Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 28792/2022 Verbale dell'udienza del 27/05/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Munno. Per l'opposto è presente l'avv. d'Argenio. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 28792 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA c.f. in perso- Parte_1 P.IVA_1 na del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Munno e Aniello Di Noia, elett.te domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 44 OPPONENTE E CONDOMINIO SITO IN CASORIA, VIA G. BRUNO N. 15, c.f.: in P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario d'Argenio, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Ponti Rossi n. 188, lotto 2 OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione al precetto noti- Parte_1 ficatole il 22/11/2022 dal Condominio sito in Casoria, alla Via G. Bruno, 15, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 18.459,12, quale sorta capitale, interessi, ri-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
ha evidenziato, inoltre, errori nel calcolo degli inte- ressi. Si è costituito il Condominio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. L'opposizione è infondata. Invero, come già rilevato nell'ordinanza resa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20/12/2023, il cui contenuto si conferma integralmente, la Suprema Corte di Cassazio- ne, con sent. a Sezioni Unite n. 23225/2016, richiamata in successive più recenti pro- nunce (Ord. n. 27113/2024), ha affermato il principio, che si condivide, per cui in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronun- ciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., pre- suppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di di- sporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c., precisando, inol- tre, l'irrilevanza dell'eventuale sentenza di merito o provvedimento di condanna, anche se immediatamente esecutivi, emessi nel giudizio di accertamento del credito, perché non consentono di ritenere integrato il requisito della definitività dell'accertamento, e dunque della certezza del controcredito (Cass. Civ. Sent. n. 4313/2019). Nel caso di specie, lo stesso opponente riconosce che il controcredito eccepito in com- pensazione è tutt'ora oggetto di giudizio per cassazione. Pertanto, la compensazione non può essere pronunciata in questa sede. Parimenti, va rigettata l'eccezione relativa al contestato errore di calcolo degli interessi. Invero, la Corte d'Appello ha condannato la Parte_1 al pagamento, in favore del Condominio, della somma di € 8.632,53, maggiorata dell'IVA (al 10% come indicato in precetto); “la somma complessiva” ovvero € 9.495,78, deve es- sere maggiorata di rivalutazione monetaria dal 4/03/2021 e su detta somma, rivalutata anno per anno, sono dovuti gli interessi legali;
gli interessi e la rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza (7/11/2022) sono pari ad € 114,66 e € 1.338,90 (importo ben maggiore di quello richiesto in precetto, il quale risulta ridotto poiché sono stati cal- colati separatamente interessi e rivalutazione - quest'ultima per altro fino a settembre e non a novembre - mentre gli interessi, come detto, sono dovuti sulla somma via via riva- lutata); gli interessi sul totale di € 10.949,34 dalla data di pubblicazione della sentenza a quella del precetto, sono pari ad € 3,84; ne consegue che, ancorchè vi sia un errore nelle
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 somme indicate, l'importo totale richiesto dal Condominio non supera (anzi è inferiore) a quello dovuto. Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, alla luce della complessità della lite e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la alla refusione delle compe- Parte_1 tenze di lite in favore del Condominio sito in Casoria alla via G. Bruno n. 15, che liquida in € 5.077,00, oltre spese al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Ma- rio d'Argenio, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 27/05/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3