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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1231/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Patanè;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Cardone;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, a seguito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, all'esito dell'udienza del 30 aprile
1 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2022 conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, esponendo: di avere Controparte_1
acquistato cinque buoni fruttiferi postali (recanti numeri 06.252.384-13; 06.252.385-13;
06.252.386-13; 06.252.382-13; 06.252.383-13) da £.
5.000.000 ciascuno, emessi tutti in data 27/1/2000 ed appartenenti alla categoria “AF”; che in base alle condizioni riportate a tergo dei buoni, l'importo sottoscritto si sarebbe raddoppiato dopo 9 anni e sei mesi, e triplicato dopo 14 anni dalla emissione;
che, recatosi nel gennaio dell'anno 2022 presso l'ufficio di per richiedere il rimborso dei titoli, aveva ottenuto la riscossione CP_1
parziale per tre di essi, opponendo la prescrizione in relazione al rimborso CP_1
degli altri due.
Chiedeva “1) Ritenere e dichiarare che il sig. quanto ai buoni fruttiferi postali Pt_1
numeri 06.252.384-13; n.06.252.385-13 e n.06.252.386-13 ha diritto al rendimento ed agli interessi per come appartenenti alla serie “AF” e nella ulteriore somma di Euro 7.890,15
(settemilaottocentocinquanta/15) o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU;
2) Ritenere e dichiarare che i buoni fruttiferi postali numeri 06.252.382-13 e 06.252.383-13 emessi in data 27.01.2000 presso l'ufficio postale di Acireale di lire 5.000.000 sono maturi e non prescritti per l'importo di Euro
17.367,12 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU;
3) per l'effetto condannare al pagamento in favore del sig. CP_1
della complessiva somma di Euro 25.257,27 o di quella diversa somma Parte_1 che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU”.
Costituitasi in giudizio, contestava le pretese avversarie e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1216/2024 del 6 marzo 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
In sintesi, il giudice osservava che: il DM 16/12/1999, che a far data dal 21/12/1999 aveva collocato i buoni della serie “CC”, stabiliva che i buoni delle precedenti serie emessi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto erano a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale “CC”; che i buoni oggetto di causa, essendo stati emessi dopo la pubblicazione del decreto, appartenevano alla serie “CC”, a prescindere dalle indicazioni
2 in essi contenute;
avendo i buoni postali natura di titoli di legittimazione, e non di titoli di credito, i diritti che avevano in essi la propria fonte erano solo quelli previsti dalla legge;
dall'appartenenza dei buoni postali alla serie “CC” discendeva l'intervenuta prescrizione del diritto del di incassarli, essendosi egli presentato all'ufficio postale quando Pt_1
erano ormai decorsi dieci anni dalla scadenza dei titoli.
ha interposto appello sulla base di tre ragioni di censura. Parte_1
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale ha omesso di valutare – quanto ai buoni recanti nn. 06.252.384-13, 06.252.385-13 e 06.252.386-13, la discrasia tra le condizioni economiche e di rimborso indicate nella stampigliatura dei titoli, e quelle previste dal D.M. del 16/12/1999, sancite per i buoni della serie “CC”, collocati da
[...]
successivamente al 21/12/1999. CP_1
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la fonte della regolamentazione delle condizioni dei buoni non può risiedere del decreto ministeriale, a fronte delle contrarie indicazioni contenute nei titoli, che facevano chiaro riferimento alla serie “AF” e alle condizioni per tale serie previste. Inoltre, a suo dire, il Tribunale ha malamente interpretato l'orientamento giurisprudenziale al quale ha affermato di volersi conformare.
Rileva che l'avvenuto – pur parziale – pagamento dei detti buoni rende paradossale la scelta di ritenere prescritti gli altri due.
Con il secondo motivo il censura la declaratoria della prescrizione del diritto Pt_1
al rimborso per i titoli recanti nn. 06.252.382-13 e 06.252.383-13.
Infatti, il giudice avrebbe frustrato il legittimo affidamento di esso appellante sulla durata e sul rendimento stampigliati sul retro dei titoli, che prevedevano “una durata di 9 anni e sei mesi al fine del raddoppio del capitale e di 14 anni al fine di un maggior rendimento e, quindi, della triplicazione del capitale”.
Ha errato, inoltre, il primo giudice, nell'escludere che avesse l'obbligo CP_1
di informare il cliente, essendo espressamente prevista dal DM 19/12/2000 la consegna del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, per il
3 caso di collocamento di buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Deve in primo luogo farsi una netta distinzione fra i buoni postali recanti numeri
, e , e quelli recanti numeri e NumeroDiCa_1 NumeroDiCa_2 NumeroDiCa_3 NumeroDiCa_4
06.252.383-13.
I buoni postali del primo gruppo, infatti, contengono a tergo: l'indicazione della tipologia del buono “a termine”; la previsione che “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”; il timbro con indicazione “BUONO P.F.
SERIE AF. L'importo raddoppia dopo 9 anni e 6 mesi e triplica dopo 14 anni al lordo delle ritenute erariali. Se riscosso prima, matura gli interessi lordi del buono ordinario meno mezzo punto”.
I buoni postali del secondo gruppo, invece, pur contenendo a tergo l'indicazione della tipologia del buono “a termine” e la previsione che “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”, nonché il timbro con indicazione “BUONO
P.F. SERIE AF”, presentano la cancellazione delle indicazioni sulle condizioni economiche apposte con il timbro, e l'apposizione a penna della seguente indicazione: “DOPO 6 ANNI
25% LORDO DOPO 10 ANNI 50% LORDO”.
Premesso che è pacifico che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni per cui è causa, originariamente di cinque anni, sia stato portato a dieci anni per effetto dell'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n.
300), il quale ha stabilito che “i diritti dei titolari dei si prescrivono a Parte_2 favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (la previsione si applica a tutti i BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del sopra richiamato decreto ministeriale), il Tribunale ha ritenuto prescritto alla data del 28 gennaio
2020 il diritto del Grasso a vedersi corrisposti il capitale e gli interessi di tutti i buoni.
In particolare, il primo giudice ha esplicitamente richiamato l'orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n.13979/2007, allorquando, prescindendo dalle indicazioni figuranti sui titoli, ha ritenuto che: i buoni
4 postali in questione appartenevano in realtà, in ragione della data di emissione del
27/1/2000, alla serie CC, in collocamento dal 21/12/1999 al 4/3/2000 ed istituita con il D.M. del 16/12/1999 pubblicato sulla G.U. n. 297 del 20/12/1999; per tali buoni era prevista (ex art. 4 del citato DM) la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, il riconoscimento, unitamente al capitale, di un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto;
il detto decreto ministeriale prescriveva che “sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CC», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale”; l'emissione dei Buoni Fruttiferi Postali viene effettuata attraverso appositi decreti ministeriali, che ne indicano tutte le caratteristiche e la loro disciplina “deriva dalle norme contenute in quei decreti, rendendosi irrilevanti le scritture apposte sul titolo, tenuto anche conto che i requisiti della letteralità e della cartolarità, propri dei titoli di credito non sono invece proprie dei Buoni Fruttiferi . Pt_2
In virtù di tale ragionamento, il Tribunale ha ritenuto che la scadenza dei buoni fosse a dieci anni (e non a 14) dalla data di emissione, sicché essi si erano prescritti il 28 gennaio 2020, ben prima del momento in cui il ne aveva tentato la riscossione. Pt_1
Ora, osserva preliminarmente la Corte che trova applicazione, nel caso di specie, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base dei decreti ministeriali.
Ed invero, esso continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro del 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore (v. Cass. n. 3963/2019, resa a sezioni unite).
Tanto premesso, rileva la Corte che, contrariamente a quanto esposto dal primo giudice, il principio affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n.
5 13979/2007 è nel senso che: ancorché i buoni postali fruttiferi abbiano natura di titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., e non quindi di veri e propri titoli di credito (il che giustificherebbe la svalutazione del loro tenore letterale, ove difforme da quanto prescritto dal decreto ministeriale in base al quale detti buoni sono stati emessi,
e renderebbe indebita la percezione, da parte dei sottoscrittori, di somme corrispondenti alle indicazioni figuranti sui titoli ma non al contenuto del decreto), il rilievo concernente la natura giuridica non appare decisivo, dovendosi avere riguardo al rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi ed al contenuto effettivo di tale rapporto;
ancor più dalla trasformazione delle , già azienda CP_1
di Stato, in , avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per CP_2
azioni, i rapporti fra il detto ente ed i clienti va attratta nella sfera del diritto comune, tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie;
quando al richiedente il buono postale venga prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente, il sottoscrittore era edotto (o doveva comunque presumersi edotto) della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli, “ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati”.
Le sezioni unite, senza mettere in discussione il fatto che ai buoni postali non si applicano i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità, da cui normalmente sono contraddistinti i titoli di credito, ammettono comunque la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto. Ma ritengono che ciò non autorizzi a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando in corso di rapporto non sia intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si sia quindi prodotta rispetto
6 alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.
Conclude la Suprema Corte nel senso che “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni (…). Giova ancora aggiungere che la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte era fra l'altro assai simile a quello di specie: i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie "AA", dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta.
Ora, i principi sopra descritti sono stati ribaditi dalle decisioni successive della
Suprema Corte (v. Cass. n. 6963/2019, resa a sezioni unite;
Cass. n. 4748/2022; Cass. n.
4384/2022), le quali si pongono espressamente nel solco della sentenza n. 13979/2007, pur con gli opportuni adattamenti dovuti alla diversità dei casi esaminati.
Tornando al caso di specie, in relazione ai buoni del primo gruppo, non può che
7 prevalere (per come, del resto, ammesso da , che ha ritenuto non prescritta CP_1
la pretesa di riscuoterli) il dato testuale dei buoni, che prevedevano il raddoppio dell'importo dopo 9 anni e sei mesi e la triplicazione dopo 14 anni, al lordo delle ritenute erariali, con la conseguenza che nel 2022 il rimborso non era ancora prescritto.
I detti buoni, tuttavia, sono stati interamente rimborsati – per capitale e rendimento dovuti in base a quanto previsto per la serie “AF”, siccome figurante dai titoli – anteriormente alla notificazione dell'atto di citazione, atteso che ha CP_1 corrisposto con accredito sul libretto intestato al l'importo del capitale e degli Pt_1 interessi dovuti in base ai buoni di serie “CC” e successivamente, con due assegni liquidati il 16/6/2022, ha pagato il differenziale previsto fra le due serie.
Diverso discorso deve farsi, invece, in relazione ai buoni del secondo gruppo.
In questo caso, infatti, effettuate le cancellature del timbro, residuava chiarissima l'indicazione letterale apposta a penna, secondo la quale il rendimento dei buoni era
“DOPO 6 ANNI 25% LORDO DOPO 10 ANNI 50% ”. Pt_3
Siffatto contenuto, che ripeteva quello della serie “CC”, pur nell'erronea indicazione della serie quale “AF”, esclude del tutto che il sottoscrittore potesse equivocare in ordine al rendimento e alla data di scadenza dei buoni, in ragione della espressa previsione in essi stessi contenuta, per cui “il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità” (termine, come detto, poi modificato a dieci anni).
Il diritto alla riscossione dei buoni del secondo gruppo, dunque, era già abbondantemente prescritto nel gennaio 2022.
Infine, non rileva l'eventuale mancata consegna del foglio informativo.
Ed invero, se per un verso, a fronte del chiaro dato letterale che indicava l'ultimo
“periodo” in dieci anni (chiarezza, questa, che l'appellante non ha mai contestato, non avendo mai allegato di non avere compreso il significato di tale indicazione), non avrebbe potuto il cliente equivocare sulla data di scadenza dei buoni e ritenere che essa fosse a 14 anni dall'emissione, per altro verso non si comprende – in difetto di indicazioni, che l'appellante non fornisce - quali diverse od ulteriori notizie, rispetto al titolo, dovesse dare il documento informativo sulla scadenza (unica caratteristica dell'investimento che quivi rileva).
Conclusivamente, si impone la conferma della sentenza impugnata, pur se con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice.
8 È conseguentemente infondato l'ultimo motivo del gravame, afferente le spese, correttamente poste a carico del soccombente.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1216/2024 in data 6/3/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 7 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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