Articolo 8 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 ottobre 1951
Art. 8.
Decorsi venticinque giorni da quello in cui e' stata fatta la denuncia senza che all'istituto emittente sia giunta la lettera raccomandata di cui all'articolo precedente, l'annotamento di fermo si ha per non avvenuto; l'Istituto pero' non puo' dar corso a qualsiasi operazione che venisse richiesta sul libretto, se prima non abbia avuto assicurazione dalla Cancelleria del tribunale o della pretura della mancata presentazione del ricorso.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
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