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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RI RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(ANZIO (RM) 15/03/2001, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dagli avv. DIEGO DI BARTOLOMEO e CARLOTTA GIACOMI;
- Ricorrente -
contro
(ANZIO (RM) 20/07/1998, C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. KLAJDI SELENICA;
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sono genitori di un figlio, , nato il [...]. Per_1
1.1. Con ricorso depositato il 19/03/2025 ha chiesto l'affido esclusivo e Parte_1 rafforzato del figlio, la previsione a carico del padre di un assegno di 400 € per il mantenimento del figlio e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita nel senso di prevedere la presenza di terze persone.
1.2. si è costituito in giudizio contestando le motivazioni addotte dalla Controparte_1 ricorrente a sostegno delle proprie richieste e deducendo che nelle more le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni.
Pag. 1 di 3 2. All'udienza di comparizione del 29/10/2025 le parti hanno confermato di voler regolare il regime di affido secondo gli accordi raggiunti, che prevedono:
- Affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il domicilio attuale della madre, sito in Nettuno (RM), Via Colle Celio n. 18 con onere della sig.ra di comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di residenza/domicilio; Pt_1
- Responsabilità genitoriale congiunta per decisioni importanti (salute, istruzione, educazione);
- Responsabilità ordinaria esercitata separatamente nei tempi di permanenza.
- Diritti di visita del padre: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, fino alle 21.00), con possibilità di pernottamento previo accordo con la madre. Weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento. Ferie estive concertate annualmente, garantendo al padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
Suddivisione delle festività (Natale, Pasqua) in alternanza tra i genitori.
- Impegno di cooperazione reciproca tra i genitori nell'educazione e cura quotidiana.
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo la Persona_2 somma mensile pari ad € 400,00, entro il giorno 20, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, mentre le spese straordinarie del minore saranno interamente a carico della medesima.
3. Le condizioni così concordate risultano rispondere all'interesse del minore, essendo tali da assicurare il rispetto dei principi di bigenitorialità e di proporzionale contribuzione nella cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il Tribunale deve quindi prenderne atto, secondo quanto previsto dagli artt. 337-ter, secondo comma, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
L'ascolto della prole non è poi necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
4. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo intervenuto tra i genitori nei termini riportati in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RI RA
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RI RA Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1396 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa da
(ANZIO (RM) 15/03/2001, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dagli avv. DIEGO DI BARTOLOMEO e CARLOTTA GIACOMI;
- Ricorrente -
contro
(ANZIO (RM) 20/07/1998, C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. KLAJDI SELENICA;
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sono genitori di un figlio, , nato il [...]. Per_1
1.1. Con ricorso depositato il 19/03/2025 ha chiesto l'affido esclusivo e Parte_1 rafforzato del figlio, la previsione a carico del padre di un assegno di 400 € per il mantenimento del figlio e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita nel senso di prevedere la presenza di terze persone.
1.2. si è costituito in giudizio contestando le motivazioni addotte dalla Controparte_1 ricorrente a sostegno delle proprie richieste e deducendo che nelle more le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni.
Pag. 1 di 3 2. All'udienza di comparizione del 29/10/2025 le parti hanno confermato di voler regolare il regime di affido secondo gli accordi raggiunti, che prevedono:
- Affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso il domicilio attuale della madre, sito in Nettuno (RM), Via Colle Celio n. 18 con onere della sig.ra di comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di residenza/domicilio; Pt_1
- Responsabilità genitoriale congiunta per decisioni importanti (salute, istruzione, educazione);
- Responsabilità ordinaria esercitata separatamente nei tempi di permanenza.
- Diritti di visita del padre: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì, fino alle 21.00), con possibilità di pernottamento previo accordo con la madre. Weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento. Ferie estive concertate annualmente, garantendo al padre almeno 15 giorni anche non consecutivi.
Suddivisione delle festività (Natale, Pasqua) in alternanza tra i genitori.
- Impegno di cooperazione reciproca tra i genitori nell'educazione e cura quotidiana.
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo la Persona_2 somma mensile pari ad € 400,00, entro il giorno 20, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre, mentre le spese straordinarie del minore saranno interamente a carico della medesima.
3. Le condizioni così concordate risultano rispondere all'interesse del minore, essendo tali da assicurare il rispetto dei principi di bigenitorialità e di proporzionale contribuzione nella cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
Il Tribunale deve quindi prenderne atto, secondo quanto previsto dagli artt. 337-ter, secondo comma, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
L'ascolto della prole non è poi necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
4. In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, prende atto dell'accordo intervenuto tra i genitori nei termini riportati in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 10/12/2025
Il Presidente est.
RI RA
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