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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12763/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989886 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10110/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, ha impugnato l' avviso di accertamento esecutivo d'ufficio, emesso dal comune di Roma per omesso/insufficiente pagamento della Tassa rifiuti (Ta.ri) e del tributo per l'esercizio della funzione di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
(TEFA) n. 2300989886, anni 2020 e 2021, notificato in data 17/02/2024 per un importo complessivo di euro
2.467,00.
Il ricorrente notificava in data 17/04/2024 il ricorso al Comune di Roma e depositava lo stesso, presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 19/07/2024.
La parte ricorrente eccepiva errori formali e materiali nell'atto impugnato nel quale in primis venivano accertate violazioni per Tari dovute e non versate a fronte di immobili non meglio identificati ed inoltre nonostante le avvenute modifiche di declassamento contenute nella sentenza n. 19115/2016 e di quelle seguenti che hanno dato ragione al contribuente, l'ente impositore non ha tenuto conto dei corretti valori e della congruità dei del pagamento già avvenuto.
Piu in specifico, la parte ricorrente ritiene erroneamente richiesta l'imposta, con interessi e sanzioni, e riferisce di non comprendere a quali immobili sia ricondotta l' imposta in quanto la stessa è proprietaria in Roma di due diversi immobili, in Indirizzo_1, in Indirizzo_2 p.
3. Per quanto riguarda Indirizzo_1, non essendoci un prospetto nell'Avviso impugnato, non comprende l'appropriata Categoria e Classe catastale su cui si basa l'accertamento e l'eventuale congruità. Mentre, per ciò che riguarda l'immobile di Indirizzo_2 p. 3, ritiene che il Comune abbia errato nella giusta applicazione dell'appropriata Categoria e Classe catastale su cui si basa l'accertamento, per la quale il Contribuente ha già pagato l'imposta dovuta. Inoltre, in base alla Sentenza definitiva n. 19115/2016 del
27.05.2016, e depositata in data 04.08.2016, della Commissione Provinciale di Roma Sez. 51 (Ricorso n.
758/2014 depositato il 16.01.2014), il Comune non ha considerato la revisione della rendita catastale ex art. 1, comma 335, l. 311/2004.
In tale sentenza, infatti, viene accolto il ricorso della ricorrente, però in proprio, avverso un avviso di accertamento del 22/10/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma Territorio, con il quale veniva comunicata la revisione della rendita catastale ex art. 1, comma 335, l. 311/2004 di molti degli immobiliall'epoca di proprietà del Sig. Rappresentante_1, e poi conferiti in diverse società, ed oggi coinvolti nell'accertamento impugnato.
Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questo Giudice monocratico , in via preliminare ed assorbente degli altri motivi, accerta che il ricorso veniva notificato in data 17/04/2024 al Comune di Roma e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/07/2024, ben oltre il termine di 30 giorni previsti dall' art. 22 del Dlgs 546/92. L' art 22 del Dlgs
546/92 sancisce che: ”il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. “
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12763/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300989886 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10110/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL con codice fiscale n. P.IVA_1, ha impugnato l' avviso di accertamento esecutivo d'ufficio, emesso dal comune di Roma per omesso/insufficiente pagamento della Tassa rifiuti (Ta.ri) e del tributo per l'esercizio della funzione di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente
(TEFA) n. 2300989886, anni 2020 e 2021, notificato in data 17/02/2024 per un importo complessivo di euro
2.467,00.
Il ricorrente notificava in data 17/04/2024 il ricorso al Comune di Roma e depositava lo stesso, presso questa Corte di Giustizia Tributaria, in data 19/07/2024.
La parte ricorrente eccepiva errori formali e materiali nell'atto impugnato nel quale in primis venivano accertate violazioni per Tari dovute e non versate a fronte di immobili non meglio identificati ed inoltre nonostante le avvenute modifiche di declassamento contenute nella sentenza n. 19115/2016 e di quelle seguenti che hanno dato ragione al contribuente, l'ente impositore non ha tenuto conto dei corretti valori e della congruità dei del pagamento già avvenuto.
Piu in specifico, la parte ricorrente ritiene erroneamente richiesta l'imposta, con interessi e sanzioni, e riferisce di non comprendere a quali immobili sia ricondotta l' imposta in quanto la stessa è proprietaria in Roma di due diversi immobili, in Indirizzo_1, in Indirizzo_2 p.
3. Per quanto riguarda Indirizzo_1, non essendoci un prospetto nell'Avviso impugnato, non comprende l'appropriata Categoria e Classe catastale su cui si basa l'accertamento e l'eventuale congruità. Mentre, per ciò che riguarda l'immobile di Indirizzo_2 p. 3, ritiene che il Comune abbia errato nella giusta applicazione dell'appropriata Categoria e Classe catastale su cui si basa l'accertamento, per la quale il Contribuente ha già pagato l'imposta dovuta. Inoltre, in base alla Sentenza definitiva n. 19115/2016 del
27.05.2016, e depositata in data 04.08.2016, della Commissione Provinciale di Roma Sez. 51 (Ricorso n.
758/2014 depositato il 16.01.2014), il Comune non ha considerato la revisione della rendita catastale ex art. 1, comma 335, l. 311/2004.
In tale sentenza, infatti, viene accolto il ricorso della ricorrente, però in proprio, avverso un avviso di accertamento del 22/10/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma Territorio, con il quale veniva comunicata la revisione della rendita catastale ex art. 1, comma 335, l. 311/2004 di molti degli immobiliall'epoca di proprietà del Sig. Rappresentante_1, e poi conferiti in diverse società, ed oggi coinvolti nell'accertamento impugnato.
Il Comune di Roma non si costituiva in giudizio.
La causa era trattenuta in decisione in data 14/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questo Giudice monocratico , in via preliminare ed assorbente degli altri motivi, accerta che il ricorso veniva notificato in data 17/04/2024 al Comune di Roma e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 19/07/2024, ben oltre il termine di 30 giorni previsti dall' art. 22 del Dlgs 546/92. L' art 22 del Dlgs
546/92 sancisce che: ”il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente. “
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.