Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1958
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica e' autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonche' a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.
Analoga facolta' viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 , e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.
Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958