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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/06/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 1132 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 20.2.2025 ex art. 281-quinquies c.p.c., vertente tra
, e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dagli avvocati Angelo Palmentieri e in virtù della procura allegata Parte_5 all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli, al Corso
TO I n.191,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Tomao in virtù della procura Parte_6 allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pomezia, alla Via S. di Santarosa n.33.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo – mandato all'incasso.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 21.2.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.15 emesso dal Parte_4
Tribunale Ordinario di Velletri il 10.1.2022 per il pagamento, in favore di , Parte_6 della somma complessiva di euro 12.500 (oltre interessi legali decorrenti dal 31.3.2009 e spese legali), quale importo dovuto in adempimento di una obbligazione restitutoria assunta da
(genitore e marito [deceduto] degli attori). Controparte_1
I citanti hanno riferito: che la dazione della somma indicata dalla controparte è effettiva;
che l'importo è stato comunque da loro restituito dopo il decesso di , tramite Controparte_1 versamento di somme su un c.c. intestato a (coniuge di ); Persona_1 Parte_6 che hanno versato alla parente anche un ulteriore ammontare di denaro;
che il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
La citata ha replicato: che la somma restituita dagli attori è relativa ad altro rapporto, intercorso tra (coniuge) e;
che la somma pretesa non è stata Persona_1 Controparte_1 consegnata al fratello ( ) in adempimento di un contratto di mutuo;
che nel Controparte_1 caso sussiste un mandato all'incasso conferito al deceduto, con obbligo restitutorio;
che in ogni caso è ravvisabile un ingiustificato arricchimento degli eredi di . Controparte_1
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più persone.
All'udienza del 20.2.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Va anzitutto rilevato che ha domandato la restituzione di una determinata Parte_6 quantità di denaro in adempimento di una obbligazione restitutoria, come si ricava dal ricorso introduttivo. Il procedimento ingiuntivo è composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta;
l'azione ingiuntiva è un'ordinaria azione di condanna fatta valere con un procedimento unitario, finalizzato a conseguire una più rapida tutela giurisdizionale del diritto di credito e la unicità del procedimento, includente l'eventuale opposizione, chiarisce che, al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al ricorso.
Per la prescrizione del diritto di credito presupposto, l'eccezione (di merito) articolata dagli opponenti non è stata inclusa nell'atto di citazione, con conseguente inammissibilità.
Di poi la datio di una somma di danaro non vale -di per sé- a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. C. n.30944/2018). Ordunque l'esistenza di una obbligazione restitutoria di non è stata contestata dagli attori (cfr. atto di citazione). Controparte_1
Indiscussa tra le parti l'esistenza di una obbligazione restitutoria va scrutinata la sussistenza dei contratti addotti: mutuo (per la parte opponente) e mandato all'incasso (per la parte opposta).
Il creditore ha l'onere di fornire la prova dell'accordo relativo all'erogazione del prestito, le condizioni dello stesso e l'impegno alla restituzione da parte del debitore (cfr. Corte App.
Roma, sez. II, 8.3.2012, n. 1328) e, pertanto, l'esistenza di un mutuo, non confermata dalla creditrice, non trova alcun riscontro processuale. Similmente per il mandato all'incasso
(prescindendo dalla sua configurabilità) difetta la prova della natura vincolante dell'incarico conferito a . Controparte_1
La Suprema Corte ha allora affermato che se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo senza causa, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. La prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (cfr. C. n.17050/2014 e C. n.27372/2021).
La parte opponente -come detto- non ha negato l'esistenza di una obbligazione restitutoria di e l'adempimento della precitata obbligazione non è stato provato. Controparte_1 ha riferito: “[…] ho prestato a la somma di euro 20.000 Persona_1 Controparte_1
[…] i soldi mi sono stati restituiti […] con importi mensili di euro 1.000 […]”; la dichiarazione
(sinteticamente) riprodotta manifesta l'esistenza di altro rapporto tra l'interrogato e
[...]
, rapporto giustificante i versamenti documentati. CP_1
Dall'inesistenza di un diritto degli attori di trattenere la somma discussa (secondo i principi sopra richiamati) e, per conseguenza, da un loro ingiustificato arricchimento deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi con riduzione per l'assenza di specifiche questioni di fatto).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva;
-condanna, in solido tra loro, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida in euro Parte_4 Parte_6
3.554 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 9.6.2025 Il Giudice
, e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dagli avvocati Angelo Palmentieri e in virtù della procura allegata Parte_5 all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli, al Corso
TO I n.191,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Tomao in virtù della procura Parte_6 allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pomezia, alla Via S. di Santarosa n.33.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – mutuo – mandato all'incasso.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 21.2.2022 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.15 emesso dal Parte_4
Tribunale Ordinario di Velletri il 10.1.2022 per il pagamento, in favore di , Parte_6 della somma complessiva di euro 12.500 (oltre interessi legali decorrenti dal 31.3.2009 e spese legali), quale importo dovuto in adempimento di una obbligazione restitutoria assunta da
(genitore e marito [deceduto] degli attori). Controparte_1
I citanti hanno riferito: che la dazione della somma indicata dalla controparte è effettiva;
che l'importo è stato comunque da loro restituito dopo il decesso di , tramite Controparte_1 versamento di somme su un c.c. intestato a (coniuge di ); Persona_1 Parte_6 che hanno versato alla parente anche un ulteriore ammontare di denaro;
che il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
La citata ha replicato: che la somma restituita dagli attori è relativa ad altro rapporto, intercorso tra (coniuge) e;
che la somma pretesa non è stata Persona_1 Controparte_1 consegnata al fratello ( ) in adempimento di un contratto di mutuo;
che nel Controparte_1 caso sussiste un mandato all'incasso conferito al deceduto, con obbligo restitutorio;
che in ogni caso è ravvisabile un ingiustificato arricchimento degli eredi di . Controparte_1
Il processo è stato istruito con l'interrogatorio di più persone.
All'udienza del 20.2.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281-quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Va anzitutto rilevato che ha domandato la restituzione di una determinata Parte_6 quantità di denaro in adempimento di una obbligazione restitutoria, come si ricava dal ricorso introduttivo. Il procedimento ingiuntivo è composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta;
l'azione ingiuntiva è un'ordinaria azione di condanna fatta valere con un procedimento unitario, finalizzato a conseguire una più rapida tutela giurisdizionale del diritto di credito e la unicità del procedimento, includente l'eventuale opposizione, chiarisce che, al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al ricorso.
Per la prescrizione del diritto di credito presupposto, l'eccezione (di merito) articolata dagli opponenti non è stata inclusa nell'atto di citazione, con conseguente inammissibilità.
Di poi la datio di una somma di danaro non vale -di per sé- a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (cfr. C. n.30944/2018). Ordunque l'esistenza di una obbligazione restitutoria di non è stata contestata dagli attori (cfr. atto di citazione). Controparte_1
Indiscussa tra le parti l'esistenza di una obbligazione restitutoria va scrutinata la sussistenza dei contratti addotti: mutuo (per la parte opponente) e mandato all'incasso (per la parte opposta).
Il creditore ha l'onere di fornire la prova dell'accordo relativo all'erogazione del prestito, le condizioni dello stesso e l'impegno alla restituzione da parte del debitore (cfr. Corte App.
Roma, sez. II, 8.3.2012, n. 1328) e, pertanto, l'esistenza di un mutuo, non confermata dalla creditrice, non trova alcun riscontro processuale. Similmente per il mandato all'incasso
(prescindendo dalla sua configurabilità) difetta la prova della natura vincolante dell'incarico conferito a . Controparte_1
La Suprema Corte ha allora affermato che se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo senza causa, e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione. La prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (cfr. C. n.17050/2014 e C. n.27372/2021).
La parte opponente -come detto- non ha negato l'esistenza di una obbligazione restitutoria di e l'adempimento della precitata obbligazione non è stato provato. Controparte_1 ha riferito: “[…] ho prestato a la somma di euro 20.000 Persona_1 Controparte_1
[…] i soldi mi sono stati restituiti […] con importi mensili di euro 1.000 […]”; la dichiarazione
(sinteticamente) riprodotta manifesta l'esistenza di altro rapporto tra l'interrogato e
[...]
, rapporto giustificante i versamenti documentati. CP_1
Dall'inesistenza di un diritto degli attori di trattenere la somma discussa (secondo i principi sopra richiamati) e, per conseguenza, da un loro ingiustificato arricchimento deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza (parametri medi con riduzione per l'assenza di specifiche questioni di fatto).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva;
-condanna, in solido tra loro, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che liquida in euro Parte_4 Parte_6
3.554 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.).
Velletri, lì 9.6.2025 Il Giudice