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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2069/2022, assunta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriano Licenziati c.f. , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in , presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, Parte_1 complesso “La Salle”, siti alla via Generale Alberto Dalla Chiesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO eredi di collettivamente e impersonalmente notificati Persona_1
E
1. nato a [...][...], c.f. ; Controparte_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
2. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_2 Parte_1 CodiceFiscale_3
3. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_3 Parte_1 CodiceFiscale_4
4. nata a [...] [...], c.f. ; CP_4 Parte_1 CodiceFiscale_5
5. nata a [...] [...], c.f. ; CP_5 Parte_1 CodiceFiscale_6
6. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_6 Parte_1 CodiceFiscale_7
7. nata a [...] [...], c.f. ; CP_7 Parte_1 CodiceFiscale_8
8. , nato a [...] [...], c.f. Controparte_8 Parte_1 CodiceFiscale_9
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9. nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_9 Parte_1 CodiceFiscale_10
10. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_10 Parte_1 CodiceFiscale_11
11. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_11 Parte_1 CodiceFiscale_12
12. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_12 Parte_1 CodiceFiscale_13
13. , nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_13 CodiceFiscale_14
14. , nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_14 CodiceFiscale_15
15. , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_15 CodiceFiscale_16
16. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_16 Parte_1 CodiceFiscale_17
17. , nato a [...][...], c.f. e Controparte_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] [...], c.f. , in qualità Controparte_17 Parte_1 CodiceFiscale_18
di esercenti la rappresentanza genitoriale di , nato a [...] Persona_2 Parte_1
30.12.2006;
18. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_18 Parte_1 CodiceFiscale_19
19. , nato a [...] [...], c.f. ; CP_19 Parte_1 CodiceFiscale_20
20. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_20 Parte_1 CodiceFiscale_21
21. nato a [...] [...], c.f. e Controparte_21 Parte_1 CodiceFiscale_22
nata a [...] [...], c.f. , in qualità CP_5 Parte_1 CodiceFiscale_23
di esercenti la rappresentanza genitoriale di nata a [...] Persona_3 Parte_1
11.02.2016, c.f. e di , nata a [...] CodiceFiscale_24 CP_22 Parte_1
13.09.2012, c.f. ; CodiceFiscale_25
22. , nato a [...] [...], c.f. e Controparte_8 Parte_1 CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...], c.f. in Controparte_23 CodiceFiscale_26 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di , nata a Persona_4 Parte_1
il 08.09.2009, c.f. ; CodiceFiscale_27
23. , nato a [...] il [...], c.f. e CP_24 CodiceFiscale_28
, nata a [...] [...], c.f. , in qualità CP_4 Parte_1 CodiceFiscale_5
di esercenti la rappresentanza genitoriale di , nata a [...] Persona_5 Parte_1
10.06.2016, c.f. e di , nata a [...] [...], CodiceFiscale_29 CP_25 Parte_1
c.f. ; CodiceFiscale_30
24. , nato a [...] [...], c.f. e Controparte_6 Parte_1 CodiceFiscale_7
, nata a [...] [...], c.f. , in Controparte_26 Parte_1 CodiceFiscale_31
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda qualità di esercenti la rappresentanza genitoriale di , nato a Persona_6 Parte_1
il 27.07.2010, c.f. , , nato a [...]
[...] CodiceFiscale_32 Persona_1 Parte_1
05.04.2007, c.f. e nata a [...] il CodiceFiscale_33 CP_5
04.10.2022, c.f. , chiamati all'eredità di deceduto in CodiceFiscale_34 Persona_1
data 13.06.2023, rappresentati e difesi dall'Avvocato Paola Grado c.f. C.F._35
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in , alla
[...] Parte_1
via Cesare Battisti n. 54., in virtù di procure rilasciate ex art. 83 c.p.c., indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 527/2022 pubblicata in data 13 marzo 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 8 aprile 2022, in materia di responsabilità extracontrattuale: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 6 maggio 2022, il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 527/2022 pubblicata il 13 marzo 2022 e notificata in data 8 aprile
2022, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda rivoltagli da
[...] per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà sito in Per_1 Parte_1
, alla via S. Giuseppe alle Paludi n. 37 in conseguenza dell'illegittimo annullamento
[...]
del permesso di costruire n. 151/2008 che in primo grado è stata valutata fondata in quanto provata dalla documentazione in atti e corroborata dalla consulenza espletata.
Condividendo il proprio ausiliare nell'accertamento dei danni ascritti alla mancata manutenzione dell'edificio riconducibile alla revoca del permesso di costruire e nell'indicazione della misura della svalutazione dell'immobile in oggetto nel periodo temporale di vigenza della revoca del titolo abilitativo, il Tribunale oplontino ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore di della somma di € Persona_1
228.614,47 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno. A carico del sono stati posti i costi del giudizio, di cui € Parte_1
10.216,00 per oneri difensivi, oltre spese di C.T.U., spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.1. Il , insorgendo contro la decisione, ha protestato erroneo Parte_1
accertamento dell'an debeatur e supina adesione alla C.T.U. espletata in corso di causa, nonostante le sue criticità per non avere il consulente tecnico risposto alle obiezioni del
È stato anche attinto il capo sulle spese di lite. Pt_1
1.2. All'esito sono state rassegnate le seguenti conclusioni: 1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata e rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, anche all'esito dei chiarimenti del
C.T.U., laddove la Corte volesse disporne l'audizione o rinnovando la stessa, ridurre la somma riconosciuta nella sentenza ivi impugnata come descritta nella parte motiva dell'atto di appello;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge e spese relative alla C.T.U..
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9 settembre
2022 si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza dell'appello Persona_1
avversario e concludendo per il suo rigetto con la conferma della sentenza di primo grado e la vittoria nelle spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Nelle more la sezione feriale ha dichiarato inammissibile l'istanza sospensiva proposta dal per la prima volta in un ricorso ad hoc ai sensi dell'art. 351 c.p.c.. Pt_1
4. In data 13 giugno 2023 è deceduto senza lasciare testamento e sono stati Persona_1
chiamati alla sua eredità il coniuge e i figli , , CP_7 CP_3 CP_8 CP_1
, e Alla dichiarazione del decesso, con CP_6 CP_10 CP_12 Controparte_16
ordinanza dell'11 ottobre 2023, il giudizio è stato interrotto.
Il 31 ottobre 2023 il ha riassunto il giudizio in confronto degli Parte_1 eredi di notificando loro il ricorso e il pedissequo decreto impersonalmente e Persona_1
collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto in data 14 dicembre 2023.
A iniziare dal 1° febbraio 2024 si sono costituiti i chiamati all'eredità del defunto
[...]
appresentando di averla rinunciata, comprovando la cosa con i documenti allegati Per_1
in atti, chiedendo d'essere dichiarati carenti della legittimazione passiva e, per l'effetto, sostenendo l'inammissibilità dell'appello in loro confronto, ambendo all'estromissione, vinte le spese al procuratore antistatario.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio al cui interno è contenuta la consulenza tecnica con cui questo è stato istruito.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In grado d'appello non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2019, ha premesso di essere Persona_1
proprietario dell'immobile realizzato su tre livelli di cui il primo sotto-strada sito in
[...]
, alla via S. Giuseppe alle Paludi n. 37-39 (in catasto al foglio 20, particella 213); che Parte_1
il Comune di ha concesso a precedente proprietaria, il Parte_1 CP_27
permesso di costruire n. 151/2008 in cui è subentrato che lo stesso ha proceduto Per_1 all'esecuzione dei lavori autorizzati, indicati e descritti in citazione;
che con provvedimento n. 56310 del 7 settembre 2010 il Comune di ha annullato il permesso Parte_1
comportando l'impossibilità per l'attore di eseguire i menzionati lavori;
che avverso tale provvedimento di annullamento ha proposto ricorso al T.A.R. che si è concluso con sentenza n. 984/2016 di annullamento del provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 151 del 9 ottobre 2008; che con provvedimento n. 2655 dell'11 gennaio 2018 il
[...]
si è conformato alla sentenza del T.A.R. annullando il proprio Parte_1
provvedimento n. 563190 del 7 settembre 2010; di avere inoltrato richiesta di risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà.
L'attore ha quindi convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata il
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare Parte_1 al risarcimento dei danni subiti al proprio stabile.
5.2. Il , nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto Parte_1 il rigetto della domanda avanzata sostenendone l'infondatezza.
5.3. Il giudizio è stato istruito con una C.T.U. rimessa all'ing. e quindi Persona_7
trattenuta in decisione.
6. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda attrice e, per l'effetto, ha condannato il ad effettuare il pagamento in favore dell'attore di Parte_1
€ 228.614,47 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno. A carico del soccombente sono state poste anche le spese Pt_1
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di lite pari a totali € 10.216,00, oltre spese relative alla C.T.U. espletata in giudizio, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Va dato atto che il contraddittorio, nonostante le documentate rinunce da molti chiamati all'eredità del defunto dopo l'interruzione per sua morte del giudizio e ricorso Persona_1
in riassunzione, è integro senza necessità di ulteriori accertamenti. Gli eredi sono stati infatti collettivamente ed impersonalmente notificati entro l'anno dalla morte nell'ultima residenza del de cuius ai sensi del capoverso dell'art. 303 c.p.c.. Qui la notifica è stata ricevuta in data 14 dicembre 2023.
La Cassazione ha invero chiarito come “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”
(Cassazione civile, sez. II, 18.05.2022, n. 15995).
La questione della costituzione del contraddittorio per delibare nel merito la ragione della domanda e la tenuta della decisione gravata al cospetto dei motivi di censura è diversa da quella che agita il con la richiesta di rimessione su ruolo per verificare il Pt_1 compimento atti d'accettazione dell'eredità solo formalmente rinunciata. Giova osservare che il possesso della qualità di eredi in testa all'uno o all'altro dei chiamati alla successione del defunto (sia quelli che si sono costituiti per dichiarare d'avervi rinunciato, Persona_1
sia possibili altri di cui si sconosce l'identità ma che partecipano al giudizio quale entità impersonale per la valida costituzione del contraddittorio) è piuttosto strumentale all'eventuale azione restitutoria delle somme versate per sorte e per spese processuali del giudizio di primo grado in caso di riforma di quella pronuncia, tuttavia da far valere in un autonomo giudizio ove possa rilevare un possibile debito dell'eredità.
8. Con il primo motivo di gravame, il ha deplorato l'errata Parte_1
applicazione dei principi in tema di responsabilità risarcitoria non avendo il Tribunale
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda accertato esistente la condotta illecita ascrittagli e l'assenza dell'elemento soggettivo a suo carico.
9. Nel secondo motivo di gravame, l'impugnante ha valorizzato le erronee e Pt_1 contradittorie risultanze scaturite dall'espletata C.T.U., nonostante il suo autore non si sia neanche soffermato sulle critiche sollevate dall'istante. Pertanto, parte appellante ha chiesto, in riforma della sentenza ivi impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'attore in primo grado o, in via subordinata, di ridimensionare il risarcimento dei danni come lo stesso appellante ha riportato dettagliatamente nel presente motivo di appello.
10. I motivi, passibili di essere esaminati congiuntamente, sono solo parzialmente fondati.
10.1. L'azione esperita in primo grado da - la cui fondatezza riconosciuta dal Persona_1
Tribunale è contrastata dal con le ragioni espresse nei due motivi sopra Pt_1
sinteticamente riferiti - ha ad oggetto la domanda del privato diretta ad ottenere la condanna della Pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo emanato dalla medesima
Amministrazione favorevole all'interessato e, in particolare, di un titolo edilizio che avrebbe consentito la conservazione del valore di una proprietà invece deprivata dalla forzosa incuria.
Alla fattispecie si addice la nota giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cassazione civile,
SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, seguita da numerose altre) secondo cui nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, occorre procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) indi stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della
P.A., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana (più recentemente Cassazione civile, sez. III, 06.12.2018, n. 31567). 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In altri termini l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza della sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, dovendo il giudice accertare la sussistenza di un evento dannoso, qualificabile come ingiusto, riferibile sotto il profilo causale ad una condotta della P.A., e imputabile all'Amministrazione medesima sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa.
Nella scarna motivazione del Tribunale questi accertamenti non sono chiaramente espressi.
10.2. Anche le circostanze fattuali sono state rese sinteticamente per cui ne è opportuna una ricostruzione più completa.
Il Tribunale ha verificato – perché documentato per tabulas – che la precedente proprietaria dell'immobile: aveva ottenuto il permesso di costruire ai sensi dell'art. 36 del CP_27
d.P.R. n. 380/2001 n. 151 del 9 ottobre 2008 per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con la previsione della sostituzione parziale dei solai e il consolidamento delle murature per il suo ripristino abitativo. Dagli accertamenti svolti dal consulente dell'Ufficio è emerso anche che nella realtà delle coese è stato lo stesso
[...]
eseguire i lavori strutturali indicati dal computo metrico consuntivo che il C.T.U. Per_1
ing. ha acquisito dal geom. . Persona_7 Controparte_28
Sennonché il 13 dicembre 2008 e il 23 dicembre 2008 la Polizia municipale ha sequestrato il cantiere e da ciò è seguita l'ordinanza n. 1250 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Al tempo come detto, non era ancora proprietario avendo conseguito il Persona_1
cespite con atto per notar del 14 aprile 2010, da lui compromesso con preliminare Per_8
del 31 marzo 2008, secondo la stessa esposizione dei fatti scritta in citazione.
Ciò sta a dire che quando a stipulato il definitivo la misura penale era già attuata, Per_1
così come l'ordinanza dirigenziale di demolizione n. 1250/RO già spiccata e riguardante la realizzazione di un ulteriore piano al fabbricato, non rilevato nei grafici allegati al titolo in sanatoria n. 151/2008 e che permaneva il sequestro sul piano in elevazione.
Egli nondimeno, avendo compromesso il bene in acquisto, ha ritenuto di procedere al trasferimento immobiliare e di subentrare nel permesso a costruire e in quanto era al tempo in fieri.
Ed infatti ai danni del indagato del reato p. e p. dall'art. 44 del d.P.R. 380/2001 e Per_1 dell'art. 181 comma 1° del d.lgs. 42/2004, parzialmente dissequestrato a inizio maggio 2009
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dal P.M. che ha favorevolmente evaso l'istanza del difensore limitata al piano cantinato e terraneo, conservando la misura nel resto, ossia per i piani in elevazione soli interessati dalla paventata commissione dei reati urbanistici e ambientali.
Nelle more con provvedimento del 7 settembre 2010 assunto al protocollo n. 56310 il
Comune ha annullato il permesso a costruire precedentemente reso in favore della dante causa del La ragione dell'annullamento è stata riposta sul presupposto che Per_1
l'intervento precedentemente assentito comporta modifiche allo stato preesistente e all'aspetto esteriore dei luoghi per cui avrebbe necessitato dell'autorizzazione paesaggistica invece assente.
Si tratta del provvedimento che a parere dell'attore fonda il titolo della responsabilità risarcitoria del Pt_1
L'annullamento del è stato impugnato innanzi al T.A.R. cui sono state denunciate Pt_1
erroneità del presupposto non essendo prevista alcuna modifica della sagoma esterna dei prospetti per cui sarebbe occorsa l'autorizzazione paesaggistica;
possibilità di conseguire la prefata autorizzazione per cui mai si sarebbe potuto pronunciare l'annullamento; mancanza di un attuale interesse pubblico al cospetto dell'affidamento ingenerato nel privato dal considerevole tempo trascorso;
incompetenza del dirigente.
Con sentenza penale n. 529 del 26 ottobre 2011 è stato – intanto - prosciolto Persona_1
dai reati ascrittigli e, a seguito della statuizione, è venuta meno la misura penale, con il dissequestro e la restituzione all'avente diritto anche di quanto illo tempore a lui sequestrato penalmente.
Il dissequestro penale è stato attuato il 30 gennaio 2012.
Al 20 marzo 2015 data il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del Comune n. 1250/RO e quindi il subentro dell'ente nel possesso e nell'intestazione del bene. Il suo primo piano però è stato dissequestrato dalla Polizia municipale e riconsegnato a Persona_1
Il Tribunale amministrativo con sentenza n. 984/2016 del 24 febbraio 2016, passata in giudicato il 24 settembre 2016, ha accolto – contumace il - il ricorso, annullando Pt_1
l'atto di annullamento del Le rationes decidendi dell'annullamento sono state la Pt_1
superfluità dell'autorizzazione paesaggistica e l'assenza di un concreto ed attuale interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Rispetto al primo profilo il T.A.R. ha evidenziato come l'art. 149 comma 1° lettera a) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 eccettui dalla necessità della richiesta dell'autorizzazione gli interventi di manutenzione ancorché straordinaria qual è l'opera precedentemente assentita alla nella cui posizione è subentrato per il ripristino abitativo del noto CP_27 Per_1
immobile. Il provvedimento impugnato è stato riscontrato carente anche nell'indicazione dei lavori che possano effettivamente interferire pregiudizievolmente sui valori tutelati dall'autorizzazione indicata assente. Quanto al resto, il giudice amministrativo ha riscontrato il difetto di motivazione sull'interesse preminente pubblico che possa, a distanza di due anni, avere indotto l'Amministrazione a riesercitare il potere annullando un titolo in forza dl quale erano iniziati interventi confidando nella possibilità di eseguirli.
Il Settore edilizia privata del Comune, conformandosi alla prefata sentenza, ha prima revocato la sua ordinanza sospensiva dei lavori (provvedimento n. 1113 del 1° dicembre
2017) sia, in risposta a richiesta di revoca dell'ordinanza n. 1250/2008 e di presa d'atto delle statuizioni penale e amministrativa, annullato officiosamente, con provvedimento n. 2655 del 1° gennaio 2018, il suo atto prot. n. 56310/2010 di diniego ai lavori autorizzato il lontano
9 ottobre 2008.
La lettura di detto ultimo atto riporta una cronistoria dettagliata di quanto occorso nonché la indicazione – oscura a questa Corte perché non riferita da alcuno nel giudizio – che la richiesta di revoca dell'ordinanza n. 1250/RO del 23 dicembre 2008 è stata chiesta da
[...] con nota prot. 27327 del 20 aprile 2012 richiamando la sentenza del Tribunale di Per_1
Torre Annunziata n. 528 del 25 ottobre 2011 pubblicata il 21 gennaio 2012 di ignoto contenuto.
10.3. La domanda risarcitoria azionata in giudizio segue alla richiesta affoliata sub 8 nella produzione di parte assunta al protocollo del n. 59206 del 4 settembre 2018 e di cui Pt_1
è scritto anche nella consulenza di parte a firma dell'ing. (allegato sub 9 nella Persona_9
medesima produzione che ha quantificato il pregiudizio economico in € 266.460,00) in cui gli inconvenienti ascritti al sono così stati individuati: danni al manto Pt_1 impermeabilizzante con conseguenti infiltrazioni ai piani sottostanti;
danni causati dalle infiltrazioni alla struttura portante del solaio di copertura e alle tramezzature del primo piano con conseguente rovina di tutte le porte a scomparsa – scrigno;
infiltrazioni provenienti dalle piogge battenti sulle pareti perimetrali del primo piano, non intonacate e
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prive di sigillatura dei giunti;
pavimentazione del cortile sconnessa causata dalle radici delle piante e occlusione della rete fognaria.
10.4. Acquisendo le restanti notizie e valutazioni dalla consulenza tecnica che ha condiviso in toto, il primo giudice ha rilevato che la mancata manutenzione del fabbricato conseguente alla illegittima (perché tale decretata dal revoca del permesso di costruire ha CP_29
procurato danni distinguendo tra quelli da svalutazione del bene nell'arco temporale di vigenza della revoca medesima e danni strutturali. Il Tribunale, nel riconoscere ad entrambi la dipendenza immediata e diretta dall'illegittima attività amministrativa, ha escluso invece i danni da vandalizzazione ad opera di terzi estranei con la motivazione che la loro rilevazione dal consulente abbia esorbitato dall'incarico conferitogli e alla pavimentazione del cortile esterno e alla rete fognaria (ossia le ultime due voci di cui alla richiesta di danni di cui si è detto al § 10.3).
Il periodo considerato rilevante dal C.T.U. – e di conseguenza dal Tribunale – è stato quello compreso dal 7 settembre 2010, data della revoca del titolo abilitativo, e l'11 gennaio 2018, data in cui il Comune si è conformato alla sentenza amministrativa.
Nel calcolo del danno da svalutazione sono stati presi a riferimento gli indici OMI dell'Agenzia delle Entrate del 2010 e del 2018, i costi di costruzione nei due periodi e l'immobilizzazione del capitale, pervenendosi alla cifra di € 187.300,80.
Il danno da manata manutenzione, invece, è stato conteggiato in € 41.313,67.
10.5. Sempre per la verità dei fatti giudizialmente accertati con la consulenza tecnica, ma di cui il Tribunale ha omesso di tenere conto e riferire in sentenza, la custodia giudiziaria del sequestro penale è stata affidata a Persona_1
L'osservazione è dirimente in ragione del fatto che il custode di cose sequestrate in sede penale, ai sensi dell'art. 344 c.p.p., o in sede civile, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, ed assume una propria autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate. Non potrebbe dunque annettersi all'Amministrazione comunale, che non consta in cosa abbia interferito con la custodia, l'ammaloramento del fabbricato esistente.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La domanda volta a sentir dichiarare l'Amministrazione responsabile a titolo di colpa aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può essere - dunque - direttamente connessa ad alcun titolo alla custodia riconoscibile.
Al contrario non costa che abbia formulato alcuna istanza di opere provvisionali e Per_1
di messa in sicurezza all'Autorità giudiziaria, come sarebbe a lui stato possibile ai sensi dell'art. 259 c.p.p..
Né giova alla posizione già dell'attore quanto da lui deplorato riguardo al fatto che per effetto dell'annullamento del permesso a costruire precedentemente ottenuto dalla sua dante causa egli non avrebbe potuto attendere ai lavori di completamento del fabbricato in quanto il titolo edilizio rilasciato alla è stato per la sanatoria di abusi evidentemente CP_27
già eseguiti e non per realizzare nuove costruzioni.
10.6. Le vicende sopra ripercorse e le illegittimità dell'atto di annullamento successivamente annullato dal - e solo dopo la statuizione giudiziale revocato dall'Amministrazione CP_29
locale - per le ragioni che si leggono dalla sentenza e di cui si è sinteticamente riferito consentono nondimeno di effettuare un giudizio di colpevolezza in termini civilistici.
Invero l'atto amministrativo è risultato illegittimo per ragioni agevolmente valutabili dall'ufficio comunale che non ha, neanche in sede contenziosa (avendo preferito non costituirsi dinanzi al T.A.R.) tentato di difendere il suo operato chiarendo la ragione preminente pubblica che ha inteso salvaguardare con la revoca del suo precedente atto, in ipotesi allegando la scusabilità del suo errore nel ritenere necessaria l'autorizzazione paesaggistica (in ipotesi per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, per la complessità dei fatti, per il comportamento della parte …; in argomento, Cassazione civile, sez. VI, 11.03.2015, n. 4903).
Così inquadrata la fattispecie va ribadito che il titolo della responsabilità ascritto all'Ente è extracontrattuale, atteso che nessun rapporto di tipo privatistico (riconducibile al contratto di deposito) si è instaura con il bene come in ipotesi di assunzione della custodia delle cose sequestrate.
È quindi necessario verificare quali sono i danni realmente ascrivibili alla condotta amministrativa.
10.7. La devalutazione del bene a causa delle vicende amministrative ascritte al Pt_1 non si misurano adeguatamente neanche con la reale condizione dell'immobile descritta
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nell'atto per notar con cui lo ha acquistato, al prezzo complessivo di € Per_8 Per_1
120.000,00, a aprile 2010. L'ultimo capoverso dell'art. 3 contiene la seguente dichiarazione riferita dal notaio alla cui presenza è stata resa alla parte acquirente, edotta e messa al corrente del fatto che “gli immobili in oggetto sono dei ruderi in pessime condizioni di manutenzione, sono privi del certificato di agibilità, sono privi degli impianti e sono privi di certificazione energetica”. Nel corpo del rogito è anche ripetutamente detto che il possesso è stato conseguito dal dal tempo del preliminare, ossia dal 31 marzo 2008, e oltre al Per_1 permesso di costruire in sanatoria n. 151 del 9 ottobre 2008 – pratica edilizia n. 219/2008, è fatto richiamo, nella manleva prestata ai venditori, all'ordinanza sindacale n. 268 del 6 marzo 2008, di cui non si conosce il contenuto. Ancora il titolo di trasferimento ha richiamato il provvedimento di sequestro di porzione del cespite alienato per ipotizzati interventi abusivi (dichiarati ininfluenti per la commerciabilità) di cui si è professato Per_1
personalmente autore.
Il preliminare del 31 marzo 2008, invece, contiene la descrizione del medesimo immobile come di un fabbricato con comodi “in precarie condizioni statiche” e per il quale “in data 7 marzo 2008 i signori ricevevano … la notifica da parte del Sindaco del Comune di CP_27 Parte_1 di un'ordinanza – n. 268 del 6 marzo 2008 – con la quale si ordinava loro «di eseguire
[...] immediatamente tutte le più opportune verifiche tecniche e successive opere di assicurazione e, eventualmente, le sole opere di demolizione delle parti pericolanti di detto immobile, al fine di scongiurare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità» con l'obbligo di comunicare entro 90 giorni dalla data di notifica, con certificato di regolare esecuzione dei lavori in carta legale, redatto dal direttore dei lavori, l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità”.
Nell'occasione i lavori necessari ad eliminare il pericolo sono stati affidati da CP_27
all'impresa e nelle vesti di direttore dei lavori è stato designato Controparte_30
il geom. . Controparte_28
Il 16 maggio 2008, dopo un mese e mezzo dal preliminare, che di esso è stata CP_27 parte, ha presentato al Comune l'istanza (assunta al protocollo n. 30027) intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la avvenuta esecuzione in assenza del permesso di costruire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con sostituzione parziale dei solai e consolidamento delle murature, con ripristino abitativo dell'immobile.
Il provvedimento che tanto ha assentito, sul cui annullamento parte attrice ha fondato il titolo della responsabilità risarcitoria, contiene un riferimento all'ordinanza dirigenziale del
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio antiabusivismo edilizio datata 4 agosto 2008 n. 892/RO recante intimazione a sospendere i lavori nelle more intrapresi nell'immobile ancorché senza rilascio di alcun titolo abilitativo e alla successiva nota dell'Ufficio Edilizia privata del 16 settembre 2008 contenente richiesta di un computo metrico estimativo che è verosimilmente quello del geom. ha fornito al C.T.U.. Controparte_28
Ebbene, a prescindere dal fatto che l'interposizione della vicenda rilevante penalmente esula dalla responsabilità dell'Amministrazione, il fatto che sia stato annullato il permesso di costruire limitato a sanare una condizione di abuso già compiuto (non certamente a legittimare un'attività edilizia diversa e ulteriore) non si connette causalmente al deprezzamento di un edificio descritto nei superiori termini nel preliminare e nello stesso rogito d'epoca successiva ai fatti e che anche quando è stato esaminato dal C.T.U. per la prima volta a gennaio 2021 è risultato nelle condizioni descritte alle pagine da 8 a seguire della consulenza fino alla 21° con fotografie che descrivono uno stabile fatiscente e tuttora incompiuto, se non per le tompagnature.
Quelli che in risposta al secondo quesito del Tribunale sono stati indicati come “danni lamentati dalla parte attrice” sono a ben considerare i costi degli interventi necessari per dare al fabbricato un lustro che non ha mai avuto, con una condizione di abitabilità che non gli è mai appartenuta e che nulla dimostra siano resi necessari o anche solamente aggravati dalla revoca del permesso a costruire.
Neanche è chiara la ragione – che non è scritta in sentenza – per cui nell'arco temporale della revoca vi sarebbero stati costi da svalutazione che lo stesso consulente ha ascritto (pagina
25 della sua perizia) alla mancata manutenzione del bene che non consta sia stato sottratto alla custodia di uanto meno non prima del 2015 e quindi certamente non dal 2010 Per_1
(data dell'ordinanza poi annullata dal al 2018 (data dell'annullamento in autotutela CP_29 dopo l'annullamento giurisdizionale).
Leggendo la consulenza di parte dell'ing. la medesima voce di danno è Persona_9
riferita alla possibilità di utile collocazione sul mercato della palazzina che a fine 2009 sarebbe stata quasi completata (il che desta perplessità immanendo allora il sequestro penale) e il cui valore di cessione si sarebbe deprezzato per la contrazione del mercato immobiliare negli anni seguenti.
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sennonché di questa voce di danno economico non v'è alcuna evidenza, non esistendo alcun titolo edilizio per il completamento dell'immobile, né alcuna prospettiva di vendita assurta ad una posta economicamente apprezzabile nel patrimonio dell'asserito danneggiato, né dunque alcuna aspettativa di guadagno a essa riconducibile, né alcuna interferenza con essa della questione della revoca del permesso a costruire n. 151/2008 di cui si è ripetutamente riferito.
10.8. La sola interferenza dell'attività amministrativa con la complessa vicenda edilizia del bene ha riguardato un impedimento a ultimare l'intervento assentito con il permesso a costruire n. 151/2008 per il tempo in cui non è stato possibile effettuarlo. Si tratta della maggiore spesa in termini di costo tecnico di costruzione che dal 2010 al 2018 si è effettivamente accresciuto di € 39.600,00 in base alle considerazioni scritte alla pagina 30 della consulenza che, dunque, solo in questo senso può essere recepita dalla Corte.
Ogni ulteriore e diversa pretesa attorea è infondata e va respinta.
Di nessun costo da immobilizzazione del capitale investito dal vi è evidenza il Per_1 rischio d'impresa da lui corso non è stato mortificato da alcuna colposa o dolosa condotta dell'Amministrazione locale che non può essere chiamata a risponderne, sia in quanto non trattasi di conseguenza immediata e diretta della sua azione, sia perché della sottrazione della risorsa economica ad altri più remunerativi impeghi ovvero dei costi effettivamente sopportati in maniera inutile non vi è alcuna prova. Per non dire che il sequestro del cantiere
è dipeso dall'intervento dell'autorità giudiziaria e non dell'Amministrazione.
La condanna del comune va perciò ridotta come da dispositivo.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'impugnante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza appellata in riferimento al capo che dispone la condanna delle spese legali a proprio carico.
Si tratta di statuizione assorbita dalla necessità di riformare le spese dell'intero giudizio.
L'accoglimento ancorché parziale dell'appello reca la necessità di rideterminare globalmente le spese del giudizio in ragione del complessivo suo esito (in argomento,
Cassazione civile, sez. VI, 30.11.2022, n. 35195; Cassazione civile, sez. I, 13.01.2021, n. 383;
Cassazione civile, sez. VI, 18.05.2021, n. 13356).
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, nella valutazione complessiva la vittoria dell'originario attore è solamente parziale e grandemente inferiore alle sue aspettative la qual osa integra i grai motivi per fare luogo alla integrale compensazione.
Le restituzioni delle eccedenze corrisposte sono possibili limitatamente alle spese di lite al difensore antistatario, mentre non essendo individuabili gli eredi non è possibile procedere per il resto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
527/2022 pubblicata in data 13 marzo 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 8 aprile
2022, riduce ad € 39.600,00 il risarcimento alla parte attrice, oltre interessi legali dall domanda al suo soddisfo;
⎯ compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone i costi della consulenza a carico dei contraddittori per la metà ciascuno;
⎯ dispone che siano restituite le spese del giudizio del primo grado come liquidate dalla sentenza riformata e distratte al difensore antitatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 2069/2022, assunta in decisione all'udienza del 5 marzo 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriano Licenziati c.f. , CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in , presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, Parte_1 complesso “La Salle”, siti alla via Generale Alberto Dalla Chiesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO eredi di collettivamente e impersonalmente notificati Persona_1
E
1. nato a [...][...], c.f. ; Controparte_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
2. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_2 Parte_1 CodiceFiscale_3
3. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_3 Parte_1 CodiceFiscale_4
4. nata a [...] [...], c.f. ; CP_4 Parte_1 CodiceFiscale_5
5. nata a [...] [...], c.f. ; CP_5 Parte_1 CodiceFiscale_6
6. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_6 Parte_1 CodiceFiscale_7
7. nata a [...] [...], c.f. ; CP_7 Parte_1 CodiceFiscale_8
8. , nato a [...] [...], c.f. Controparte_8 Parte_1 CodiceFiscale_9
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9. nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_9 Parte_1 CodiceFiscale_10
10. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_10 Parte_1 CodiceFiscale_11
11. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_11 Parte_1 CodiceFiscale_12
12. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_12 Parte_1 CodiceFiscale_13
13. , nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_13 CodiceFiscale_14
14. , nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_14 CodiceFiscale_15
15. , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_15 CodiceFiscale_16
16. , nata a [...] [...], c.f. ; Controparte_16 Parte_1 CodiceFiscale_17
17. , nato a [...][...], c.f. e Controparte_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] [...], c.f. , in qualità Controparte_17 Parte_1 CodiceFiscale_18
di esercenti la rappresentanza genitoriale di , nato a [...] Persona_2 Parte_1
30.12.2006;
18. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_18 Parte_1 CodiceFiscale_19
19. , nato a [...] [...], c.f. ; CP_19 Parte_1 CodiceFiscale_20
20. , nato a [...] [...], c.f. ; Controparte_20 Parte_1 CodiceFiscale_21
21. nato a [...] [...], c.f. e Controparte_21 Parte_1 CodiceFiscale_22
nata a [...] [...], c.f. , in qualità CP_5 Parte_1 CodiceFiscale_23
di esercenti la rappresentanza genitoriale di nata a [...] Persona_3 Parte_1
11.02.2016, c.f. e di , nata a [...] CodiceFiscale_24 CP_22 Parte_1
13.09.2012, c.f. ; CodiceFiscale_25
22. , nato a [...] [...], c.f. e Controparte_8 Parte_1 CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...], c.f. in Controparte_23 CodiceFiscale_26 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di , nata a Persona_4 Parte_1
il 08.09.2009, c.f. ; CodiceFiscale_27
23. , nato a [...] il [...], c.f. e CP_24 CodiceFiscale_28
, nata a [...] [...], c.f. , in qualità CP_4 Parte_1 CodiceFiscale_5
di esercenti la rappresentanza genitoriale di , nata a [...] Persona_5 Parte_1
10.06.2016, c.f. e di , nata a [...] [...], CodiceFiscale_29 CP_25 Parte_1
c.f. ; CodiceFiscale_30
24. , nato a [...] [...], c.f. e Controparte_6 Parte_1 CodiceFiscale_7
, nata a [...] [...], c.f. , in Controparte_26 Parte_1 CodiceFiscale_31
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda qualità di esercenti la rappresentanza genitoriale di , nato a Persona_6 Parte_1
il 27.07.2010, c.f. , , nato a [...]
[...] CodiceFiscale_32 Persona_1 Parte_1
05.04.2007, c.f. e nata a [...] il CodiceFiscale_33 CP_5
04.10.2022, c.f. , chiamati all'eredità di deceduto in CodiceFiscale_34 Persona_1
data 13.06.2023, rappresentati e difesi dall'Avvocato Paola Grado c.f. C.F._35
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in , alla
[...] Parte_1
via Cesare Battisti n. 54., in virtù di procure rilasciate ex art. 83 c.p.c., indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 527/2022 pubblicata in data 13 marzo 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 8 aprile 2022, in materia di responsabilità extracontrattuale: solo danni a cose.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 6 maggio 2022, il ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 527/2022 pubblicata il 13 marzo 2022 e notificata in data 8 aprile
2022, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda rivoltagli da
[...] per il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà sito in Per_1 Parte_1
, alla via S. Giuseppe alle Paludi n. 37 in conseguenza dell'illegittimo annullamento
[...]
del permesso di costruire n. 151/2008 che in primo grado è stata valutata fondata in quanto provata dalla documentazione in atti e corroborata dalla consulenza espletata.
Condividendo il proprio ausiliare nell'accertamento dei danni ascritti alla mancata manutenzione dell'edificio riconducibile alla revoca del permesso di costruire e nell'indicazione della misura della svalutazione dell'immobile in oggetto nel periodo temporale di vigenza della revoca del titolo abilitativo, il Tribunale oplontino ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore di della somma di € Persona_1
228.614,47 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno. A carico del sono stati posti i costi del giudizio, di cui € Parte_1
10.216,00 per oneri difensivi, oltre spese di C.T.U., spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
1.1. Il , insorgendo contro la decisione, ha protestato erroneo Parte_1
accertamento dell'an debeatur e supina adesione alla C.T.U. espletata in corso di causa, nonostante le sue criticità per non avere il consulente tecnico risposto alle obiezioni del
È stato anche attinto il capo sulle spese di lite. Pt_1
1.2. All'esito sono state rassegnate le seguenti conclusioni: 1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata e rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, anche all'esito dei chiarimenti del
C.T.U., laddove la Corte volesse disporne l'audizione o rinnovando la stessa, ridurre la somma riconosciuta nella sentenza ivi impugnata come descritta nella parte motiva dell'atto di appello;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge e spese relative alla C.T.U..
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9 settembre
2022 si è costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza dell'appello Persona_1
avversario e concludendo per il suo rigetto con la conferma della sentenza di primo grado e la vittoria nelle spese del doppio grado con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Nelle more la sezione feriale ha dichiarato inammissibile l'istanza sospensiva proposta dal per la prima volta in un ricorso ad hoc ai sensi dell'art. 351 c.p.c.. Pt_1
4. In data 13 giugno 2023 è deceduto senza lasciare testamento e sono stati Persona_1
chiamati alla sua eredità il coniuge e i figli , , CP_7 CP_3 CP_8 CP_1
, e Alla dichiarazione del decesso, con CP_6 CP_10 CP_12 Controparte_16
ordinanza dell'11 ottobre 2023, il giudizio è stato interrotto.
Il 31 ottobre 2023 il ha riassunto il giudizio in confronto degli Parte_1 eredi di notificando loro il ricorso e il pedissequo decreto impersonalmente e Persona_1
collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto in data 14 dicembre 2023.
A iniziare dal 1° febbraio 2024 si sono costituiti i chiamati all'eredità del defunto
[...]
appresentando di averla rinunciata, comprovando la cosa con i documenti allegati Per_1
in atti, chiedendo d'essere dichiarati carenti della legittimazione passiva e, per l'effetto, sostenendo l'inammissibilità dell'appello in loro confronto, ambendo all'estromissione, vinte le spese al procuratore antistatario.
È stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio al cui interno è contenuta la consulenza tecnica con cui questo è stato istruito.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In grado d'appello non è stata svolta ulteriore attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2019, ha premesso di essere Persona_1
proprietario dell'immobile realizzato su tre livelli di cui il primo sotto-strada sito in
[...]
, alla via S. Giuseppe alle Paludi n. 37-39 (in catasto al foglio 20, particella 213); che Parte_1
il Comune di ha concesso a precedente proprietaria, il Parte_1 CP_27
permesso di costruire n. 151/2008 in cui è subentrato che lo stesso ha proceduto Per_1 all'esecuzione dei lavori autorizzati, indicati e descritti in citazione;
che con provvedimento n. 56310 del 7 settembre 2010 il Comune di ha annullato il permesso Parte_1
comportando l'impossibilità per l'attore di eseguire i menzionati lavori;
che avverso tale provvedimento di annullamento ha proposto ricorso al T.A.R. che si è concluso con sentenza n. 984/2016 di annullamento del provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 151 del 9 ottobre 2008; che con provvedimento n. 2655 dell'11 gennaio 2018 il
[...]
si è conformato alla sentenza del T.A.R. annullando il proprio Parte_1
provvedimento n. 563190 del 7 settembre 2010; di avere inoltrato richiesta di risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà.
L'attore ha quindi convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata il
, in persona del sindaco pro tempore, al fine di sentirlo condannare Parte_1 al risarcimento dei danni subiti al proprio stabile.
5.2. Il , nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto Parte_1 il rigetto della domanda avanzata sostenendone l'infondatezza.
5.3. Il giudizio è stato istruito con una C.T.U. rimessa all'ing. e quindi Persona_7
trattenuta in decisione.
6. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda attrice e, per l'effetto, ha condannato il ad effettuare il pagamento in favore dell'attore di Parte_1
€ 228.614,47 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino al saldo, a titolo di risarcimento del danno. A carico del soccombente sono state poste anche le spese Pt_1
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di lite pari a totali € 10.216,00, oltre spese relative alla C.T.U. espletata in giudizio, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Va dato atto che il contraddittorio, nonostante le documentate rinunce da molti chiamati all'eredità del defunto dopo l'interruzione per sua morte del giudizio e ricorso Persona_1
in riassunzione, è integro senza necessità di ulteriori accertamenti. Gli eredi sono stati infatti collettivamente ed impersonalmente notificati entro l'anno dalla morte nell'ultima residenza del de cuius ai sensi del capoverso dell'art. 303 c.p.c.. Qui la notifica è stata ricevuta in data 14 dicembre 2023.
La Cassazione ha invero chiarito come “In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti”
(Cassazione civile, sez. II, 18.05.2022, n. 15995).
La questione della costituzione del contraddittorio per delibare nel merito la ragione della domanda e la tenuta della decisione gravata al cospetto dei motivi di censura è diversa da quella che agita il con la richiesta di rimessione su ruolo per verificare il Pt_1 compimento atti d'accettazione dell'eredità solo formalmente rinunciata. Giova osservare che il possesso della qualità di eredi in testa all'uno o all'altro dei chiamati alla successione del defunto (sia quelli che si sono costituiti per dichiarare d'avervi rinunciato, Persona_1
sia possibili altri di cui si sconosce l'identità ma che partecipano al giudizio quale entità impersonale per la valida costituzione del contraddittorio) è piuttosto strumentale all'eventuale azione restitutoria delle somme versate per sorte e per spese processuali del giudizio di primo grado in caso di riforma di quella pronuncia, tuttavia da far valere in un autonomo giudizio ove possa rilevare un possibile debito dell'eredità.
8. Con il primo motivo di gravame, il ha deplorato l'errata Parte_1
applicazione dei principi in tema di responsabilità risarcitoria non avendo il Tribunale
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda accertato esistente la condotta illecita ascrittagli e l'assenza dell'elemento soggettivo a suo carico.
9. Nel secondo motivo di gravame, l'impugnante ha valorizzato le erronee e Pt_1 contradittorie risultanze scaturite dall'espletata C.T.U., nonostante il suo autore non si sia neanche soffermato sulle critiche sollevate dall'istante. Pertanto, parte appellante ha chiesto, in riforma della sentenza ivi impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'attore in primo grado o, in via subordinata, di ridimensionare il risarcimento dei danni come lo stesso appellante ha riportato dettagliatamente nel presente motivo di appello.
10. I motivi, passibili di essere esaminati congiuntamente, sono solo parzialmente fondati.
10.1. L'azione esperita in primo grado da - la cui fondatezza riconosciuta dal Persona_1
Tribunale è contrastata dal con le ragioni espresse nei due motivi sopra Pt_1
sinteticamente riferiti - ha ad oggetto la domanda del privato diretta ad ottenere la condanna della Pubblica amministrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento amministrativo emanato dalla medesima
Amministrazione favorevole all'interessato e, in particolare, di un titolo edilizio che avrebbe consentito la conservazione del valore di una proprietà invece deprivata dalla forzosa incuria.
Alla fattispecie si addice la nota giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cassazione civile,
SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500, seguita da numerose altre) secondo cui nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, occorre procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) indi stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della
P.A., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana (più recentemente Cassazione civile, sez. III, 06.12.2018, n. 31567). 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In altri termini l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza della sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, dovendo il giudice accertare la sussistenza di un evento dannoso, qualificabile come ingiusto, riferibile sotto il profilo causale ad una condotta della P.A., e imputabile all'Amministrazione medesima sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa.
Nella scarna motivazione del Tribunale questi accertamenti non sono chiaramente espressi.
10.2. Anche le circostanze fattuali sono state rese sinteticamente per cui ne è opportuna una ricostruzione più completa.
Il Tribunale ha verificato – perché documentato per tabulas – che la precedente proprietaria dell'immobile: aveva ottenuto il permesso di costruire ai sensi dell'art. 36 del CP_27
d.P.R. n. 380/2001 n. 151 del 9 ottobre 2008 per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con la previsione della sostituzione parziale dei solai e il consolidamento delle murature per il suo ripristino abitativo. Dagli accertamenti svolti dal consulente dell'Ufficio è emerso anche che nella realtà delle coese è stato lo stesso
[...]
eseguire i lavori strutturali indicati dal computo metrico consuntivo che il C.T.U. Per_1
ing. ha acquisito dal geom. . Persona_7 Controparte_28
Sennonché il 13 dicembre 2008 e il 23 dicembre 2008 la Polizia municipale ha sequestrato il cantiere e da ciò è seguita l'ordinanza n. 1250 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Al tempo come detto, non era ancora proprietario avendo conseguito il Persona_1
cespite con atto per notar del 14 aprile 2010, da lui compromesso con preliminare Per_8
del 31 marzo 2008, secondo la stessa esposizione dei fatti scritta in citazione.
Ciò sta a dire che quando a stipulato il definitivo la misura penale era già attuata, Per_1
così come l'ordinanza dirigenziale di demolizione n. 1250/RO già spiccata e riguardante la realizzazione di un ulteriore piano al fabbricato, non rilevato nei grafici allegati al titolo in sanatoria n. 151/2008 e che permaneva il sequestro sul piano in elevazione.
Egli nondimeno, avendo compromesso il bene in acquisto, ha ritenuto di procedere al trasferimento immobiliare e di subentrare nel permesso a costruire e in quanto era al tempo in fieri.
Ed infatti ai danni del indagato del reato p. e p. dall'art. 44 del d.P.R. 380/2001 e Per_1 dell'art. 181 comma 1° del d.lgs. 42/2004, parzialmente dissequestrato a inizio maggio 2009
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dal P.M. che ha favorevolmente evaso l'istanza del difensore limitata al piano cantinato e terraneo, conservando la misura nel resto, ossia per i piani in elevazione soli interessati dalla paventata commissione dei reati urbanistici e ambientali.
Nelle more con provvedimento del 7 settembre 2010 assunto al protocollo n. 56310 il
Comune ha annullato il permesso a costruire precedentemente reso in favore della dante causa del La ragione dell'annullamento è stata riposta sul presupposto che Per_1
l'intervento precedentemente assentito comporta modifiche allo stato preesistente e all'aspetto esteriore dei luoghi per cui avrebbe necessitato dell'autorizzazione paesaggistica invece assente.
Si tratta del provvedimento che a parere dell'attore fonda il titolo della responsabilità risarcitoria del Pt_1
L'annullamento del è stato impugnato innanzi al T.A.R. cui sono state denunciate Pt_1
erroneità del presupposto non essendo prevista alcuna modifica della sagoma esterna dei prospetti per cui sarebbe occorsa l'autorizzazione paesaggistica;
possibilità di conseguire la prefata autorizzazione per cui mai si sarebbe potuto pronunciare l'annullamento; mancanza di un attuale interesse pubblico al cospetto dell'affidamento ingenerato nel privato dal considerevole tempo trascorso;
incompetenza del dirigente.
Con sentenza penale n. 529 del 26 ottobre 2011 è stato – intanto - prosciolto Persona_1
dai reati ascrittigli e, a seguito della statuizione, è venuta meno la misura penale, con il dissequestro e la restituzione all'avente diritto anche di quanto illo tempore a lui sequestrato penalmente.
Il dissequestro penale è stato attuato il 30 gennaio 2012.
Al 20 marzo 2015 data il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del Comune n. 1250/RO e quindi il subentro dell'ente nel possesso e nell'intestazione del bene. Il suo primo piano però è stato dissequestrato dalla Polizia municipale e riconsegnato a Persona_1
Il Tribunale amministrativo con sentenza n. 984/2016 del 24 febbraio 2016, passata in giudicato il 24 settembre 2016, ha accolto – contumace il - il ricorso, annullando Pt_1
l'atto di annullamento del Le rationes decidendi dell'annullamento sono state la Pt_1
superfluità dell'autorizzazione paesaggistica e l'assenza di un concreto ed attuale interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Rispetto al primo profilo il T.A.R. ha evidenziato come l'art. 149 comma 1° lettera a) del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 eccettui dalla necessità della richiesta dell'autorizzazione gli interventi di manutenzione ancorché straordinaria qual è l'opera precedentemente assentita alla nella cui posizione è subentrato per il ripristino abitativo del noto CP_27 Per_1
immobile. Il provvedimento impugnato è stato riscontrato carente anche nell'indicazione dei lavori che possano effettivamente interferire pregiudizievolmente sui valori tutelati dall'autorizzazione indicata assente. Quanto al resto, il giudice amministrativo ha riscontrato il difetto di motivazione sull'interesse preminente pubblico che possa, a distanza di due anni, avere indotto l'Amministrazione a riesercitare il potere annullando un titolo in forza dl quale erano iniziati interventi confidando nella possibilità di eseguirli.
Il Settore edilizia privata del Comune, conformandosi alla prefata sentenza, ha prima revocato la sua ordinanza sospensiva dei lavori (provvedimento n. 1113 del 1° dicembre
2017) sia, in risposta a richiesta di revoca dell'ordinanza n. 1250/2008 e di presa d'atto delle statuizioni penale e amministrativa, annullato officiosamente, con provvedimento n. 2655 del 1° gennaio 2018, il suo atto prot. n. 56310/2010 di diniego ai lavori autorizzato il lontano
9 ottobre 2008.
La lettura di detto ultimo atto riporta una cronistoria dettagliata di quanto occorso nonché la indicazione – oscura a questa Corte perché non riferita da alcuno nel giudizio – che la richiesta di revoca dell'ordinanza n. 1250/RO del 23 dicembre 2008 è stata chiesta da
[...] con nota prot. 27327 del 20 aprile 2012 richiamando la sentenza del Tribunale di Per_1
Torre Annunziata n. 528 del 25 ottobre 2011 pubblicata il 21 gennaio 2012 di ignoto contenuto.
10.3. La domanda risarcitoria azionata in giudizio segue alla richiesta affoliata sub 8 nella produzione di parte assunta al protocollo del n. 59206 del 4 settembre 2018 e di cui Pt_1
è scritto anche nella consulenza di parte a firma dell'ing. (allegato sub 9 nella Persona_9
medesima produzione che ha quantificato il pregiudizio economico in € 266.460,00) in cui gli inconvenienti ascritti al sono così stati individuati: danni al manto Pt_1 impermeabilizzante con conseguenti infiltrazioni ai piani sottostanti;
danni causati dalle infiltrazioni alla struttura portante del solaio di copertura e alle tramezzature del primo piano con conseguente rovina di tutte le porte a scomparsa – scrigno;
infiltrazioni provenienti dalle piogge battenti sulle pareti perimetrali del primo piano, non intonacate e
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prive di sigillatura dei giunti;
pavimentazione del cortile sconnessa causata dalle radici delle piante e occlusione della rete fognaria.
10.4. Acquisendo le restanti notizie e valutazioni dalla consulenza tecnica che ha condiviso in toto, il primo giudice ha rilevato che la mancata manutenzione del fabbricato conseguente alla illegittima (perché tale decretata dal revoca del permesso di costruire ha CP_29
procurato danni distinguendo tra quelli da svalutazione del bene nell'arco temporale di vigenza della revoca medesima e danni strutturali. Il Tribunale, nel riconoscere ad entrambi la dipendenza immediata e diretta dall'illegittima attività amministrativa, ha escluso invece i danni da vandalizzazione ad opera di terzi estranei con la motivazione che la loro rilevazione dal consulente abbia esorbitato dall'incarico conferitogli e alla pavimentazione del cortile esterno e alla rete fognaria (ossia le ultime due voci di cui alla richiesta di danni di cui si è detto al § 10.3).
Il periodo considerato rilevante dal C.T.U. – e di conseguenza dal Tribunale – è stato quello compreso dal 7 settembre 2010, data della revoca del titolo abilitativo, e l'11 gennaio 2018, data in cui il Comune si è conformato alla sentenza amministrativa.
Nel calcolo del danno da svalutazione sono stati presi a riferimento gli indici OMI dell'Agenzia delle Entrate del 2010 e del 2018, i costi di costruzione nei due periodi e l'immobilizzazione del capitale, pervenendosi alla cifra di € 187.300,80.
Il danno da manata manutenzione, invece, è stato conteggiato in € 41.313,67.
10.5. Sempre per la verità dei fatti giudizialmente accertati con la consulenza tecnica, ma di cui il Tribunale ha omesso di tenere conto e riferire in sentenza, la custodia giudiziaria del sequestro penale è stata affidata a Persona_1
L'osservazione è dirimente in ragione del fatto che il custode di cose sequestrate in sede penale, ai sensi dell'art. 344 c.p.p., o in sede civile, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, ed assume una propria autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate. Non potrebbe dunque annettersi all'Amministrazione comunale, che non consta in cosa abbia interferito con la custodia, l'ammaloramento del fabbricato esistente.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La domanda volta a sentir dichiarare l'Amministrazione responsabile a titolo di colpa aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può essere - dunque - direttamente connessa ad alcun titolo alla custodia riconoscibile.
Al contrario non costa che abbia formulato alcuna istanza di opere provvisionali e Per_1
di messa in sicurezza all'Autorità giudiziaria, come sarebbe a lui stato possibile ai sensi dell'art. 259 c.p.p..
Né giova alla posizione già dell'attore quanto da lui deplorato riguardo al fatto che per effetto dell'annullamento del permesso a costruire precedentemente ottenuto dalla sua dante causa egli non avrebbe potuto attendere ai lavori di completamento del fabbricato in quanto il titolo edilizio rilasciato alla è stato per la sanatoria di abusi evidentemente CP_27
già eseguiti e non per realizzare nuove costruzioni.
10.6. Le vicende sopra ripercorse e le illegittimità dell'atto di annullamento successivamente annullato dal - e solo dopo la statuizione giudiziale revocato dall'Amministrazione CP_29
locale - per le ragioni che si leggono dalla sentenza e di cui si è sinteticamente riferito consentono nondimeno di effettuare un giudizio di colpevolezza in termini civilistici.
Invero l'atto amministrativo è risultato illegittimo per ragioni agevolmente valutabili dall'ufficio comunale che non ha, neanche in sede contenziosa (avendo preferito non costituirsi dinanzi al T.A.R.) tentato di difendere il suo operato chiarendo la ragione preminente pubblica che ha inteso salvaguardare con la revoca del suo precedente atto, in ipotesi allegando la scusabilità del suo errore nel ritenere necessaria l'autorizzazione paesaggistica (in ipotesi per contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma, per la complessità dei fatti, per il comportamento della parte …; in argomento, Cassazione civile, sez. VI, 11.03.2015, n. 4903).
Così inquadrata la fattispecie va ribadito che il titolo della responsabilità ascritto all'Ente è extracontrattuale, atteso che nessun rapporto di tipo privatistico (riconducibile al contratto di deposito) si è instaura con il bene come in ipotesi di assunzione della custodia delle cose sequestrate.
È quindi necessario verificare quali sono i danni realmente ascrivibili alla condotta amministrativa.
10.7. La devalutazione del bene a causa delle vicende amministrative ascritte al Pt_1 non si misurano adeguatamente neanche con la reale condizione dell'immobile descritta
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nell'atto per notar con cui lo ha acquistato, al prezzo complessivo di € Per_8 Per_1
120.000,00, a aprile 2010. L'ultimo capoverso dell'art. 3 contiene la seguente dichiarazione riferita dal notaio alla cui presenza è stata resa alla parte acquirente, edotta e messa al corrente del fatto che “gli immobili in oggetto sono dei ruderi in pessime condizioni di manutenzione, sono privi del certificato di agibilità, sono privi degli impianti e sono privi di certificazione energetica”. Nel corpo del rogito è anche ripetutamente detto che il possesso è stato conseguito dal dal tempo del preliminare, ossia dal 31 marzo 2008, e oltre al Per_1 permesso di costruire in sanatoria n. 151 del 9 ottobre 2008 – pratica edilizia n. 219/2008, è fatto richiamo, nella manleva prestata ai venditori, all'ordinanza sindacale n. 268 del 6 marzo 2008, di cui non si conosce il contenuto. Ancora il titolo di trasferimento ha richiamato il provvedimento di sequestro di porzione del cespite alienato per ipotizzati interventi abusivi (dichiarati ininfluenti per la commerciabilità) di cui si è professato Per_1
personalmente autore.
Il preliminare del 31 marzo 2008, invece, contiene la descrizione del medesimo immobile come di un fabbricato con comodi “in precarie condizioni statiche” e per il quale “in data 7 marzo 2008 i signori ricevevano … la notifica da parte del Sindaco del Comune di CP_27 Parte_1 di un'ordinanza – n. 268 del 6 marzo 2008 – con la quale si ordinava loro «di eseguire
[...] immediatamente tutte le più opportune verifiche tecniche e successive opere di assicurazione e, eventualmente, le sole opere di demolizione delle parti pericolanti di detto immobile, al fine di scongiurare ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità» con l'obbligo di comunicare entro 90 giorni dalla data di notifica, con certificato di regolare esecuzione dei lavori in carta legale, redatto dal direttore dei lavori, l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità”.
Nell'occasione i lavori necessari ad eliminare il pericolo sono stati affidati da CP_27
all'impresa e nelle vesti di direttore dei lavori è stato designato Controparte_30
il geom. . Controparte_28
Il 16 maggio 2008, dopo un mese e mezzo dal preliminare, che di esso è stata CP_27 parte, ha presentato al Comune l'istanza (assunta al protocollo n. 30027) intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la avvenuta esecuzione in assenza del permesso di costruire dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con sostituzione parziale dei solai e consolidamento delle murature, con ripristino abitativo dell'immobile.
Il provvedimento che tanto ha assentito, sul cui annullamento parte attrice ha fondato il titolo della responsabilità risarcitoria, contiene un riferimento all'ordinanza dirigenziale del
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda servizio antiabusivismo edilizio datata 4 agosto 2008 n. 892/RO recante intimazione a sospendere i lavori nelle more intrapresi nell'immobile ancorché senza rilascio di alcun titolo abilitativo e alla successiva nota dell'Ufficio Edilizia privata del 16 settembre 2008 contenente richiesta di un computo metrico estimativo che è verosimilmente quello del geom. ha fornito al C.T.U.. Controparte_28
Ebbene, a prescindere dal fatto che l'interposizione della vicenda rilevante penalmente esula dalla responsabilità dell'Amministrazione, il fatto che sia stato annullato il permesso di costruire limitato a sanare una condizione di abuso già compiuto (non certamente a legittimare un'attività edilizia diversa e ulteriore) non si connette causalmente al deprezzamento di un edificio descritto nei superiori termini nel preliminare e nello stesso rogito d'epoca successiva ai fatti e che anche quando è stato esaminato dal C.T.U. per la prima volta a gennaio 2021 è risultato nelle condizioni descritte alle pagine da 8 a seguire della consulenza fino alla 21° con fotografie che descrivono uno stabile fatiscente e tuttora incompiuto, se non per le tompagnature.
Quelli che in risposta al secondo quesito del Tribunale sono stati indicati come “danni lamentati dalla parte attrice” sono a ben considerare i costi degli interventi necessari per dare al fabbricato un lustro che non ha mai avuto, con una condizione di abitabilità che non gli è mai appartenuta e che nulla dimostra siano resi necessari o anche solamente aggravati dalla revoca del permesso a costruire.
Neanche è chiara la ragione – che non è scritta in sentenza – per cui nell'arco temporale della revoca vi sarebbero stati costi da svalutazione che lo stesso consulente ha ascritto (pagina
25 della sua perizia) alla mancata manutenzione del bene che non consta sia stato sottratto alla custodia di uanto meno non prima del 2015 e quindi certamente non dal 2010 Per_1
(data dell'ordinanza poi annullata dal al 2018 (data dell'annullamento in autotutela CP_29 dopo l'annullamento giurisdizionale).
Leggendo la consulenza di parte dell'ing. la medesima voce di danno è Persona_9
riferita alla possibilità di utile collocazione sul mercato della palazzina che a fine 2009 sarebbe stata quasi completata (il che desta perplessità immanendo allora il sequestro penale) e il cui valore di cessione si sarebbe deprezzato per la contrazione del mercato immobiliare negli anni seguenti.
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sennonché di questa voce di danno economico non v'è alcuna evidenza, non esistendo alcun titolo edilizio per il completamento dell'immobile, né alcuna prospettiva di vendita assurta ad una posta economicamente apprezzabile nel patrimonio dell'asserito danneggiato, né dunque alcuna aspettativa di guadagno a essa riconducibile, né alcuna interferenza con essa della questione della revoca del permesso a costruire n. 151/2008 di cui si è ripetutamente riferito.
10.8. La sola interferenza dell'attività amministrativa con la complessa vicenda edilizia del bene ha riguardato un impedimento a ultimare l'intervento assentito con il permesso a costruire n. 151/2008 per il tempo in cui non è stato possibile effettuarlo. Si tratta della maggiore spesa in termini di costo tecnico di costruzione che dal 2010 al 2018 si è effettivamente accresciuto di € 39.600,00 in base alle considerazioni scritte alla pagina 30 della consulenza che, dunque, solo in questo senso può essere recepita dalla Corte.
Ogni ulteriore e diversa pretesa attorea è infondata e va respinta.
Di nessun costo da immobilizzazione del capitale investito dal vi è evidenza il Per_1 rischio d'impresa da lui corso non è stato mortificato da alcuna colposa o dolosa condotta dell'Amministrazione locale che non può essere chiamata a risponderne, sia in quanto non trattasi di conseguenza immediata e diretta della sua azione, sia perché della sottrazione della risorsa economica ad altri più remunerativi impeghi ovvero dei costi effettivamente sopportati in maniera inutile non vi è alcuna prova. Per non dire che il sequestro del cantiere
è dipeso dall'intervento dell'autorità giudiziaria e non dell'Amministrazione.
La condanna del comune va perciò ridotta come da dispositivo.
11. Con il terzo motivo di gravame, l'impugnante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza appellata in riferimento al capo che dispone la condanna delle spese legali a proprio carico.
Si tratta di statuizione assorbita dalla necessità di riformare le spese dell'intero giudizio.
L'accoglimento ancorché parziale dell'appello reca la necessità di rideterminare globalmente le spese del giudizio in ragione del complessivo suo esito (in argomento,
Cassazione civile, sez. VI, 30.11.2022, n. 35195; Cassazione civile, sez. I, 13.01.2021, n. 383;
Cassazione civile, sez. VI, 18.05.2021, n. 13356).
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, nella valutazione complessiva la vittoria dell'originario attore è solamente parziale e grandemente inferiore alle sue aspettative la qual osa integra i grai motivi per fare luogo alla integrale compensazione.
Le restituzioni delle eccedenze corrisposte sono possibili limitatamente alle spese di lite al difensore antistatario, mentre non essendo individuabili gli eredi non è possibile procedere per il resto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
527/2022 pubblicata in data 13 marzo 2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 8 aprile
2022, riduce ad € 39.600,00 il risarcimento alla parte attrice, oltre interessi legali dall domanda al suo soddisfo;
⎯ compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio e pone i costi della consulenza a carico dei contraddittori per la metà ciascuno;
⎯ dispone che siano restituite le spese del giudizio del primo grado come liquidate dalla sentenza riformata e distratte al difensore antitatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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