Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 658
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza responsabilità solidale con il sostituto d'imposta

    La Corte ha ritenuto che i giudici di primo grado abbiano correttamente applicato il principio invocato, distinguendo tra omessa effettuazione delle ritenute (con responsabilità solidale del sostituito) e omesso versamento delle ritenute operate (senza responsabilità solidale). Nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente l'omessa effettuazione delle ritenute con conseguente vantaggio anche per il sostituito, supportata da elementi induttivi derivanti da indagini della Guardia di Finanza.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento per precedente accertamento per adesione

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, poiché l'art. 2, comma 4, lett. b), del d.lgs. 218/97 consente un'ulteriore azione accertatrice se la definizione per adesione riguarda accertamenti parziali. Nel caso di specie, il precedente avviso di accertamento, sebbene relativo al medesimo anno d'imposta, aveva natura di accertamento parziale, essendo limitato ai fini delle Imposte Dirette e riguardando specifici redditi, mentre l'accertamento attuale concerne l'omesso versamento delle ritenute d'imposta. Inoltre, il primo avviso non ha comportato attività valutativa rilevante da parte dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per insussistenza elemento soggettivo e difetto di motivazione

    La Corte ha rigettato la doglianza, ritenendo che, accertata la mera volontarietà della condotta, la colpa si presume fino a prova contraria, non fornita dall'appellante. Inoltre, la motivazione dell'atto è considerata esaustiva se investe unitariamente l'omissione del tributo e le sanzioni conseguenti, senza necessità di una motivazione specifica per ogni voce del credito erariale.

  • Rigettato
    Rigetto richiesta condanna Ufficio per lite temeraria

    Il rigetto dei motivi di appello comporta automaticamente il rigetto della richiesta di condanna dell'Ufficio per lite temeraria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 658
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 658
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo