Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Consigliere est. Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Consigliere Dott.ssa Anna Bora
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 919/2022
Promosso da Parte 1 (C.F.: del legale rappresentante pro tempore,P.IVA 1 ), in persona rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Di Loreto
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: P.IVA 2 ), a mezzo della mandataria Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco
APPELLATA
(C.F.: P.IVA 3 ) Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 512/2022 del
07/07/2022, pubblicata in pari data, R.G. n. 2527/2021
CONCLUSIONI
2527/201 R.G., rigettare la domanda proposta in primo grado da CP 1
nei confronti della società appellante per difetto dei presupposti
[...]
dell'esistenza del credito, dell'eventus damni e dell'animus nocendi, e comunque per infondatezza in fatto e diritto della stessa, e per l'effetto accertare e dichiarare la non revocabilità ex art. 2901 c.c. e la piena efficacia, nei confronti dell'attrice Controparte_1 del contratto di locazione stipulato dall'appellante il 12.12.2019 e registrato l'8.1.2020 all'Agenzia delle Entrate di CP 3 al n. 33/3T e modificato il 20.6.2020 con scrittura privata registrata il
24.7.2020 all'Agenzia delle Entrate al n. 1249/3T; con ogni conseguenziale pronuncia di legge. In ogni caso con vittoria con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
La parte appellata Controparte_1 ha precisato le conclusioni chiedendo:
«IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi enunciati nel presente atto;
e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata;
rigettare l'istanza avversaria di sospensione del presente giudizio e della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in quanto istanza, generica, pretestuosa e priva di fondamento giuridico e fattuale e dei requisiti essenziali per l'accoglimento, così come ampiamente argomentato in atti e riportato in sentenza;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avverso appello e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso formulate con la presente impugnazione, confermando integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 512/2022 REPERT.
N.689/2022 del 07.07.2022 ed il credito in essa riconosciuto in favore di
CP 1
Confermare la nullità e/o inefficacia del contratto di locazione stipulato il
12/12/2019 e registrato il 08/01/2020 all'Agenzia delle Entrate di CP_3 al n.
33/3T e modificato il 20/06/2020 con scrittura privata registrata il 24/07/2020 all'Agenzia delle Entrate al n. 1249/3T tra Controparte_4
[...] partita iva
/con sede in CP_3 al P.IVA 1
Viale Trieste n. 221, in persona del legale rappresentante protempore, residente in [...]alla Parte 1 codice fiscale C.F. 1
partita iva Via Girolamo da Fano n. 10, e Controparte_3
con sede in CP 3 alla Via Adriano Adriani n. 9, in persona del P.IVA 3 '
rappresentante pro tempore, Controparte_5 codice fiscale legale residente in [...]; C.F. 2
Conseguentemente dichiarare in via definitiva privo di effetti giuridici nei il contratto di locazione di cui sopra;
confronti di CP 1
Condannare la società Parte 1 ex art. da "lite96 cpc al risarcimento del danno cagionato a _1
temeraria", consistente nel ritardo arrecato alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare e quindi al soddisfacimento immediato della propria pretesa creditoria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa da codesta Corte per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge».
FATTI DI CAUSA
1.) Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 512/2022 pubblicata il
07/07/2022 all'esito del procedimento civile R.G. n. 2527/2021, in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da CP 1
[...] dichiarava l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, del contratto del
12/12/2019, modificato con scrittura privata del 20/06/2020, con cui [...] aveva concesso in locazione alla Parte 1
Controparte_3 un complesso immobiliare nel Comune di 11
Pesaro (PU), sito in Viale Trieste n. 221 (censito al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio n. 28, Part. 19, Sub. 34, Piano S1-T - 1-2, Zona 1, Cat. D/2,
Euro: 15.696,00), con condanna delle convenute, in solido, a rifondere le spese di lite sostenute dall'attrice. 2.) Parte 1 ha promosso appello avverso la suddetta pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo.
3.) Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/01/2023, si è costituita in giudizio deducendo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del gravame proposto per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, l'accertamento e la declaratoria dell'inammissibilità /
infondatezza dell'appello, con conseguente rigetto delle avverse domande e conferma della sentenza impugnata.
La società appellata ha chiesto anche la condanna in via equitativa della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che l'appellante abbia causato ritardo alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare e, conseguentemente, al soddisfacimento del credito.
4.) Preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE va dichiarata la contumacia della " Controparte_3I.) Preliminarmente
[...] la quale, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di '
citazione in appello ( ricevuta di avvenuta consegna del 30/09/2022, ore
17:08:06, in atti) non si è costituita nel giudizio di gravame.
I.1.) Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione d'inammissibilità del gravame promossa ai sensi dell'art. 342 c.p.c. da CP 1
(vds. pagg. 4-5, comparsa di costituzione e risposta in appello).
La società alberghiera, difatti, ha sviluppato motivi di gravame sufficientemente specifici e adeguatamente argomentati, indicando anche nel dettaglio le parti di sentenza di cui ha chiesto la riforma (vds. pagg. 4 e 7, atto di citazione in appello).
La Suprema Corte, del resto, ha precisato che «(...) l'art. 342, nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012,
va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (cfr. Cass. civ. Sez. S.U.
13/12/2022, n. 36481); e ancora: «l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 23742/2004;
17960/2007; S.U. 28057/2008; 25218/2011)» (Cass. civ. Sez. I, sentenza n.
2537 del 09/02/2016).
II.) Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente e provato il credito vantato dall'attrice contestando l'assunto per cui il credito di CP 1 risulterebbe provato in virtù di certificazione emessa ai sensi dell'art. 50 T.U.B., ritenendo che il documento richiamato nella decisione impugnata costituisca mero "saldaconto" riportante unicamente il saldo di chiusura, inidoneo ad esplicitare le modalità di calcolo adottate, nonché
l'identità e il ruolo del sottoscrittore attesa la firma illeggibile) . Nell'atto d'impugnazione, inoltre, si esclude che _1 e CP (mandataria di
_1 in primo grado) possano valersi della disposizione di cui all'art. 50
T.U.B., che consente di agire in via monitoria sulla base del conto certificato, conforme alle scritture contabili, trattandosi di normativa di favore prevista ad esclusivo beneficio degli enti bancari.
Parte appellante nega, altresì, la possibilità di agire in revocatoria per ottenere la tutela di un "credito litigioso", sostenendo che il procedimento ex art. 2901
c.c. avrebbe dovuto essere quanto meno sospeso, in attesa della definitiva conclusione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1053/2019, su cui l'appellata fonda parte delle proprie pretese.
II.1.) Il primo motivo di gravame è infondato.
Il vizio dedotto dall'appellante circa l'impossibilità per CP е _1 di agire in via monitoria sulla base del conto certificato conforme alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) deve ritenersi irrilevante ai fini della definizione del presente giudizio, volto unicamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per il valido esercizio dell'azione pauliana, esperibile anche nel caso di "credito litigioso", non ancora certo nell'an.
La giurisprudenza di legittimità, difatti, ha più volte affermato che: «ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. L'art. 2901 c.c. è stato da questa Corte inteso come contemplante una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l'insorgenza della qualità di creditore che abilita
-
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.» (cfr. Cass. civ., Sez. III, n.
16819 del 17/06/2024). III.) Con il secondo motivo d'appello, Parte_1 rileva l'erroneità della pronuncia impugnata laddove il tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ("eventus damni" e "scientia damni").
Nello specifico, la società alberghiera censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice ha accertato la sussistenza della consapevolezza della debitrice di arrecare pregiudizio a _1 mediante la stipula del contratto di locazione, e l'idoneità lesiva di tale atto negoziale per la garanzia patrimoniale del credito.
Innitalia puntualizza che il contratto di locazione novennale stipulato, da tempo programmato, non attua il trasferimento di proprietà del complesso immobiliare alberghiero, il quale, peraltro, è già divenuto oggetto della procedura esecutiva immobiliare instaurata da _1 (R.G.E. n. 57/2020, Trib.
Pesaro) e, da ultimo, afferma di disporre di ulteriori beni, sufficienti a soddisfare il presunto credito azionato da _1 .
III.1.) Anche il secondo motivo di gravame si rivela infondato e immeritevole di accoglimento, stante la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge per l'esercizio dell'actio pauliana.
La normativa codicistica detta le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, prevedendo che «Il creditore, anche se il credito è soggetto a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione» (art. 2901, comma 1, c.c.).
La giurisprudenza di legittimità, esprimendosi sui presupposti dell'azione revocatoria, ha chiarito che «Nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria,
è necessario ma anche sufficiente che l'atto, che viene fatto appunto
- -
oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad «alterare in senso peggiorativo» la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass.,
4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più «incerta» O comunque maggiormente «difficoltosa» la realizzazione del diritto medesima (Cass., 7 luglio 2007, n. 15310). eDi conseguenza, la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente neppure di necessità implica, per la verità la sussistenza di uno stato di
-
insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n. 11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso e di
-
spessore maggiore da quello rappresentato da un intervento limitato alla
-
situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta.
9. In via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n.
-
1 cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che in punto
-
di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).
Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007)» (cfr. Cass. civ. Sez. I, ordinanza n.
9192/2021 del 06/11/2020, pubbl. 02/04/2021).
III.2.) Deve anzitutto rilevarsi che la Corte di Cassazione, sia pure con riferimento ad contratto di locazione ultra-novennale, ha affermato:
«l'assunto della non revocabilità ex art. 2901 c.c. di un contratto di
-
locazione è infondato, giacchè l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti
(come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta) che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (nella -specie, la Corte ha ritenuto con apprezzamento incensurabile che "alla costituzione del vincolo ultranovennale sia conseguita l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, vale a dire l'impossibilità di fatto di procedere alla vendita del bene pignorato")» (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 25854 del 16/11/2020).
Ciò considerato, può logicamente affermarsi che, in linea di principio, un contratto di locazione, anche se di durata non superiore ai nove anni (come nel caso de quo), possa comunque essere oggetto di azione revocatoria, laddove esso apporti, in concreto seppur indirettamente, un pregiudizio alla possibilità per il creditore di soddisfarsi sul bene che il debitore ha concesso in godimento a terzi.
Per regola di comune esperienza, l'acquisto di un immobile gravato da contratto di locazione (dunque concesso in godimento a terzi), appare ai potenziali acquirenti meno appetibile rispetto all'acquisto di un immobile libero da pesi.
Nel caso concreto, tale dato è confermato dall'andamento delle procedure di vendita all'asta dell'immobile di cui al procedimento d'esecuzione immobiliare n. 57/2020 instaurato presso il Tribunale di Pesaro che, ad oggi, non hanno condotto ad alcun risultato utile.
Le aste pubbliche, infatti, sono andate deserte (l'ultima risale al 24/01/2023) e il prezzo di vendita dell'immobile ha registrato progressive diminuzioni: il prezzo base del "Lotto 1 Unico" (1/1 Intera proprietà di
- [...]
poste in unico fabbricato sito in Via Parte 2
Pesaro, Viale Trieste n. 221 – n. 209 / Viale della Repubblica n. 50, quartiere
-
Centro Marche, superficie commerciale totale 3.773,45 mq.), inizialmente pari ad €. 2.580.000,00 (avviso di vendita del 24/05/2022) è sceso, dapprima, ad
€. 2.193.000,00 (avviso di vendita del 19/10/2022), poi ad €. 1.754.000,00
(verbale di apertura buste del 24/01/2023, che dà atto dell'assenza di offerte per il lotto, con fissazione del prossimo bando di vendita al 23/05/2023 secondo il prezzo da ultimo indicato) (vds. documentazione sub "E", allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello). Deve pertanto ritenersi integrato il requisito oggettivo dell'azione pauliana (c.d.
“eventus damni"), quivi rappresentato dall'idoneità del contratto di locazione di ledere la garanzia del credito, rendendone in concreto più difficoltosa la soddisfazione, a prescindere da ogni rilievo circa l'adeguatezza del canone di locazione pattuito.
III.3.) In secondo luogo, va accertata la sussistenza del requisito soggettivo dell'azione revocatoria (c.d. "scientia damni" del debitore).
Va premesso che il contratto di locazione immobiliare del 12/12/2019, registrato il 08/01/2020, costituisce atto successivo all'insorgenza del credito di CP 1 , riconducibile al "contratto unico di mutuo fondario" del 08/10/2007,
intercorso tra "Banca delle Marche S.p.a." e "Prati Controparte 7 e allo scoperto di conto corrente di cui all'estratto conto conforme alle scritture contabili" del 08/02/2017.
Conseguentemente, in virtù dell'art. 2901 c.c. sopra richiamato, nel caso in esame è necessario accertare la mera conoscenza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie mediante la stipula dell'atto di locazione (non anche la dolosa preordinazione dell'atto a tale scopo). conosceva la propria esposizione debitoria, originatasi sulla La Parte 1
base di: Scoperto di conto corrente (saldo finale "Movimenti a dare") pari ad
-
€. 797.642,96, derivante contratto di apertura di credito in conto corrente n.
12783, stipulato con atto notarile il 12/04/2010 (con garanzia ipotecaria) intercorso tra e Banca delle Marche (vds. Estratto conto Parte 1
corrente al 08/07/2017, con certificazione di conformità alle scritture contabili ex art. 50, D. Lgs. 386/1993 apposta da Nuova Banca Marche S.p.a., all. 6, atto di citazione in pimo grado;
pag. 5, atto di citazione in primo grado;
pag.
4, comparsa di costituzione e risposta in primo grado Parte_1 );
-- Atto di precetto su contratto di mutuo fondiario notificato il 17/12/2019, con cui CP 1 ha intimato a Parte 1 il pagamento di complessivi €.
3.959.598,91 (vds. doc. 8, atto di citazione in I grado).
Se ne ricava che Parte_1 fosse consapevole del fatto che, concedendo a terzi il godimento del proprio compendio immobiliare, avrebbe ostacolato (o comunque reso più gravosa) la possibilità per CP 1 di soddisfare il proprio credito.
Deve quindi accertarsi anche la sussistenza del requisito soggettivo della
"scientia damni".
III.4.) Da ultimo, posto che il contratto di locazione del 12/12/2019 costituisce atto a titolo oneroso, occorre indagare anche la sussistenza del requisito della consapevolezza in capo al terzo (società conduttrice) del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie (c.d. "scientia fraudis" o "partecipatio fraudis" del terzo).
La sussistenza di tale elemento può logicamente desumersi dall'esistenza di rapporti di amicizia / colleganza / conoscenza / professionali / lavorativi che legano i soci e i legali rappresentanti delle due società».
- Controparte_5 legale rappresentante della Nela fattispecie in esame
(conduttrice del complesso alberghiero "I
Controparte_3
concesso in locazione), ha ricoperto la carica di "socio accomandatario" della dal 14/12/2010 al 18/10/2019;Parte 1
La società conduttrice (" Controparte_3 ), inoltre, è stata costituita il 16/10/2019, a ridosso (due giorni prima) dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione di Controparte_5 dalla carica di "socio accomandatario" della Parte 1
Sulla base di tali elementi è possibile riconoscere l'esistenza di stretti legami tra le due società Parte 1 e Controparte_3 operanti anche nello stesso settore di mercato, che consentono di ritenere verosimile che la società conduttrice fosse a conoscenza dell'esposizione debitoria della locataria al tempo della stipula della convenzione contrattuale contestata.
In conclusione, deve ritenersi sussistente anche l'elemento della consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio al soddisfacimento delle pretese di CP 1 .
Poiché il contratto di locazione risulta, inoltre, successivo al sorgere del credito, non è necessario verificare anche la sussistenza della dolosa preordinazione del terzo. III.5.) Generico appare il rilievo dell'appellante circa la presenza di ulteriori beni idonei a garantire il credito di _1 atteso che gli stessi non sono stati in alcun modo individuati.
IV.) Alla luce delle argomentazioni esposte, ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve intendersi assorbito, superato e disatteso.
V.) In virtù del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., cui nel caso di specie non si ravvedono ragioni di deroga, deve disporsi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata costituita.
Per la liquidazione delle stesse si avrà riguardo al valore del credito per cui è stata esperita l'azione pauliana in primo grado in quanto «Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10089 del 09/05/2014, Rv. 630692 01; Sez. 2, Sentenza n. 18348 del
13/09/2004, Rv. 577018 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3076 del 09/05/1981, Rv.
413645- 01)» (Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 3697/2020), tenuto conto, altresì, dell'attività difensiva svolta e degli importi indicati per le singole fasi di giudizio dalle tabelle in allegato al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e s.m.i.
(Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247»), modificate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022
(regime dei medi).
Al fine della liquidazione delle spese, dovrà altresì considerarsi il disposto di cui all'art. 6, D.M. Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e succ. mod. per cui «Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro
520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 e fino a 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro
520.000,00 (...)».
VI.) Contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, non sussistono i presupposti per emettere la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., posto che non vi è prova che l'appellante abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e/o abusando dello strumento processuale, ma risulta che essa abbia espresso adeguate censure, riconducibili pur sempre all'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24, comma 1, Cost.).
VII.) A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in considerazione del rigetto totale del gravame proposto, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo agli appellanti, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione dell'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, rigetta l'appello promosso da "1
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro Parte 1
n. 512/2022 pubblicata il 07/07/2022, R.G. n. 2527/2021 e, per l'effetto, conferma la gravata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, liquidate in €. 6.268,00 per la fase di studio della controversia, €. 3.645,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
10.422,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 22.01.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico