TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfé Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 4292/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carmela Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Leonardo de Felice ed elettivamente domiciliato come in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, le parti hanno chiesto di emettere sentenza di separazione, regolando le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
pagina 1 di 3 Il PM ha reso il parere di sua competenza, con nota del 1° ottobre 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente e che dalla unione sono nate due figlie ( , in data 13 gennaio 2017 e Persona_1
l'8 agosto 2018), che l'unione è ormai in crisi, non risultando possibile ricostituire Persona_2
l'affectio coniugalis, ha quindi chiesto di pronunciare la sentenza di separazione coniugale, con addebito al coniuge e con la regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole e con la moglie.
Si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e formulando autonome domande sulle questioni accessorie.
I coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito, quindi, nella domanda di separazione coniugale, chiedendo di regolare le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati.
Indi, il Giudice, alla udienza del 23 dicembre 2024, ha riservato di riferire al Collegio, senza assegnazione di alcun temine.
Motivi della decisione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
Quanto alle questioni accessorie relative alla prole, è innanzi tutto previsto l'affidamento delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, in ossequio alla formula prediletta dalla legge n. 54/2006. In questo modo viene quindi garantito il diritto delle minori a fruire della bigenitorialità anche in presenza di una situazione patologica della famiglia.
pagina 2 di 3 Le minori continueranno a vivere con la madre, non essendovi ragioni per modificare la convivenza in atto.
Il diritto di visita, come disciplinato dalle parti, risponde all'interesse delle minori ad avere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non convivente.
Il contributo al mantenimento delle figlie, a carico del genitore non collocatario, per come quantificato,
è conforme alle norme di diritto pubblico, essendo adeguato al soddisfacimento degli interessi della prole e proporzionato ai redditi dell'obbligato.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento e, trattandosi di diritti disponibili, il
Tribunale si limita a prendere atto della decisione delle parti.
Deve infine intendersi abbandonata ogni questione relativa all'addebito della separazione.
Le spese, stante l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 18 settembre
2024 da nei confronti di;
con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero; sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e (coniugi Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Foggia in data 20 luglio 2017, atto trascritto del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia al n. 205, parte II, serie A, anno 2016);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone che le questioni accessorie alla separazione siano regolate sulla base dei patti sottoscritti dalle parti e depositati agli atti in data 19 dicembre 2024;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfé Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 4292/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Carmela Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Leonardo de Felice ed elettivamente domiciliato come in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23 dicembre 2024, le parti hanno chiesto di emettere sentenza di separazione, regolando le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati agli atti.
pagina 1 di 3 Il PM ha reso il parere di sua competenza, con nota del 1° ottobre 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente e che dalla unione sono nate due figlie ( , in data 13 gennaio 2017 e Persona_1
l'8 agosto 2018), che l'unione è ormai in crisi, non risultando possibile ricostituire Persona_2
l'affectio coniugalis, ha quindi chiesto di pronunciare la sentenza di separazione coniugale, con addebito al coniuge e con la regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole e con la moglie.
Si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e formulando autonome domande sulle questioni accessorie.
I coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito, quindi, nella domanda di separazione coniugale, chiedendo di regolare le questioni accessorie sulla base dei patti da loro sottoscritti e depositati.
Indi, il Giudice, alla udienza del 23 dicembre 2024, ha riservato di riferire al Collegio, senza assegnazione di alcun temine.
Motivi della decisione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi . Parte_2
Quanto alle questioni accessorie relative alla prole, è innanzi tutto previsto l'affidamento delle figlie minorenni ad entrambi i genitori, in ossequio alla formula prediletta dalla legge n. 54/2006. In questo modo viene quindi garantito il diritto delle minori a fruire della bigenitorialità anche in presenza di una situazione patologica della famiglia.
pagina 2 di 3 Le minori continueranno a vivere con la madre, non essendovi ragioni per modificare la convivenza in atto.
Il diritto di visita, come disciplinato dalle parti, risponde all'interesse delle minori ad avere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non convivente.
Il contributo al mantenimento delle figlie, a carico del genitore non collocatario, per come quantificato,
è conforme alle norme di diritto pubblico, essendo adeguato al soddisfacimento degli interessi della prole e proporzionato ai redditi dell'obbligato.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di mantenimento e, trattandosi di diritti disponibili, il
Tribunale si limita a prendere atto della decisione delle parti.
Deve infine intendersi abbandonata ogni questione relativa all'addebito della separazione.
Le spese, stante l'esito del giudizio, vanno compensate tra le parti.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 18 settembre
2024 da nei confronti di;
con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero; sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e (coniugi Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Foggia in data 20 luglio 2017, atto trascritto del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia al n. 205, parte II, serie A, anno 2016);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone che le questioni accessorie alla separazione siano regolate sulla base dei patti sottoscritti dalle parti e depositati agli atti in data 19 dicembre 2024;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 10 gennaio 2025, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 3 di 3