- l' , d'altra parte, aveva adempiuto a tutti gli obblighi informativi ed aveva assolto CP_1 pienamente il proprio onere probatorio, non dovendo dimostrare altro rispetto all'oggetto di causa.
La Difesa appellata, in ogni caso, ha sottolineato l'infondatezza del gravame con riferimento al fatto che l'intervento effettuato era assolutamente necessario per il paziente, data l'assenza di alternative concrete a causa del grave quadro clinico del paziente stesso.
L' Ente appellato, sul punto, ha precisato, che il presentava patologie pregresse Per_1 significative, tra cui diabete mellito insulino-dipendente, ipertensione, dislipidemia severa, cardiopatia ischemica e BPCO, insieme a un grave stato di insufficienza cardiaca (EFVS=40, Classe
NYHA IV), che non poteva essere trattato in altro modo: è in questo contesto, allora, ha insistito il nosocomio, che il paziente, con quadro clinico severo, aveva preso la decisione consapevole di sottoporsi all' intervento cardiochirurgico in questione, risultando, viceversa, del tutto inverosimile sostenere che, qualsivoglia migliore consapevolezza dei rischi mortali, avrebbe indotto il Per_1 ad evitare il trattamento medico in discussione.
L'Ospedale Policlinico in questione, a tal riguardo, ha evidenziato, altresì, che la controparte non aveva adempiuto all'onere di provare l'assunto, infondato e pretestuoso di cui sopra, né aveva considerato tale aspetto cruciale della vicenda, sì che detta carenza di prova aveva reso inammissibili e palesemente infondate tutte le richieste avanzate dagli attuali appellanti.
Parte appellata, pertanto, ha sostenuto che, anche sotto questo profilo, l'appello avversario doveva essere respinto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Da ultimo, l'IRCCS di cui si tratta ha dedotto come il decesso del non fosse stato Per_1 causato da fattori esterni, quali errori chirurgici o carenze assistenziali, ma fosse attribuibile esclusivamente a problematiche cardiache, configurabili come complicanze incolpevoli: secondo il
FAD, veniva aggiunto, le cause della morte erano state insufficienza valvolare aortica, scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria e dissociazione elettromeccanica, il tutto nell'ambito di un progressivo scompenso cardiaco terminale, aggravato dalla condizione di partenza del paziente già compromessa, avendo l'intervento rappresentato un inevitabile, ulteriore fattore di stress miocardico.
Considerata, pertanto, la correttezza dei trattamenti e l'adeguatezza dell'informativa fornita,
l ha respinto qualsivoglia addebito all'operato dei Controparte_3 Controparte_4
, riguardo al decesso del , dovuto a complicanze prevedibili, ma non prevenibili,
[...] Per_1 nonché alle patologie pregresse.
L'appellato, ancora, circa i danni rivendicati, ha ribadito la contestazione radicale delle voci di danno, sia patrimoniali che non, ritenute inammissibili o non provate, ponendo ulteriormente in risalto che la controparte non aveva dimostrato che, nonostante la consapevolezza dei rischi, il paziente avrebbe evitato l'intervento, così da venire meno, come detto, il presupposto per il riconoscimento del risarcimento richiesto.
Ancora con specifico riferimento alla presunta violazione del diritto all'autodeterminazione,
l ha rivendicato la completezza e la comprensibilità dell'informativa, chiarendo che la CP_1 pretesa di danno non patrimoniale per la perdita del congiunto si appalesava destituita di fondamento nessuna responsabilità potendosi ravvisare in capo al CP_4
Circa, infine, la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata, Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della stessa, afferente alle sole spese di lite di primo grado, per importo esiguo e non in grado di causare un danno irreparabile, oltre che facilmente recuperabile, in caso di riforma, attesa la pacifica solvibilità dell'Ente ospedaliero.
In conclusione, l'appellato ha ritenuto il gravame proposto da controparte manifestamente infondato e meritevole di rigetto. All'udienza del 22.12.2021, tenutasi in modalità cartolare, le Parti insistevano nei rispettivi atti. L , in particolare, chiedeva volersi fissare udienza di Controparte_1 precisazione delle conclusioni.
La Corte rinviava la causa all'udienza del 21.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, in ragione del pensionamento del Consigliere in allora relatore, in attesa della sua sostituzione, la causa veniva rinviata più volte fino alla riassegnazione al nuovo
Consigliere relatore.
In esito, pertanto , all'udienza cartolare 1.10.24 per la precisazione delle conclusioni, la Corte, con ordinanza del 02.10.2024, tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle Parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessario premettere, per assoluta chiarezza, che gli appellanti , già Parte_1 attrice in proprio e nella qualità, poi solo in proprio, e , divenuto maggiorenne, non Parte_2 hanno dedotto qualsivoglia errore medico di tipo diagnostico o terapeutico , rispetto alle cure prestate da al loro congiunto , deceduto, fondando, viceversa, le loro pretese sul fatto CP_1 Persona_1 che il paziente non era stato messo nelle condizioni di prestare un valido consenso informato, sì da non rendersi conto delle possibili complicanze, anche letali, dell'intervento cui venne sottoposto. Non è, dunque, in discussione, merita di essere sottolineato, che l'intervento eseguito il
4.3.2015 fosse quello di elezione per le patologie da cui era affetto il paziente e che tale intervento sia stato correttamente eseguito, la morte essendo sopravvenuta come complicanza prevedibile, ma non prevenibile.
Ciò detto, merita di essere evidenziato che l'onere probatorio, da ripartirsi fra le Parti, diversamente da quanto riportato nell'atto di appello (per un refuso, devesi ritenere), era , in capo agli originari attori, quello di allegare lo specifico inadempimento , provare il danno ed il nesso causale fra la verificazione di quest'ultimo e l'inadempimento stesso, in capo al nosocomio quello di provare il corretto adempimento dell'obbligazione contestata.
Trattandosi, pertanto, di un contenzioso, come detto, in tema di consenso informato, pare alla Corte opportuno premettere, da un lato che si tratta di fatti del 2015, rispetto all'evoluzione giurisprudenziale ed al quadro normativo, dall'altro che in generale, va, comunque, osservato quanto segue: I.l'illecito al quale si riferiscono gli appellanti attiene alla violazione del diritto inviolabile all'autodeterminazione di ciascun soggetto, diritto inviolabile distinto da quello alla salute, diritto inviolabile la cui fonte primaria va individuata negli artt.2, 13 e 32 Cost., sì che, come chiarito dalla giurisprudenza, la mancanza del consenso informato implica comunque un inadempimento lesivo della libertà della persona rispetto al complesso delle convinzioni che ne orientano la volontà, in termini, quale paziente, di scelta rispetto alle conseguenze del trattamento, ai possibili esiti peggiorativi e, financo, con riferimento alle sofferenze connesse al percorso di guarigione, il che determina una situazione potenzialmente generatrice di danno risarcibile (vedasi in merito, anche rispetto alla distinta prestazione afferente all'acquisizione del consenso informato, in rapporto ai diritti lesi: Cass., sez.III, n.20885, 22.8.2018, Cass., sez.III, n.16336, 21.6.2018, Cass., sez.III,
n.11749, 15.5.2018, Cass. sez.III, 2369, 31.1.2018, Cass. sez.III, n.16503, 5.7.2017,
Cass., sez.III, n.26827, 14.11.2017, Cass., sez. III, 28.7.2011, n. 16543 Cass, sez.III,
30.3.2011 n.7237, la nota Cass., sez.III, 9.2.2010, n.2847, oltre che ancora Cass., sez.
III, n. 23676, 15.9.2008 e Cass., sez. I, n.21748, 16.10.2007);
II.la rilevanza di tale lesione, integrante un danno non patrimoniale risarcibile in via equitativa, va precisato che trova il limite del necessario superamento della soglia di gravità dell'offesa secondo quanto previsto dalle note sentenze 26972-26975/2008 delle SS.UU. della Suprema Corte, dette di “San Martino”, in rapporto al bilanciamento tra principio di solidarietà e tolleranza, in relazione alla coscienza sociale di un determinato momento storico, soglia superata la quale si impone il risarcimento del relativo, specifico, danno conseguenza, in forza delle deduzioni del paziente e degli elementi di prova offerti, anche presuntivi, connessi a criteri di normalità, in rapporto anche ai disagi ed alle sofferenze cagionate dall' esecuzione di un intervento non assentito, fatte salve deduzioni e prove specifiche, tese, da parte del paziente, ad una liquidazione, in senso lato, personalizzata, o, da parte del , a dimostrare l'insussistenza del danno CP_5
(vedasi anche in tal senso le già citate Cass. 20885/2018, Cass. 16336/2018,
Cass.11749/2018, Cass. 2369/2018 e Cass.16503/2017);
III.diversa questione è, poi, se alla mancanza di consenso informato possa essere ricondotto, altresì, in termini eziologici anche il danno alla salute in senso proprio, eventualmente residuato, quale complicanza incolpevole del trattamento sanitario, pur necessario e correttamente eseguito. Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza ha, in modo condivisibile, posto in risalto che detta riconducibilità sussiste solo nella misura in cui vi sia la prova che il paziente, posto effettivamente in grado di scegliere se sottoporsi o meno ad un certo trattamento, avrebbe ragionevolmente optato, nel valutare il rapporto costi/benefici, per non sottoporsi al trattamento medesimo, o che , debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento sanitario con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le conseguenze, in termini anche di sofferenza, predisposizione la cui mancanza risulti verosimilmente imputabile proprio e soltanto all'assenza di informazioni (vedasi le citate Cass. 20885/2018, Cass.16336/2018, Cass. 2369/2018, Cass. 11749/2018, Cass. 26827/2017, Cass. 16503/2017, Cass
n.2847/2010, oltre a Cass., sez.III, n.2998, 16.2.2016; vedasi anche Cass., sez.3,
n.24471, 4.11.2020, sulla doppia lesività possibile del difetto di consenso informato, con relativo onere probatorio in punto danno, da escludersi “ in re ipsa”); IV.in ogni caso, qualsivoglia pretesa risarcitoria va valutata comparando la situazione in cui
è venuto a trovarsi il paziente all'esito dell'intervento sanitario non assentito o assentito in forza di un consenso malamente informato, rispetto a quella in cui si sarebbe venuto a trovare se l'intervento medesimo non avesse avuto luogo, così da apprezzare in concreto l'efficienza causale modificatrice della lesione del diritto ad autodeterminarsi, lesione intervenuta nell'ambito di una sequenza causale autonoma preesistente, solo tale differenza dovendo essere presa in considerazione ai fini del danno conseguenza: discende da ciò che la specifica lesione che occupa non corrisponde mai, in forza di automatismi, a quella afferente all'integrità psicofisica, ontologicamente diversa, con esclusione, pertanto, della possibilità di recuperare, per tale via, detti danni derivanti da un intervento medico (vedasi la citata Cass. n.16503/2017);
V.la Suprema Corte ha affermato, inoltre, circa il contenuto dell'obbligo informativo gravante sui Sanitari che lo stesso richiede che il paziente sia posto in grado di esprimere una consapevole adesione al trattamento proposto, il che implica , dunque, che siano fornite tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie o l'intervento chirurgico eseguendo, con relative modalità e possibili eventuali conseguenze, anche infrequenti, con il solo limite dei rischi imprevedibili o anomali, sostanzialmente tali da assumere la valenza di caso fortuito ( vedasi a riguardo Cass. , sez.III, n.27751,
11.12.2013, oltre a Cass., sez.III, n.19731, 19.9.2014 e la recente Cass., sez.3, 16633,
12.6.2023);
VI.a tal riguardo, per l'effetto, sussiste l'illecito in questione non solo quando il consenso informato manchi del tutto, ma anche quando lo stesso venga acquisito con modalità improprie, fra cui quello acquisito oralmente (Cass. , sez.III, n. 19212, 29.9.2015); VII.in riferimento, poi, alle modalità dell'informazione, si è più volte ribadito come la stessa debba sostanziarsi in spiegazioni dettagliate e complete, adeguate al livello culturale del paziente, con un linguaggio che tenga conto del suo stato soggettivo, in grado di informare sui possibili effetti negativi di una terapia o di un trattamento chirurgico, non potendo effettivamente ritenersi sufficiente la mera presentazione di un modello prestampato generico, modello prestampato che, viceversa, qualora sia specifico, ben può soddisfare l'obbligo dei Sanitari (vedasi Cass., sez.III, n.19220, 20.8.2013, Cass., sez.III, n.2177, 4.2.2016, Cass, sez.3, n.23328, 19.9.2019 e la recente Cass. , sez. 3, n.
31026, 7.11.23). VIII.rispetto a quanto sopra, allora, l'onere della prova del consenso informato, che non può essere mai presunto o tacito, ma, anzi, deve essere reale, effettivo ed esplicito, con riferimento all'acquisizione dello stesso, previa specifica informativa al paziente, ricade sul (vedasi le citate Cass. 16636/2018, Cass. sez.III, 19220/2013, oltre a Cass., CP_5 sez.III, 20984, 27.11.2012), mentre ricade sul paziente l'onere di dimostrare, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, da cui sono, comunque, derivate conseguenze dannose, che, ove correttamente informato, egli non si sarebbe sottoposto all'intervento stesso (vedasi le citate Cass. 20885/2018, Cass.16336/2018, oltre a Cass. 2847/2010 e le successive di cui sopra).
Rispetto al caso di specie, allora, ciò di cui si discute, in termini di “an”, è solo la pretesa lesione del diritto di autodeterminazione di , occorrendo, pertanto, nel caso di esito Persona_1 positivo del primo accertamento, valutare la sussistenza del nesso causale fra i danni vantati dagli appellanti e detto specifico inadempimento: in termini di onere della prova, dunque, merita di essere ripetuto, se era tenuto a dimostrare di aver assolto correttamente all'onere informativo CP_1 afferente all'acquisizione del consenso all'intervento da parte del paziente, gli attuali appellanti erano, comunque, onerati, viceversa, di dimostrare l'esistenza del danno e del nesso causale fra questo e l'inadempimento citato. Fatte tali doverose premesse, rileva la Corte quanto segue.
Il primo ed il secondo motivo di appello, che vanno esaminati congiuntamente poichè strettamente connessi, sono infondati.
Con riferimento, infatti, alle risultanze della CTU e alle conseguenti deduzioni, giova evidenziare come i Consulenti del Giudice, nella propria relazione, esente da vizi logici e adeguatamente motivata, abbiano escluso, senza alcun margine di dubbio, ogni responsabilità dell appellato, avendo cura di sottolineare, oltre che l'indicazione e la correttezza CP_1 dell'intervento eseguito, la completezza e comprensibilità dell'informativa fornita al prima Per_1 del trattamento chirurgico, con particolare riferimento, peraltro, all'epoca di cui si tratta.
Merita di essere rammentato, a riguardo, come i CC.TT.UU., fornendo risposta al quesito n.
3 (cfr. pag. 14 CTU), abbiano affermato in modo inequivoco: “Sul foglio di informazioni e consenso informato si legge: “In alcuni casi tali complicanze sono gravi e potenzialmente letali.” Di conseguenza, il Sig. è stato correttamente informato. La parola “letali” è, a parere dei CTU, comprensibile Per_1 anche a livello culturale pari a quello descritto per il Sig. ; Egli ha anche avuto il tempo ed Per_1 il modo, se tale termine non gli fosse noto, di chiedere spiegazioni;
e dopo il tempo ragionevolmente dovuto dalla consegna del modulo (un giorno), ha firmato di aver ben compreso le informazioni ricevute, che includevano il rischio di morte.
La precisa risposta al quesito, quindi, è che in base ai documenti acquisiti si deduce che il rischio di un esito letale connesso all'intervento era chiaro ed è di tutta evidenza che il Sig. lo abbia Per_1 ben compreso”.
Ancora prima, va sottolineato, detti Ausiliari del Giudice, nel loro elaborato avevano sottolineato: - “il modulo di consenso … approvato ufficialmente dalla Direzione Sanitaria dell di Genova … è corretto con riguardo alla normativa vigente al marzo 2015” Parte_3
(pag. 11);
- “sono state fornite informazioni dettagliate sulle procedure verosimilmente prospettabili dopo gli esami svolti a San Remo …” (pag. 12);
- “le informazioni fornite per iscritto sono precise, esaurienti e compiute. Sono scritte in parte in modo potenzialmente non comprensibile da una Persona che possieda il titolo di studio acquisito dal Sig.
, però Egli ha un giorno di tempo per richiedere spiegazioni e firma il foglio di consenso in Per_1 cui garantisce di aver infine ben compreso. Quel foglio di consenso è comprensibile anche per una
Persona con un livello di istruzione basso. Se non avesse compreso, sarebbe dovuto astenersi dal firmare e chiedere nuovamente chiarimenti dopo il colloquio con il Dr non chiede altro, il Per_4 colloquio è avvenuto, il Sig. firma, quindi con tutta evidenza l'informazione è stata corretta Per_1
e ben compresa, lo attesta il Malato. La precisa risposta al quesito, quindi, è che in base ai documenti acquisiti si deduce che il Sig. ha espresso e firmato un consenso pieno, informato, libero Per_1 ad un trattamento sanitario dello specifico tipo di cui di quello per cui è causa” (pag. 13);”.
La pretesa genericità e standardizzazione delle informazioni fornite al “ de cuius” è, dunque, documentalmente smentita, sia dall'esame diretto dei documenti consegnati, quali allegati, oltre che dei consensi sottoscritti dal , sia dal tempo della relazione medico/paziente fino a ridosso Per_1 dell'intervento, tempo esitato, come sottolineato dai CC.TT.UU., in un'inequivoca dichiarazione del paziente stesso di aver compreso il trattamento, la necessità dello stesso ed i rischi, anche letali, connessi.
Sulla base della CTU deve, pertanto, affermarsi che le informazioni fornite per iscritto al paziente siano state precise, esaurienti e compiute, anche considerando il livello culturale del e la sua capacità di comprensione, lasciando al paziente medesimo il tempo occorrente Per_1 per confrontarsi: in merito è importante ricordare ancora come le informazioni scritte, fornite il giorno prima dell'intervento, attestino, cosa di cui ha dato atto lo stesso paziente nel modulo medesimo, un elemento probatorio essenziale per documentare, appunto, anche la concreta possibilità per il paziente medesimo, sia durante la consegna, sia nel tempo successivo e prima dell'intervento, di richiedere ulteriori chiarimenti, il tutto a fronte di una compiuta relazione fra e malato, come CP_4 evidenziato nell'elaborato peritale. Merita, a questo punto, di essere ricordato, a conferma di ciò, che il , a ben vedere, Per_1 ebbe a sottoscrivere 4 manifestazioni di consenso informato, autorizzative degli interventi principali, oltre che correlati ai trattamenti, preliminari ed a quelli eventuali, urgenti: il 2.3.2015, in rapporto al bypass aortocoronarico, per coronopatia monovasale;
il 3.3.15 , per il trattamento anestesiologico;
il 3.3.15, ancora, per l'eventuale necessità di trasfusioni;
il 3.3.15 per sostituzione valvola aortica, in esito ad insufficienza della stessa.
Risulta, quindi, difficile opinare che se il avesse avuto dubbi o incertezze riguardo Per_1 alle informative, avrebbe potuto, come ha dichiarato di aver fatto, senza necessità di ulteriori chiarimenti, nei consensi sottoscritti, rivolgere domande al personale medico presente, sì che, ancora, il tenore stesso dei consensi medesimi, che richiamano la documentazione informativa data, attesta come egli fosse stato esaustivamente informato ed avesse pienamente compreso quanto occorrente per scegliere di sottoporsi all'intervento. L'asserita insufficienza e/o incomprensibilità delle informazioni relative alle complicanze altro non è, dunque, che una mera suggestione degli appellanti, che hanno enfatizzato il basso livello culturale del loro congiunto, uomo, peraltro, ancora giovane, inserito nel mondo del lavoro e non affetto da deficit cognitivi, mai dedotti, per sostenere l'insostenibile: in particolare è assolutamente non credibile che il , aduso, peraltro, a frequentare contesti ospedalieri, atteso il quadro Per_1 patologico complesso, non sapesse il significato del termine “letale” e che, comunque, leggendo la parte relativa, afferente ai rischi, anche ove non avesse compreso il significato di detto termine, peraltro, per nulla tecnico, non abbia chiesto chiarimenti, avendone avuto la concreta possibilità, prima di firmare, attestando, peraltro, non a caso, di aver pienamente compreso ed accettato i trattamenti propostigli.
L'esame diretto della documentazione in questione conforta ulteriormente il convincimento espresso, emergendo in modo non equivoco, per chiunque, la serietà dell'intervento, in rapporto agli organi coinvolti ed alla stessa patologia a monte, rispetto ai rischi, ancora, oltre al termine “letali”, risultando indicate complicanze manifestamente molto gravi ed a rischio vita, il tutto, come tale, rispetto ad un'attività ospedaliera specialistica, certo priva di eccezionalità, ma, nondimeno, rispetto al caso concreto, connotata dalle peculiarità proprie di ogni caso, su cui , va ancora una volta affermato, il ha avuto certamente il tempo di confrontarsi con i medici, per , dunque, Per_1 giungere alle dichiarazioni esplicite sopra ricordate, nell'ambito di una compiuta e valida relazione terapeutica.
Da tutto quanto sopra, reputa la Corte, discende che il comportamento dei Sanitari è stato correttamente valutato dal primo Giudice come del tutto legittimo e appropriato, anche in relazione alla necessaria condivisione anticipata dell'opzione terapeutica con il paziente.
In tale quadro, peraltro, merita di essere sottolineato, come accennato, che il Per_1 presentava severe patologie pregresse (diabete mellito insulino-dipendente, ipertensione arteriosa in terapia, dislipidemia severa con ipercolesterolemia, cardiopatia ischemica, BPCO in tabagista) unitamente a un grave quadro di insufficienza cardiaca (EFVS=40, Classe NYHA IV), non altrimenti trattabile, condizioni che non potevano che portarlo ad operare l'unica scelta concreta che si presentava, oggettivamente, allo stesso per salvarsi ed arginare il deteriorarsi del di lui quadro clinico: sottoporsi all' intervento cardiochirurgico di cui si tratta, accettando i rischi delle complicanze, poi, purtroppo verificatesi.
A conferma di quanto sopra, rileva la Corte, risulta dalla CTU, sub pag.8, che il quadro clinico del presentava, in assenza di intervento, un rischio morte del 20% entro il primo anno, in Per_1 crescita progressiva, a fronte di un rischio morte da intervento cardiochirurgico del 3,16%, il che attesta ulteriormente, per quanto occorrente rispetto alla manifesta dichiarazione del paziente, reiterata, che egli avrebbe espresso sicuramente il consenso anche se nei moduli fossero state esplicitate tali percentuali, su cui tanto hanno insistito gli appellanti, senza cogliere nel segno.
Tutto quanto sopra, in fatto ed in diritto, consente di apprezzare come prive di pregio debbano reputarsi le argomentazioni di cui ai motivi in esame, tesi a prospettare la necessità della prova specifica , di fatto impossibile, di aver fornito ogni informazione afferente al trattamento medico, in forma personalizzata, il tutto senza tener conto che, da un punto di vista medico, vi sono situazioni standardizzate, rispetto alle patologie, e che la relazione medico/paziente non si esaurisce nella consegna di materiale esplicativo scritto, ma si articola anche nel tempo, rispetto ad un percorso che, nel caso in esame, si è concluso con le affermazioni rese dal paziente stesso nei consensi sottoscritti, si noti, al più tardi, il giorno prima dell'operazione.
Discende dalle considerazioni svolte come i motivi primo e secondo non possano che essere respinti.
Gli sforzi degli appellanti, di cui all'atto di appello, tesi a contrastare le valutazioni dei CCTTUU anche circa la completezza dell'informazione in merito all'eventualità del decesso quale possibile complicanza, non mutano le conclusioni espresse e non soddisfano l'onere probatorio di cui erano viceversa gravati gli appellanti, i quali, a ben vedere, hanno continuato a non confrontarsi, in primo luogo, con la realtà dei documenti rilasciati e controfirmati dal , di cui si è già Per_1 detto, rispetto, ancor più, al quadro clinico del medesimo ed all'assoluta necessità di effettuare l'intervento di cui è causa.
Passando al terzo motivo di appello, va detto che lo stesso si appalesa parimenti infondato.
Fermo il riparto dell'onere probatorio di cui si è detto e ferma la valenza delle prove documentali di cui si è dato atto, le doglianze degli appellanti circa il rigetto delle prove orali risultano del tutto inconsistenti, atteso che il capitolato, oltre ad essere non contestualizzato circa il luogo ed il tempo esatto, rispetto alla rilevanza , viceversa , di una precisa collocazione, si appalesa, comunque, inammissibile poiché valutativo, generico, oltre che superfluo: - il primo capitolo conferma come vi fu anche una previa informativa orale, di accompagnamento a quella sottoscritta il giorno 3, il termine “routinario”, inoltre, oltre ad essere in sé valutativo ed in franco contrasto con il tanto vantato basso livello culturale del “ de cuius”, essendo equivoco nel senso già detto, con riferimento alla valenza non eccezionale del tipo di intervento medico per un reparto specialistico quale quello interessato;
- il secondo capitolo, facendo riferimento a tempi e luoghi ancor più imprecisati, mira a sostenere un intendimento di del tutto fumoso, in rapporto anche alla previa Persona_1 consapevolezza del proprio quadro clinico ed all'assenza di alternative, su cui nulla si dice, il tutto sconfessato, peraltro, da quanto dichiarato dal stesso il giorno 3; Per_5
- il terzo capitolo è financo inconcludente, poiché del tutto ovvio è che il paziente sia stato rassicurato circa esito ed utilità dell'intervento, che, viceversa sarebbe stato compiuto per errore, non potendo tacersi che è intrinseco nella dinamica della relazione terapeutica informare, anche sui rischi, così come sulla necessità di cure, pur invasive, allo stesso tempo rincuorando il paziente stesso sul fatto, auspicabile, rispetto all'ordinarietà medica di interventi quale quello “ de quo”, che l'esito sarà favorevole, chiunque, d'altra parte, a prescindere dal livello culturale, comprendendo che l'arte medica non si risolve mai in un'obbligazione di risultato;
- il quarto capitolo, per quanto già detto, è irrilevante, rispetto ai documenti sottoscritti ed al dato esperienziale di un uomo nato nel 1964, vissuto in un contesto sociale connotato da scambi ed acquisizioni informative del linguaggio che vanno oltre il titolo di studio, a maggior ragione per chi è in cura da tempo per plurime patologie e, secondo quanto dedotto dagli stessi appellanti, comprendeva pienamente il termine “routine” e l'aggettivo “routinario”, parole certo non più comuni dell'aggettivo “letale”.
Le considerazioni che precedono, per l'effetto, confermano l'infondatezza e la pretestuosità del motivo e la mancanza di prova del fatto che il non si sarebbe fatto operare, anche ove Per_1 ammesso, cosa che non è, che egli sia stato destinatario di informazioni deficitarie.
Dato atto che il quarto motivo, in tema sospensiva, non più coltivato, risulta superato dalla presente sentenza definitiva, reputa, pertanto, la Corte che il gravame di cui si tratta debba essere in toto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, in via assorbente di ogni considerazione sulle pretese di danno vantate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in rapporto al valore indeterminato, indicato dagli appellanti, con riferimento a cause di media complessità ( atteso, comunque, l'articolato gravame introduttivo), in rapporto ai valori medi di cui al
DM 55/14, esclusa la fase istruttoria, non celebrata: vanno , pertanto, liquidati, a favore di
[...]
€ 8.470,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA e VA come per Controparte_1 legge.
Atteso il totale rigetto dell'appello, occorre dare atto del fatto che sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater, DPR 115/02 per il pagamento del doppio contributo unificato ( ove esigibile quanto all' ammissione al patrocinio a spese dello AT).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1022/2021 resa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.05.2021, notificata in data 25.05.2021, la Corte così provvede:
RESPINGE l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
CONDANNA, per l'effetto, e , in solido fra loro, alla rifusione, Parte_1 Parte_2 in favore di Parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.470,00 per compensi, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed VA come per legge;
DA' ATTO, atteso il totale rigetto del gravame, della sussistenza dei presupposti in capo agli appellanti, per il pagamento del doppio contributo unificato ( ove esigibile quanto all' ammissione al patrocinio a spese dello AT).
Genova, lì 21.1.25
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno