Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8764/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa di I grado n. 8764/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SEDRAN MARIA FRANCESCA come da delega allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venezia-Mestre, Via Fapanni, n. 37;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
Per : come da ricorso del 28.10.2022 e confermate nel verbale d'udienza del Parte_1
7.11.2024;
Per il P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/10/2022 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , dalla quale era giudizialmente separato giusta sentenza n. CP_1
1204/2022 del 18.03.2022 (dep. il 23.06.2022) pronunciata dal Tribunale di Venezia e dalla cui unione non erano nati figli.
La parte convenuta, cui il ricorso veniva ritualmente notificato, non si costituiva nella fase presidenziale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 11.07.2023, stante l'assenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, il Presidente nominava il giudice istruttore e, assegnando termine per la notifica del verbale, fissava udienza ex art. 183 c.p.c.
Dopo i rinvii dell'udienza del 29.02.2024 e del 20.06.2024 per consentire la rinnovazione della notifica nei confronti di parte resistente, alla successiva udienza del 7.11.2024, sulla dichiarata contumacia della convenuta, nei cui confronti la notifica del verbale dell'udienza presidenziale veniva ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalla parte ricorrente, la quale rinunciava ai termini per il deposito di scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come noto, infatti, gli artt. 1 e 2 della legge 1.12.1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Per effetto dell'art. 1 della legge 6.05.2015, n. 55 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'11.05.2015), le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, sono state sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Tale nuova disposizione, entrata in vigore il 26.05.2015, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge (art. 3).
La giurisprudenza ha precisato che la dichiarazione di scioglimento-cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dal cit. art. 3 (cause che costituiscono solo un requisito dell'azione). Lo pronunzia di scioglimento-cessazione presuppone infatti, in ogni caso, considerati i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, della concreta impossibilità di ricostituire il consorzio familiare a causa della definitività della rottura dell'unione spirituale e materiale tra i coniugi. L'asserito venir meno dello stato di separazione, opposto da un coniuge a fronte della domanda di divorzio dell'altro, ha pertanto come suo indefettibile presupposto l'avvenuta riconciliazione,
ossia la ricostruzione del nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali. Detta
riconciliazione va accertata attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dai coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ricostruzione del rapporto matrimoniale, piuttosto che con riferimento al mero elemento psicologico, tanto più difficile da provare in quanto appartenente alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sez. I, 17.06.1998, n. 6031). La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, va intesa, sotto il primo aspetto, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali;
e sotto il secondo aspetto, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica (v. Cass. sez. I, 26.11.1993, n. 11.722).
Ebbene, nella fattispecie concreta, le parti contraevano matrimonio con rito civile a Venezia in data
11/07/2009 – matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 92,
parte I, dell'anno 2009 – e dall'unione non nascevano figli. La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 1204/2022 pronunciata dal Tribunale di Venezia del 18.03.2022 (dep. il 23.06.2022), per cui – essendo decorso il termine di legge – la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta.
Nel merito, va evidenziato, in primo luogo, che il tentativo di conciliare i coniugi si è reso impossibile in ragione della non comparizione del coniuge convenuto nella fase presidenziale, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può più essere ricostituita. Ed invero, il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata in giudizio e non costituitasi e neppure comparsa di persona innanzi al Presidente del Tribunale, il disinteresse di parte convenuta per il giudizio e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Nessun altro provvedimento va emesso in mancanza di figli e di pretese di carattere economico e patrimoniale del ricorrente.
Alla luce della contumacia del convenuto nel giudizio di merito e della natura del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata in [...] il [...], contratto a Venezia in data 11/07/2009, iscritto nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 2009, parte I, numero 92;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero