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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. GI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa IN Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575/25 R.G., promossa
DA
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo curatore Avv.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa, per procura in atti dall'avv. Marco Parte_2
BA (c.f. ), presso il quale, in Siracusa, viale C.F._1
Teracati 158 sc. C è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_1
Viale Scala Greca 384/C, c.f. , elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Siracusa nella via Piave n. 5 presso lo studio degli avv.ti
GI GR ( ) e GI FF (C.F. CodiceFiscale_3
)che lo rappresentano e difendono, per procura in atti;
CodiceFiscale_4
Appellato avente ad oggetto: NE
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio il per vedersi riconosciuto Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
l'acquisto per usucapione degli appartamenti siti in Siracusa, viale Scala Greca
n. 384, palazzina “C”, posti al piano IV, censiti nel Catasto Fabbricati al foglio
30, part.lla 911, sub 111 e 112, sostenendo di averli posseduti per oltre venti anni, provvedendo alla modifica degli spazi interni, alla rifinitura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, attivato le utenze di fornitura di energia elettrica e partecipando alle riunioni di condominio;
nonché, evidenziando che il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c. era già maturato prima della sentenza che aveva dichiarato il fallimento della società convenuta.
Si costituiva il Fallimento della che eccepiva la mancanza Parte_1 dei presupposti di legge per l'acquisto per usucapione.
Istruita la causa il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2075/2024 pubbl. il
14/10/2024, così statuiva:” In accoglimento della domanda attorea,
DICHIARA l'acquisto per intervenuta usucapione da parte del sig. CP_1
della piena proprietà degli appartamenti siti in Siracusa, viale Scala
[...]
Greca n. 384, palazzina “C”, posti al piano IV, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 30, part.lla 911, sub 111 e 112.
ORDINA alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Condanna, altresì, il a Controparte_2 rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/4/25, proponeva appello il fallimento assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado di giudizio.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1.) Con proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) omissione di pronuncia;
omessa motivazione. Violazione art. 112 cpc.; violazione e falsa applicazione art 115 cpc e art. 1158 c.c.
Erronea interpretazione ed erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali;
travisamento dei fatti e delle risultanze processuali;
illogicità manifesta. interpretazione delle prove.
b) Omissione di pronuncia e/o omessa o insufficiente motivazione sulle eccezioni della curatela: omessa valutazione delle prove offerte dalla curatela.
Violazione e falsa applicazione artt. 112, 115, 116 e 246 cpc;
artt. 2702, 2704,
2712, 2719 c.c.
1.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per le argomentazioni che seguono.
Come ribadito, anche recentemente, dalla Suprema Corte, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n. 17469/23;
23849/18).
Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, assumendo di averlo usucapito, è, pertanto, obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che in data
28/11/89 l'odierno appellato, unitamente ad altri congiunti, vendeva al geom.
, amministratore unico della il terreno sito CP_3 Parte_1 in c.da Scala Greca di Siracusa;
con atto pubblico in pari data il geom. CP_3 vendeva all'appellato e ai suoi congiunti n. 11 appartamenti, n. 12 box e due negozi, che sarebbero stati costruiti nel suddetto terreno, da consegnarsi entro tre anni dalla stipula del predetto atto. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
I predetti atti, costituivano, effettivamente, un contratto di permuta, per come risulta dalla scrittura privata sottoscritta dopo la stipula dei suddetti atti da tutte le parti.
In particolare a , odierno appellato, veniva venduto Controparte_1
l'appartamento sito al piano quarto, n. 15 della planimetria allegata.
Atteso il ritardo nella costruzione e nella consegna dei suddetti immobili,
l'appellato e gli altri acquirenti instauravano, nei confronti della Parte_1 con citazione del 13/1/94, giudizio (n. 196/94 R.G.) di risoluzione del contratto di permuta o dei due atti presupposti, e di restituzione del terreno, oltre che di risarcimento dei danni subiti.
Il suddetto giudizio si concludeva con rinuncia agli atti da parte dei Sigg.ri a seguito di atto di transazione, in data 3/12/02, sottoscritto da tutte CP_1 le parti, fra esse compreso l'odierno appellato, nel quale testualmente si legge:
” a sono state consegnate erroneamente le chiavi di un Controparte_1 appartamento diverso da quello descritto nell'atto suddetto al n. 2 ( con ingresso a destra salendo le scale)e precisamente quello ubicato nella palazzina ex B1 ora C, sito al quarto piano con ingresso a sinistra salendo le scale… identificato col n. 14...”.
Nel medesimo atto di transazione veniva, inoltre, stabilito all'art. 3:” viene dato atto che il geom. sia in proprio che nella qualità ha già consegnato a CP_3 titolo transattivo al sig. o a persona da nominare al Controparte_1 momento dell'atto pubblico di trasferimento, che allo stesso titolo ha accettato
e acquistato: appartamento ubicato nella pal. C al piano quarto, int. N. 13 nella planimetria allegata alla ctu ing. composto di salone due Per_1 camere e accessori, confinante con androne di ingresso con area condominiale da due lati e con appartamento n. 14 della stessa planimetria”.
L'atto pubblico di vendita del suddetto immobile non è stato stipulato, e con sentenza del 27/7/16, la veniva dichiarata fallita. Parte_1
Da quanto fin qui esposto si evince che l'odierno appellato ha detenuto, almeno dal 2002 ad oggi, gli appartamenti per i quali oggi chiede la declaratoria di usucapione (n. 13 e 14 della planimetria , in qualità di promissario Per_2 acquirente. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Infatti, alla luce della sopra trascritta transazione lo stesso ha detenuto l'appartamento n. 13, in quanto erroneamente individuato dalla uale Pt_3 appartamento da consegnare allo stesso (l'errore materiale non muta l'animus detinendi) e il n. 14 in sostituzione dell'appartamento originariamente acquistato (n. 15) con l'atto del 28/11/89, non costruito.
La posizione di deve essere considerata di promissario Controparte_1 acquirente, atteso che con l'atto di transazione di cui sopra gli veniva consegnato l'appartamento n. 14 in previsione della stipula del successivo atto pubblico di trasferimento e, per quanto attiene al n. 13, veniva dato atto che lo stesso era stato erroneamente consegnato..
Sull'argomento, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il potere di fatto esercitato sul bene dal promissario acquirente, anche in presenza di preliminare ad effetti integralmente anticipati, sia qualificabile come detenzione: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141
c.c.” (Cass. civ. n. 29594/2021, Cass. n. 5211/16).
In un contratto a effetti obbligatori, pertanto, la "traditio" del bene non concreta la trasmissione del suo possesso in senso stretto, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", prevista dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
La detenzione, infatti, si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota, rappresentato da un semplice animus detinendi e non da un animus rem sibi habendi.
Ai fini dell'eventuale usucapione, la disposizione di cui all'art. 1141cc. impone un cambiamento del titolo che lega il preesistente possessore e chi detiene la cosa.
Tale cambiamento può derivare dall'intervento di un terzo o da un comportamento oppositivo di chi detenga il bene e inizi a comportarsi come possessore dello stesso.
Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita in tal senso;
infatti, dagli atti di causa risulta, sia la sottoscrizione da parte dell'appellato dell'atto di transazione sopra indicato, avente effetti meramente detentivi, sia la sua assunzione della qualità di custode degli immobili in questione, qualità conferitagli dalla curatela della società fallita e ratificata dal G.D..
Appare evidente che le sopra indicate azioni sono incompatibili con l'animus possidendi necessario ai fini dell'usucapione e con l'inizio del decorso del relativo termine.
Alla luce di quanto sopra, inconducenti, ai fini che ci occupano, appaiono le dichiarazioni rese dai testi in merito alle migliorie e alle modifiche apportate dal agli immobili dallo stesso detenuti, nonché il pagamento, da parte CP_1 di quest'ultimo, delle varie utenze.
Per quanto fin qui esposto errata è la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il conseguente rigetto della domanda di usucapione avanzata da
. Controparte_1
2) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia (da €. 52.000,00
a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 ed i relativi parametri, (medi per il primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria), in quanto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal, fallimento avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. Parte_1
2075/2024 pubbl. il 14/10/2024 e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio che, liquida, in complessivi €.14.103,00 di cui €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 fase introduttiva, €.5.670,00 fase istruttoria e €.4.253,00 fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €.13.319,50 di cui €.1.165,50 per spese, €.2.977,00 per la fase di studio, €.1.911,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase istruttoria e €.5.103,00 fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa IN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. GI Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. GI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa IN Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 575/25 R.G., promossa
DA
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo curatore Avv.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa, per procura in atti dall'avv. Marco Parte_2
BA (c.f. ), presso il quale, in Siracusa, viale C.F._1
Teracati 158 sc. C è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_1
Viale Scala Greca 384/C, c.f. , elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Siracusa nella via Piave n. 5 presso lo studio degli avv.ti
GI GR ( ) e GI FF (C.F. CodiceFiscale_3
)che lo rappresentano e difendono, per procura in atti;
CodiceFiscale_4
Appellato avente ad oggetto: NE
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio il per vedersi riconosciuto Parte_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
l'acquisto per usucapione degli appartamenti siti in Siracusa, viale Scala Greca
n. 384, palazzina “C”, posti al piano IV, censiti nel Catasto Fabbricati al foglio
30, part.lla 911, sub 111 e 112, sostenendo di averli posseduti per oltre venti anni, provvedendo alla modifica degli spazi interni, alla rifinitura, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, attivato le utenze di fornitura di energia elettrica e partecipando alle riunioni di condominio;
nonché, evidenziando che il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c. era già maturato prima della sentenza che aveva dichiarato il fallimento della società convenuta.
Si costituiva il Fallimento della che eccepiva la mancanza Parte_1 dei presupposti di legge per l'acquisto per usucapione.
Istruita la causa il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2075/2024 pubbl. il
14/10/2024, così statuiva:” In accoglimento della domanda attorea,
DICHIARA l'acquisto per intervenuta usucapione da parte del sig. CP_1
della piena proprietà degli appartamenti siti in Siracusa, viale Scala
[...]
Greca n. 384, palazzina “C”, posti al piano IV, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 30, part.lla 911, sub 111 e 112.
ORDINA alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Condanna, altresì, il a Controparte_2 rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/4/25, proponeva appello il fallimento assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese del grado di giudizio.
All'udienza del 28/10/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1.) Con proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per:
a) omissione di pronuncia;
omessa motivazione. Violazione art. 112 cpc.; violazione e falsa applicazione art 115 cpc e art. 1158 c.c.
Erronea interpretazione ed erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali;
travisamento dei fatti e delle risultanze processuali;
illogicità manifesta. interpretazione delle prove.
b) Omissione di pronuncia e/o omessa o insufficiente motivazione sulle eccezioni della curatela: omessa valutazione delle prove offerte dalla curatela.
Violazione e falsa applicazione artt. 112, 115, 116 e 246 cpc;
artt. 2702, 2704,
2712, 2719 c.c.
1.1) I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per le argomentazioni che seguono.
Come ribadito, anche recentemente, dalla Suprema Corte, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n. 17469/23;
23849/18).
Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, assumendo di averlo usucapito, è, pertanto, obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che in data
28/11/89 l'odierno appellato, unitamente ad altri congiunti, vendeva al geom.
, amministratore unico della il terreno sito CP_3 Parte_1 in c.da Scala Greca di Siracusa;
con atto pubblico in pari data il geom. CP_3 vendeva all'appellato e ai suoi congiunti n. 11 appartamenti, n. 12 box e due negozi, che sarebbero stati costruiti nel suddetto terreno, da consegnarsi entro tre anni dalla stipula del predetto atto. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
I predetti atti, costituivano, effettivamente, un contratto di permuta, per come risulta dalla scrittura privata sottoscritta dopo la stipula dei suddetti atti da tutte le parti.
In particolare a , odierno appellato, veniva venduto Controparte_1
l'appartamento sito al piano quarto, n. 15 della planimetria allegata.
Atteso il ritardo nella costruzione e nella consegna dei suddetti immobili,
l'appellato e gli altri acquirenti instauravano, nei confronti della Parte_1 con citazione del 13/1/94, giudizio (n. 196/94 R.G.) di risoluzione del contratto di permuta o dei due atti presupposti, e di restituzione del terreno, oltre che di risarcimento dei danni subiti.
Il suddetto giudizio si concludeva con rinuncia agli atti da parte dei Sigg.ri a seguito di atto di transazione, in data 3/12/02, sottoscritto da tutte CP_1 le parti, fra esse compreso l'odierno appellato, nel quale testualmente si legge:
” a sono state consegnate erroneamente le chiavi di un Controparte_1 appartamento diverso da quello descritto nell'atto suddetto al n. 2 ( con ingresso a destra salendo le scale)e precisamente quello ubicato nella palazzina ex B1 ora C, sito al quarto piano con ingresso a sinistra salendo le scale… identificato col n. 14...”.
Nel medesimo atto di transazione veniva, inoltre, stabilito all'art. 3:” viene dato atto che il geom. sia in proprio che nella qualità ha già consegnato a CP_3 titolo transattivo al sig. o a persona da nominare al Controparte_1 momento dell'atto pubblico di trasferimento, che allo stesso titolo ha accettato
e acquistato: appartamento ubicato nella pal. C al piano quarto, int. N. 13 nella planimetria allegata alla ctu ing. composto di salone due Per_1 camere e accessori, confinante con androne di ingresso con area condominiale da due lati e con appartamento n. 14 della stessa planimetria”.
L'atto pubblico di vendita del suddetto immobile non è stato stipulato, e con sentenza del 27/7/16, la veniva dichiarata fallita. Parte_1
Da quanto fin qui esposto si evince che l'odierno appellato ha detenuto, almeno dal 2002 ad oggi, gli appartamenti per i quali oggi chiede la declaratoria di usucapione (n. 13 e 14 della planimetria , in qualità di promissario Per_2 acquirente. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
Infatti, alla luce della sopra trascritta transazione lo stesso ha detenuto l'appartamento n. 13, in quanto erroneamente individuato dalla uale Pt_3 appartamento da consegnare allo stesso (l'errore materiale non muta l'animus detinendi) e il n. 14 in sostituzione dell'appartamento originariamente acquistato (n. 15) con l'atto del 28/11/89, non costruito.
La posizione di deve essere considerata di promissario Controparte_1 acquirente, atteso che con l'atto di transazione di cui sopra gli veniva consegnato l'appartamento n. 14 in previsione della stipula del successivo atto pubblico di trasferimento e, per quanto attiene al n. 13, veniva dato atto che lo stesso era stato erroneamente consegnato..
Sull'argomento, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il potere di fatto esercitato sul bene dal promissario acquirente, anche in presenza di preliminare ad effetti integralmente anticipati, sia qualificabile come detenzione: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141
c.c.” (Cass. civ. n. 29594/2021, Cass. n. 5211/16).
In un contratto a effetti obbligatori, pertanto, la "traditio" del bene non concreta la trasmissione del suo possesso in senso stretto, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", prevista dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
La detenzione, infatti, si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota, rappresentato da un semplice animus detinendi e non da un animus rem sibi habendi.
Ai fini dell'eventuale usucapione, la disposizione di cui all'art. 1141cc. impone un cambiamento del titolo che lega il preesistente possessore e chi detiene la cosa.
Tale cambiamento può derivare dall'intervento di un terzo o da un comportamento oppositivo di chi detenga il bene e inizi a comportarsi come possessore dello stesso.
Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita in tal senso;
infatti, dagli atti di causa risulta, sia la sottoscrizione da parte dell'appellato dell'atto di transazione sopra indicato, avente effetti meramente detentivi, sia la sua assunzione della qualità di custode degli immobili in questione, qualità conferitagli dalla curatela della società fallita e ratificata dal G.D..
Appare evidente che le sopra indicate azioni sono incompatibili con l'animus possidendi necessario ai fini dell'usucapione e con l'inizio del decorso del relativo termine.
Alla luce di quanto sopra, inconducenti, ai fini che ci occupano, appaiono le dichiarazioni rese dai testi in merito alle migliorie e alle modifiche apportate dal agli immobili dallo stesso detenuti, nonché il pagamento, da parte CP_1 di quest'ultimo, delle varie utenze.
Per quanto fin qui esposto errata è la sentenza impugnata, che deve essere riformata, con il conseguente rigetto della domanda di usucapione avanzata da
. Controparte_1
2) Le spese, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia (da €. 52.000,00
a €. 260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 ed i relativi parametri, (medi per il primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria), in quanto Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto
(Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal, fallimento avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. Parte_1
2075/2024 pubbl. il 14/10/2024 e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Controparte_1 condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del primo grado di giudizio che, liquida, in complessivi €.14.103,00 di cui €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 fase introduttiva, €.5.670,00 fase istruttoria e €.4.253,00 fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta;
condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €.13.319,50 di cui €.1.165,50 per spese, €.2.977,00 per la fase di studio, €.1.911,00 fase introduttiva, €.2.163,00 fase istruttoria e €.5.103,00 fase decisionale, oltre spese generali, c.p.a. e IVA se dovuta.
Così deciso in Catania il giorno 11 novembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa IN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. GI Dipietro